13.2021.14
Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
2 giugno 2021Italiano5 min
febbraio 2021 il Pretore ha deciso in merito alle prove, ammettendo il teste __________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.14
Lugano
2 giugno 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2019.435 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 11 dicembre 2019 da
CO
1
rappr. da RA 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1 e
__________
e
ora sul reclamo 22 febbraio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18
febbraio 2021;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 11
dicembre 2019 la CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e __________ al pagamento
di fr. 28'895.- oltre accessori a titolo di contributi condominiali.
Al dibattimento 2 giugno
2020 i convenuti hanno esposto ciascuno le proprie obiezioni.
B. Con ordinanza 18
febbraio 2021 il Pretore ha deciso in merito alle prove, ammettendo il teste __________
e respingendo tutte le altre prove.
C. Con reclamo 22
febbraio 2021 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che sia fatto
ordine al Pretore di chinarsi nuovamente sulle prove da lui offerte.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 19 febbraio 2021. Rimesso alla posta il 22 febbraio
2021.
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
2.3
Nel caso in esame il
reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere
considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il
gravame è inammissibile.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
4.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 22 febbraio 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 22 febbraio 2021 alle altre parti):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).