13.2021.142
Reclamo contro sospensione del procedimento. Il giudice gode di un ampio margine di decisione
4 aprile 2022Italiano6 min
novembre 2021 la parte attrice ha chiesto di prorogare la sospensione della procedura
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.142
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione
20 aprile 2021 da
CO 1
CO 2
CO 3
patrocinati dallo PA
2
contro
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati
dall’ PA 3
__________,
__________,
__________,
tutti patrocinati da __________,
__________,
__________,
entrambi patrocinati
dall’ __________,
__________,
__________,
entrambi patrocinati
dall’ __________,
e ora sul reclamo 26
novembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 15 novembre 2021 con cui il
Pretore ha sospeso il procedimento;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 aprile
2021 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto la cancellazione di un diritto di passo gravante
il mappale n. __________ RFD di __________ a favore dei mappali n. __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________
di proprietà dei convenuti.
Fatti
B. Con istanza 14
settembre 2021 la parte attrice ha chiesto la sospensione del procedimento fino
al 15 novembre 2021 perché erano in corso delle trattive con una delle parti
convenute, intese a comporre bonalmente la vertenza.
Con ordinanza 15 settembre
2021 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa fino al 15 novembre
2021.
C. Con istanza 12
novembre 2021 la parte attrice ha chiesto di prorogare la sospensione della procedura
fino al 2 gennaio 2022.
Con ordinanza 15 novembre
2021 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa.
D. Con reclamo 26
novembre 2021 RE 1 e RE 2 chiedono che la decisione di sospensione sia
annullata e la procedura riattivata.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
giudice sospende un procedimento giudiziario è una disposizione ordinatoria
processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2
CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48
lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è
giunta ai reclamanti il 16 novembre 2021. Rimesso alla posta il 26 novembre 2021,
il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 126
cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice
gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve
pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la
procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio
di celerità della causa in corso (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4
ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la
sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di
speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,
124.
cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC).
4.
Nel caso concreto il
Pretore, rilevato che sono in corso delle trattative tra la parte attrice e una
parte convenuta, ha ritenuto di sospendere la causa. I reclamanti sostengono
che non vi siano ragioni sufficienti per la sospensione del procedimento
ritenuto che le trattative sono in corso con una sola parte convenuta e pertanto
non toccano la posizione delle altre. Ciò può anche essere vero. Tuttavia, ritenuto
che l’esclusione di una parte convenuta sarebbe suscettibile portare a una semplificazione
del processo, considerato l’ampio margine d’apprezzamento di cui gode il
giudice, la decisione impugnata è certamente sostenibile. In mancanza di un
manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del
diritto il reclamo è da respingere.
5.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare
in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dai reclamanti. Non si assegnano
ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.
6.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 novembre 2021 di RE
1.
e RE 2 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro
carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 26 novembre 2021 alle altre parti):
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.