Lexipedia

Decisione

13.2021.137

Reclamo in materia di prove. Dati personali dei testi. Una violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile

4 aprile 2022Italiano7 min

parte delle prove ammettendo, tra l’altro, i testi di parte attrice F__________,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.137

Lugano

4 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.4 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con petizione 11 febbraio 2021 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ RA 1

e

ora sul reclamo 18 novembre 2021 di RE 1;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 11

febbraio 2021 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 66'694.90

oltre accessori a titolo di liquidazione del rapporto di lavoro.

B. Con risposta 10

maggio 2021 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione. Con gli

ulteriori allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Con ordinanza 21

ottobre 2021 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 10 giorni per

comunicare il recapito privato dei testi e trasmettere un elenco con cui i

testi sono classificati per importanza rispetto ai fatti che si intendono

provare, con la comminatoria che la scadenza infruttuosa del temine per

comunicare l’indirizzo completo avrebbe comportato il decadimento della prova.

Al termine del dibattimento 26 ottobre 2021 il Pretore ha deciso in merito a

parte delle prove ammettendo, tra l’altro, i testi di parte attrice F__________,

Fr__________ e A__________ con la riserva della trasmissione tempestiva

dell’indirizzo privato degli stessi.

D. Con ordinanza 8 novembre

2021 il Pretore, rilevato che l’attore non aveva comunicato il recapito privato

di __________, __________, __________, F__________, __________, Fr__________, __________,

__________, A__________, __________, __________, __________, __________, e __________,

ha dichiarato decaduti questi testimoni.

E. Con reclamo 18

novembre 2021 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone l’annullamento

e la riforma nel senso di ammettere i testi F__________, Fr__________ e A__________,

riservata una decisione per gli altri testimoni.

Non sono state chieste

osservazioni alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sull’ammissibilità delle prove è una disposizione

ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile

con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di

dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 9 novembre 2021. Rimesso alla posta il 18 novembre

2021.

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013

pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art.

319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento

del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di

siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è

la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

3.

A mente del

reclamante il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe dato

dal fatto che la decisione impugnata è frutto di una violazione del diritto, e

meglio di un formalismo eccessivo che conduce alla nullità della stessa.

3.1

Questa Camera ha già avuto

modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente

alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione

appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato

che un’eccezione poteva essere data quando vi è una violazione del diritto di

essere sentito che conduce alla nullità della decisione impugnata

indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo

2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3.2

In concreto, l’ordinanza 21

ottobre 2021 con cui il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 10 giorni

per comunicare il recapito privato dei testi era assortita della comminatoria

che la scadenza infruttuosa del temine avrebbe comportato il decadimento della

prova. Al termine del dibattimento 26 ottobre 2021 egli ha poi ribadito tale

decisione quando ha ammesso i testi di parte attrice F__________, Fr__________

e A__________ con la riserva della trasmissione tempestiva del loro indirizzo

privato. Non risulta che il reclamante non fosse in grado di reperire

tempestivamente l’indirizzo dei testi, ciò che egli peraltro neppure sostiene,

ed egli neppure spiega per quale motivo non vi abbia provveduto. Il diritto

alla privacy dei testimoni, da esso evocato per giustificare l’omissione

è un argomento manifestamente pretestuoso considerato che giusta l’art. 172 CPC

il testimone è, comunque tenuto a fornire al momento della sua audizione i suoi

dati personali quali nome, cognome, domicilio, data di nascita, stato civile e

professione, oltre a eventuali rapporti di parentela con le parti.

3.3

Visto quanto precede, la decisione

impugnata non è quindi il frutto di un formalismo eccessivo e la decisione

impugnata non è nulla. Per l’ammissibilità del reclamo deve quindi comunque

essere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Constatata

la mancanza di questa premessa, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.

4.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

5.

Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo 18 novembre 2021 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 18 novembre 2021 alla controparte) a:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.