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Decisione

13.2021.136

Reclamo contro annullamento del dibattimento e assegnazione termine per la duplica. Disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile

22 febbraio 2022Italiano7 min

1 per l’importo di fr. 19'716.15 indicando quale titolo di credito ”imposta cantonale

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.136

Lugano

22 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2021.635 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con

istanza di rigetto dell’opposizione 3 settembre 2021 da

Repubblica

e Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

rappr. dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 8 novembre 2021 di RE 1 contro la decisione con cui il Pretore

ha annullato l’udienza e gli ha fissato un termine per presentare la duplica;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ la Repubblica e Stato del Cantone Ticino ha escusso RE

1 per l’importo di fr. 19'716.15 indicando quale titolo di credito ”imposta cantonale

2018 + interessi …”. Vista l’opposizione interpostavi dall’escusso, con istanza

3 settembre 2021 il creditore ne ha chiesto il rigetto definitivo limitatamente

a fr. 17'548.65. Con osservazioni 20 settembre 2021 RE 1 si è opposto

all’istanza, chiedendo quanto segue:

“sia annullata la

pretesa esecutiva ordinaria così come il rigetto dell’opposizione in quanto mi

considero io stesso creditore verso lo Stato del Canton Ticino e della

Confederazione

- sia accettata la

richiesta di un’indennità dal cantone Ticino e dalla Confederazione di 9'000

CHF per il lavoro domestico durante il lockdown scolastico nella primavera 2020

- sia accettato un

indennizzo mensile di 1'000 CHF a persona per ogni mese di privazione subita

tra chiusure, limitazioni e impedimenti sociali, sportivi, commerciali, o di

ristoro (durante la primavera 2020 + 7 mesi da ottobre 2020 a maggio 2021)

- sia cancellato il

debito di ca 37'700 CHF nei confronti dell’Ufficio Esazioni e Condoni a fronte

di un credito per la mia famiglia (2 adulti e 3 bambini in età scolastica) di

47'000 CHF

- sia considerata la

possibilità che io possa avvalermi di mediatizzare tale procedura in pubblico

attraverso il coinvolgimento di altri cittadini, in considerazione

dell’inadempienza di un dovere dello stato in relazione alla replica di una

petizione rimasta ancora inevasa dopo oltre 9 mesi dall’invio”.

Con replica 27 settembre

2021 l’istante ha confermato le proprie domande, rilevando che gli argomenti

esposti dal convenuto non rientrano nella competenza del giudice del rigetto.

Con istanza 1° ottobre

2021 il convenuto ha chiesto lo svolgimento del dibattimento e con ordinanza 4

ottobre 2021 il Pretore ha citato le parti all’udienza del 26 ottobre 2021. Con

istanza 20 ottobre 2021 il convenuto ne ha chiesto il rinvio per motivi professionali,

domanda respinta dal Pretore perché ritenuta tardiva. Con nuova istanza 26

ottobre 2021 il convenuto ha chiesto nuovamente il rinvio dell’udienza, adducendo

motivi di salute. Con ordinanza del medesimo giorno il Pretore ha annullato

l’udienza e assegnato al convenuto un temine per inoltrare la duplica.

B. Con reclamo 8 novembre

2021 RE 1 chiede che

“si giudichi che il Pretore avv. Andrea

Alberti possa essere stato prevenuto nei miei confronti e quindi aver

probabilmente ostacolato con cavilli legali la mia procedura di difesa e il

dibattimento da me richiesto

in relazione all’art. 49 e 50 del CPC

piaccia giudicare che il Pretore di Mendrisio avv. Andrea Alberti come avente

dovere di ricusa e astensione alle decisioni

secondo l’art. 51 del CPC piaccia

giudicare che gli atti ufficiali ai quali ha partecipato l’avv. Andrea Alberti

sono annullati e ripetuti in un dibattimento in presenza davanti a un giudice

in relazione all’art. 6 della CEDU mi

sia concesso finalmente il diritto di dibattimento nella causa promossa nei

miei confronti davanti ad un giudice, così come il diritto costituzionale

prevede e riconosce”.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha annullato il dibattimento e assegnato al convenuto un termine per

inoltrare la duplica scritta è una decisione ordinatoria processuale la quale,

per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Poiché la decisione impugnata è stata

notificata al reclamante il 6 novembre 2021 il gravame, rimesso alla posta l’8

novembre 2021 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.

2.

Con il rimedio del

reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo

secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non

può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza

finale favorevole.

3.

Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il

reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio.

Il reclamante non ha tuttavia

addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile, che neppure risulta evidente. Di conseguenza, ritenuta

la mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere

dichiarato inammissibile.

4.

Nella misura in cui il

reclamante si duole della mancata astensione del Pretore, la questione non rientrerebbe

comunque nella competenza di questa Camera, la ricusa essendo invero di

competenza del Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Qualora si volesse esaminare

se la mancata astensione del primo giudice possa costituire motivo di revisione

della decisione impugnata (art. 328 CPC), si rileva che non ne sarebbero comunque

dati gli estremi perché i fatti su cui il reclamante fonda il gravame - a

prescindere dalla loro rilevanza - già gli erano noti sin dall’inizio della

procedura.

5.

Di transenna si

rileva poi che il diritto di essere sentiti, garantito dagli art. 29 cpv. 2

Cost, 6 § 1 CEDU e 53 CPC, non conferisce il diritto a un’udienza pubblica

nella procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 141 I 97). La decisione

impugnata non rileva quindi comunque da un manifestamente errato accertamento

dei fatti né da un’errata applicazione del diritto.

6.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la

soccombenza e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC).

7.

Il reclamo, che

stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte

per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 8 novembre

2021.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

stabilite in fr. 200.- sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore di causa è di fr. 17'548.65, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).