13.2021.134
Proprietà per piani. Comunione dei condomini e singoli condomini. Rettifica di designazione della parte attrice con disposizione ordinatoria processuale. Sostituzione di parte. Comparsa personale all'udienza di conciliazione
9 agosto 2022Italiano17 min
legittimazione attiva del Condominio __________ o Comunione dei comproprietari CO
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.134
Lugano
9 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2021.2 (procedura ordinaria) della Pretura
del Distretto di Blenio promossa con petizione 23 marzo 2021 da
Comunione dei comproprietari CO 1 (“Condominio __________”),
patrocinata dall’ RA 1
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 27
ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 20 ottobre 2021 con cui il Pretore ha
provveduto a rettificare la designazione della parte attrice, citando le parti
all’udienza delle prime arringhe;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 si è fatto promotore
dell’edificazione di una palazzina di 10 appartamenti sul fondo base part. n. __________
RFD di __________ costituito in proprietà per piani (PPP __________ a __________)
e denominato “Condominio __________”. Egli ha venduto parte di queste unità a CO
2 e CO 3 (1/2 ciascuno: PPP __________ – 78/1000), CO 4 (PPP __________ –
89/1000), CO 5 e CO 6 (1/2 ciascuno: PPP __________ – 75/1000), CO 7 (PPP __________
– 66/1000), CO 8 e CO 9 (1/2 ciascuno: PPP __________ – 124/1000), e CO 10 (PPP
__________ – 111/1000). I comproprietari lamentano la mancata ultimazione di
numerosi lavori esterni e difetti d’opera notificati nel 2016 che, nonostante
le rassicurazioni e gli impegni assunti da RE 1, non sarebbero stati risolti.
Fatti
B. Con istanza di
conciliazione 30 settembre 2019 CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6, CO 7, CO 8 e CO
9 e CO 10 hanno chiesto il rilascio dell’autorizzazione ad agire nei confronti
di RE 1 per promuovere un’azione di condanna a versare fr. 200'000.– oltre
interessi al 5% dal 28 settembre 2019 quale risarcimento dei danni rilevati
presso il Condominio __________.
Con scritto 15 ottobre
2019 il Segretario assessore ha comunicato alla parte istante quanto segue:
“…
allo scopo di poter dare seguito all’istanza di conciliazione indicata a
margine (presentata a nome di CO 2 e CO 3 - e altri - nei confronti di RE 1),
alla luce delle tematiche in discussione mi è necessario disporre:
-
della conferma che la parte istante è il condominio __________ ..., soggetto
nel quale sono inclusi anche i comproprietari per piani non menzionati
nell’istanza di conciliazione;
-
della decisione assembleare con la quale è stato stabilito, a maggioranza
qualificata, l’avvio della causa contro il signor RE 1, rispettivamente il
conferimento a suo favore del mandato di patrocinio …
A
differenza di altri aspetti che potranno, semmai, essere esaminati nel merito
(…) tali punti vanno già chiariti in sede di conciliazione. Non vi devono
infatti essere dubbi sul fatto che la parte istante possa disporre dell’oggetto
della causa (quanto trattandosi di parti comuni non vale per i singoli
proprietari per piani) rispettivamente che chi è presente in aula la possa
validamente obbligare attraverso un eventuale accordo con la controparte”.
Con
scritto 24 ottobre 2019 il legale della parte istante ha comunicato che “la
parte istante è il condominio __________” e che la decisione assembleare di
ratifica dell’avvio dell’istanza di conciliazione e del conferimento del
mandato di patrocinio sarebbe stata inviata al più presto.
All’udienza
di conciliazione 3 dicembre 2019, presenti per la parte istante CO 7, CO 6 e CO
5 e CO 3, assistiti dall’avv. RA 1, e per la parte convenuta __________ in
rappresentanza di RE 1 - dispensato dal comparire per motivi di salute - il
procedimento è stato sospeso per valutare la possibilità di risolvere
transattivamente la vertenza.
Le
trattative non essendo andate a buon fine, in data 22 dicembre 2020 il
Segretario assessore ha rilasciato al Condominio __________ l’autorizzazione ad
agire nei confronti di RE 1 per chiederne la condanna al pagamento di fr.
200'000.– oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2019.
C. Con petizione 23
marzo 2021 il Condominio __________ ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento
di fr. 200'000.– “alla comunione dei comproprietari CO 1 per la riparazione dei
difetti all’immobile”, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di __________.
Con risposta 26 maggio
2021 RE 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile la petizione, eventualmente di
respingerla nel merito. Egli ha in particolare eccepito la carenza di
legittimazione attiva del Condominio __________ o Comunione dei comproprietari CO
1 a promuovere causa nei suoi confronti in relazione ai difetti da essa
lamentati.
Con memoriali di replica
22 luglio 2021 e di duplica 13 settembre 2021 le parti hanno ribadito i
rispettivi punti di vista.
D. Con decisione 20
ottobre 2021 il Pretore ha rettificato la designazione della parte attrice nel
senso che attori in causa erano i singoli condomini CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5 e CO
6, CO 7, CO 8 e CO 9 e CO 10, già Comunione dei comproprietari CO 1.
E. Con reclamo 27
ottobre 2021 RE 1 chiede di annullare la predetta decisione e di rinviare gli
atti alla Pretura per decidere sulla legittimazione attiva del Condominio __________
o Comunione dei comproprietari CO 1. A titolo subordinato chiede di annullare
la decisione e di accertare giudizialmente in via incidentale che il Condominio
__________ o Comunione dei comproprietari CO 1 non dispone della legittimazione
attiva per cui la petizione 23 marzo 2021 è da respingere.
Con osservazioni 17 maggio
2022 la parte attrice ha postulato la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto
1.
Il Pretore, preso
atto dell’eccezione sollevata dal convenuto in punto alla legittimazione della
parte attrice, con decisione 20 ottobre 2021 ha proceduto a rettificare la
designazione della parte attrice. La decisione è una disposizione ordinatoria
processuale (Schneuwly, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit
Commentaire, CPC, 2020, n. 2 ad art. 124; Bohnet, in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n.
3.
ad art. 133; Frei, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 12 ad art. 124). Per i
combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c
cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 21 ottobre 2021. Spedito il 27 ottobre 2021, il
reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità della
decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto
da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e
produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione
di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico
al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la
posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al
quale non può essere posto successivamente rimedio e che non è suscettibile di
essere modificato con una decisione di merito.
2.2
Il reclamante sostiene che vi
è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché il Pretore ha
consentito la prosecuzione della causa rettificando d’ufficio la designazione
della parte attrice. Argomenta che laddove fosse stato deciso che il
“Condominio __________” difettava della legittimazione attiva il processo si
sarebbe già concluso allo stadio di scambio degli allegati. La decisione
impugnata lo obbliga quindi a subire tutto l’iter processuale. Se non che, il
fatto di dover subire l’iter processuale è insito in ogni procedimento e non
costituisce di per sé un pregiudizio difficilmente riparabile, e quindi neppure
il dispendio di tempo che ciò comporta. Va poi considerato che, come rilevato
dal Pretore, la legittimazione attiva è questione di merito e non attiene alla
ricevibilità della petizione. Di regola la stessa è decisa con la sentenza
finale. L’art. 125 CPC conferisce invero al giudice la facoltà di semplificare
il processo limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni (lett.
a). Egli però gode al riguardo di un ampio potere di apprezzamento e non è
tenuto a procedere alla limitazione del processo neppure se le parti lo
richiedono.
Ciò premesso, le
peculiarità del caso concreto inducono invero a qualche riflessione.
3.
Il primo giudice ha
dapprima rilevato che nella misura in cui non è stata personalmente coinvolta
in un contratto e non ha beneficiato di una cessione di credito, la Comunione
dei comproprietari non fruisce della legittimazione attiva, sicché l’eccezione
sollevata in tal senso dal convenuto pareva fondata. Non ha tuttavia emanato
una decisione formale in tal senso. Egli ha però ritenuto che la carenza di
legittimazione attiva non fosse motivo per respingere la petizione poiché non
vi era alcun dubbio circa la volontà dei comproprietari di partecipare
singolarmente alla vertenza giudiziaria, e men che meno vi era confusione su
chi rientrasse nella denominazione “Condominio __________”.
3.1
Giova anzitutto rilevare che
v’è una differenza sostanziale tra il Condominio __________ - inteso quale
comunione dei comproprietari CO 1 - e i singoli condomini. La comunione dei
comproprietari è un elemento corporativo della proprietà per piani che
raggruppa tutti i comproprietari delle PPP. Essa acquista in proprio nome i
beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei
comproprietari e le disponibilità che ne risultano (art. 712l cpv. 1 CC). Non è
una persona giuridica e non ha personalità giuridica propria. Ha però capacità
di parte e capacità processuale e può stare in giudizio come attrice o
convenuta in nome proprio (cpv. 2), ma limitatamente all’esercizio delle sue
funzioni attribuitele dall’art. 712l CC. Per identificare la comunione quale
parte è sufficiente la designazione “comunione dei comproprietari del condominio
X”, senza che sia necessario indicare anche il nome dei singoli comproprietari.
La comunione dei comproprietari quale entità amministrativa va tuttavia
distinta dai singoli condomini, ai quali competono i diritti del proprietario,
segnatamente quelli sanciti dagli art. 61, 679 e 926 segg. CC.
3.2
In merito alla designazione
della parte attrice, risulta che l’istanza di conciliazione 30 settembre 2019
era stata inoltrata da CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6, CO 7, CO 8 e CO 9 e CO
10.
Su sollecitazione del Segretario assessore, il quale aveva rilevato che non
dovevano esservi “dubbi sul fatto che la parte istante possa disporre
dell’oggetto della causa (quanto trattasi di parti comuni non vale per i
singoli proprietari per piani), con scritto 24 ottobre 2019 il legale degli
istanti ha comunicato che parte istante è il Condominio __________. Il 22
dicembre 2020 il Segretario assessore ha quindi rilasciato l’autorizzazione ad
agire al Condominio __________. In tal modo il Segretario assessore ha chiarito
che parte istante nella procedura di conciliazione era il Condominio __________
e non i singoli condomini agenti nella forma del litisconsorzio.
La
petizione 23 marzo 2021 è stata inoltrata dal “Condominio __________” che ha
chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 200'000.– “alla comunione dei
comproprietari CO 1 per la riparazione dei difetti all’immobile”. Anche in
questa circostanza la parte attrice è stata indicata in modo chiaro. Non sono
quindi possibili equivoci in merito a chi sia parte attrice e neppure v’è
spazio per ritenere che la petizione sia invece stata proposta dai singoli
condomini agenti in litisconsorzio: la questione già era stata definita in sede
di procedura di conciliazione.
4.
Il primo giudice ha nondimeno
ritenuto che costituirebbe un eccesso di formalismo non procedere ad una
rettifica della designazione inesatta di parte attrice con il nominativo dei
singoli comproprietari. A suo giudizio, la rettifica non costituiva una
sostituzione di parte ai sensi dell’art. 83 CPC poiché l’istanza di
conciliazione era stata presentata dai singoli comproprietari, i loro
nominativi figuravano sul precetto esecutivo spiccato a carico del convenuto,
agli atti figuravano le singole e distinte procure che essi avevano conferito
al patrocinatore legale incaricato, questi stessi comproprietari avevano
altresì approvato a maggioranza qualificata e nell’ambito di un’assemblea
straordinaria dei condomini l’avvio della procedura giudiziaria in esame.
Infine era stato su indicazione della Pretura che si era poi giunti
all’identificazione della parte istante - e di riflesso della parte attrice -
che era divenuta “Condominio __________”.
4.1
La
designazione inesatta di una parte può avere per oggetto soltanto
un’inesattezza puramente formale o un semplice errore redazionale, che inficia
la sua capacità di essere parte, e può venire rettificata quando non esiste, in
capo al giudice e alle parti alcun dubbio ragionevole sull’identità della
parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017.
[versione e-book #8 1° febbraio 2020 aggiornata al 22 marzo 2021] n. 26 ad
art.66). Nel caso concreto non v’è in realtà alcuna inesattezza formale nella
designazione della parte attrice, e non vi possono essere dubbi che sia il
Condominio __________, ciò essendo già stato chiarito dal Segretario assessore
nell’ambito della procedura di conciliazione. Se vi è inesattezza formale, essa
riguarda semmai la denominazione della parte istante/attrice che dovrebbe
essere “Comunione dei comproprietari CO 1” invece di “Condominio __________”.
Poiché la comunione dei comproprietari CO 1 non è il litisconsorzio composto
dai singoli condomini, in realtà il Pretore con il cambiamento della
designazione ha di fatto sostituito la parte. Ciò appare evidente se si
considera che scopo della modifica era proprio di sanare la mancanza di
legittimazione in capo al Condominio __________, a beneficio dei singoli
condomini.
Il
primo giudice ha ritenuto che non v’è “… alcun dubbio circa la volontà dei
comproprietari di partecipare alla vertenza singolarmente (né essendovi
confusione su chi rientrasse nella posteriore denominazione “Condominio __________”)”.
Se non che, l’iniziale volontà dei comproprietari di partecipare singolarmente
è venuta meno in sede di conciliazione dove essi hanno deciso che era il
Condominio __________ a essere parte e non più loro singolarmente (vedi sopra,
consid. 3.2). Questa volontà è corroborata dal fatto che i condomini hanno poi
proceduto all’assemblea dei comproprietari che ha ratificato la decisione di
procedere nei confronti del convenuto e l’avvio della procedura, passo che non
sarebbe stato necessario né utile qualora essi avessero voluto rimanere
singolarmente parti in causa.
5.
Di
transenna si rileva ancora che la decisione impugnata comporta ulteriori
conseguenze. Affinché la designazione inesatta sia suscettibile di essere
rettificata nella procedura pendente, è altresì necessario che la parte attrice
designata in modo inesatto, sia comparsa personalmente all’udienza di
conciliazione (art. 204 CPC): in caso contrario, l’autorizzazione ad agire non
è valida e la domanda dev’essere dichiarata irricevibile per mancanza di un
presupposto processuale (DTF 142 III 782 consid. 3.2.1, sentenza del TF
4A_655/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 4; cfr. Trezzini,
op. cit., n. 20 ad art. 66 con riferimenti [versione e-book #8 1°
febbraio 2020 aggiornata al 22 marzo 2021, n. 28 ad art. 66 con riferimenti]).
Quando
parte in causa è l’assemblea dei comproprietari che procede nell’ambito delle
sue attribuzioni, i comproprietari che ne fanno parte non sono tenuti a
comparire personalmente all’udienza di conciliazione. È sufficiente che compaia
l’amministratore, il quale ha il compito di rappresentanza legale nei confronti
dei terzi. Diverso è invece quando parte in causa sono i singoli condomini che
agiscono nella forma del litisconsorzio facoltativo poiché in questo caso essi
devono comparire personalmente. In concreto, a seguito dei chiarimenti messi in
atto dal Segretario assessore, la procedura di conciliazione è stata portata
avanti dal Condomino __________. All’udienza sono comparsi, per la parte
istante, CO 7, CO 6 e CO 5 nonché CO 3, assistiti dall’avv. RA 1. Per gli altri
comproprietari, non comparsi, scattano quindi le conseguenze dell’art. 206 cpv.
1.
CPC il quale dispone che in caso di assenza la causa è considerata ritirata,
ciò ritenuto che gli atti compiuti da un litisconsorte non beneficiano o svantaggiano
gli altri litisconsorti. I condomini non presenti all’udienza di conciliazione
non dispongono pertanto di una valida autorizzazione a procedere, che però è un
presupposto processuale che ha da essere verificato singolarmente per ciascun
litisconsorte.
6.
In queste
circostanze è pacifico che, qualora l’argomento del reclamante risultasse
fondato e la procedura continuasse il suo corso fino al termine nonostante la
mancanza di legittimazione attiva, il reclamante in effetti rischierebbe di vedersi
confrontato con una nuova causa sullo stesso oggetto. Considerato che il primo
giudice medesimo ha già rilevato la mancanza di legittimazione attiva in capo
al Condomino __________, tale ipotesi appare tutt’altro che peregrina. In
questa particolare situazione questa Camera ritiene di non poter fare a meno di
entrare nel merito del reclamo.
7.
Ora, il reclamante
rimprovera al Pretore di aver proceduto alla sostituzione di una parte e non
alla rettifica di un errore redazionale. La censura è fondata. Già si è detto
sopra (consid. 3.2) che il Segretario assessore aveva accertato chi fosse la
parte istante nell’ambito della procedura di conciliazione. Non vi erano quindi
ragioni per procedere alla rettifica di cui trattasi che, come rilevato (sopra,
consid. 4.1), in realtà configura a tutti gli effetti una sostituzione di
parte, sostituzione che, salvo nei casi di alienazione dell’oggetto litigioso,
può avvenire solo con il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4 CPC), che
in concreto non risulta sia dato.
8.
L’attrice sostiene
che il giudice (della conciliazione) non ha interpellato le parti per procedere
alla rettifica della parte in Comunione dei comproprietari CO 1”. Se non che,
il Segretario assessore ha interpellato la parte istante per indicare se quale
parte istante fosse da intendere il Condomino __________, cosa che essa ha
confermato (sopra, consid. 3.2). Vero è che la parte convenuta non è stata
coinvolta, ma il suo concorso neppure era necessario nell’ambito
dell’interpello.
9.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, in applicazione dell’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico di CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9 e CO 10 che hanno
resistito al reclamo (art. 106 cpv. 1 CPC), i quali inoltre rifonderanno al
reclamante un’adeguata indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 ottobre 2021 di RE
1.
è accolto.
La decisione 20
ottobre 2021 qui impugnata è annullata.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di CO 2, CO 3,
CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10 in solido, con l’obbligo di rifondere
al reclamante, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di
ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.