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Decisione

13.2021.145

Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Prestazioni assistenziali a beneficio di richiedenti d'asilo

1 giugno 2022Italiano13 min

agosto 2021, introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, RE

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.145

Lugano

1 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2021.3658 (rettifica/accertamento

dati dei registri di stato civile, art. 42 CC/249 lett. a cifra 4 CPC) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza 18 agosto 2021 da

RE

1

PI

1

entrambi patrocinati dall’

PA 1

e ora sul reclamo 30

novembre 2021 di RE 1 contro la decisione con cui, fra l’altro, il Pretore le

ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1, nata in Eritrea, è

giunta in Svizzera dall’Italia il 30 gennaio 2020 e ha presentato richiesta

d’asilo. Il 12 settembre 2020, a Lugano, ha dato alla luce __________. Il 4

dicembre 2020 PI 1, cittadino eritreo in Svizzera dal 1° luglio 2015 e, quale

rifugiato, titolare di un permesso di soggiorno B, si è rivolto al Servizio

circondariale dello stato civile di Lugano per procedere alla dichiarazione di

riconoscimento paterno di __________.

Fatti

B. Con unica istanza 18

agosto 2021, introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, RE

1 e PI 1 hanno chiesto di ordinare all’Ufficio di stato civile del circondario

di Lugano la rettifica dell’iscrizione relativa allo stato civile di RE 1 da

“non accertata” in “nubile” e la rettifica dell’iscrizione relativa allo stato

civile di PI 1 da “non accertata” in “celibe”. Gli istanti hanno inoltre

chiesto la concessione del gratuito patrocinio inclusa la nomina a loro

patrocinatore dell’avv. PA 1, __________. Con le sue osservazioni 25 agosto

2021 l’Ufficio dello Stato civile di Bellinzona ha proposto di accogliere la

richiesta di RE 1 e respingere quella di PI 1.

C. L’udienza si è tenuta

il 2 novembre 2021. Il Pretore aggiunto ha dapprima raccolto la deposizione di RE

1 e assegnato un termine per trasmettere la nota d’onorario del patrocinatore. In

punto a PI 1 ha invece preso atto del ritiro dell’istanza, stralciato dai ruoli

la causa per desistenza e dichiarato priva d’interesse la sua istanza di

gratuito patrocinio.

D. Con sentenza 24

novembre 2021 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di RE 1 e fatto ordine

all’Ufficio di stato civile di procedere all’iscrizione del cognome da nubile “RE

1” e dello stato civile “nubile” (dispositivo n. 1 e 2). Ha quindi respinto la

sua istanza di gratuito patrocinio e posto a suo carico le spese processuali di

fr. 100.– (dispositivo n. 3 e 4).

E. Con reclamo 30

novembre 2021 RE 1 chiede, in riforma dei dispositivi n. 3 e 4, di riconoscerle

il gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona

dell’avv. PA 1, di riconoscere integralmente la nota d’onorario di fr. 1'556.30

e di porre a carico dello Stato le spese processuali di fr. 100.–.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 25 novembre 2021. In quanto spedito il 30 novembre

2021, il reclamo risulta pertanto tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

1.2

Trattato in procedura

sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

4.

Il Pretore aggiunto

ha evidenziato che nel corso dell’udienza 2 novembre 2021 la reclamante aveva

dichiarato “di non esercitare alcuna attività lavorativa, di vivere grazie a

prestazioni assistenziali e di abitare a Lucerna in un campo asilanti

unitamente alla figlia __________”. A mente del primo giudice l’interessata non

aveva tuttavia prodotto “alcun documento attestante la sua asserita situazione

finanziaria”, motivo per cui la sua istanza di gratuito patrocinio non poteva

essere accolta.

5.

La reclamante

rimprovera al Pretore aggiunto un accertamento manifestamente errato dei fatti

e una conseguente applicazione errata del diritto, contestando che la sua

situazione finanziaria non sia stata provata. Precisa di avere prodotto con lo

scritto 15 settembre 2021 la dichiarazione con cui il “Sozial Dienst”

della Città di Lucerna attestava che lei e la figlia erano a carico della

medesima città in quanto, respinta la sua richiesta d’asilo, aveva interposto

ricorso contro l’espulsione dalla Svizzera ed era in attesa di giudizio.

5.1

Ora, l’elenco dei documenti

trasmessi alla Pretura con lo scritto 15 settembre 2021 indica in effetti anche

la “dichiarazione del Sozial Dienst della Città di Lucerna per la

Signora RE 1”. Il medesimo scritto 15 settembre 2021 precisa inoltre che “la

Signora RE 1 non ha redditi né spese, essendo totalmente a carico della

Confederazione”, che “la signora RE 1 non ha conti a lei intestati”, che “la

Signora RE 1 non è soggetto fiscale svizzero, non avendo alcuno status

riconosciuto, al momento attuale”. Premesso che i relativi documenti risultano acquisiti

agli atti e rubricati quali doc. H-O (ordinanza 17 settembre 2021), è pur vero

che oggettivamene della citata dichiarazione non vi è traccia nel relativo

fascicolo “documenti: attore”.

5.2

Nondimeno, a fronte

dell’istanza di rettifica, il Pretore aggiunto ha interpellato l’Ufficio dello

Stato civile di Bellinzona sollecitando una sua presa di posizione con

contestuale trasmissione della documentazione in suo possesso e riferita agli

istanti (ordinanza 19 agosto 2021). Il memoriale è seguito il 25 agosto 2021 e

fra i documenti compiegati figura appunto la “dichiarazione del Sozial

Dienst della Città di Lucerna” (act. II pag. 3 in basso e allegato 5 9° foglio).

La stessa, datata 26 aprile 2021, è designata quale “Bestätigung über den

Bezug von Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber” e a firma del servizio di coordinamento

soccorso d’emergenza/asilo (“Koordination Nothilfe/Asyl”). In

particolare essa conferma che “Frau RE 1 und ihr Kind __________ (geb.

12.09.2020) seit dem 09.11.2020 durch die Stadt Luzern, Soziale Dienste aus

öffentlichen Mitteln im Rahmen der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber

unterstützt wird”, precisando che “mit der Nothilfe erhält Frau RE 1 für

sich und ihr Kind neben einer Wohngelegenheit, der Deckung der medizinischen

Kosten und Kleidergutscheinen, Fr. 153.00 pro Woche für Nahrungsmittel und

Körperpflege”. Trattasi in particolare di prestazioni assistenziali (cfr.

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999

[RS 142.312]), che, in quanto tali, sono di regola costitutive di un palese

stato d’indigenza (sentenza TF 2C_448/2017 24 ottobre 2017 consid. 4.5,

5A_327/2017 2 agosto 2017 consid. 3.1; Jent-Sørensen,

in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 16

ad art. 117).

5.3

Sicché, nelle circostanze così

descritte, lo stato d’indigenza non può certo dirsi non provato. La diversa

conclusione del Pretore aggiunto, senz’altro frutto di una evidente svista, è

pertanto costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di

una conseguente applicazione errata del diritto. Fondato il reclamo merita di

essere accolto.

Pacifico per il resto il

presupposto di esito favorevole dell’istanza di rettifica giudiziale di stato

civile e cognome da nubile, tant’è che è stata in definitiva accolta dal Pretore

aggiunto. A fronte di tutto ciò, nulla osta più a che RE 1 sia ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di primo grado, inclusa la

nomina dell’avv. PA 1 a suo gratuito patrocinatore con relativa riforma del

dispositivo n. 3. L’esito del giudizio odierno comporta, giocoforza, anche la

riforma del dispositivo n. 4 nel senso che le spese processuali di fr. 100.–

sono poste a carico dello Stato.

6.

Con il gravame la reclamante

chiede di procedere nel contempo alla tassazione della nota d’onorario del suo

legale, già prodotta innanzi al Pretore aggiunto e che quantifica la

remunerazione delle sue prestazioni in complessivi fr. 1'556.30 da riconoscere

integralmente.

6.1

Ora, richiamato il principio

del doppio grado di giurisdizione, l’incarto andrebbe retrocesso al Pretore

aggiunto affinché si determini sulla congruità dell’importo così rivendicato. Va

nondimeno rilevato che la nota professionale su esplicito invito del primo

giudice (verbale, pag. 3) è già agli atti. A fronte poi del contenuto importo

in discussione, alla resa dei conti l’operazione sarebbe esageratamente sproporzionata

e dispendiosa. Tenuto conto delle particolarità del caso specifico, questa

Camera ritiene di disporre di sufficienti elementi per determinarsi in questa

sede, così da poter soprassedere in via eccezionale al citato rinvio.

6.2

La nota professionale quantifica

una pretesa complessiva di fr. 1'414.80 di onorario (7 ore e 50 minuti) oltre a

fr. 141.50 di spese (10% di fr. 1'414.80: cfr. art. 6 cpv. 1 Rtar del 19

dicembre 2007). In punto al dispendio di tempo risulta invero ingiustificato

quello esposto il 14 settembre 2021 per la “redazione fabbisogno” di PI 1 (fr.

45.–), la cui domanda di gratuito patrocinio è stata dichiarata priva

d’interesse avendo egli ritirato l’istanza di rettifica che lo riguardava (sopra,

consid. C). Vale poi alla stregua di un atto di mera cancelleria quello

indicato per la lettera alla Pretura del 21 settembre 2021 (fr. 30.60), che si

limita a completare quella del giorno prima 20 settembre 2021 (già conteggiato

in fr. 45.–). Esula infine dall’attività di patrocinio legale anche l’invio il

9.

novembre 2021 della nota d’onorario alla Pretura (fr. 30.60). Stralciate

queste prestazioni (complessivi fr. 106.20) la parcella legale va quindi

approvata nel senso di un onorario riconoscibile di fr. 1'308.60 oltre fr.

130.90

di spese (10% di fr. 1'308.60). Non si giustifica il computo di una voce

di costo a titolo di IVA al 7.7% in quanto la nota professionale non comprova

un prelievo in tal senso.

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106

CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure

l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui

che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio

(DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a

questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il

Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Un’indennità

di fr. 700.– remunera 2 ore e mezza di lavoro (art. 12 Rtar) senz’altro congrue

per la presentazione del reclamo, che in sostanza concretizza in una sola pagina

l’unica pertinente censura.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 30

novembre 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 e n. 4

della decisione 24 novembre 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

6.

(inc. n. SO.2021.3658) sono così riformati:

“3. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito

patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1,

__________, è accolta.

§. RE 1 è

avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo

anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua

situazione economica dovesse permetterlo.

§§. A

favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1, è riconosciuto:

- onorario fr. 1'308.60

- spese

(10% su fr. 1'308.60) fr. 130.90

- Totale fr. 1'439.50

4.

Le spese

processuali di fr. 100.– sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.”

2.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del

Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

- Ufficio dell’Incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 2 LTF e art. 90

cpv. 3 OSC) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione.