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Decisione

13.2021.144

Rifiuto di sospensione del procedimento. Semplificazione del procedimento. Reclamo. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

31 maggio 2022Italiano6 min

B. Con risposta 4

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.144

Lugano

31 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2021.9 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione

1° settembre 2021 da

RE

1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 29

novembre 2021 di RE 1 contro la decisione 10 novembre 2021 con cui il Pretore

ha semplificato il processo, limitando la causa all’esame dell’eccezione di

carenza di legittimazione passiva;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 30 agosto/1° settembre

2021 RE 1 ha convenuto in giudizio il CO 1 chiedendo che sia accertata la nullità

della disdetta del contratto di affitto agricolo delle particelle __________/__________/__________/__________/__________

di mq 23'516 notificatale il 17 febbraio 2021 dal CO 1, e in subordine la protrazione

del medesimo contratto per la durata massima di 6 anni.

Fatti

B. Con risposta 4

ottobre 2021 la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Essa

ha anzitutto rilevato che l’attrice ha convenuto in causa un consorzio che, in

quanto società semplice, non ha personalità giuridica e quindi non può essere

convenuto in causa. Ha poi contestato l’esistenza di un contratto di affitto

agricolo.

C. Con istanza 2

novembre 2021 RE 1 ha chiesto la sospensione della causa. Essa ha sostenuto che

è pendente un altro procedimento - già deciso dal Pretore ma la cui decisione è

stata da lei dedotta in appello - suscettibile di influenzare anche questa

causa.

Con osservazioni 5

novembre 2021 la parte convenuta si è opposta alla sospensione.

D. Con decisione 10

novembre 2021 il Pretore ha, tra l’altro, respinto l’istanza di sospensione e

limitato la causa all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione

passiva.

E. Con reclamo 29

novembre 2021 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, la decisione impugnata sia annullata e la procedura sia sospesa.

La convenuta non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con la decisione impugnata

il primo giudice, in applicazione degli art. 126 lett a, rispettivamente 125

CPC, ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento e limitato il tema

della lite all’eccezione di carenza di legittimazione passiva. La decisione è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC).

Il giudizio impugnato,

notificato il 10 novembre 2021, è pervenuto alla reclamante il 18 novembre. Spedito

lunedì 29 novembre 2021, il gravame risulta tempestivo in applicazione

dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo punto di vista è ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’art. 126 CPC prevede

il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del

procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la

sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non

espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

2.2

L’art. 125 CPC consente al

giudice di semplificare il processo, ciò che può fare, tra l’altro, limitando

il procedimento a singole questioni o conclusioni. Il CPC non prevede alcun

rimedio di diritto contro la relativa decisione. Ancora una volta, trattandosi

di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere

verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

Nel caso concreto la

reclamante non ha addotto l’esistenza del rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile, né siffatto rischio appare evidente. In mancanza di

una premessa fondamentale, il reclamo deve di conseguenza essere dichiarato

inammissibile.

3.

Comunque, per quanto

concerne la decisione di semplificazione basterà rilevare che la carenza di

legittimazione passiva è stata sollevata dalla parte convenuta nella risposta

di causa. Non è dato di comprendere perché essa avrebbe dovuto sollevarla anche

nell’ambito delle osservazioni all’istanza di sospensione, né per quale motivo

il non averlo fatto potrebbe impedire al primo giudice di esaminare tale

censura.

Anche in merito alla sospensione

la decisione del Pretore meriterebbe poi tutela. A prescindere dalla questione

se il procedimento invocato dall’attrice a sostegno della richiesta di

sospensione del procedimento sia di rilievo nella presente procedura - ciò che

in mancanza di sufficienti informazioni neppure è dato di verificare - non è

dato di vedere come lo stesso possa essere rilevante per dirimere l’eccezione

di carenza di legittimazione passiva, ritenuto che in quel procedimento la

parte convenuta è un’altra.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte

per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

La presente decisione

rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al gravame.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 29 novembre 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico della

reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 29 novembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).