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Decisione

13.2021.149

La fissazione dell'onorario dovuto al gratuito patrocinatore non impone la presentazione di una nota professionale, che ha però il pregio di fungere da valida base di calcolo. Interesse del patrocinato a proporre reclamo

7 giugno 2022Italiano20 min

il fabbisogno dei due figli e ridotti i relativi contributi alimentari, ha ammesso

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.149

13.2022.5

Lugano

7 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2019.5131 (modifica di misure a protezione dell’unione coniugale) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 23 ottobre 2019 da

CO 1

patrocinato dall’ RA 1

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e

CO 2

rappresentato

dal __________, __________

e ora sul reclamo 16

dicembre 2021 dell’avv. PA 1 e di RE 1 contro la decisione 3 dicembre 2021 con

cui, concesso fra l’altro il gratuito patrocinio a quest’ultima, il Pretore

aggiunto ha fissato l’onorario per le prestazioni dovute al legale;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio a __________ il 23 aprile 2009. Dalla loro unione sono nati __________

e __________. Con decisione 10 giugno 2018 la Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha autorizzato le parti a vivere separate e regolato le relative conseguenze

accessorie.

Fatti

B. Con istanza 23

ottobre 2019 CO 1 ha chiesto la riduzione dei contributi alimentari per i

figli, una provisio ad litem di fr. 3'000.–, rispettivamente di essere posto al

beneficio del gratuito patrocinio.

Rimasta infruttuosa la

prospettiva di un accordo, ipotizzata al dibattimento del 19 febbraio 2020, il

giudice ha disposto l’avvio dell’istruttoria e tenuto due ulteriori udienze in

data 15 settembre 2020 e 22 giugno 2021.

Intanto, il 3 novembre

2020 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio,

incluso il costo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1.

RE 1 ha presentato le

conclusioni scritte il 20 settembre 2020, CO 1 il 22 settembre 2021.

C. Con la decisione

finale 3 dicembre 2021 il Pretore aggiunto, accertato che la rispettiva

disponibilità finanziaria in capo ad entrambe le parti era destinata a coprire

il fabbisogno dei due figli e ridotti i relativi contributi alimentari, ha ammesso

entrambi i coniugi al beneficio del gratuito patrocinio fissando nel contempo la

remunerazione dovuta ai rispettivi legali.

All’avv. RA 1 ha

riconosciuto complessivi fr. 2'345.70, di cui fr. 1'980.– di onorario, fr.

198.– di spese e fr. 167.70 di IVA al 7.7% (dispositivo n.6). Per l’avv. PA 1

ha stabilito invece un importo di fr. 1'581.50, di cui fr. 1'335.– di onorario,

fr. 133.50 di spese e fr. 113.– di IVA al 7.7% (dispositivo n. 7).

D. Con reclamo 16

dicembre 2021, presentato per sé e per conto di RE 1, l’avv. PA 1 chiede di

annullare il dispositivo n. 7 e ritornare gli atti al primo giudice per nuova

decisione. In via subordinata ne chiede la riforma nel senso di riconoscergli

un onorario complessivo di fr. 3'286.30. Protesta spese e ripetibili, riservato

il gratuito patrocinio a favore della sua assistita anche per il secondo grado

di giudizio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

E. Un parallelo reclamo

è stato introdotto il 23 dicembre 2021 dal legale di controparte avverso il

dispositivo n. 6, ed è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n.

13.2021.153/13.2022.6).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non

ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45.

ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata,

notificata il 3 dicembre 2021, è pervenuta al legale qui reclamante il giorno 6

dicembre 2021 (doc. 2 al reclamo). Spedito con invio APlus il 16 dicembre 2021

(estratto tracciamento degli invii) recapitato alla cancelleria del tribunale

il 20 dicembre 2021, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista,

senz’altro ammissibile.

1.3

Rilevato che in concreto è

applicabile la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Sul reclamo

dell’avv. PA 1

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore aggiunto, rilevato

che il legale non aveva prodotto agli atti alcuna nota professionale, ha

stabilito per apprezzamento in 7 ore e 25 minuti il dispendio di tempo

remunerabile, di cui 3 ore e 30 minuti per redazione allegati e lettura

allegati di controparte, 1 ora e 5 minuti per preparazione e partecipazione

udienza, 2 ore per corrispondenza da e per la Pretura e, infine, 50 minuti per comunicazione

con la cliente. Da cui, alla tariffa oraria di fr. 180.–, un onorario di fr. 1'335.–,

oltre spese e IVA.

2.2

Sostanzialmente il reclamante

invoca la violazione del diritto di essere sentito lamentando la mancata fissazione

di un termine per produrre la nota d’onorario ritenuto che, in assenza di una

preventiva decisione di gratuito patrocinio già concesso, non aveva motivo di farlo

di moto proprio. Anche a fronte di una condotta diligente e ragionevole del

mandato, considera in ogni caso insufficiente un dispendio di 7 ore e 25 minuti,

da cui l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

L’art. 122 CPC

prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni

necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2

del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

[Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime

di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base

della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di

spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per

cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

3.1

Salvo diversa decisione del

giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione

dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale

- è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar),

corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–

applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un

importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò

posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o

quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo

immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che

sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le

conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare

quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche

a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3).

3.2

La liquidazione delle spese

giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,

trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato

e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da

essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi

necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo

esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la

causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività

del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio

anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha

richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere

d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il

risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134

del 30 marzo 2021 consid. 3).

3.3

Nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,

dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della

vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,

quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza

e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

4.

Il Pretore aggiunto

ha rilevato che “nessuna delle parti ha prodotto la nota d’onorario del proprio

patrocinatore o fornito altri elementi per quantificare il loro intervento”,

che “incombeva al legale produrre una nota d’onorario” sicché “in mancanza di

ciò si procede per apprezzamento”.

4.1

Il reclamante reputa leso il

suo diritto di essere sentito in quanto il gratuito patrocinio ancora non era

stato concesso dal giudice, sicché non vi era motivo di produrre già la nota

d’onorario con le conclusioni scritte e, nelle citate circostanze, il Pretore

aggiunto nemmeno aveva ingiunto di produrla agli atti. Di qui la necessità di

annullare il dispositivo impugnato con rinvio al primo giudice per nuovo

giudizio.

4.2

Questa Camera ha già avuto

modo di evidenziare (III CCA 13.2020.133 31 marzo 2021 consid. 5.2) che il modo

di procedere adottato dal primo giudice non può dirsi arbitrario per il solo

fatto che egli non ha atteso la relativa nota professionale per stabilire la

remunerazione del legale. È pur vero, nondimeno, che l’onorario dell’avvocato

che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di

lavoro (sopra, consid. 3 e 3.3) e che in assenza di un dettaglio può essere

arduo valutare il tempo impiegato per la trattazione della pratica, da cui la

prassi invalsa presso i nostri tribunali di attendere la nota del patrocinatore

prima di stabilire la remunerazione (salvi i casi di pratiche semplici oppure

che si esauriscono in un atto unico, come ad esempio i rimedi di diritto). Ciò

non toglie che, poiché la legge in merito è silente, tale modo di procedere non

è censurabile, salvo che la remunerazione risulti non conforme ai principi in

base ai quali ha da essere stabilita. Nondimeno, allorquando il Pretore procede

a valutare il dispendio di tempo del legale senza fondarsi su una nota

d’onorario dettagliata sorge la necessità di fornire indicazioni in merito ai

criteri di valutazione applicati.

4.3

Di conseguenza, che il primo

giudice abbia deciso senza preventivamente fissare un termine entro cui

produrre la relativa nota d’onorario, non configura gli estremi di una

violazione del diritto di essere sentito. Su questo punto il reclamante non può

essere seguito. Resta nondimeno intatto il legittimo interesse tanto della

parte che ha presentato una domanda di gratuito patrocinio quanto del legale

che l’assiste a conoscere in tempi ragionevoli se tale beneficio le sarà concesso.

In tal senso sarebbe certo opportuno ma anche appropriato che per la decisione sull’istanza

di gratuito patrocinio non si attenda la decisione finale, in particolare laddove,

come nel caso in esame, la procedura è lunga.

5.

Il Pretore aggiunto

ha stimato in 7 ore e 25 minuti il dispendio di tempo remunerabile di cui 3 ore

e 30 minuti di redazione allegati e lettura allegati di controparte, 1 ora e 5

minuti di preparazione e partecipazione all’udienza, 2 ore di corrispondenza da

e per la Pretura e 50 minuti di comunicazione con la cliente.

5.1

Lamenta anzitutto il

reclamante il mancato computo del tempo dedicato agli incontri con la sua

patrocinata. Ora, il Pretore aggiunto ha considerato un totale di 50 minuti di

comunicazione con la cliente che, realisticamente, mal si vede come possano includere

anche il tempo per i colloqui personali con la medesima. Al riguardo la nota

professionale del patrocinatore indica una durata di almeno 1 ora e 30 minuti (25-27

ottobre 2020 e 22 giugno 2021), che risulta senz’altro plausibile e ragionevole.

Da questo punto di vista la critica del reclamante è fondata. Giova altresì

evidenziare che nonostante il legale abbia assunto il patrocinio della propria

cliente ad ottobre 2020 (cfr. ordinanza 14 ottobre 2020) ovvero a metà di una

procedura protrattasi sull’arco di 2 anni - sino ad allora quest’ultima non si era

avvalsa di un’assistenza legale - il Pretore aggiunto ha sollecitato più volte l’integrazione

di documenti a lei riferiti. Da cui la necessità per il patrocinatore dei

ripetuti contatti con la cliente. Il dispendio di 50 minuti ammesso dal primo

giudice per le comunicazioni con il cliente è quindi manifestamente

insufficiente. Ne consegue che in luogo di 50 minuti di comunicazione con la cliente

va considerato un dispendio complessivo di 2 ore e 20 minuti per comunicazione

e colloqui personali con la cliente. Il reclamante espone ancora il tempo per

colloqui con il legale di controparte (circa un’ora). Tali colloqui non possono

essere considerati inutili né inopportuni. Il dispendio di tempo va quindi

riconosciuto.

5.2

Il reclamante reputa

insufficienti le 3 ore e 30 minuti ammesse dal Pretore aggiunto per la

redazione degli allegati e la lettura degli allegati di controparte, dovendosi

altresì considerare il tempo dedicato alla verifica dei documenti della

cliente, all’allestimento dei calcoli per i contributi alimentari e all’esame

della contabilità del marito. Ora, il citato dispendio copre il tempo richiesto

secondo la nota professionale dello stesso reclamante per elaborare e redigere

le conclusioni (complessive 8 pagine) in data 13 settembre 2021, 14 settembre

2021.

e 20 settembre 2021, e per esaminare documenti e scritti di controparte in

data 18 novembre 2020 e 14 dicembre 2020. Riguardo poi all’esame della

contabilità si dirà di seguito (sotto, consid. 5.3). Assunto il patrocinio

decorso 1 anno dall’avvio della causa, va tuttavia anche riconosciuta la

necessità di un tempo adeguato per lo studio della situazione fattuale e le

risultanze sin lì esperite. Sotto questo profilo il Pretore aggiunto nulla ha

riconosciuto, sicché il suo accertamento può dirsi una volta di più

manifestamente errato. Al riguardo il reclamante computa nella sua nota almeno

1.

ora e 30 minuti (16 e 22 ottobre 2020 e 29 ottobre 2020) senz’altro

ragionevole a fronte di una causa che già era in corso da un anno. Motivo per

cui per il tempo dedicato alla redazione degli allegati e alla lettura degli

allegati di controparte vanno riconosciute 5 ore in luogo delle 3 ore e 30

minuti. A ciò va ancora aggiunto il tempo esposto per l’esame della sentenza e

la relativa informazione alla cliente (20 minuti).

5.3

Obietta il reclamante che 1

ora e 5 minuti per la preparazione e partecipazione all’udienza risulta insufficiente,

tanto a fronte della sua durata effettiva quanto di 3 anni di documentazione

contabile da esaminare riferita alla società appartenente al marito e prodotta

agli atti, su cui appunto questi era stato sentito. Ora, l’interrogatorio del

marito si è tenuto il 22 giugno 2021 con inizio alle 09:30 e termine alle 11:15

(cfr. verbale), dunque per una durata di 1 ora e 45 minuti. L’accertamento del

primo giudice appare già per questo motivo manifestamente errato. In concreto

il reclamante quantifica poi 3 ore di lavoro per l’esame della citata

contabilità, che risultano congrue se solo si considera che l’intero

interrogatorio del marito è ruotato intorno a questo tema (per totali 4 pagine

di verbale). Tutto sommato quindi, rispetto a 1 ora e 5 minuti riconosciuti dal

primo giudice, a titolo di preparazione, e partecipazione all’udienza, il

dispendio di tempo va adeguato in definitiva in 4 ore e 45 ore (1 ora e 45

minuti per la partecipazione all’udienza e 3 ore di preparazione all’udienza).

5.4

In conseguenza di tutto

quanto si è detto, il dispositivo n. 7 della decisione impugnata va riformato

nel senso che rispetto a quanto stabilito dal primo giudice sono da

riconoscere:

-a titolo di comunicazione

e colloqui con la cliente complessive 2 ore e 20 minuti (in luogo dei 50 minuti

già ammessi), oltre 1 ora per colloqui con la legale di controparte;

-a titolo di redazione

allegati, lettura allegati di controparte e studio atti complessive 5 ore (in

luogo di 3 ore e 30 minuti), oltre 20 minuti di esame sentenza e relativa

informazione alla cliente;

-a titolo di preparazione

e partecipazione all’udienza complessive 4 ore e 45 minuti (in luogo di 1 ora e

5.

minuti).

Fermo restando le 2 ore di

corrispondenza da e per la Pretura così come stabilite in prima sede, ne

consegue un monte ore complessivo di 15 ore e 25 minuti, in luogo delle 7 ore e

25.

minuti ammesse dal Pretore aggiunto, con conseguente adeguamento delle spese

e dell’IVA.

In definitiva la

remunerazione dovuta al legale si attesta in fr. 2'775.– di onorario, oltre fr.

117.30.– di spese (cfr. nota professionale con tasso del 4%) e fr. 222.70 di

IVA al 7.7%, in totale fr. 3'115.–.

Sul reclamo di RE 1

6.

Per l’art. 59 CPC il

giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i presupposti

processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o istante

(cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad

“Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio

del gratuito patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note

professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi

legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA 13.2012.35 del 18 giugno 2012

consid. 5, 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, 13.2011.16 del 27 aprile

2011.

consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi legittimi interessi non è la

persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue

spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda

Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad “Osservazioni preliminari agli Art.

308-334”). E ciò è in linea di massima il caso nella misura in cui la persona

beneficiaria potrà poi essere chiamata a rifondere quanto lo Stato ha

corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).

7.

Nella misura in cui

il reclamo è presentato da RE 1 vale quanto segue. La reclamante chiede in concreto

di riformare il dispositivo n. 7 nel senso di aumentare a fr. 3'286.30 la

retribuzione di complessivi fr. 1'581.50 stabilita a favore del suo legale dal

Pretore aggiunto quale indennità in regime di gratuito patrocinio.

L’interessata non spiega però quale sarebbe il suo interesse economico,

materiale o ideale toccato da siffatta modifica della decisione, limitandosi a

contestare il margine di apprezzamento applicato dal primo giudice senza

spendere parola sui vantaggi che le potrebbe derivare in caso di accoglimento

del reclamo. E, invero, stante l’obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123

CPC), la reclamante si troverebbe qui confrontata con un onere maggiore

rispetto a quello accertato nella decisione impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). Con

ciò, per lei, non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio. Motivo per cui, in

mancanza di un necessario interesse, il suo gravame è inammissibile.

8.

Giova qui peraltro

soggiungere che il mancato integrale riconoscimento dell’onorario esposto dal

patrocinatore non lo legittima a esigere dal proprio cliente al beneficio del

gratuito patrocinio un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato,

intesa appunto a coprire l’intero mandato, dal principio alla fine (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122). Poiché

il cliente non può difendere interessi di terzi, spetta così al legale

insorgere contro la relativa decisione di tassazione censurando l’insufficiente

remunerazione riconosciutagli (III CCA 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid.

5.2, 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6; Trezzini,

op. cit., n. 23 ad art. 122). Ciò è stato il caso in concreto (sopra,

consid. 2, 3, 4 e 5).

Sulle spese

giudiziarie e gratuito patrocinio

9.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG In

parziale accoglimento del gravame, la retribuzione del legale qui reclamante

per l’attività svolta quale gratuito patrocinatore passa da fr. 1'581.50 a

complessivi fr. 3'115.– (sopra, consid. 5.4) e che chiedeva di aumentare a fr.

3'286.30. Tutto sommato esce vincente quasi integralmente. In applicazione dell’art.

106.

cpv. 1 CPC le spese processuali sono poste a carico dello Stato, e così le

ripetibili fissate in fr. 400.-.

10.

La decisione di

inammissibilità del reclamo di RE 1 comporta giocoforza anche l’inammissibilità

della relativa contestuale domanda di gratuito patrocinio.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 16

dicembre 2021 dell’avv. PA 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il

dispositivo n. 7 della decisione 3 dicembre 2021 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6 (inc. n. SO.2019.5131) è così riformato:

“7. A favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1,

è riconosciuto:

- onorario fr. 2'775.–

- spese fr. 117.30

- IVA

al 7.7% su fr. 2'892.30 fr. 222.70

- Totale fr. 3'115.–”

2.

Il reclamo 16

dicembre 2021 di RE 1 è inammissibile.

3.

La domanda 16

dicembre 2021 di gratuito patrocinio di RE 1 è inammissibile.

4.

Le spese processuali

di fr. 400.– sono poste a carico dello Stato della Repubblica del Cantone

Ticino, il quale inoltre rifonderà all’avv. PA 1 fr. 400.- di ripetibili.

5.

Notificazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

- UIPA, Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr.

1'704.80, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).