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Decisione

13.2021.146

Rifiuto di sospesione del procedimento . Reclamo. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

1 giugno 2022Italiano6 min

B. Con istanza 12

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.146

13.2021.147

Lugano

1 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art.48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.129 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione

18 agosto 2021 da

CO

1

rappr. dallo RA 2

contro

RE

1

rappr. da RA 1

e ora sul reclamo 4

dicembre 2021 di RE 1 contro la decisione 24 novembre 2021 con cui il Pretore

ha respinto la sua istanza di sospensione del procedimento;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 18 agosto

2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo di fr. 70'000.-

oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione da essa interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano.

Fatti

B. Con istanza 12

novembre 2021 la convenuta ha chiesto la sospensione del procedimento adducendo

l’esistenza di un procedimento penale nei confronti dell’attore per il sospetto

di falsificazione di documenti.

Con osservazioni 22

novembre 2021 l’attore si è opposto alla sospensione.

C. Con decisione 24

novembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e ha disposto la

continuazione dello scambio delle memorie scritte assegnando alla convenuta un

termine suppletorio di 10 giorni per inoltrare la risposta di causa. Ha pure

invitato la convenuta a farsi rappresentare in causa da un rappresentante

professionale.

D. Con reclamo 4

dicembre 2021 RE 1 dichiara di fare reclamo.

Il gravame non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.

319.

lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante

reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

La decisione 24 novembre

2021.

è pervenuta alla reclamante il 26 novembre 2021, sicché il reclamo,

rimesso alla posta il 4 dicembre 2021, è tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

2.

In sede di reclamo

non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il

documento allegato al reclamo (Verfügung OG ZH) va estromesso dagli atti.

3.

Giusta l’art. 321

CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve segnatamente contenere

delle precise domande di causa. La richiesta che “l’ordine dev’essere annullato

e mi dovrebbe essere concesso il patrocinio gratuito. Le scadenze sono da

correggere” non è sufficientemente chiara e di conseguenza già per questo

motivo il gravame è inammissibile. Comunque sia, il gravame sarebbe

inammissibile anche per altri motivi, che saranno esposti qui di seguito.

4.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e laccertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

4.1

L’art. 126 CPC prevede il

rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del

procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la

sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non

espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

4.2

La reclamante sostiene che

nel procedimento CM.2021.201 (incarto della procedura di conciliazione che ha

preceduto la causa di cui trattasi) “… c’è la minaccia di uno svantaggio che

non può essere facilmente rimediato”. Essa non indica tuttavia in cosa questo

svantaggio consiste.

In mancanza di una

premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dichiarato inammissibile.

5.

Peraltro, il primo

giudice ha indicato il motivo per cui non ha sospeso il procedimento, rilevando

in particolare che il procedimento penale invocato dalla convenuta a sostegno

della domanda di sospensione “vedeva … coinvolti soggetti diversi dalle parti

in causa e riguardava circostanze di fatto estranee alla presente causa”. Con

questa motivazione la reclamante neppure si confronta e non è quindi possibile

capire per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Non

sufficientemente motivato, il reclamo è inammissibile anche per questo motivo.

6.

Nella misura in cui

la reclamante sostiene che “le scadenze sono da correggere”, si rileva che

un’eventuale richiesta di proroga del termine ha dapprima da essere sottoposta

al Pretore.

7.

La reclamante

postula di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Nella misura in

cui la richiesta riguardasse la procedura di reclamo, la domanda sarebbe da

respingere, il gravame difettando fin dall’inizio della possibilità di esito

favorevole. La stessa diviene comunque priva d’oggetto ritenuto che,

eccezionalmente, si ritiene di dover prescindere dal prelevare spese. Nella

misura invece in cui il gratuito patrocinio fosse chiesto per il procedimento

avanti il Pretore, la richiesta formulata in questa sede sarebbe inammissibile

e dovrà, se del caso essere sottoposta al giudice di prima istanza.

8.

Da ultimo pare

opportuno rammentare che il Pretore aveva invitato la convenuta a farsi

patrocinare in causa da un rappresentante professionale. L’invito viene

rinnovato, ciò considerato che le carenze riscontrate nel reclamo indiziano una

scarsa conoscenza della procedura e della lingua italiana da parte dell’attuale

rappresentante RA 1.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 4 dicembre 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Nella misura in cui

è ammissibile, la domanda di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

3.

Non si prelevano

spese processuali.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 4 dicembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di

fr. 70'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.