13.2021.138
Cauzione per spese ripetibili. Il debito di spese giudiziarie non esige la costituzione in mora tramite interpellazione. Pagamento di ripetibili "seriamente compromesso" per altri motivi
6 maggio 2022Italiano16 min
2019 ha regolato le modalità di pagamento in vista della conclusione dei lavori.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.138
Lugano
6 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.77 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione 26 aprile 2021 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 22
novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione con cui il Pretore le ha
fatto obbligo di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 25'000.–;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con contratto
d’appalto 20 aprile 2017 CO 1 (subentrata ad __________), assuntore, si è
impegnata nei confronti di RE 1 (già __________), committente, a realizzare gli
impianti di riscaldamento, ventilazione e sanitario presso il centro di
benessere “__________” part. n. __________ RFD di __________, pattuendo una
mercede di fr. 1'900'000.– oltre l’IVA. La convenzione transattiva 9 agosto
2019 ha regolato le modalità di pagamento in vista della conclusione dei lavori.
B. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 26 aprile 2021 CO 1 ha chiesto la
condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1'103.122.30 oltre interessi del 5% dal 17
novembre 2017, il rigetto definitivo per fr. 412'242.– oltre interessi del 5%
dal 24 aprile 2018 dell’opposizione al PE n. __________ datato 13 luglio 2020
dell’UE di Lugano e, infine, il rigetto definitivo integrale dell’opposizione
al PE n. __________ datato 13 luglio 2020 dell’UE di Lugano.
C. Con risposta 3 agosto
2021 RE 1 ha postulato la reiezione integrale della petizione. In via
riconvenzionale ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE
n. __________, di confermare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
dell’UE di Lugano notificato il 16 luglio 2020 e, infine, di cancellare dal
registro delle esecuzioni l’esecuzione dipendente dal PE in narrativa.
Le parti hanno confermato
i rispettivi antitetici punti di vista con replica 14 settembre 2021 e duplica
22 novembre 2021.
D. Con separata istanza
14 settembre 2021, CO 1 ha chiesto che RE 1 sia tenuta a prestare una cauzione di
fr. 25'000.– a garanzia di spese ripetibili per la domanda riconvenzionale.
Il 17 settembre 2021 il
Pretore ha sospeso il termine per la risposta riconvenzionale in attesa della
definizione dell’istanza di cauzione.
Con osservazioni 11
ottobre 2021 RE 1 si è opposta alla domanda di cauzione e chiesto di sospendere
la procedura di cui all’inc. OR.2021.77.
E. Con decisione 4
novembre 2021 il Pretore ha condannato RE 1 alla prestazione di una cauzione
per spese ripetibili di fr. 25'000.– (dispositivo n. 1 e 2) e, richiamata la
comminatoria dell’art. 101 cpv. 3 CPC (dispositivo n. 4), ha sospeso la
trattazione della domanda riconvenzionale in attesa della prestazione della
cauzione (dispositivo n. 3).
F. Con reclamo 22
novembre 2021 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, la decisione impugnata sia riformata nel dispositivo n. 1 nel senso di
respingere la domanda di prestazione della cauzione e che i dispositivi n. 2, 3
e 4 siano annullati.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il giudizio
impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi
degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319
lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con
reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
La decisione impugnata,
notificata il 4 novembre 2021, è pervenuta alla reclamante il giorno 10
novembre 2021 (annessi al reclamo: copia busta d’intimazione ed estratto
tracciamento degli invii). Spedito con invio raccomandato lunedì 22 novembre
2021.
il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da
questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.
Per l’art. 320 CPC
con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a)
e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad
art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2
Con riferimento alla
fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC giova rilevare che il
debito di spese giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti
procedure - in Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini, op. cit., n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3a ed., 2017, n. 16 ad art. 99). Possono anche riferirsi a procedure
tra le stesse parti riguardanti la medesima pretesa, quale ad esempio è la
pregressa procedura di rigetto dell’opposizione a cui fa seguito la causa di
disconoscimento di debito (Tappy,
op. cit., n. 36 ad art. 99; Trezzini, op.
cit., n. 43 ad art. 99 e relative citazioni). Al riguardo non è necessaria un’incapacità
a pagare, bastando anche solo che non vi sia la volontà a provvedervi: il
motivo del mancato pagamento non influisce sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art.
99).
3.3
L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce
una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente
previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione
delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).
Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice
determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui
sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso
(sentenza del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC
2015.
23; Trezzini, op. cit., n. 44
ad art. 99; Urwyler/Grütter, op.
cit., n. 13 ad art. 99).
Il Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto
asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi
attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,
pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di
difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni
pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua
insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare
nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA
inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1; Tappy,
op. cit., n. 39 ad art. 99). In assenza di iniziative esecutive o
fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far
fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i
propri attivi o anche solo perché l’importo dovuto a titolo di cauzione è
oggettivamente elevato (sentenza
del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in:
SZZP/RSPC 2015 23; Stoudmann, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 32 ad
art. 99; Trezzini, op. cit., n. 44
ad art. 99; Rüegg/Rüegg, op. cit.,
n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per contro stata
negata a fronte di una società attrice che aveva costituito accantonamenti
puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario
da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op.
cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).
4.
Il Pretore ha
considerato che la convenuta riconvenzionale, CO 1, aveva dimostrato il suo
credito verso la reclamante, attrice riconvenzionale, di fr. 450.– di spese processuali
anticipate nella pregressa procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione e di
fr. 4'500.– di spese ripetibili riconosciutele nella stessa procedura. L’attrice
riconvenzionale aveva dal canto suo comprovato l’avvenuto pagamento in data 7 ottobre
2021.
- tre settimane dopo la presentazione dell’istanza di cauzione - dell’importo
di fr. 4'500.– senza proferire parola sul debito di fr. 450.– ancora scoperto.
4.1
Obietta la reclamante che la rifusione
dell’importo di fr. 4'500.– di ripetibili era stata preceduta da un’esplicita richiesta
formulata dalla controparte con scritto 31 agosto 2021. Quest’ultima nulla
aveva rivendicato in punto alla cifra di fr. 450.–: quand’anche diventata
esigibile con la crescita in giudicato della sentenza di rigetto provvisorio
dell’opposizione, non le era mai stata ingiunta una formale richiesta di
rimborso conformemente a quanto disposto dagli art. 75 CO e 111 cpv. 2 CPC, e
non le era mai stato fissato un termine ultimo per pagare quanto dovuto. A fronte
poi dei 10 giorni fissati per il pagamento della cifra di fr. 4'500.–, era almeno
da ritenere un’implicita e tacita dilazione.
4.2
L’art. 326 cpv. 1 CPC
stabilisce che con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Degli
argomenti che invoca la reclamante non vi è traccia nelle sue osservazioni 11
ottobre 2021 all’istanza di cauzione. In proposito il reclamo si rivela di
primo acchito inammissibile.
4.3
Sia come sia, già si è detto (sopra,
consid. 3.2) che il debito per spese giudiziarie attinenti una precedente
procedura configura un sufficiente motivo di prestazione della cauzione ai
sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC per quanto riferito ad importi esigibili
e a vertenze giudiziarie ormai chiuse, fissati quindi da decisioni passate in
giudicato ed esecutive (cfr. anche Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas,
Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 7 ad art. 99). Per contro, trattandosi
di decisioni passate in giudicato ed esecutive, non è necessario che il debitore
di spese giudiziarie sia ulteriormente costituito in mora dal creditore
mediante interpellazione. In proposito il Tribunale federale ha spiegato che scopo
dell’interpellazione è quello di definire il momento dell’esecuzione laddove
questo non sia noto al debitore o quando sussista incertezza al riguardo, dubbi
che non sussistono quando l’obbligo a suo carico scaturisce da una decisione
passata in giudicato ed esecutiva (sentenza TF 4A_647/2020 del 9 settembre 2021
consid. 4.2, destinata a pubblicazione).
4.4
In concreto la reclamante non
contesta l’esistenza e l’esigibilità del suo debito di fr. 450.– a titolo di
spese giudiziarie, e ciò basta a soddisfare il presupposto previsto dall’art.
99.
cpv. 1 lett. c CPC. In effetti, a differenza di quanto essa pretende, la prestazione
della cauzione ordinata in applicazione di tale norma non è inficiata da una
preventiva mancata costituzione in mora e fissazione di un termine per
adempiere al pagamento. E, a ben vedere, nemmeno da eventuali dilazioni o pagamenti
rateali, riservato il formale condono di spese giudiziarie (Schmid/Jent-Sørensen, op. cit., n. 7 ad art. 99). Sicché la critica sarebbe
stata comunque respinta in quanto infondata.
5.
Per il Pretore
sufficienti elementi indicavano l’incasso di crediti presso la reclamante come
particolarmente difficile, e quindi che il pagamento di ripetibili a suo carico
fosse da considerare seriamente compromesso giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC,
a prescindere da un’ipotesi di insolvenza ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. b
CPC. A suo carico vi erano numerose esecuzioni, per importi elevati e riconducibili
a diversi creditori tra cui lo Stato: in Ticino per un totale di fr. 3'310'379.72
nel periodo tra il 2018 e maggio 2021 e a __________, dove l’interessata aveva
trasferito la sede, per complessivi fr. 181'396.– tra maggio 2021 e settembre
2021.
5.1
La reclamante contesta che la
fattispecie giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC possa considerarsi provata
sulla base di soli due estratti UE (Ufficio di esecuzione), sprovvisti di
valore probatorio in punto a esecuzioni ferme allo stadio di opposizione riguardo
a cui poteva essere ottenuto il divieto di divulgazione a terzi in applicazione
dell’art. 8c (correttamente: 8a) cpv. 3 lett d LEF.
Se l’esecuzione ferma allo
stadio di opposizione non comprova l’esistenza in sé di una pretesa, ancora non
esclude che in punto all’accertamento di quel credito siano già in corso delle cause
giudiziarie. Come ricordato (sopra, consid. 3.3), i precetti esecutivi contro
cui è stata interposta opposizione possono essere indicativi di una difficoltà
finanziaria e, se frequenti (eventualità ad esempio negata per 5 esecuzioni
promosse nell’arco di 41 mesi), possono bastare a realizzare quello che è il
concetto di “pagamento […] seriamente compromesso” ai sensi dell’art. 99 cpv. 1
lett. d CPC (Schmid/Jent-Sørensen, op. cit., n. 12 (e rinvio a n.
6) ad art. 99; Stoudmann, op. cit.
n. 25 e 31 ad art. 99; Tappy, op.
cit., n. 28 ad art. 99; Sterchi, op. cit., n. 28 in fine ad art.
99). Pertanto, da questo punto di vista, qualificare a priori come prive di
forza probatoria tutte le esecuzioni ferme all’opposizione, quand’anche
documentate da un estratto del registro dell’UE è pretestuoso. Significativo,
del resto, che la reclamante si limiti ad evocare lo strumento di non
divulgazione a terzi giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF - norma entrata in
vigore il 1° gennaio 2019 ma applicabile anche alle esecuzioni avviate prima di
allora (CEF, autorità di vigilanza, 15.2020.21 24 marzo 2020 consid. 4.1 con
riferimenti) - senza che in proposito vi sia poi traccia di un concreto
seguito. La generica contestazione è quindi infondata.
5.2
Obietta la reclamante che in
punto all’estratto dell’UE di Lugano attestante un importo totale di fr.
3'310'379.72, fatta astrazione delle esecuzioni avviate dalla controparte e di
quelle nel frattempo pagate ed estinte, risultavano ancora procedimenti
esecutivi per fr. 1'467'886.83 di cui, però, per fr. 1'353'304.38 fermi allo
stadio di opposizione. Dall’estratto dell’UE di Ginevra poi le esecuzioni ferme
allo stadio di opposizione assommavano a ben fr. 177'665.40.
Già si è spiegato perché
le esecuzioni ferme all’opposizione possono essere sintomo di difficoltà
finanziaria (sopra, consid. 5.1). Dal canto suo il Pretore ha ancora evidenziato
che, nel complesso, le esecuzioni erano numerose, riguardavano importi elevati
e erano state promosse da diversi creditori fra cui lo Stato. In proposito
giova precisare che le esecuzioni ferme all’opposizione per fr. 1'353'304.38,
secondo l’estratto dell’UE di Lugano, sono ben 24 a fronte di 18 differenti
creditori (doc. U). Per rapporto all’estratto dell’UE di Ginevra le esecuzioni
ferme all’opposizione per fr. 177'665.40 sono 3, promosse da 3 diversi creditori
e questo nel corso del solo mese di giugno 2021, a cui si aggiungono poi ad
agosto 2021 due ulteriori domande di esecuzioni avviate dallo Stato e questo
nonostante si trattasse di importi contenuti (doc. V). Ma la reclamante sembra
avere volutamente rinunciato a considerare tali aspetti. E, senza un confronto
anche su questi punti, la censura risulta finanche immotivata e, come tale,
inammissibile.
5.3
La reclamante rimprovera al
Pretore un’interpretazione troppo estensiva dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC
che, richiamati i dubbi espressi circa la costituzionalità della norma, esige a
suo dire un’applicazione estremamente restrittiva.
Se non che, le mere e
generiche perplessità giuridiche espresse dall’interessata in punto alla
compatibilità della citata norma con il diritto non consentono di rinunciare
all’applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett d CPC. La norma in questione dispone
la prestazione di una cauzione nella misura in cui il pagamento delle
ripetibili dovesse risultare “per altri motivi” seriamente compromesso,
presupposto che il Pretore ha appunto ritenuto realizzato nel caso concreto. Ed
è rispetto agli argomenti specifici da questi considerati che sono da
sviluppare le contestazioni, alla cui disamina si rinvia (sopra, consid. 5.1 e
5.2).
5.4
In definitiva, il reclamo non
evidenzia argomenti validi per ritenere che, riconoscendo il pagamento delle
ripetibili per altri motivi “seriamente compromesso” giusta l’art. 99 cpv. 1
lett. d CPC, il Pretore abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti -
il mero accertamento errato di fatti è sconosciuto in sede di reclamo (sopra,
consid. 2) - e, pertanto, abbia applicato in modo errato il diritto. Nella
misura in cui non è inammissibile, il gravame è quindi comunque infondato.
6.
La presente
decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
A fronte dei meri motivi economici invocati (impossibilità di investire e mettere
altrimenti a reddito l’importo richiesto a titolo di cauzione), la richiesta
sarebbe stata comunque respinta.
7.
Le spese processuali
per la presente procedura, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su
reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv.
1.
CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte.
8.
Il presente reclamo,
che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da
questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra
3.
LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Per quanto
ammissibile, il reclamo 22 novembre 2021 di RE 1 è respinto.
2.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 22 novembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.