13.2021.139
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Computo dei contributi di mantenimento per figli minorenni. Il patrocinatore legale è privo di legittimazione a ricorrere
1 giugno 2022Italiano14 min
i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti aspetti
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.139
13.2021.140
Lugano
1 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2021.26 (procedura semplificata -
contratto di lavoro) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione 22 marzo 2021 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 22
novembre 2021 presentato da RE 1 e, personalmente, dall’avv. PA 1 contro la
decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di ammissione al
gratuito patrocinio di RE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 11
agosto 2020 RE 1, in veste di lavoratrice, è stata assunta quale
badante/collaboratrice domestica di CO 1, in veste di datrice di lavoro. Il 26
ottobre 2020 CO 1 ha disdetto con effetto immediato il rapporto di lavoro. L’indomani
la lavoratrice ha contestato la disdetta straordinaria.
B. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 22 marzo 2021 RE 1ha chiesto la
condanna di CO 1 al pagamento di fr. 15'555.90 oltre interessi dal 26 ottobre
2020 quale risarcimento per le pretese salariali dovute fino alla prima
scadenza utile per la disdetta e di fr. 4'666.77 quale indennità per
licenziamento ingiustificato. Ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio del
gratuito patrocinio nella forma più estesa, incluso il costo per la
rappresentanza legale da parte dell’avv. PA 1, __________. Con osservazioni 26
aprile 2021 CO 1 si è opposta a tutte le rivendicazioni dell’attrice. Le parti
hanno ribadito il loro antitetico punto di vista, con replica 7 giugno 2021,
rispettivamente con duplica 19 luglio 2021.
In esito al dibattimento
tenutosi il 22 giugno e 21 settembre 2021, il Pretore aggiunto ha statuito su una
parte delle prove, decisione completata con ordinanza 11 novembre 2021.
C. Con separata
decisione datata 11 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di RE
1tesa alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non ha ritenuto dati
gli estremi per ammettere lo stato d’indigenza.
D. Con reclamo 22
novembre 2021 RE 1 da un canto e, personalmente, l’avv. PA 1 dall’altro chiedono
di riformare quest’ultima decisione nel senso di accogliere l’istanza di
gratuito patrocinio. Per questa sede di giudizio chiedono inoltre il
riconoscimento di fr. 1'000.– di ripetibili e il beneficio del gratuito
patrocinio a favore di RE 1con la designazione del medesimo legale a suo
patrocinatore.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 12 novembre 2021. Spedito il 22 novembre 2021, il
reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Trattato in procedura
sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Sul reclamo di RE 1
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv.
2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4. Il Pretore aggiunto
ha negato l’esistenza di uno stato di indigenza. In capo alla famiglia della
reclamante ha ritenuto una spesa complessiva di fr. 4'736.20 (fr. 1'500.– pigione
e posteggio; fr. 308.25 cassa malattia reclamante; fr. 427.95 di cassa malattia
marito; fr. 400.– minimo esistenziale LEF per il figlio di primo letto del
marito, fr. 400.– minimo esistenziale LEF per il figlio comune; fr. 1'700.–
minimo esistenziale LEF per coniugati). Per rapporto a entrate nette per totali
fr. 7'168.– (poco più di fr. 1'500.– per la reclamante e fr. 5'606.70 per il marito)
vi era un’eccedenza di fr. 2'431.80 sufficiente per sostenere gli oneri di
patrocinio. Il margine era sufficiente anche tenendo conto di una spesa mai
provata ma stimabile in fr. 520.– per le due auto e l’assicurazione economica
domestica. Per il Pretore aggiunto, in assenza di spese processuali e fatta altresì
astrazione del reddito di fr. 1'500.– della reclamante, il saldo di fr. 410.– dava
comunque modo di liquidare le spese di patrocinio con pagamenti a rate entro il
termine massimo di 2 anni.
5. Obietta anzitutto la
reclamante che lo stipendio fisso di suo marito assomma a fr. 4'057.– con supplementi
variabili e relative indennità. Ora il Pretore aggiunto si era dipartito dal
saldo netto di fr. 5'606.70 di ottobre 2020 (doc. L), senza considerare l’importo
di soli fr. 4'188.45 netti conseguiti a gennaio 2021 e di fr. 4'173.20 netti
incassati a febbraio 2021 (doc. T). Rileva che, quantomeno, era da ritenere una
cifra media tra questi importi e contesta la mancata deduzione dell’assegno di
legge di fr. 200.– versato per il figlio nato dal primo matrimonio del marito.
Invano.
5.1 A giugno 2021 la reclamante si
è limitata a produrre i conteggi salariali del marito riferiti ai mesi di
gennaio e febbraio 2021 senza particolari spiegazioni (doc. T). E, a ben
vedere, se l’intento era quello di confortare una riduzione considerevole e
costante rispetto alla situazione esistente ad ottobre 2020, l’interessata doveva
perlomeno indicare perché a sostegno di questa tendenza non vi era a suo modo
di vedere necessità di avvalersi di ulteriori conteggi. Peraltro sul gratuito
patrocinio il Pretore aggiunto si è pronunciato l’11 novembre 2021. Sicché,
dandosi il caso, nulla le impediva di portare all’attenzione del primo giudice -
documentandolo in modo puntuale - anche un ripetuto e durevole peggioramento delle
entrate del marito, a fronte anche dell’udienza tenutasi ancora il 21 settembre
2021. Non solo così non è stato, ma in occasione di quella medesima udienza la stessa
reclamante si è opposta alla richiesta avanzata dalla convenuta e tesa a che l’interessata
producesse i conteggi di salario del marito per le mensilità da gennaio ad
agosto 2021 (verbale 22 giugno/21 settembre 2021, pag. 4), prove che il Pretore
aggiunto ha poi respinto con ordinanza 11 novembre 2021 (fascicolo giallo). Nelle
citate circostanze, il semplice fatto di essersi attenuto alle sole risultanze
del conteggio salariale del mese di ottobre 2020 - ovvero quello a cui fa
espressamente riferimento il certificato municipale dell’interessata (doc. L) -
in luogo di un importo medio calcolato tenuto anche conto di quello di gennaio
e febbraio 2021, non basta ad imputare al Pretore aggiunto un’ipotesi di accertamento
manifestamente errato dei fatti (il mero accertamento errato dei fatti [cfr.
reclamo, n. 9] essendo un concetto estraneo al rimedio di diritto del reclamo:
sopra, consid. 2). Pretestuosa la critica va quindi respinta.
5.2 Vero è che la cifra di fr.
5'606.70 ritenuta dal Pretore aggiunto include anche l’assegno famigliare di
fr. 200.– per il figlio di primo letto del marito della reclamante (doc. L). Nondimeno,
il primo giudice ha evidenziato che in quel salario netto non era stata
computata la quota parte di 13a mensilità, punto su cui la
reclamante sembra invero soprassedere. Ma soprattutto, un assegno di famiglia
di fr. 200.– si giustifica anche per rapporto al figlio comune della reclamante
e del marito nato a inizio marzo 2021 (petizione 22 marzo 2021, n. 27) e
considerato nel fabbisogno della famiglia, ma di cui il conteggio di salario di
ottobre 2020 non poteva all’evidenza dare riscontro. Tutto sommato quindi
nemmeno da questo punto di vista sono dati gli estremi per ritenere che il
Pretore aggiunto sia incorso in un manifesto accertamento errato dei fatti. Su
questo punto il reclamo è privo di fondamento.
6. La reclamante rileva
che in base alla sentenza 8 aprile 2019 il giudice del divorzio aveva imposto a
suo marito di versare un contributo di mantenimento per il figlio di primo
letto di fr. 1'010.– e questo per il periodo da giugno 2019 ad ottobre 2022.
6.1 Ora, la copia della citata
sentenza figura agli atti quale doc. U e, in effetti, per il menzionato periodo
stabilisce un obbligo contributivo di mantenimento di fr. 1'010.– a carico del
marito della reclamante, in aggiunta agli assegni di famiglia. E a tale titolo il
certificato municipale indica una spesa complessiva di fr. 1'200.– (doc. L). Ciò
posto, dal canto suo il Pretore aggiunto si è limitato a considerare nel
fabbisogno della famiglia della reclamante una spesa di fr. 400.– per quel figlio
di primo letto, ovvero il minimo esistenziale LEF per figli fino a 10 anni,
cifra che ha parimenti riconosciuto in rapporto al loro figlio comune nato a
marzo 2021. Riguardo a questa sua scelta il primo giudice non ha fornito alcuna
spiegazione, segnatamente non ha indicato alcun motivo per scostarsi da quanto
stabilito da una sentenza pacificamente esecutiva e passata in giudicato e che
quindi, in assenza di contrari elementi, è da ritenersi valida a tutti gli
effetti. A maggior ragione se questo diventa determinate ai fini della
concessione o no del gratuito patrocinio.
6.2 Ne consegue che, dovendosi
tener conto anche del contributo alimentare di fr. 1'010.–, il bilancio familiare
della reclamante subisce una contrazione ulteriore di fr. 610.–. Rispetto al quadro
di entrate e uscite così come considerato dal primo giudice, esso non attesta
più un’eccedenza di fr. 410.– ma, semmai, un disavanzo di fr. 200.– e quindi un
pacifico stato di indigenza. Sotto questo profilo la conclusione del Pretore
aggiunto, non sufficientemente motivata, risulta arbitraria e costitutiva di un
accertamento manifestamente errato dei fatti. Su questo punto il reclamo è
quindi fondato e dev’essere accolto.
Sul reclamo
dell’avv. PA 1
7. Il diritto
all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche
Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che
adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del
Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio
2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può
insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito
patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali,
segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua
mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg,
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
2012, n. 11 ad art. 121).
Nel caso specifico il
Pretore aggiunto non ha negato il gratuito patrocinio a RE 1per motivi
personali o professionali riconducibile al legale. Quest’ultimo, dal canto suo,
non pretende né il contrario né sostanzia circostanze eccezionali atte a
legittimare un suo personale diritto ad insorgere avverso la decisione
impugnata. Non è segnatamente tale l’“interesse economico ad introdurre un
reclamo contro la decisione dell’11 novembre 2021” (reclamo, n. 4). Sotto
questo profilo, in difetto della legittimazione a ricorrere, il reclamo è
inammissibile.
Sulle spese
giudiziarie e sulla domanda di gratuito patrocinio
8. Per l’art. 114 lett.
c CPC la gratuità delle controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad
un valore litigioso di fr. 30'000.– vale per la procedura decisionale in tutti
Fatti
i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti aspetti
processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di
concedere il gratuito patrocinio (Trezzini,
op. cit., n. 8 ad art. 114). Di conseguenza, per questa sede di
giudizio, non si prelevano spese processuali.
Non si pone inoltre la
questione di eventuali ripetibili dovute dallo Stato alla reclamante in
conseguenza dell’accoglimento della sua richiesta di giudizio. Il reclamo proposto
dall’avv. PA 1 per conto della sua assistita è nel contempo il reclamo che
questi ha personalmente presentato. Ora, per quanto lo riguarda, in esito al giudizio
di inammissibilità per difetto di legittimazione a ricorrere (sopra, consid. 7)
il legale esce integralmente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Come tale egli sopporta
quindi il costo di redazione e presentazione del suo personale gravame (inclusi
spese vive e IVA). Sicché, a questo titolo, la reclamante non può più essere
chiamata a dover affrontare una fatturazione supplementare della medesima spesa
da parte di quello stesso patrocinatore legale. Motivo per cui non si
giustifica il riconoscimento di un’indennità per ripetibili.
9. Poiché RE 1 non
incorre né in spese processuali né, per quanto testé illustrato, in spese di
patrocinio per la procedura di reclamo, la sua relativa domanda di gratuito
patrocinio avanzata davanti a questa Camera diventa priva d’oggetto.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 22 novembre 2021 di RE
1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 11 novembre
2021 (inc. n. SE.2021.26) della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullato
e così riformato:
“1. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito
patrocinio, comprensivo dei costi del gratuito patrocinatore nella persona
dell’avv. PA 1 è accolta.”
Considerandi
2.
Il reclamo 22
novembre 2021 dell’avv. PA 1 è inammissibile.
3.
Non si prelevano
spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.
4.
La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.
5.
Notificazione
(unitamente al reclamo 22 novembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Bellinzona;
- Ufficio dell'incasso e
delle pene alternative, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto del lavoro), contro la
presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.