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Decisione

13.2021.142

Reclamo contro sospensione del procedimento. Il giudice gode di un ampio margine di decisione

4 aprile 2022Italiano6 min

novembre 2021 la parte attrice ha chiesto di prorogare la sospensione della procedura

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.142

Lugano

4 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione

20 aprile 2021 da

CO 1

CO 2

CO 3

patrocinati dallo PA

2

contro

RE 1

RE 2

entrambi patrocinati

dall’ PA 3

__________,

__________,

__________,

tutti patrocinati da __________,

__________,

__________,

entrambi patrocinati

dall’ __________,

__________,

__________,

entrambi patrocinati

dall’ __________,

e ora sul reclamo 26

novembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 15 novembre 2021 con cui il

Pretore ha sospeso il procedimento;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 20 aprile

2021 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto la cancellazione di un diritto di passo gravante

il mappale n. __________ RFD di __________ a favore dei mappali n. __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________

di proprietà dei convenuti.

Fatti

B. Con istanza 14

settembre 2021 la parte attrice ha chiesto la sospensione del procedimento fino

al 15 novembre 2021 perché erano in corso delle trattive con una delle parti

convenute, intese a comporre bonalmente la vertenza.

Con ordinanza 15 settembre

2021 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa fino al 15 novembre

2021.

C. Con istanza 12

novembre 2021 la parte attrice ha chiesto di prorogare la sospensione della procedura

fino al 2 gennaio 2022.

Con ordinanza 15 novembre

2021 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa.

D. Con reclamo 26

novembre 2021 RE 1 e RE 2 chiedono che la decisione di sospensione sia

annullata e la procedura riattivata.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

giudice sospende un procedimento giudiziario è una disposizione ordinatoria

processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2

CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48

lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione impugnata è

giunta ai reclamanti il 16 novembre 2021. Rimesso alla posta il 26 novembre 2021,

il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 126

cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice

gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve

pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la

procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio

di celerità della causa in corso (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4

ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,

2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la

sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di

speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124.

cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC).

4.

Nel caso concreto il

Pretore, rilevato che sono in corso delle trattative tra la parte attrice e una

parte convenuta, ha ritenuto di sospendere la causa. I reclamanti sostengono

che non vi siano ragioni sufficienti per la sospensione del procedimento

ritenuto che le trattative sono in corso con una sola parte convenuta e pertanto

non toccano la posizione delle altre. Ciò può anche essere vero. Tuttavia, ritenuto

che l’esclusione di una parte convenuta sarebbe suscettibile portare a una semplificazione

del processo, considerato l’ampio margine d’apprezzamento di cui gode il

giudice, la decisione impugnata è certamente sostenibile. In mancanza di un

manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del

diritto il reclamo è da respingere.

5.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare

in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dai reclamanti. Non si assegnano

ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.

6.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 novembre 2021 di RE

1.

e RE 2 è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro

carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 26 novembre 2021 alle altre parti):

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.