13.2021.136
Reclamo contro annullamento del dibattimento e assegnazione termine per la duplica. Disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
22 febbraio 2022Italiano7 min
1 per l’importo di fr. 19'716.15 indicando quale titolo di credito ”imposta cantonale
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.136
Lugano
22 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2021.635 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con
istanza di rigetto dell’opposizione 3 settembre 2021 da
Repubblica
e Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
rappr. dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona
contro
RE
1
e
ora sul reclamo 8 novembre 2021 di RE 1 contro la decisione con cui il Pretore
ha annullato l’udienza e gli ha fissato un termine per presentare la duplica;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ la Repubblica e Stato del Cantone Ticino ha escusso RE
1 per l’importo di fr. 19'716.15 indicando quale titolo di credito ”imposta cantonale
2018 + interessi …”. Vista l’opposizione interpostavi dall’escusso, con istanza
3 settembre 2021 il creditore ne ha chiesto il rigetto definitivo limitatamente
a fr. 17'548.65. Con osservazioni 20 settembre 2021 RE 1 si è opposto
all’istanza, chiedendo quanto segue:
“sia annullata la
pretesa esecutiva ordinaria così come il rigetto dell’opposizione in quanto mi
considero io stesso creditore verso lo Stato del Canton Ticino e della
Confederazione
- sia accettata la
richiesta di un’indennità dal cantone Ticino e dalla Confederazione di 9'000
CHF per il lavoro domestico durante il lockdown scolastico nella primavera 2020
- sia accettato un
indennizzo mensile di 1'000 CHF a persona per ogni mese di privazione subita
tra chiusure, limitazioni e impedimenti sociali, sportivi, commerciali, o di
ristoro (durante la primavera 2020 + 7 mesi da ottobre 2020 a maggio 2021)
- sia cancellato il
debito di ca 37'700 CHF nei confronti dell’Ufficio Esazioni e Condoni a fronte
di un credito per la mia famiglia (2 adulti e 3 bambini in età scolastica) di
47'000 CHF
- sia considerata la
possibilità che io possa avvalermi di mediatizzare tale procedura in pubblico
attraverso il coinvolgimento di altri cittadini, in considerazione
dell’inadempienza di un dovere dello stato in relazione alla replica di una
petizione rimasta ancora inevasa dopo oltre 9 mesi dall’invio”.
Con replica 27 settembre
2021 l’istante ha confermato le proprie domande, rilevando che gli argomenti
esposti dal convenuto non rientrano nella competenza del giudice del rigetto.
Con istanza 1° ottobre
2021 il convenuto ha chiesto lo svolgimento del dibattimento e con ordinanza 4
ottobre 2021 il Pretore ha citato le parti all’udienza del 26 ottobre 2021. Con
istanza 20 ottobre 2021 il convenuto ne ha chiesto il rinvio per motivi professionali,
domanda respinta dal Pretore perché ritenuta tardiva. Con nuova istanza 26
ottobre 2021 il convenuto ha chiesto nuovamente il rinvio dell’udienza, adducendo
motivi di salute. Con ordinanza del medesimo giorno il Pretore ha annullato
l’udienza e assegnato al convenuto un temine per inoltrare la duplica.
B. Con reclamo 8 novembre
2021 RE 1 chiede che
“si giudichi che il Pretore avv. Andrea
Alberti possa essere stato prevenuto nei miei confronti e quindi aver
probabilmente ostacolato con cavilli legali la mia procedura di difesa e il
dibattimento da me richiesto
in relazione all’art. 49 e 50 del CPC
piaccia giudicare che il Pretore di Mendrisio avv. Andrea Alberti come avente
dovere di ricusa e astensione alle decisioni
secondo l’art. 51 del CPC piaccia
giudicare che gli atti ufficiali ai quali ha partecipato l’avv. Andrea Alberti
sono annullati e ripetuti in un dibattimento in presenza davanti a un giudice
in relazione all’art. 6 della CEDU mi
sia concesso finalmente il diritto di dibattimento nella causa promossa nei
miei confronti davanti ad un giudice, così come il diritto costituzionale
prevede e riconosce”.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha annullato il dibattimento e assegnato al convenuto un termine per
inoltrare la duplica scritta è una decisione ordinatoria processuale la quale,
per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Poiché la decisione impugnata è stata
notificata al reclamante il 6 novembre 2021 il gravame, rimesso alla posta l’8
novembre 2021 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.
2.
Con il rimedio del
reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo
secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non
può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza
finale favorevole.
3.
Il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio.
Il reclamante non ha tuttavia
addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, che neppure risulta evidente. Di conseguenza, ritenuta
la mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere
dichiarato inammissibile.
4.
Nella misura in cui il
reclamante si duole della mancata astensione del Pretore, la questione non rientrerebbe
comunque nella competenza di questa Camera, la ricusa essendo invero di
competenza del Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Qualora si volesse esaminare
se la mancata astensione del primo giudice possa costituire motivo di revisione
della decisione impugnata (art. 328 CPC), si rileva che non ne sarebbero comunque
dati gli estremi perché i fatti su cui il reclamante fonda il gravame - a
prescindere dalla loro rilevanza - già gli erano noti sin dall’inizio della
procedura.
5.
Di transenna si
rileva poi che il diritto di essere sentiti, garantito dagli art. 29 cpv. 2
Cost, 6 § 1 CEDU e 53 CPC, non conferisce il diritto a un’udienza pubblica
nella procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 141 I 97). La decisione
impugnata non rileva quindi comunque da un manifestamente errato accertamento
dei fatti né da un’errata applicazione del diritto.
6.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la
soccombenza e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC).
7.
Il reclamo, che
stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte
per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 8 novembre
2021.
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
stabilite in fr. 200.- sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore di causa è di fr. 17'548.65, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).