Lexipedia

Decisione

13.2021.138

Cauzione per spese ripetibili. Il debito di spese giudiziarie non esige la costituzione in mora tramite interpellazione. Pagamento di ripetibili "seriamente compromesso" per altri motivi

6 maggio 2022Italiano16 min

2019 ha regolato le modalità di pagamento in vista della conclusione dei lavori.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.138

Lugano

6 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.77 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con petizione 26 aprile 2021 da

CO 1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 22

novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione con cui il Pretore le ha

fatto obbligo di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 25'000.–;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con contratto

d’appalto 20 aprile 2017 CO 1 (subentrata ad __________), assuntore, si è

impegnata nei confronti di RE 1 (già __________), committente, a realizzare gli

impianti di riscaldamento, ventilazione e sanitario presso il centro di

benessere “__________” part. n. __________ RFD di __________, pattuendo una

mercede di fr. 1'900'000.– oltre l’IVA. La convenzione transattiva 9 agosto

2019 ha regolato le modalità di pagamento in vista della conclusione dei lavori.

B. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 26 aprile 2021 CO 1 ha chiesto la

condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1'103.122.30 oltre interessi del 5% dal 17

novembre 2017, il rigetto definitivo per fr. 412'242.– oltre interessi del 5%

dal 24 aprile 2018 dell’opposizione al PE n. __________ datato 13 luglio 2020

dell’UE di Lugano e, infine, il rigetto definitivo integrale dell’opposizione

al PE n. __________ datato 13 luglio 2020 dell’UE di Lugano.

C. Con risposta 3 agosto

2021 RE 1 ha postulato la reiezione integrale della petizione. In via

riconvenzionale ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE

n. __________, di confermare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

dell’UE di Lugano notificato il 16 luglio 2020 e, infine, di cancellare dal

registro delle esecuzioni l’esecuzione dipendente dal PE in narrativa.

Le parti hanno confermato

i rispettivi antitetici punti di vista con replica 14 settembre 2021 e duplica

22 novembre 2021.

D. Con separata istanza

14 settembre 2021, CO 1 ha chiesto che RE 1 sia tenuta a prestare una cauzione di

fr. 25'000.– a garanzia di spese ripetibili per la domanda riconvenzionale.

Il 17 settembre 2021 il

Pretore ha sospeso il termine per la risposta riconvenzionale in attesa della

definizione dell’istanza di cauzione.

Con osservazioni 11

ottobre 2021 RE 1 si è opposta alla domanda di cauzione e chiesto di sospendere

la procedura di cui all’inc. OR.2021.77.

E. Con decisione 4

novembre 2021 il Pretore ha condannato RE 1 alla prestazione di una cauzione

per spese ripetibili di fr. 25'000.– (dispositivo n. 1 e 2) e, richiamata la

comminatoria dell’art. 101 cpv. 3 CPC (dispositivo n. 4), ha sospeso la

trattazione della domanda riconvenzionale in attesa della prestazione della

cauzione (dispositivo n. 3).

F. Con reclamo 22

novembre 2021 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, la decisione impugnata sia riformata nel dispositivo n. 1 nel senso di

respingere la domanda di prestazione della cauzione e che i dispositivi n. 2, 3

e 4 siano annullati.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il giudizio

impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi

degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319

lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con

reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

La decisione impugnata,

notificata il 4 novembre 2021, è pervenuta alla reclamante il giorno 10

novembre 2021 (annessi al reclamo: copia busta d’intimazione ed estratto

tracciamento degli invii). Spedito con invio raccomandato lunedì 22 novembre

2021.

il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da

questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

2.

Per l’art. 320 CPC

con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a)

e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1

Scopo della cauzione è quello

di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi

costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141

III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad

art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

3.2

Con riferimento alla

fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC giova rilevare che il

debito di spese giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti

procedure - in Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini, op. cit., n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3a ed., 2017, n. 16 ad art. 99). Possono anche riferirsi a procedure

tra le stesse parti riguardanti la medesima pretesa, quale ad esempio è la

pregressa procedura di rigetto dell’opposizione a cui fa seguito la causa di

disconoscimento di debito (Tappy,

op. cit., n. 36 ad art. 99; Trezzini, op.

cit., n. 43 ad art. 99 e relative citazioni). Al riguardo non è necessaria un’incapacità

a pagare, bastando anche solo che non vi sia la volontà a provvedervi: il

motivo del mancato pagamento non influisce sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art.

99).

3.3

L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce

una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente

previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione

delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).

Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice

determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui

sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso

(sentenza del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC

2015.

23; Trezzini, op. cit., n. 44

ad art. 99; Urwyler/Grütter, op.

cit., n. 13 ad art. 99).

Il Messaggio n. 06.062 del

Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto

asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi

attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,

pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di

difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni

pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua

insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare

nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA

inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1; Tappy,

op. cit., n. 39 ad art. 99). In assenza di iniziative esecutive o

fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far

fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i

propri attivi o anche solo perché l’importo dovuto a titolo di cauzione è

oggettivamente elevato (sentenza

del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in:

SZZP/RSPC 2015 23; Stoudmann, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 32 ad

art. 99; Trezzini, op. cit., n. 44

ad art. 99; Rüegg/Rüegg, op. cit.,

n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per contro stata

negata a fronte di una società attrice che aveva costituito accantonamenti

puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario

da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op.

cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).

4.

Il Pretore ha

considerato che la convenuta riconvenzionale, CO 1, aveva dimostrato il suo

credito verso la reclamante, attrice riconvenzionale, di fr. 450.– di spese processuali

anticipate nella pregressa procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione e di

fr. 4'500.– di spese ripetibili riconosciutele nella stessa procedura. L’attrice

riconvenzionale aveva dal canto suo comprovato l’avvenuto pagamento in data 7 ottobre

2021.

- tre settimane dopo la presentazione dell’istanza di cauzione - dell’importo

di fr. 4'500.– senza proferire parola sul debito di fr. 450.– ancora scoperto.

4.1

Obietta la reclamante che la rifusione

dell’importo di fr. 4'500.– di ripetibili era stata preceduta da un’esplicita richiesta

formulata dalla controparte con scritto 31 agosto 2021. Quest’ultima nulla

aveva rivendicato in punto alla cifra di fr. 450.–: quand’anche diventata

esigibile con la crescita in giudicato della sentenza di rigetto provvisorio

dell’opposizione, non le era mai stata ingiunta una formale richiesta di

rimborso conformemente a quanto disposto dagli art. 75 CO e 111 cpv. 2 CPC, e

non le era mai stato fissato un termine ultimo per pagare quanto dovuto. A fronte

poi dei 10 giorni fissati per il pagamento della cifra di fr. 4'500.–, era almeno

da ritenere un’implicita e tacita dilazione.

4.2

L’art. 326 cpv. 1 CPC

stabilisce che con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Degli

argomenti che invoca la reclamante non vi è traccia nelle sue osservazioni 11

ottobre 2021 all’istanza di cauzione. In proposito il reclamo si rivela di

primo acchito inammissibile.

4.3

Sia come sia, già si è detto (sopra,

consid. 3.2) che il debito per spese giudiziarie attinenti una precedente

procedura configura un sufficiente motivo di prestazione della cauzione ai

sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC per quanto riferito ad importi esigibili

e a vertenze giudiziarie ormai chiuse, fissati quindi da decisioni passate in

giudicato ed esecutive (cfr. anche Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas,

Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 7 ad art. 99). Per contro, trattandosi

di decisioni passate in giudicato ed esecutive, non è necessario che il debitore

di spese giudiziarie sia ulteriormente costituito in mora dal creditore

mediante interpellazione. In proposito il Tribunale federale ha spiegato che scopo

dell’interpellazione è quello di definire il momento dell’esecuzione laddove

questo non sia noto al debitore o quando sussista incertezza al riguardo, dubbi

che non sussistono quando l’obbligo a suo carico scaturisce da una decisione

passata in giudicato ed esecutiva (sentenza TF 4A_647/2020 del 9 settembre 2021

consid. 4.2, destinata a pubblicazione).

4.4

In concreto la reclamante non

contesta l’esistenza e l’esigibilità del suo debito di fr. 450.– a titolo di

spese giudiziarie, e ciò basta a soddisfare il presupposto previsto dall’art.

99.

cpv. 1 lett. c CPC. In effetti, a differenza di quanto essa pretende, la prestazione

della cauzione ordinata in applicazione di tale norma non è inficiata da una

preventiva mancata costituzione in mora e fissazione di un termine per

adempiere al pagamento. E, a ben vedere, nemmeno da eventuali dilazioni o pagamenti

rateali, riservato il formale condono di spese giudiziarie (Schmid/Jent-Sørensen, op. cit., n. 7 ad art. 99). Sicché la critica sarebbe

stata comunque respinta in quanto infondata.

5.

Per il Pretore

sufficienti elementi indicavano l’incasso di crediti presso la reclamante come

particolarmente difficile, e quindi che il pagamento di ripetibili a suo carico

fosse da considerare seriamente compromesso giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC,

a prescindere da un’ipotesi di insolvenza ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. b

CPC. A suo carico vi erano numerose esecuzioni, per importi elevati e riconducibili

a diversi creditori tra cui lo Stato: in Ticino per un totale di fr. 3'310'379.72

nel periodo tra il 2018 e maggio 2021 e a __________, dove l’interessata aveva

trasferito la sede, per complessivi fr. 181'396.– tra maggio 2021 e settembre

2021.

5.1

La reclamante contesta che la

fattispecie giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC possa considerarsi provata

sulla base di soli due estratti UE (Ufficio di esecuzione), sprovvisti di

valore probatorio in punto a esecuzioni ferme allo stadio di opposizione riguardo

a cui poteva essere ottenuto il divieto di divulgazione a terzi in applicazione

dell’art. 8c (correttamente: 8a) cpv. 3 lett d LEF.

Se l’esecuzione ferma allo

stadio di opposizione non comprova l’esistenza in sé di una pretesa, ancora non

esclude che in punto all’accertamento di quel credito siano già in corso delle cause

giudiziarie. Come ricordato (sopra, consid. 3.3), i precetti esecutivi contro

cui è stata interposta opposizione possono essere indicativi di una difficoltà

finanziaria e, se frequenti (eventualità ad esempio negata per 5 esecuzioni

promosse nell’arco di 41 mesi), possono bastare a realizzare quello che è il

concetto di “pagamento […] seriamente compromesso” ai sensi dell’art. 99 cpv. 1

lett. d CPC (Schmid/Jent-Sørensen, op. cit., n. 12 (e rinvio a n.

6) ad art. 99; Stoudmann, op. cit.

n. 25 e 31 ad art. 99; Tappy, op.

cit., n. 28 ad art. 99; Sterchi, op. cit., n. 28 in fine ad art.

99). Pertanto, da questo punto di vista, qualificare a priori come prive di

forza probatoria tutte le esecuzioni ferme all’opposizione, quand’anche

documentate da un estratto del registro dell’UE è pretestuoso. Significativo,

del resto, che la reclamante si limiti ad evocare lo strumento di non

divulgazione a terzi giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF - norma entrata in

vigore il 1° gennaio 2019 ma applicabile anche alle esecuzioni avviate prima di

allora (CEF, autorità di vigilanza, 15.2020.21 24 marzo 2020 consid. 4.1 con

riferimenti) - senza che in proposito vi sia poi traccia di un concreto

seguito. La generica contestazione è quindi infondata.

5.2

Obietta la reclamante che in

punto all’estratto dell’UE di Lugano attestante un importo totale di fr.

3'310'379.72, fatta astrazione delle esecuzioni avviate dalla controparte e di

quelle nel frattempo pagate ed estinte, risultavano ancora procedimenti

esecutivi per fr. 1'467'886.83 di cui, però, per fr. 1'353'304.38 fermi allo

stadio di opposizione. Dall’estratto dell’UE di Ginevra poi le esecuzioni ferme

allo stadio di opposizione assommavano a ben fr. 177'665.40.

Già si è spiegato perché

le esecuzioni ferme all’opposizione possono essere sintomo di difficoltà

finanziaria (sopra, consid. 5.1). Dal canto suo il Pretore ha ancora evidenziato

che, nel complesso, le esecuzioni erano numerose, riguardavano importi elevati

e erano state promosse da diversi creditori fra cui lo Stato. In proposito

giova precisare che le esecuzioni ferme all’opposizione per fr. 1'353'304.38,

secondo l’estratto dell’UE di Lugano, sono ben 24 a fronte di 18 differenti

creditori (doc. U). Per rapporto all’estratto dell’UE di Ginevra le esecuzioni

ferme all’opposizione per fr. 177'665.40 sono 3, promosse da 3 diversi creditori

e questo nel corso del solo mese di giugno 2021, a cui si aggiungono poi ad

agosto 2021 due ulteriori domande di esecuzioni avviate dallo Stato e questo

nonostante si trattasse di importi contenuti (doc. V). Ma la reclamante sembra

avere volutamente rinunciato a considerare tali aspetti. E, senza un confronto

anche su questi punti, la censura risulta finanche immotivata e, come tale,

inammissibile.

5.3

La reclamante rimprovera al

Pretore un’interpretazione troppo estensiva dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC

che, richiamati i dubbi espressi circa la costituzionalità della norma, esige a

suo dire un’applicazione estremamente restrittiva.

Se non che, le mere e

generiche perplessità giuridiche espresse dall’interessata in punto alla

compatibilità della citata norma con il diritto non consentono di rinunciare

all’applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett d CPC. La norma in questione dispone

la prestazione di una cauzione nella misura in cui il pagamento delle

ripetibili dovesse risultare “per altri motivi” seriamente compromesso,

presupposto che il Pretore ha appunto ritenuto realizzato nel caso concreto. Ed

è rispetto agli argomenti specifici da questi considerati che sono da

sviluppare le contestazioni, alla cui disamina si rinvia (sopra, consid. 5.1 e

5.2).

5.4

In definitiva, il reclamo non

evidenzia argomenti validi per ritenere che, riconoscendo il pagamento delle

ripetibili per altri motivi “seriamente compromesso” giusta l’art. 99 cpv. 1

lett. d CPC, il Pretore abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti -

il mero accertamento errato di fatti è sconosciuto in sede di reclamo (sopra,

consid. 2) - e, pertanto, abbia applicato in modo errato il diritto. Nella

misura in cui non è inammissibile, il gravame è quindi comunque infondato.

6.

La presente

decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

A fronte dei meri motivi economici invocati (impossibilità di investire e mettere

altrimenti a reddito l’importo richiesto a titolo di cauzione), la richiesta

sarebbe stata comunque respinta.

7.

Le spese processuali

per la presente procedura, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su

reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte.

8.

Il presente reclamo,

che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da

questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra

3.

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Per quanto

ammissibile, il reclamo 22 novembre 2021 di RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese

processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 22 novembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.