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Decisione

13.2021.132

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Presupposto di esito favorevole della causa

19 agosto 2022Italiano18 min

anticipato dei fatti e delle prove (sopra, consid. 3.2) nulla indica che la conclusione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.132

13.2021.133

Lugano

19 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.36 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione 1° dicembre 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato

dagli __________

e ora sul reclamo 4

novembre 2021 di RE 1 contro la decisione 21 ottobre 2021 con cui, fra l’altro,

il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stata in cura dal

dr. med. CO 1 a seguito di un infortunio al ginocchio destro occorsole il 6

giugno 2014. In occasione della consultazione tenutasi il 2 settembre 2014, a

fronte del persistere dei dolori lamentati dalla paziente, il dr. med. CO 1 ha

eseguito un’infiltrazione intra-articolare al ginocchio. La situazione non

essendo migliorata, anzi peggiorata, RE 1 si è sottoposta a un intervento per

l’inserimento di una protesi.

RE 1 ritiene responsabile

dell’aggravamento della situazione - dovuta a suo dire all’esecuzione non a

regola d’arte dell’infiltrazione - il dr. med. CO 1 il quale, contestata ogni

sua responsabilità, si è opposto a ogni tentativo di accomodamento bonale (4

settembre 2017, 27 luglio 2018, 17 giugno 2019 e 28 novembre 2019).

B. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, il 1° dicembre 2020 RE 1 ha promosso azione parziale

innanzi la Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo la condanna del dr.

med. CO 1 a versarle complessivi fr. 471'267.30 oltre accessori (fr. 223'052.70

di danno quale casalinga; fr. 184'463.– di perdita di guadagno professionale

futuro; fr. 12'500.– di torto morale; fr. 46'911.60 di perdita della pensione e

fr. 4'340.– di spese processuali), pari alla metà del pregiudizio patito.

L’interessata ha postulato inoltre di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio.

Con risposta 16 febbraio

2021 il dr. med. CO 1 ha chiesto di respingere la petizione.

In sede di replica 7

maggio 2021 e duplica 12 luglio 2021 le parti hanno sostanzialmente confermato i

rispettivi antitetici punti di vista.

C. Con istanza 14 luglio

2021 il convenuto ha chiesto la condanna dell’attrice alla prestazione di una

cauzione per spese ripetibili di fr. 42'414.– e, fino ad allora, la sospensione

della causa.

Il 5 agosto 2021 l’attrice

ha aggiornato la sua istanza di gratuito patrocinio in punto alla sua

situazione finanziaria, opponendosi con separate osservazioni alla prestazione

di una cauzione per spese ripetibili.

Il 19 agosto 2021 il

convenuto ha chiesto l’estromissione dei nuovi documenti prodotti in quanto

tardivi, conclusione avversata dall’attrice con osservazioni 22 settembre 2021.

D. Con decisione 21

ottobre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio

(dispositivo n. 1), dichiarato priva d’oggetto la domanda di estromissione dei

documenti (dispositivo n. 2), rinviato la decisione sulla cauzione in attesa

del passaggio in giudicato del giudizio in tema di gratuito patrocinio

(dispositivo n. 3) e rinviato al dibattimento la discussione sulla domanda di

sospensione del procedimento (dispositivo n. 4).

In esito al dibattimento

del 28 ottobre 2021 il Pretore ha sospeso la procedura.

E. Con reclamo 4

novembre 2021RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al

reclamo, la decisione impugnata sia riformata nel senso di porla al beneficio

del gratuito patrocinio, in via subordinata annullata e gli atti rinviati al

Pretore per nuovo giudizio. L’interessata postula analogo beneficio per la

procedura in sede di reclamo.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata,

notificata venerdì 22 ottobre 2021, è pervenuta alla reclamante lunedì 25

ottobre 2021. Spedito il 4 novembre 2021 il gravame risulta tempestivo e

quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1 Il Pretore non ha ritenuto verosimili

le pretese violazioni del diritto d’informazione della paziente e delle regole

dell’arte medica all’atto di eseguire la punzione al ginocchio, come pure l’omissione

illecita imputata al medico per essere venuto meno alla tempestiva presa a

carico della paziente. A un giudizio sommario i presupposti per una condanna

del convenuto non erano dati, motivo per cui la causa non poteva dirsi

provvista di probabilità di esito favorevole. Ha quindi negato il beneficio del

gratuito patrocinio, indipendentemente da un esame della situazione finanziaria

della reclamante.

2.2 La reclamante rimprovera al

primo giudice un’errata applicazione del diritto e un accertamento

manifestamente errato dei fatti in punto all’esame delle probabilità di

successo della causa rispetto al diritto d’informazione del paziente, alle regole

dell’arte medica e diligenza, e alla presa a carico del paziente, avendo aderito

in modo superficiale e univoco alla tesi del solo convenuto. I documenti

prodotti, inclusi quelli aggiornati, davano d’altro canto atto della sua

evidente e precaria situazione finanziaria, quindi della sua indigenza.

3. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1 Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo

2020 consid. 7.1; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di

successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o

meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza.

Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui

è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame

sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020

consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

3.2 Ai fini dell’esame della

probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà

luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla

base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i

presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il

giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei

mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n.

404 e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).

3.3 Il pronostico della causa è determinato

dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi successivamente -

all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si limita alle

allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a documenti che

seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti comunque - ad

esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si potranno considerare

anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer,

op. cit., n. 409 pag. 143). In particolare, il giudice può sentire la

controparte (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da

ciò ulteriori informazioni anche in punto alle probabilità di esito della causa

(Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857

pag. 299).

4. Il Pretore ha

ritenuto inverosimile che il convenuto avesse disatteso il suo dovere

d’informazione verso la paziente. La cartella sanitaria indicava che rischi e

benefici del trattamento erano stati esposti alla reclamante come sancito dalle

Raccomandazioni SSR (Società svizzera di reumatologia). Queste raccomandazioni

non esigevano poi l’ottenimento del consenso informato il giorno precedente

l’intervento. Sempre in base alla cartella sanitaria era anche verosimile

ritenere che l’attrice si fosse decisa per l’intervento il medesimo giorno del

consulto visto il perdurare dei forti dolori patiti e l’inefficacia del trattamento

funzionale sino ad allora somministrato. Irrilevante quindi sapere se - come

allegato dal convenuto - l’informazione dettagliata sul trattamento avrebbe

potuto venir meno in forza del fatto che in passato la reclamante si era già

sottoposta a delle infiltrazioni alla spalla e l’eventuale consenso ipotetico.

4.1 La reclamante rimprovera al

Pretore di non avere tenuto conto dell’onere della prova a carico del convenuto

in quanto medico, limitandosi ad una trascrizione dello scarno contenuto della cartella

medica da questi redatta e alle allegazioni che egli aveva fornito. La cartella

medica non accennava alle Raccomandazioni SSR, sicché il relativo rinvio del

Pretore era arbitrario di per sé. Peraltro quali norme di categoria le stesse erano

vincolanti tutt’al più per i membri dell’associazione ma non avevano applicazione

generale. Le considerazioni del Pretore sul tema del consenso informato sfociavano

in un esame di merito, posto che per prassi e dottrina andava concesso al

paziente almeno un giorno di riflessione, a maggior ragione se - come in

concreto - vi era un importante rischio di infezione batteriologica. Era infine

sempre e solo il convenuto ad affermare che la paziente medesima aveva preteso

con insistenza l’esecuzione immediata dell’infiltrazione.

4.2 Ora già si è detto che ai

fini del pronostico della causa sono determinati le circostanze esistenti

all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, le allegazioni delle parti

e i documenti agli atti (sopra, consid. 3). Ciò posto, la cartella medica

rileva che “Dopo discussione delle possibilità terapeutiche (trattamento

funzionale, infiltrazione, artroscopia) la paziente desidera l’infiltrazione,

in conoscenza del risultato incerto, dei possibili effetti collaterali e delle

complicazioni. Per evitare un’artroscopia diagnostica in questa situazione di

stallo si decide per l’infiltrazione. La paziente viene informata verbalmente

concernente la procedura ed i possibili benefici e rischi (secondo le

raccomandazioni per punzione articolare). In accordo e su desiderio della

paziente in data odierna infiltrazione intraarticolare diagnostica […]”

(doc. G pag. 2). Di contro la reclamante neppure accenna ad un suo logico e naturale

sconcerto e sbigottimento rispetto a delle oggettive complicanze fisiche

manifestatesi dopo l’infiltrazione e che mai avrebbe potuto considerare laddove

quell’informazione fosse venuta meno. E l’interessata non pretende neanche di

avere in qualche modo comunicato al convenuto le proprie rimostranze o dubbi per

esigere chiarimenti e spiegazioni in proposito.

Il convenuto ha poi documentato

le citate “raccomandazioni” con le Raccomandazioni SSR (doc. 10: stato al

02-2019), sicché il relativo rinvio del Pretore non può certo considerarsi

arbitrario. Peraltro, per l’art. 57 CPC, il giudice applica d’ufficio il

diritto dovendosi con ciò intendere, a determinate condizioni, anche il sistema

normativo non statale fra cui autoregolamentazioni di settore, contratti

collettivi, norme tecniche, direttive di categoria ecc. (Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 57 [versione

e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 31 ad art. 57]). Ma la reclamante non

sostiene nemmeno che quelle specifiche raccomandazioni impongono l’attesa di un

giorno di riflessione tra il consenso informato del paziente e la

somministrazione di un trattamento d’infiltrazione. E, il semplice fatto di

avere eseguito la punzione articolare il medesimo giorno del consulto, non può rendere

verosimile il mancato ossequio di un termine di riflessione non prescritto per quello

specifico trattamento. In tal senso l’eventuale insistenza della reclamante a

procedervi senza indugio diventa quindi priva di rilevanza. Se ne deve così

dedurre che gli argomenti sollevati dalla reclamante non confortano in alcun

modo che vi sia un accertamento manifestamente errato dei fatti o un’errata

applicazione del diritto - nemmeno in punto all’onere della prova del convenuto

- imputabile al Pretore. La critica va respinta.

5. Il Pretore non ha

ravvisato elementi tali da indurlo a ritenere che le regole dell’arte e della

diligenza non erano state rispettate dal convenuto. Ha in particolare ritenuto

verosimile l’argomento di quest’ultimo che sosteneva di non avere mai toccato

con le mani il batuffolo d’ovatta utilizzato per disinfettare l’area in

questione, bensì di avere a tale scopo impiegato una pinza. A sostegno di

questa sua tesi il convenuto aveva prodotto agli atti le foto del kit

preconfezionato con l’occorrente necessario per l’esecuzione

dell’infiltrazione, contenente appunto la menzionata pinza (doc. 12). Giusta le

Raccomandazioni SSR la somministrazione della terapia avveniva inoltre tramite

il metodo no touch, ovvero - in sostanza - il sito dell’infiltrazione

veniva unicamente toccato con l’ago utile per l’inoculazione.

5.1 A detta della reclamante

anche in proposito il Pretore si sarebbe a torto attenuto senza oggettive

giustificazioni alle allegazioni del convenuto, a cui lei rimproverava di avere

somministrato la punzione senza garantire un ambiente di totale asepsi. L’interessata

invoca il principio sancito in DTF 120 II 248 e da autorevole dottrina secondo

cui, in presenza di infezioni causate da infiltrazioni articolari, è da presumere

che il medico non si è attenuto scrupolosamente alle necessarie norme

igieniche. Rileva che solo la perizia giudiziaria medico-specialistica, appunto

richiesta a sostegno di questa sua allegazione, poteva dare una risposta concreta.

Il Pretore si era tuttavia scostato dalla citata presunzione in assenza di

questa perizia, quindi senza disporre di un quadro completo, anticipando in

modo tendenzioso il suo giudizio di merito. Da cui l’accertamento

manifestamente errato dei fatti e l’errata applicazione del diritto imputatigli.

5.2 In DTF 120 II 248 il

Tribunale federale ha in effetti sancito la presunzione di fatto secondo cui

l’infezione provocata dall’iniezione di un medicamento va ricondotta alla

violazione dell’obbligo di diligenza del medico. Nondimeno - ciò che la

reclamante ha omesso di considerare - la medesima decisione precisa anche che

quest’ultimo può sovvertire tale presunzione spiegando e provando la

metodologia adottata e che la stessa risponde alle attuali regole dell’arte

medica per le infiltrazioni e che persino ossequiando la necessaria diligenza

un’infezione non può essere sempre e comunque scongiurata.

Ora da un punto di vista

prettamente fattuale la reclamante non pretende che il convenuto non si sia avvalso

del citato kit preconfezionato, non abbia impiegato la relativa pinza per

effettuare l’operazione di disinfezione dell’area da trattare e, per infine

procedere con l’infiltrazione vera e propria, non abbia adottato la tecnica no-touch

giusta le Raccomandazioni SSR. E, a ben vedere, le stesse raccomandazioni nemmeno

impongono l’utilizzo di guanti sterili (doc. 10: “möglich: […] nicht-sterile

Handschuhe”), che è poi il sostanziale rimprovero mosso al convenuto (“Indossava

Fatti

i guanti di lattice per poi passare una garza impregnata di disinfettante sul

punto in cui sarebbe stata fatta la punzione. In seguito, apriva la confezione

della siringa e di seguito chiudeva la finestra della stanza in cui stava

svolgendo la visita. Procedendo con i medesimi guanti e senza ulteriormente

disinfettarli, passava una seconda volta la garza sul ginocchio della

reclamante. Dopodiché, il Dr. med. CO 1 effettuava dunque la nota punzione.”:

reclamo, pag. 3 n. 6). Sicché, indipendentemente dalle risultanze di una

perizia giudiziaria, nelle circostanze così descritte e a un apprezzamento

anticipato dei fatti e delle prove (sopra, consid. 3.2) nulla indica che la conclusione

tratta dal Pretore rilevi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da

un’errata applicazione del diritto.

6. In punto

all’eccepita omissione illecita nella tempestiva presa a carico della

reclamante, il Pretore ha evidenziato che la cartella medica di quest’ultima

menziona in modo esplicito l’avvertimento rivoltole e che le era stato indicato,

in caso di disturbi, di contattare immediatamente il convenuto oppure di

recarsi al Pronto soccorso. Risultava poi dagli atti che la reclamante si era

recata il giorno successivo (3 settembre 2014) in Pronto soccorso, ancora il 6

settembre 2014 quando le era stata diagnosticata una gonalgia, e infine il 7

settembre 2014 allorquando fu accertata un’artrite settica e venne operata dal

convenuto. Pertanto, a mente del Pretore, la percezione non era tale da

consentire di affermare che la presa a carico della reclamante non era stata

tempestiva e il convenuto era in tal senso venuto meno alle proprie incombenze.

6.1 La reclamante obietta di non

sapere, a fronte delle complicanze sorte a seguito dell’infiltrazione, come il

Pretore abbia potuto ritenere inverosimile la tesi della sua mancata tempestiva

presa a carico e aderire alle argomentazioni del convenuto. La diagnosi di

artrite settica era giunta solo il 7 settembre 2014, 5 giorni dopo l’infiltrazione,

malgrado si fosse da subito lamentata del progressivo aumento del dolore al

ginocchio destro e tenuto conto del ricovero d’urgenza, dei tre interventi poi subiti

e dei successivi accertamenti degli specialisti consultati. Solo la perizia

giudiziaria medico-specialistica avrebbe consentito di stabilire se, come lei sosteneva,

l’infezione era in atto già il 3 settembre 2014, l’indomani dell’infiltrazione.

In assenza di ciò, in modo soggettivo e tendenzioso, la conclusione del Pretore

anticipava una volta di più il giudizio di merito ignorando le argomentazioni

della reclamante.

6.2 Di fatto la reclamante espone

un proprio punto di vista senza veramente confrontarsi con la motivazione

pretorile. Che nell’arco di quei 5 giorni la reclamante si sia recata al Pronto

soccorso in tre occasioni, segnatamente il 3, il 6 e il 7 settembre 2014 rileva

dalle sue stesse allegazioni (reclamo, pag. 4 n. 7). L’interessata nemmeno contesta

di essere stata operata proprio dal convenuto in data 7 settembre 2014 in forza

della diagnosi di artrite settica che egli stesso ha effettuato quel medesimo

giorno (doc. I). Invano la reclamante obietta che la perizia giudiziaria medico-specialistica

era tesa a provare che l’infezione era in corso sin dal 3 settembre 2014,

lasciando con ciò intendere che la sintomatologia presentata a quel momento doveva

già indurre ad un accertamento in tal senso e ad un immediato intervento. I

rapporti dei due medici del Pronto soccorso che in quei 5 giorni avevano visitato

la reclamante in distinte occasioni e a cui l’avvenuta infiltrazione era nota,

concludono per una diagnosi di gonalgia destra (doc. H e 2). Di modo che, nulla

indica che giudicando verosimile la tempestiva presa a carico della reclamante da

parte del convenuto, il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente

errato dei fatti o in un’errata applicazione del diritto. Una volta ancora il

reclamo denota l’assenza di ogni fondamento.

7. L’odierno giudizio rende

la domanda di effetto sospensivo priva d’oggetto e che, a fronte di una

decisione negativa (diniego di gratuito patrocinio), sarebbe stata ad ogni modo

respinta. Peraltro, il Pretore aveva dal canto suo sospeso la procedura in

esito all’udienza tenutasi il 28 ottobre 2021 (sopra, consid. D).

8. La domanda di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di argomenti

del tutto inconsistenti e finanche proposti facendo astrazione delle puntuali

motivazioni addotte dal Pretore, il reclamo non presentava sin dall’inizio

probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). E questo a prescindere

dal preteso stato d’indigenza.

9. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura

di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state raccolte osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 4 novembre 2021 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

La contestuale

domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio 4 novembre 2021 di RE 1 è respinta.

4.

Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

5.

Notificazione (unitamente

al reclamo 4 novembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.