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Decisione

13.2021.134

Proprietà per piani. Comunione dei condomini e singoli condomini. Rettifica di designazione della parte attrice con disposizione ordinatoria processuale. Sostituzione di parte. Comparsa personale all'udienza di conciliazione

9 agosto 2022Italiano17 min

legittimazione attiva del Condominio __________ o Comunione dei comproprietari CO

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.134

Lugano

9 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2021.2 (procedura ordinaria) della Pretura

del Distretto di Blenio promossa con petizione 23 marzo 2021 da

Comunione dei comproprietari CO 1 (“Condominio __________”),

patrocinata dall’ RA 1

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 27

ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 20 ottobre 2021 con cui il Pretore ha

provveduto a rettificare la designazione della parte attrice, citando le parti

all’udienza delle prime arringhe;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 si è fatto promotore

dell’edificazione di una palazzina di 10 appartamenti sul fondo base part. n. __________

RFD di __________ costituito in proprietà per piani (PPP __________ a __________)

e denominato “Condominio __________”. Egli ha venduto parte di queste unità a CO

2 e CO 3 (1/2 ciascuno: PPP __________ – 78/1000), CO 4 (PPP __________ –

89/1000), CO 5 e CO 6 (1/2 ciascuno: PPP __________ – 75/1000), CO 7 (PPP __________

– 66/1000), CO 8 e CO 9 (1/2 ciascuno: PPP __________ – 124/1000), e CO 10 (PPP

__________ – 111/1000). I comproprietari lamentano la mancata ultimazione di

numerosi lavori esterni e difetti d’opera notificati nel 2016 che, nonostante

le rassicurazioni e gli impegni assunti da RE 1, non sarebbero stati risolti.

Fatti

B. Con istanza di

conciliazione 30 settembre 2019 CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6, CO 7, CO 8 e CO

9 e CO 10 hanno chiesto il rilascio dell’autorizzazione ad agire nei confronti

di RE 1 per promuovere un’azione di condanna a versare fr. 200'000.– oltre

interessi al 5% dal 28 settembre 2019 quale risarcimento dei danni rilevati

presso il Condominio __________.

Con scritto 15 ottobre

2019 il Segretario assessore ha comunicato alla parte istante quanto segue:

“…

allo scopo di poter dare seguito all’istanza di conciliazione indicata a

margine (presentata a nome di CO 2 e CO 3 - e altri - nei confronti di RE 1),

alla luce delle tematiche in discussione mi è necessario disporre:

-

della conferma che la parte istante è il condominio __________ ..., soggetto

nel quale sono inclusi anche i comproprietari per piani non menzionati

nell’istanza di conciliazione;

-

della decisione assembleare con la quale è stato stabilito, a maggioranza

qualificata, l’avvio della causa contro il signor RE 1, rispettivamente il

conferimento a suo favore del mandato di patrocinio …

A

differenza di altri aspetti che potranno, semmai, essere esaminati nel merito

(…) tali punti vanno già chiariti in sede di conciliazione. Non vi devono

infatti essere dubbi sul fatto che la parte istante possa disporre dell’oggetto

della causa (quanto trattandosi di parti comuni non vale per i singoli

proprietari per piani) rispettivamente che chi è presente in aula la possa

validamente obbligare attraverso un eventuale accordo con la controparte”.

Con

scritto 24 ottobre 2019 il legale della parte istante ha comunicato che “la

parte istante è il condominio __________” e che la decisione assembleare di

ratifica dell’avvio dell’istanza di conciliazione e del conferimento del

mandato di patrocinio sarebbe stata inviata al più presto.

All’udienza

di conciliazione 3 dicembre 2019, presenti per la parte istante CO 7, CO 6 e CO

5 e CO 3, assistiti dall’avv. RA 1, e per la parte convenuta __________ in

rappresentanza di RE 1 - dispensato dal comparire per motivi di salute - il

procedimento è stato sospeso per valutare la possibilità di risolvere

transattivamente la vertenza.

Le

trattative non essendo andate a buon fine, in data 22 dicembre 2020 il

Segretario assessore ha rilasciato al Condominio __________ l’autorizzazione ad

agire nei confronti di RE 1 per chiederne la condanna al pagamento di fr.

200'000.– oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2019.

C. Con petizione 23

marzo 2021 il Condominio __________ ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento

di fr. 200'000.– “alla comunione dei comproprietari CO 1 per la riparazione dei

difetti all’immobile”, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di __________.

Con risposta 26 maggio

2021 RE 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile la petizione, eventualmente di

respingerla nel merito. Egli ha in particolare eccepito la carenza di

legittimazione attiva del Condominio __________ o Comunione dei comproprietari CO

1 a promuovere causa nei suoi confronti in relazione ai difetti da essa

lamentati.

Con memoriali di replica

22 luglio 2021 e di duplica 13 settembre 2021 le parti hanno ribadito i

rispettivi punti di vista.

D. Con decisione 20

ottobre 2021 il Pretore ha rettificato la designazione della parte attrice nel

senso che attori in causa erano i singoli condomini CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5 e CO

6, CO 7, CO 8 e CO 9 e CO 10, già Comunione dei comproprietari CO 1.

E. Con reclamo 27

ottobre 2021 RE 1 chiede di annullare la predetta decisione e di rinviare gli

atti alla Pretura per decidere sulla legittimazione attiva del Condominio __________

o Comunione dei comproprietari CO 1. A titolo subordinato chiede di annullare

la decisione e di accertare giudizialmente in via incidentale che il Condominio

__________ o Comunione dei comproprietari CO 1 non dispone della legittimazione

attiva per cui la petizione 23 marzo 2021 è da respingere.

Con osservazioni 17 maggio

2022 la parte attrice ha postulato la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto

1.

Il Pretore, preso

atto dell’eccezione sollevata dal convenuto in punto alla legittimazione della

parte attrice, con decisione 20 ottobre 2021 ha proceduto a rettificare la

designazione della parte attrice. La decisione è una disposizione ordinatoria

processuale (Schneuwly, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit

Commentaire, CPC, 2020, n. 2 ad art. 124; Bohnet, in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n.

3.

ad art. 133; Frei, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 12 ad art. 124). Per i

combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c

cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 21 ottobre 2021. Spedito il 27 ottobre 2021, il

reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità della

decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto

da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e

produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione

di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico

al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la

posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al

quale non può essere posto successivamente rimedio e che non è suscettibile di

essere modificato con una decisione di merito.

2.2

Il reclamante sostiene che vi

è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché il Pretore ha

consentito la prosecuzione della causa rettificando d’ufficio la designazione

della parte attrice. Argomenta che laddove fosse stato deciso che il

“Condominio __________” difettava della legittimazione attiva il processo si

sarebbe già concluso allo stadio di scambio degli allegati. La decisione

impugnata lo obbliga quindi a subire tutto l’iter processuale. Se non che, il

fatto di dover subire l’iter processuale è insito in ogni procedimento e non

costituisce di per sé un pregiudizio difficilmente riparabile, e quindi neppure

il dispendio di tempo che ciò comporta. Va poi considerato che, come rilevato

dal Pretore, la legittimazione attiva è questione di merito e non attiene alla

ricevibilità della petizione. Di regola la stessa è decisa con la sentenza

finale. L’art. 125 CPC conferisce invero al giudice la facoltà di semplificare

il processo limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni (lett.

a). Egli però gode al riguardo di un ampio potere di apprezzamento e non è

tenuto a procedere alla limitazione del processo neppure se le parti lo

richiedono.

Ciò premesso, le

peculiarità del caso concreto inducono invero a qualche riflessione.

3.

Il primo giudice ha

dapprima rilevato che nella misura in cui non è stata personalmente coinvolta

in un contratto e non ha beneficiato di una cessione di credito, la Comunione

dei comproprietari non fruisce della legittimazione attiva, sicché l’eccezione

sollevata in tal senso dal convenuto pareva fondata. Non ha tuttavia emanato

una decisione formale in tal senso. Egli ha però ritenuto che la carenza di

legittimazione attiva non fosse motivo per respingere la petizione poiché non

vi era alcun dubbio circa la volontà dei comproprietari di partecipare

singolarmente alla vertenza giudiziaria, e men che meno vi era confusione su

chi rientrasse nella denominazione “Condominio __________”.

3.1

Giova anzitutto rilevare che

v’è una differenza sostanziale tra il Condominio __________ - inteso quale

comunione dei comproprietari CO 1 - e i singoli condomini. La comunione dei

comproprietari è un elemento corporativo della proprietà per piani che

raggruppa tutti i comproprietari delle PPP. Essa acquista in proprio nome i

beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei

comproprietari e le disponibilità che ne risultano (art. 712l cpv. 1 CC). Non è

una persona giuridica e non ha personalità giuridica propria. Ha però capacità

di parte e capacità processuale e può stare in giudizio come attrice o

convenuta in nome proprio (cpv. 2), ma limitatamente all’esercizio delle sue

funzioni attribuitele dall’art. 712l CC. Per identificare la comunione quale

parte è sufficiente la designazione “comunione dei comproprietari del condominio

X”, senza che sia necessario indicare anche il nome dei singoli comproprietari.

La comunione dei comproprietari quale entità amministrativa va tuttavia

distinta dai singoli condomini, ai quali competono i diritti del proprietario,

segnatamente quelli sanciti dagli art. 61, 679 e 926 segg. CC.

3.2

In merito alla designazione

della parte attrice, risulta che l’istanza di conciliazione 30 settembre 2019

era stata inoltrata da CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6, CO 7, CO 8 e CO 9 e CO

10.

Su sollecitazione del Segretario assessore, il quale aveva rilevato che non

dovevano esservi “dubbi sul fatto che la parte istante possa disporre

dell’oggetto della causa (quanto trattasi di parti comuni non vale per i

singoli proprietari per piani), con scritto 24 ottobre 2019 il legale degli

istanti ha comunicato che parte istante è il Condominio __________. Il 22

dicembre 2020 il Segretario assessore ha quindi rilasciato l’autorizzazione ad

agire al Condominio __________. In tal modo il Segretario assessore ha chiarito

che parte istante nella procedura di conciliazione era il Condominio __________

e non i singoli condomini agenti nella forma del litisconsorzio.

La

petizione 23 marzo 2021 è stata inoltrata dal “Condominio __________” che ha

chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 200'000.– “alla comunione dei

comproprietari CO 1 per la riparazione dei difetti all’immobile”. Anche in

questa circostanza la parte attrice è stata indicata in modo chiaro. Non sono

quindi possibili equivoci in merito a chi sia parte attrice e neppure v’è

spazio per ritenere che la petizione sia invece stata proposta dai singoli

condomini agenti in litisconsorzio: la questione già era stata definita in sede

di procedura di conciliazione.

4.

Il primo giudice ha nondimeno

ritenuto che costituirebbe un eccesso di formalismo non procedere ad una

rettifica della designazione inesatta di parte attrice con il nominativo dei

singoli comproprietari. A suo giudizio, la rettifica non costituiva una

sostituzione di parte ai sensi dell’art. 83 CPC poiché l’istanza di

conciliazione era stata presentata dai singoli comproprietari, i loro

nominativi figuravano sul precetto esecutivo spiccato a carico del convenuto,

agli atti figuravano le singole e distinte procure che essi avevano conferito

al patrocinatore legale incaricato, questi stessi comproprietari avevano

altresì approvato a maggioranza qualificata e nell’ambito di un’assemblea

straordinaria dei condomini l’avvio della procedura giudiziaria in esame.

Infine era stato su indicazione della Pretura che si era poi giunti

all’identificazione della parte istante - e di riflesso della parte attrice -

che era divenuta “Condominio __________”.

4.1

La

designazione inesatta di una parte può avere per oggetto soltanto

un’inesattezza puramente formale o un semplice errore redazionale, che inficia

la sua capacità di essere parte, e può venire rettificata quando non esiste, in

capo al giudice e alle parti alcun dubbio ragionevole sull’identità della

parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017.

[versione e-book #8 1° febbraio 2020 aggiornata al 22 marzo 2021] n. 26 ad

art.66). Nel caso concreto non v’è in realtà alcuna inesattezza formale nella

designazione della parte attrice, e non vi possono essere dubbi che sia il

Condominio __________, ciò essendo già stato chiarito dal Segretario assessore

nell’ambito della procedura di conciliazione. Se vi è inesattezza formale, essa

riguarda semmai la denominazione della parte istante/attrice che dovrebbe

essere “Comunione dei comproprietari CO 1” invece di “Condominio __________”.

Poiché la comunione dei comproprietari CO 1 non è il litisconsorzio composto

dai singoli condomini, in realtà il Pretore con il cambiamento della

designazione ha di fatto sostituito la parte. Ciò appare evidente se si

considera che scopo della modifica era proprio di sanare la mancanza di

legittimazione in capo al Condominio __________, a beneficio dei singoli

condomini.

Il

primo giudice ha ritenuto che non v’è “… alcun dubbio circa la volontà dei

comproprietari di partecipare alla vertenza singolarmente (né essendovi

confusione su chi rientrasse nella posteriore denominazione “Condominio __________”)”.

Se non che, l’iniziale volontà dei comproprietari di partecipare singolarmente

è venuta meno in sede di conciliazione dove essi hanno deciso che era il

Condominio __________ a essere parte e non più loro singolarmente (vedi sopra,

consid. 3.2). Questa volontà è corroborata dal fatto che i condomini hanno poi

proceduto all’assemblea dei comproprietari che ha ratificato la decisione di

procedere nei confronti del convenuto e l’avvio della procedura, passo che non

sarebbe stato necessario né utile qualora essi avessero voluto rimanere

singolarmente parti in causa.

5.

Di

transenna si rileva ancora che la decisione impugnata comporta ulteriori

conseguenze. Affinché la designazione inesatta sia suscettibile di essere

rettificata nella procedura pendente, è altresì necessario che la parte attrice

designata in modo inesatto, sia comparsa personalmente all’udienza di

conciliazione (art. 204 CPC): in caso contrario, l’autorizzazione ad agire non

è valida e la domanda dev’essere dichiarata irricevibile per mancanza di un

presupposto processuale (DTF 142 III 782 consid. 3.2.1, sentenza del TF

4A_655/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 4; cfr. Trezzini,

op. cit., n. 20 ad art. 66 con riferimenti [versione e-book #8 1°

febbraio 2020 aggiornata al 22 marzo 2021, n. 28 ad art. 66 con riferimenti]).

Quando

parte in causa è l’assemblea dei comproprietari che procede nell’ambito delle

sue attribuzioni, i comproprietari che ne fanno parte non sono tenuti a

comparire personalmente all’udienza di conciliazione. È sufficiente che compaia

l’amministratore, il quale ha il compito di rappresentanza legale nei confronti

dei terzi. Diverso è invece quando parte in causa sono i singoli condomini che

agiscono nella forma del litisconsorzio facoltativo poiché in questo caso essi

devono comparire personalmente. In concreto, a seguito dei chiarimenti messi in

atto dal Segretario assessore, la procedura di conciliazione è stata portata

avanti dal Condomino __________. All’udienza sono comparsi, per la parte

istante, CO 7, CO 6 e CO 5 nonché CO 3, assistiti dall’avv. RA 1. Per gli altri

comproprietari, non comparsi, scattano quindi le conseguenze dell’art. 206 cpv.

1.

CPC il quale dispone che in caso di assenza la causa è considerata ritirata,

ciò ritenuto che gli atti compiuti da un litisconsorte non beneficiano o svantaggiano

gli altri litisconsorti. I condomini non presenti all’udienza di conciliazione

non dispongono pertanto di una valida autorizzazione a procedere, che però è un

presupposto processuale che ha da essere verificato singolarmente per ciascun

litisconsorte.

6.

In queste

circostanze è pacifico che, qualora l’argomento del reclamante risultasse

fondato e la procedura continuasse il suo corso fino al termine nonostante la

mancanza di legittimazione attiva, il reclamante in effetti rischierebbe di vedersi

confrontato con una nuova causa sullo stesso oggetto. Considerato che il primo

giudice medesimo ha già rilevato la mancanza di legittimazione attiva in capo

al Condomino __________, tale ipotesi appare tutt’altro che peregrina. In

questa particolare situazione questa Camera ritiene di non poter fare a meno di

entrare nel merito del reclamo.

7.

Ora, il reclamante

rimprovera al Pretore di aver proceduto alla sostituzione di una parte e non

alla rettifica di un errore redazionale. La censura è fondata. Già si è detto

sopra (consid. 3.2) che il Segretario assessore aveva accertato chi fosse la

parte istante nell’ambito della procedura di conciliazione. Non vi erano quindi

ragioni per procedere alla rettifica di cui trattasi che, come rilevato (sopra,

consid. 4.1), in realtà configura a tutti gli effetti una sostituzione di

parte, sostituzione che, salvo nei casi di alienazione dell’oggetto litigioso,

può avvenire solo con il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4 CPC), che

in concreto non risulta sia dato.

8.

L’attrice sostiene

che il giudice (della conciliazione) non ha interpellato le parti per procedere

alla rettifica della parte in Comunione dei comproprietari CO 1”. Se non che,

il Segretario assessore ha interpellato la parte istante per indicare se quale

parte istante fosse da intendere il Condomino __________, cosa che essa ha

confermato (sopra, consid. 3.2). Vero è che la parte convenuta non è stata

coinvolta, ma il suo concorso neppure era necessario nell’ambito

dell’interpello.

9.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, in applicazione dell’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico di CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9 e CO 10 che hanno

resistito al reclamo (art. 106 cpv. 1 CPC), i quali inoltre rifonderanno al

reclamante un’adeguata indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 ottobre 2021 di RE

1.

è accolto.

La decisione 20

ottobre 2021 qui impugnata è annullata.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di CO 2, CO 3,

CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10 in solido, con l’obbligo di rifondere

al reclamante, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Blenio.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.