13.2021.146
Rifiuto di sospesione del procedimento . Reclamo. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
1 giugno 2022Italiano6 min
B. Con istanza 12
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.146
13.2021.147
Lugano
1 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art.48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.129 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
18 agosto 2021 da
CO
1
rappr. dallo RA 2
contro
RE
1
rappr. da RA 1
e ora sul reclamo 4
dicembre 2021 di RE 1 contro la decisione 24 novembre 2021 con cui il Pretore
ha respinto la sua istanza di sospensione del procedimento;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 18 agosto
2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo di fr. 70'000.-
oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione da essa interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano.
Fatti
B. Con istanza 12
novembre 2021 la convenuta ha chiesto la sospensione del procedimento adducendo
l’esistenza di un procedimento penale nei confronti dell’attore per il sospetto
di falsificazione di documenti.
Con osservazioni 22
novembre 2021 l’attore si è opposto alla sospensione.
C. Con decisione 24
novembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e ha disposto la
continuazione dello scambio delle memorie scritte assegnando alla convenuta un
termine suppletorio di 10 giorni per inoltrare la risposta di causa. Ha pure
invitato la convenuta a farsi rappresentare in causa da un rappresentante
professionale.
D. Con reclamo 4
dicembre 2021 RE 1 dichiara di fare reclamo.
Il gravame non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.
319.
lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante
reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
La decisione 24 novembre
2021.
è pervenuta alla reclamante il 26 novembre 2021, sicché il reclamo,
rimesso alla posta il 4 dicembre 2021, è tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
2.
In sede di reclamo
non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la
produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il
documento allegato al reclamo (Verfügung OG ZH) va estromesso dagli atti.
3.
Giusta l’art. 321
CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve segnatamente contenere
delle precise domande di causa. La richiesta che “l’ordine dev’essere annullato
e mi dovrebbe essere concesso il patrocinio gratuito. Le scadenze sono da
correggere” non è sufficientemente chiara e di conseguenza già per questo
motivo il gravame è inammissibile. Comunque sia, il gravame sarebbe
inammissibile anche per altri motivi, che saranno esposti qui di seguito.
4.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e laccertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).
4.1
L’art. 126 CPC prevede il
rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del
procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la
sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non
espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4.2
La reclamante sostiene che
nel procedimento CM.2021.201 (incarto della procedura di conciliazione che ha
preceduto la causa di cui trattasi) “… c’è la minaccia di uno svantaggio che
non può essere facilmente rimediato”. Essa non indica tuttavia in cosa questo
svantaggio consiste.
In mancanza di una
premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dichiarato inammissibile.
5.
Peraltro, il primo
giudice ha indicato il motivo per cui non ha sospeso il procedimento, rilevando
in particolare che il procedimento penale invocato dalla convenuta a sostegno
della domanda di sospensione “vedeva … coinvolti soggetti diversi dalle parti
in causa e riguardava circostanze di fatto estranee alla presente causa”. Con
questa motivazione la reclamante neppure si confronta e non è quindi possibile
capire per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Non
sufficientemente motivato, il reclamo è inammissibile anche per questo motivo.
6.
Nella misura in cui
la reclamante sostiene che “le scadenze sono da correggere”, si rileva che
un’eventuale richiesta di proroga del termine ha dapprima da essere sottoposta
al Pretore.
7.
La reclamante
postula di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Nella misura in
cui la richiesta riguardasse la procedura di reclamo, la domanda sarebbe da
respingere, il gravame difettando fin dall’inizio della possibilità di esito
favorevole. La stessa diviene comunque priva d’oggetto ritenuto che,
eccezionalmente, si ritiene di dover prescindere dal prelevare spese. Nella
misura invece in cui il gratuito patrocinio fosse chiesto per il procedimento
avanti il Pretore, la richiesta formulata in questa sede sarebbe inammissibile
e dovrà, se del caso essere sottoposta al giudice di prima istanza.
8.
Da ultimo pare
opportuno rammentare che il Pretore aveva invitato la convenuta a farsi
patrocinare in causa da un rappresentante professionale. L’invito viene
rinnovato, ciò considerato che le carenze riscontrate nel reclamo indiziano una
scarsa conoscenza della procedura e della lingua italiana da parte dell’attuale
rappresentante RA 1.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 4 dicembre 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Nella misura in cui
è ammissibile, la domanda di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
3.
Non si prelevano
spese processuali.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 4 dicembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di
fr. 70'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.