13.2021.145
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Prestazioni assistenziali a beneficio di richiedenti d'asilo
1 giugno 2022Italiano13 min
agosto 2021, introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, RE
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.145
Lugano
1 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2021.3658 (rettifica/accertamento
dati dei registri di stato civile, art. 42 CC/249 lett. a cifra 4 CPC) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza 18 agosto 2021 da
RE
1
PI
1
entrambi patrocinati dall’
PA 1
e ora sul reclamo 30
novembre 2021 di RE 1 contro la decisione con cui, fra l’altro, il Pretore le
ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, nata in Eritrea, è
giunta in Svizzera dall’Italia il 30 gennaio 2020 e ha presentato richiesta
d’asilo. Il 12 settembre 2020, a Lugano, ha dato alla luce __________. Il 4
dicembre 2020 PI 1, cittadino eritreo in Svizzera dal 1° luglio 2015 e, quale
rifugiato, titolare di un permesso di soggiorno B, si è rivolto al Servizio
circondariale dello stato civile di Lugano per procedere alla dichiarazione di
riconoscimento paterno di __________.
Fatti
B. Con unica istanza 18
agosto 2021, introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, RE
1 e PI 1 hanno chiesto di ordinare all’Ufficio di stato civile del circondario
di Lugano la rettifica dell’iscrizione relativa allo stato civile di RE 1 da
“non accertata” in “nubile” e la rettifica dell’iscrizione relativa allo stato
civile di PI 1 da “non accertata” in “celibe”. Gli istanti hanno inoltre
chiesto la concessione del gratuito patrocinio inclusa la nomina a loro
patrocinatore dell’avv. PA 1, __________. Con le sue osservazioni 25 agosto
2021 l’Ufficio dello Stato civile di Bellinzona ha proposto di accogliere la
richiesta di RE 1 e respingere quella di PI 1.
C. L’udienza si è tenuta
il 2 novembre 2021. Il Pretore aggiunto ha dapprima raccolto la deposizione di RE
1 e assegnato un termine per trasmettere la nota d’onorario del patrocinatore. In
punto a PI 1 ha invece preso atto del ritiro dell’istanza, stralciato dai ruoli
la causa per desistenza e dichiarato priva d’interesse la sua istanza di
gratuito patrocinio.
D. Con sentenza 24
novembre 2021 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di RE 1 e fatto ordine
all’Ufficio di stato civile di procedere all’iscrizione del cognome da nubile “RE
1” e dello stato civile “nubile” (dispositivo n. 1 e 2). Ha quindi respinto la
sua istanza di gratuito patrocinio e posto a suo carico le spese processuali di
fr. 100.– (dispositivo n. 3 e 4).
E. Con reclamo 30
novembre 2021 RE 1 chiede, in riforma dei dispositivi n. 3 e 4, di riconoscerle
il gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona
dell’avv. PA 1, di riconoscere integralmente la nota d’onorario di fr. 1'556.30
e di porre a carico dello Stato le spese processuali di fr. 100.–.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 25 novembre 2021. In quanto spedito il 30 novembre
2021, il reclamo risulta pertanto tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
1.2
Trattato in procedura
sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4.
Il Pretore aggiunto
ha evidenziato che nel corso dell’udienza 2 novembre 2021 la reclamante aveva
dichiarato “di non esercitare alcuna attività lavorativa, di vivere grazie a
prestazioni assistenziali e di abitare a Lucerna in un campo asilanti
unitamente alla figlia __________”. A mente del primo giudice l’interessata non
aveva tuttavia prodotto “alcun documento attestante la sua asserita situazione
finanziaria”, motivo per cui la sua istanza di gratuito patrocinio non poteva
essere accolta.
5.
La reclamante
rimprovera al Pretore aggiunto un accertamento manifestamente errato dei fatti
e una conseguente applicazione errata del diritto, contestando che la sua
situazione finanziaria non sia stata provata. Precisa di avere prodotto con lo
scritto 15 settembre 2021 la dichiarazione con cui il “Sozial Dienst”
della Città di Lucerna attestava che lei e la figlia erano a carico della
medesima città in quanto, respinta la sua richiesta d’asilo, aveva interposto
ricorso contro l’espulsione dalla Svizzera ed era in attesa di giudizio.
5.1
Ora, l’elenco dei documenti
trasmessi alla Pretura con lo scritto 15 settembre 2021 indica in effetti anche
la “dichiarazione del Sozial Dienst della Città di Lucerna per la
Signora RE 1”. Il medesimo scritto 15 settembre 2021 precisa inoltre che “la
Signora RE 1 non ha redditi né spese, essendo totalmente a carico della
Confederazione”, che “la signora RE 1 non ha conti a lei intestati”, che “la
Signora RE 1 non è soggetto fiscale svizzero, non avendo alcuno status
riconosciuto, al momento attuale”. Premesso che i relativi documenti risultano acquisiti
agli atti e rubricati quali doc. H-O (ordinanza 17 settembre 2021), è pur vero
che oggettivamene della citata dichiarazione non vi è traccia nel relativo
fascicolo “documenti: attore”.
5.2
Nondimeno, a fronte
dell’istanza di rettifica, il Pretore aggiunto ha interpellato l’Ufficio dello
Stato civile di Bellinzona sollecitando una sua presa di posizione con
contestuale trasmissione della documentazione in suo possesso e riferita agli
istanti (ordinanza 19 agosto 2021). Il memoriale è seguito il 25 agosto 2021 e
fra i documenti compiegati figura appunto la “dichiarazione del Sozial
Dienst della Città di Lucerna” (act. II pag. 3 in basso e allegato 5 9° foglio).
La stessa, datata 26 aprile 2021, è designata quale “Bestätigung über den
Bezug von Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber” e a firma del servizio di coordinamento
soccorso d’emergenza/asilo (“Koordination Nothilfe/Asyl”). In
particolare essa conferma che “Frau RE 1 und ihr Kind __________ (geb.
12.09.2020) seit dem 09.11.2020 durch die Stadt Luzern, Soziale Dienste aus
öffentlichen Mitteln im Rahmen der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber
unterstützt wird”, precisando che “mit der Nothilfe erhält Frau RE 1 für
sich und ihr Kind neben einer Wohngelegenheit, der Deckung der medizinischen
Kosten und Kleidergutscheinen, Fr. 153.00 pro Woche für Nahrungsmittel und
Körperpflege”. Trattasi in particolare di prestazioni assistenziali (cfr.
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999
[RS 142.312]), che, in quanto tali, sono di regola costitutive di un palese
stato d’indigenza (sentenza TF 2C_448/2017 24 ottobre 2017 consid. 4.5,
5A_327/2017 2 agosto 2017 consid. 3.1; Jent-Sørensen,
in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 16
ad art. 117).
5.3
Sicché, nelle circostanze così
descritte, lo stato d’indigenza non può certo dirsi non provato. La diversa
conclusione del Pretore aggiunto, senz’altro frutto di una evidente svista, è
pertanto costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di
una conseguente applicazione errata del diritto. Fondato il reclamo merita di
essere accolto.
Pacifico per il resto il
presupposto di esito favorevole dell’istanza di rettifica giudiziale di stato
civile e cognome da nubile, tant’è che è stata in definitiva accolta dal Pretore
aggiunto. A fronte di tutto ciò, nulla osta più a che RE 1 sia ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di primo grado, inclusa la
nomina dell’avv. PA 1 a suo gratuito patrocinatore con relativa riforma del
dispositivo n. 3. L’esito del giudizio odierno comporta, giocoforza, anche la
riforma del dispositivo n. 4 nel senso che le spese processuali di fr. 100.–
sono poste a carico dello Stato.
6.
Con il gravame la reclamante
chiede di procedere nel contempo alla tassazione della nota d’onorario del suo
legale, già prodotta innanzi al Pretore aggiunto e che quantifica la
remunerazione delle sue prestazioni in complessivi fr. 1'556.30 da riconoscere
integralmente.
6.1
Ora, richiamato il principio
del doppio grado di giurisdizione, l’incarto andrebbe retrocesso al Pretore
aggiunto affinché si determini sulla congruità dell’importo così rivendicato. Va
nondimeno rilevato che la nota professionale su esplicito invito del primo
giudice (verbale, pag. 3) è già agli atti. A fronte poi del contenuto importo
in discussione, alla resa dei conti l’operazione sarebbe esageratamente sproporzionata
e dispendiosa. Tenuto conto delle particolarità del caso specifico, questa
Camera ritiene di disporre di sufficienti elementi per determinarsi in questa
sede, così da poter soprassedere in via eccezionale al citato rinvio.
6.2
La nota professionale quantifica
una pretesa complessiva di fr. 1'414.80 di onorario (7 ore e 50 minuti) oltre a
fr. 141.50 di spese (10% di fr. 1'414.80: cfr. art. 6 cpv. 1 Rtar del 19
dicembre 2007). In punto al dispendio di tempo risulta invero ingiustificato
quello esposto il 14 settembre 2021 per la “redazione fabbisogno” di PI 1 (fr.
45.–), la cui domanda di gratuito patrocinio è stata dichiarata priva
d’interesse avendo egli ritirato l’istanza di rettifica che lo riguardava (sopra,
consid. C). Vale poi alla stregua di un atto di mera cancelleria quello
indicato per la lettera alla Pretura del 21 settembre 2021 (fr. 30.60), che si
limita a completare quella del giorno prima 20 settembre 2021 (già conteggiato
in fr. 45.–). Esula infine dall’attività di patrocinio legale anche l’invio il
9.
novembre 2021 della nota d’onorario alla Pretura (fr. 30.60). Stralciate
queste prestazioni (complessivi fr. 106.20) la parcella legale va quindi
approvata nel senso di un onorario riconoscibile di fr. 1'308.60 oltre fr.
130.90
di spese (10% di fr. 1'308.60). Non si giustifica il computo di una voce
di costo a titolo di IVA al 7.7% in quanto la nota professionale non comprova
un prelievo in tal senso.
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106
CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure
l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui
che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio
(DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a
questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il
Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Un’indennità
di fr. 700.– remunera 2 ore e mezza di lavoro (art. 12 Rtar) senz’altro congrue
per la presentazione del reclamo, che in sostanza concretizza in una sola pagina
l’unica pertinente censura.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 30
novembre 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 e n. 4
della decisione 24 novembre 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6.
(inc. n. SO.2021.3658) sono così riformati:
“3. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito
patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1,
__________, è accolta.
§. RE 1 è
avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo
anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua
situazione economica dovesse permetterlo.
§§. A
favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1, è riconosciuto:
- onorario fr. 1'308.60
- spese
(10% su fr. 1'308.60) fr. 130.90
- Totale fr. 1'439.50
4.
Le spese
processuali di fr. 100.– sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.”
2.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’Incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 2 LTF e art. 90
cpv. 3 OSC) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione.