13.2021.149
La fissazione dell'onorario dovuto al gratuito patrocinatore non impone la presentazione di una nota professionale, che ha però il pregio di fungere da valida base di calcolo. Interesse del patrocinato a proporre reclamo
7 giugno 2022Italiano20 min
il fabbisogno dei due figli e ridotti i relativi contributi alimentari, ha ammesso
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.149
13.2022.5
Lugano
7 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2019.5131 (modifica di misure a protezione dell’unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 23 ottobre 2019 da
CO 1
patrocinato dall’ RA 1
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e
CO 2
rappresentato
dal __________, __________
e ora sul reclamo 16
dicembre 2021 dell’avv. PA 1 e di RE 1 contro la decisione 3 dicembre 2021 con
cui, concesso fra l’altro il gratuito patrocinio a quest’ultima, il Pretore
aggiunto ha fissato l’onorario per le prestazioni dovute al legale;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio a __________ il 23 aprile 2009. Dalla loro unione sono nati __________
e __________. Con decisione 10 giugno 2018 la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato le parti a vivere separate e regolato le relative conseguenze
accessorie.
Fatti
B. Con istanza 23
ottobre 2019 CO 1 ha chiesto la riduzione dei contributi alimentari per i
figli, una provisio ad litem di fr. 3'000.–, rispettivamente di essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio.
Rimasta infruttuosa la
prospettiva di un accordo, ipotizzata al dibattimento del 19 febbraio 2020, il
giudice ha disposto l’avvio dell’istruttoria e tenuto due ulteriori udienze in
data 15 settembre 2020 e 22 giugno 2021.
Intanto, il 3 novembre
2020 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio,
incluso il costo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1.
RE 1 ha presentato le
conclusioni scritte il 20 settembre 2020, CO 1 il 22 settembre 2021.
C. Con la decisione
finale 3 dicembre 2021 il Pretore aggiunto, accertato che la rispettiva
disponibilità finanziaria in capo ad entrambe le parti era destinata a coprire
il fabbisogno dei due figli e ridotti i relativi contributi alimentari, ha ammesso
entrambi i coniugi al beneficio del gratuito patrocinio fissando nel contempo la
remunerazione dovuta ai rispettivi legali.
All’avv. RA 1 ha
riconosciuto complessivi fr. 2'345.70, di cui fr. 1'980.– di onorario, fr.
198.– di spese e fr. 167.70 di IVA al 7.7% (dispositivo n.6). Per l’avv. PA 1
ha stabilito invece un importo di fr. 1'581.50, di cui fr. 1'335.– di onorario,
fr. 133.50 di spese e fr. 113.– di IVA al 7.7% (dispositivo n. 7).
D. Con reclamo 16
dicembre 2021, presentato per sé e per conto di RE 1, l’avv. PA 1 chiede di
annullare il dispositivo n. 7 e ritornare gli atti al primo giudice per nuova
decisione. In via subordinata ne chiede la riforma nel senso di riconoscergli
un onorario complessivo di fr. 3'286.30. Protesta spese e ripetibili, riservato
il gratuito patrocinio a favore della sua assistita anche per il secondo grado
di giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
E. Un parallelo reclamo
è stato introdotto il 23 dicembre 2021 dal legale di controparte avverso il
dispositivo n. 6, ed è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n.
13.2021.153/13.2022.6).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata,
notificata il 3 dicembre 2021, è pervenuta al legale qui reclamante il giorno 6
dicembre 2021 (doc. 2 al reclamo). Spedito con invio APlus il 16 dicembre 2021
(estratto tracciamento degli invii) recapitato alla cancelleria del tribunale
il 20 dicembre 2021, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista,
senz’altro ammissibile.
1.3
Rilevato che in concreto è
applicabile la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Sul reclamo
dell’avv. PA 1
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto, rilevato
che il legale non aveva prodotto agli atti alcuna nota professionale, ha
stabilito per apprezzamento in 7 ore e 25 minuti il dispendio di tempo
remunerabile, di cui 3 ore e 30 minuti per redazione allegati e lettura
allegati di controparte, 1 ora e 5 minuti per preparazione e partecipazione
udienza, 2 ore per corrispondenza da e per la Pretura e, infine, 50 minuti per comunicazione
con la cliente. Da cui, alla tariffa oraria di fr. 180.–, un onorario di fr. 1'335.–,
oltre spese e IVA.
2.2
Sostanzialmente il reclamante
invoca la violazione del diritto di essere sentito lamentando la mancata fissazione
di un termine per produrre la nota d’onorario ritenuto che, in assenza di una
preventiva decisione di gratuito patrocinio già concesso, non aveva motivo di farlo
di moto proprio. Anche a fronte di una condotta diligente e ragionevole del
mandato, considera in ogni caso insufficiente un dispendio di 7 ore e 25 minuti,
da cui l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni
necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2
del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime
di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base
della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di
spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per
cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.1
Salvo diversa decisione del
giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione
dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale
- è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar),
corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–
applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un
importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò
posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o
quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo
immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che
sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le
conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare
quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche
a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3).
3.2
La liquidazione delle spese
giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la
causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività
del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio
anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha
richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere
d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il
risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134
del 30 marzo 2021 consid. 3).
3.3
Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
4.
Il Pretore aggiunto
ha rilevato che “nessuna delle parti ha prodotto la nota d’onorario del proprio
patrocinatore o fornito altri elementi per quantificare il loro intervento”,
che “incombeva al legale produrre una nota d’onorario” sicché “in mancanza di
ciò si procede per apprezzamento”.
4.1
Il reclamante reputa leso il
suo diritto di essere sentito in quanto il gratuito patrocinio ancora non era
stato concesso dal giudice, sicché non vi era motivo di produrre già la nota
d’onorario con le conclusioni scritte e, nelle citate circostanze, il Pretore
aggiunto nemmeno aveva ingiunto di produrla agli atti. Di qui la necessità di
annullare il dispositivo impugnato con rinvio al primo giudice per nuovo
giudizio.
4.2
Questa Camera ha già avuto
modo di evidenziare (III CCA 13.2020.133 31 marzo 2021 consid. 5.2) che il modo
di procedere adottato dal primo giudice non può dirsi arbitrario per il solo
fatto che egli non ha atteso la relativa nota professionale per stabilire la
remunerazione del legale. È pur vero, nondimeno, che l’onorario dell’avvocato
che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro (sopra, consid. 3 e 3.3) e che in assenza di un dettaglio può essere
arduo valutare il tempo impiegato per la trattazione della pratica, da cui la
prassi invalsa presso i nostri tribunali di attendere la nota del patrocinatore
prima di stabilire la remunerazione (salvi i casi di pratiche semplici oppure
che si esauriscono in un atto unico, come ad esempio i rimedi di diritto). Ciò
non toglie che, poiché la legge in merito è silente, tale modo di procedere non
è censurabile, salvo che la remunerazione risulti non conforme ai principi in
base ai quali ha da essere stabilita. Nondimeno, allorquando il Pretore procede
a valutare il dispendio di tempo del legale senza fondarsi su una nota
d’onorario dettagliata sorge la necessità di fornire indicazioni in merito ai
criteri di valutazione applicati.
4.3
Di conseguenza, che il primo
giudice abbia deciso senza preventivamente fissare un termine entro cui
produrre la relativa nota d’onorario, non configura gli estremi di una
violazione del diritto di essere sentito. Su questo punto il reclamante non può
essere seguito. Resta nondimeno intatto il legittimo interesse tanto della
parte che ha presentato una domanda di gratuito patrocinio quanto del legale
che l’assiste a conoscere in tempi ragionevoli se tale beneficio le sarà concesso.
In tal senso sarebbe certo opportuno ma anche appropriato che per la decisione sull’istanza
di gratuito patrocinio non si attenda la decisione finale, in particolare laddove,
come nel caso in esame, la procedura è lunga.
5.
Il Pretore aggiunto
ha stimato in 7 ore e 25 minuti il dispendio di tempo remunerabile di cui 3 ore
e 30 minuti di redazione allegati e lettura allegati di controparte, 1 ora e 5
minuti di preparazione e partecipazione all’udienza, 2 ore di corrispondenza da
e per la Pretura e 50 minuti di comunicazione con la cliente.
5.1
Lamenta anzitutto il
reclamante il mancato computo del tempo dedicato agli incontri con la sua
patrocinata. Ora, il Pretore aggiunto ha considerato un totale di 50 minuti di
comunicazione con la cliente che, realisticamente, mal si vede come possano includere
anche il tempo per i colloqui personali con la medesima. Al riguardo la nota
professionale del patrocinatore indica una durata di almeno 1 ora e 30 minuti (25-27
ottobre 2020 e 22 giugno 2021), che risulta senz’altro plausibile e ragionevole.
Da questo punto di vista la critica del reclamante è fondata. Giova altresì
evidenziare che nonostante il legale abbia assunto il patrocinio della propria
cliente ad ottobre 2020 (cfr. ordinanza 14 ottobre 2020) ovvero a metà di una
procedura protrattasi sull’arco di 2 anni - sino ad allora quest’ultima non si era
avvalsa di un’assistenza legale - il Pretore aggiunto ha sollecitato più volte l’integrazione
di documenti a lei riferiti. Da cui la necessità per il patrocinatore dei
ripetuti contatti con la cliente. Il dispendio di 50 minuti ammesso dal primo
giudice per le comunicazioni con il cliente è quindi manifestamente
insufficiente. Ne consegue che in luogo di 50 minuti di comunicazione con la cliente
va considerato un dispendio complessivo di 2 ore e 20 minuti per comunicazione
e colloqui personali con la cliente. Il reclamante espone ancora il tempo per
colloqui con il legale di controparte (circa un’ora). Tali colloqui non possono
essere considerati inutili né inopportuni. Il dispendio di tempo va quindi
riconosciuto.
5.2
Il reclamante reputa
insufficienti le 3 ore e 30 minuti ammesse dal Pretore aggiunto per la
redazione degli allegati e la lettura degli allegati di controparte, dovendosi
altresì considerare il tempo dedicato alla verifica dei documenti della
cliente, all’allestimento dei calcoli per i contributi alimentari e all’esame
della contabilità del marito. Ora, il citato dispendio copre il tempo richiesto
secondo la nota professionale dello stesso reclamante per elaborare e redigere
le conclusioni (complessive 8 pagine) in data 13 settembre 2021, 14 settembre
2021.
e 20 settembre 2021, e per esaminare documenti e scritti di controparte in
data 18 novembre 2020 e 14 dicembre 2020. Riguardo poi all’esame della
contabilità si dirà di seguito (sotto, consid. 5.3). Assunto il patrocinio
decorso 1 anno dall’avvio della causa, va tuttavia anche riconosciuta la
necessità di un tempo adeguato per lo studio della situazione fattuale e le
risultanze sin lì esperite. Sotto questo profilo il Pretore aggiunto nulla ha
riconosciuto, sicché il suo accertamento può dirsi una volta di più
manifestamente errato. Al riguardo il reclamante computa nella sua nota almeno
1.
ora e 30 minuti (16 e 22 ottobre 2020 e 29 ottobre 2020) senz’altro
ragionevole a fronte di una causa che già era in corso da un anno. Motivo per
cui per il tempo dedicato alla redazione degli allegati e alla lettura degli
allegati di controparte vanno riconosciute 5 ore in luogo delle 3 ore e 30
minuti. A ciò va ancora aggiunto il tempo esposto per l’esame della sentenza e
la relativa informazione alla cliente (20 minuti).
5.3
Obietta il reclamante che 1
ora e 5 minuti per la preparazione e partecipazione all’udienza risulta insufficiente,
tanto a fronte della sua durata effettiva quanto di 3 anni di documentazione
contabile da esaminare riferita alla società appartenente al marito e prodotta
agli atti, su cui appunto questi era stato sentito. Ora, l’interrogatorio del
marito si è tenuto il 22 giugno 2021 con inizio alle 09:30 e termine alle 11:15
(cfr. verbale), dunque per una durata di 1 ora e 45 minuti. L’accertamento del
primo giudice appare già per questo motivo manifestamente errato. In concreto
il reclamante quantifica poi 3 ore di lavoro per l’esame della citata
contabilità, che risultano congrue se solo si considera che l’intero
interrogatorio del marito è ruotato intorno a questo tema (per totali 4 pagine
di verbale). Tutto sommato quindi, rispetto a 1 ora e 5 minuti riconosciuti dal
primo giudice, a titolo di preparazione, e partecipazione all’udienza, il
dispendio di tempo va adeguato in definitiva in 4 ore e 45 ore (1 ora e 45
minuti per la partecipazione all’udienza e 3 ore di preparazione all’udienza).
5.4
In conseguenza di tutto
quanto si è detto, il dispositivo n. 7 della decisione impugnata va riformato
nel senso che rispetto a quanto stabilito dal primo giudice sono da
riconoscere:
-a titolo di comunicazione
e colloqui con la cliente complessive 2 ore e 20 minuti (in luogo dei 50 minuti
già ammessi), oltre 1 ora per colloqui con la legale di controparte;
-a titolo di redazione
allegati, lettura allegati di controparte e studio atti complessive 5 ore (in
luogo di 3 ore e 30 minuti), oltre 20 minuti di esame sentenza e relativa
informazione alla cliente;
-a titolo di preparazione
e partecipazione all’udienza complessive 4 ore e 45 minuti (in luogo di 1 ora e
5.
minuti).
Fermo restando le 2 ore di
corrispondenza da e per la Pretura così come stabilite in prima sede, ne
consegue un monte ore complessivo di 15 ore e 25 minuti, in luogo delle 7 ore e
25.
minuti ammesse dal Pretore aggiunto, con conseguente adeguamento delle spese
e dell’IVA.
In definitiva la
remunerazione dovuta al legale si attesta in fr. 2'775.– di onorario, oltre fr.
117.30.– di spese (cfr. nota professionale con tasso del 4%) e fr. 222.70 di
IVA al 7.7%, in totale fr. 3'115.–.
Sul reclamo di RE 1
6.
Per l’art. 59 CPC il
giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i presupposti
processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o istante
(cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad
“Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio
del gratuito patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note
professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi
legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA 13.2012.35 del 18 giugno 2012
consid. 5, 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, 13.2011.16 del 27 aprile
2011.
consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi legittimi interessi non è la
persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue
spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda
Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad “Osservazioni preliminari agli Art.
308-334”). E ciò è in linea di massima il caso nella misura in cui la persona
beneficiaria potrà poi essere chiamata a rifondere quanto lo Stato ha
corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).
7.
Nella misura in cui
il reclamo è presentato da RE 1 vale quanto segue. La reclamante chiede in concreto
di riformare il dispositivo n. 7 nel senso di aumentare a fr. 3'286.30 la
retribuzione di complessivi fr. 1'581.50 stabilita a favore del suo legale dal
Pretore aggiunto quale indennità in regime di gratuito patrocinio.
L’interessata non spiega però quale sarebbe il suo interesse economico,
materiale o ideale toccato da siffatta modifica della decisione, limitandosi a
contestare il margine di apprezzamento applicato dal primo giudice senza
spendere parola sui vantaggi che le potrebbe derivare in caso di accoglimento
del reclamo. E, invero, stante l’obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123
CPC), la reclamante si troverebbe qui confrontata con un onere maggiore
rispetto a quello accertato nella decisione impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). Con
ciò, per lei, non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio. Motivo per cui, in
mancanza di un necessario interesse, il suo gravame è inammissibile.
8.
Giova qui peraltro
soggiungere che il mancato integrale riconoscimento dell’onorario esposto dal
patrocinatore non lo legittima a esigere dal proprio cliente al beneficio del
gratuito patrocinio un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato,
intesa appunto a coprire l’intero mandato, dal principio alla fine (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122). Poiché
il cliente non può difendere interessi di terzi, spetta così al legale
insorgere contro la relativa decisione di tassazione censurando l’insufficiente
remunerazione riconosciutagli (III CCA 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid.
5.2, 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6; Trezzini,
op. cit., n. 23 ad art. 122). Ciò è stato il caso in concreto (sopra,
consid. 2, 3, 4 e 5).
Sulle spese
giudiziarie e gratuito patrocinio
9.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG In
parziale accoglimento del gravame, la retribuzione del legale qui reclamante
per l’attività svolta quale gratuito patrocinatore passa da fr. 1'581.50 a
complessivi fr. 3'115.– (sopra, consid. 5.4) e che chiedeva di aumentare a fr.
3'286.30. Tutto sommato esce vincente quasi integralmente. In applicazione dell’art.
106.
cpv. 1 CPC le spese processuali sono poste a carico dello Stato, e così le
ripetibili fissate in fr. 400.-.
10.
La decisione di
inammissibilità del reclamo di RE 1 comporta giocoforza anche l’inammissibilità
della relativa contestuale domanda di gratuito patrocinio.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 16
dicembre 2021 dell’avv. PA 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il
dispositivo n. 7 della decisione 3 dicembre 2021 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6 (inc. n. SO.2019.5131) è così riformato:
“7. A favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1,
è riconosciuto:
- onorario fr. 2'775.–
- spese fr. 117.30
- IVA
al 7.7% su fr. 2'892.30 fr. 222.70
- Totale fr. 3'115.–”
2.
Il reclamo 16
dicembre 2021 di RE 1 è inammissibile.
3.
La domanda 16
dicembre 2021 di gratuito patrocinio di RE 1 è inammissibile.
4.
Le spese processuali
di fr. 400.– sono poste a carico dello Stato della Repubblica del Cantone
Ticino, il quale inoltre rifonderà all’avv. PA 1 fr. 400.- di ripetibili.
5.
Notificazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- UIPA, Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr.
1'704.80, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).