13.2021.144
Rifiuto di sospensione del procedimento. Semplificazione del procedimento. Reclamo. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
31 maggio 2022Italiano6 min
B. Con risposta 4
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.144
Lugano
31 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2021.9 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione
1° settembre 2021 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 29
novembre 2021 di RE 1 contro la decisione 10 novembre 2021 con cui il Pretore
ha semplificato il processo, limitando la causa all’esame dell’eccezione di
carenza di legittimazione passiva;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 30 agosto/1° settembre
2021 RE 1 ha convenuto in giudizio il CO 1 chiedendo che sia accertata la nullità
della disdetta del contratto di affitto agricolo delle particelle __________/__________/__________/__________/__________
di mq 23'516 notificatale il 17 febbraio 2021 dal CO 1, e in subordine la protrazione
del medesimo contratto per la durata massima di 6 anni.
Fatti
B. Con risposta 4
ottobre 2021 la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Essa
ha anzitutto rilevato che l’attrice ha convenuto in causa un consorzio che, in
quanto società semplice, non ha personalità giuridica e quindi non può essere
convenuto in causa. Ha poi contestato l’esistenza di un contratto di affitto
agricolo.
C. Con istanza 2
novembre 2021 RE 1 ha chiesto la sospensione della causa. Essa ha sostenuto che
è pendente un altro procedimento - già deciso dal Pretore ma la cui decisione è
stata da lei dedotta in appello - suscettibile di influenzare anche questa
causa.
Con osservazioni 5
novembre 2021 la parte convenuta si è opposta alla sospensione.
D. Con decisione 10
novembre 2021 il Pretore ha, tra l’altro, respinto l’istanza di sospensione e
limitato la causa all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione
passiva.
E. Con reclamo 29
novembre 2021 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, la decisione impugnata sia annullata e la procedura sia sospesa.
La convenuta non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con la decisione impugnata
il primo giudice, in applicazione degli art. 126 lett a, rispettivamente 125
CPC, ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento e limitato il tema
della lite all’eccezione di carenza di legittimazione passiva. La decisione è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC).
Il giudizio impugnato,
notificato il 10 novembre 2021, è pervenuto alla reclamante il 18 novembre. Spedito
lunedì 29 novembre 2021, il gravame risulta tempestivo in applicazione
dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo punto di vista è ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’art. 126 CPC prevede
il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del
procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la
sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non
espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
2.2
L’art. 125 CPC consente al
giudice di semplificare il processo, ciò che può fare, tra l’altro, limitando
il procedimento a singole questioni o conclusioni. Il CPC non prevede alcun
rimedio di diritto contro la relativa decisione. Ancora una volta, trattandosi
di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere
verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Nel caso concreto la
reclamante non ha addotto l’esistenza del rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, né siffatto rischio appare evidente. In mancanza di
una premessa fondamentale, il reclamo deve di conseguenza essere dichiarato
inammissibile.
3.
Comunque, per quanto
concerne la decisione di semplificazione basterà rilevare che la carenza di
legittimazione passiva è stata sollevata dalla parte convenuta nella risposta
di causa. Non è dato di comprendere perché essa avrebbe dovuto sollevarla anche
nell’ambito delle osservazioni all’istanza di sospensione, né per quale motivo
il non averlo fatto potrebbe impedire al primo giudice di esaminare tale
censura.
Anche in merito alla sospensione
la decisione del Pretore meriterebbe poi tutela. A prescindere dalla questione
se il procedimento invocato dall’attrice a sostegno della richiesta di
sospensione del procedimento sia di rilievo nella presente procedura - ciò che
in mancanza di sufficienti informazioni neppure è dato di verificare - non è
dato di vedere come lo stesso possa essere rilevante per dirimere l’eccezione
di carenza di legittimazione passiva, ritenuto che in quel procedimento la
parte convenuta è un’altra.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte
per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
La presente decisione
rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al gravame.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 novembre 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico della
reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 29 novembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).