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Decisione

13.2021.151

Diniego di gratuito patrocinio. Controversia derivante da un rapporto di lavoro sprovvista di probabilità di esito favorevole

8 giugno 2022Italiano12 min

B. Con istanza 23

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.151

13.2021.152

Lugano

8 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CM.2021.135 (procedura di conciliazione - diritto del lavoro) della Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 23 novembre 2021 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 24

dicembre 2021 di RE 1 contro la decisione 10 novembre 2021 con cui il Pretore aggiunto

ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è alle dipendenze

della CO 1 dal 2012. Con contratto di lavoro 8 settembre 2015 è stata assunta a

decorrere dal 1° settembre 2015 in veste di “educatrice/sorvegliante” con uno stipendio

lordo annuo di fr. 43'400.–, oltre vitto e alloggio, versati in 13 mensilità.

Il 16 novembre 2015 lo stipendio è stato fissato in fr. 44'200.–.

Il rapporto di lavoro è

stato disdetto dalla CO 1 con effetto al 31 ottobre 2018.

Fatti

B. Con istanza 23

novembre 2021 RE 1 ha convenuto la CO 1 innanzi il Pretore della giurisdizione

di Locarno-Campagna per un esperimento di conciliazione. In difetto di un

accordo ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione ad agire per il pagamento di

fr. 149'629.40 a titolo di indennizzo per ore straordinarie e vacanze non

godute negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e congedo non goduto per

matrimonio nel 2017. L’istante ha altresì domandato il beneficio del gratuito

patrocinio.

C. Con decisione 10

dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito

patrocinio, in quanto a suo giudizio la causa era sprovvista di probabilità di

esito favorevole.

D. Con reclamo 24

dicembre 2021 RE 1 chiede di annullare questa decisione e di ammetterla al

beneficio del gratuito patrocinio nella forma più integrale.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 14 dicembre 2021. Spedito il 24 dicembre 2021, il

gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro

ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore aggiunto ha

considerato la pretesa fino a concorrenza di fr. 144'784.– a tal punto inverosimile,

esagerata e spropositata, che una persona ragionevole con mezzi finanziari

propri non avrebbe mai promosso una causa giudiziaria. Di qui il difetto di probabilità

di esito favorevole.

2.2

La reclamante rimprovera al

Pretore aggiunto un’errata applicazione del diritto che individua nell’errato

esercizio del suo potere di apprezzamento e un accertamento manifestamente

errato dei fatti.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1

Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo

2020.

consid. 7.1; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di

successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o

meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza.

Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui

è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame

sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020

consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

3.2

Ai fini dell’esame della

probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà

luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla

base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i

presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il

giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei

mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n.

404.

e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).

Il pronostico della causa

è determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi

successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si

limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a

documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti

comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si

potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag.

143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3

seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni

anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).

4.

La reclamante

rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non avere considerato che era stata

assunta al 60%, ma che secondo le tabelle orarie allestite dalla datrice di

lavoro aveva dovuto rimanere a disposizione per varie ore non contrattualmente

pattuite ovvero in media almeno 70 ore settimanali per rapporto al calendario

lavorativo valido per l’anno scolastico 2015/2016 e 69 ore settimanali per l’anno

scolastico 2016/2017, sicché in pratica non aveva potuto disporre di tempo

libero e di riposo, ritenuto oltretutto che alloggiava e dormiva presso il

collegio.

4.1

Il Pretore aggiunto ha

rilevato che la parte più consistente della pretesa fatta valere dalla

reclamante riguardava il pagamento di fr. 144'784.– a titolo di retribuzione di

complessive 2771 ore di lavoro straordinario che essa sostiene di aver effettuato

sull’arco di 19 mesi e mezzo, e meglio dal 1° marzo 2016 al 15 ottobre 2017. In

particolare si trattava di 142 ore di straordinari mensili, ovvero una media di

quasi 5 ore di lavoro straordinario ogni giorno (premesso un mese di 30 giorni)

7.

giorni su 7, ininterrottamente durante 19 mesi e mezzo, quindi non solo nelle

fasce orarie lavorative contrattualmente pattuite, ma anche durante le ferie

scolastiche, ferie durante le quali l’istante non pretendeva di avere lavorato e

il collegio era chiuso. Il primo giudice ha così giudicato la richiesta

inverosimile, esagerata, spropositata e fuori luogo al punto che una persona

ragionevole non avrebbe promosso causa se avesse dovuto finanziarne

personalmente il costo.

4.2

La reclamante rimprovera invano

al Pretore aggiunto un esercizio errato del suo apprezzamento e un accertamento

manifestamente errato dei fatti. A comprova delle pretese ore supplementari l’interessata

richiama le tabelle allestite dalla convenuta relative all’orario di lavoro dell’anno

scolastico 2015/2016 e 2016/2017. In proposito va rilevato che i contratti di

lavoro 8 settembre 2015 e 16 novembre 2015 in essere tra le parti stabilivano

che l’attività dell’istante era direttamente legata al calendario scolastico

annuale e “di regola almeno” nelle fasce orarie del mercoledì dalle 13:00 alle 18:30,

da venerdì 17:30 rispettivamente 16:30 a lunedì alle 8:30 (orario non

continuato), durante i festivi infrasettimanali dalle 17:30 alle 19:30 (orario

non continuato) oltre le ore di studio settimanali (doc. C e D: n. 5). Di

contro, le sole fasce orarie non già coperte da tale assetto e stabilite in

aggiunta con le citate tabelle 2015/2016 e 2016/2017 riguardavano semmai

mansioni di “mensa e sorveglianza” da svolgere sul mezzogiorno nei giorni da

lunedì a venerdì (doc. C, D rispetto a doc. E e F). Ma, in tal senso,

l’interessata neppure azzarda un qualsiasi distinguo.

Non solo. Non risulta agli

atti alcun conteggio che dia un realistico riscontro delle modalità di calcolo

delle pretese 2771 ore supplementari di lavoro asseritamente svolte sull’arco

di quei 19 mesi e mezzo per rapporto a quelle contrattualmente previste e

coperte dallo stipendio concordato dalle parti. In particolare non v’è traccia

del “conteggio allegato” di cui è fatta menzione nell’istanza di conciliazione.

La reclamante poi nemmeno pretende di avere reso verosimile una sua attività

lavorativa durante le ferie scolastiche, circostanza già rilevata ed esclusa dal

Pretore aggiunto anche in virtù del fatto che il collegio era una scuola chiusa

in quei precisi periodi, fra cui i mesi dalla fine dell’anno scolastico all’inizio

di quello nuovo (doc. G, H e I).

4.3

Certo la reclamante obietta

di avere dovuto restare a disposizione della datrice di lavoro poiché “non

avrebbe in coscienza potuto lasciare allo sbaraglio i ragazzi”, di non avere

potuto dormire sonni tranquilli” poiché “doveva rimanere attenta ad eventuali

esigenze degli allievi interni o problematiche che potevano manifestarsi di

notte” e che “provata sia fisicamente che psicologicamente dall’eccessivo

carico lavorativo dell’anno scolastico 2016/2017 […] è definitivamente caduta

in un grave stato di malattia”. L’interessata precisa però anche di essere

“consapevole dell’onere probatorio a suo carico” e di “poter comprovare la

veridicità delle allegazioni […] che verranno se del caso ulteriormente

argomentate e motivate con nell’ambito dell’eventuale procedura di merito che

si renderà necessario avviare”, ciò di cui, a contrario, non vi è minima

traccia nell’istanza di conciliazione. E, a prescindere da scelte di mera

strategia processuale, nella misura in cui a detta della stessa reclamante la

“situazione descritta nell’istanza di conciliazione 23.11.2015 possa di primo

acchito apparire inverosimile” in un’ottica di esame della probabilità di

successo della causa la questione andava perlomeno spiegata e sostanziata con

maggior dovizia (sopra, consid. 3.2).

4.4

In definitiva, la reclamante

non allega alcun elemento che consenta di ritenere manifestamente errata la

lettura data dal Pretore aggiunto circa la probabilità di esito favorevole

della causa che è intenzionata a promuovere e per la quale postula il rilascio

dell’autorizzazione ad agire in giudizio e con essa il beneficio del gratuito

patrocinio. E meglio, nelle particolarità così descritte, la reclamante non

evidenzia elementi oggettivi che consentano di censurare la conclusione del

primo giudice laddove ha definito inverosimile, esagerata, fuori luogo e

sproporzionata la pretesa quantificata dall’interessata in fr. 144'784.– quale

contropartita di una prestazione lavorativa di “quasi 5 ore in più rispetto a

quanto già previsto contrattualmente” svolte “7 giorni su 7 ininterrottamente

per 19 mesi e mezzo”. Al Pretore aggiunto non si può quindi rimproverare né un’errata

applicazione del diritto né un accertamento manifestamente errato dei fatti. Di

qui, la reiezione del reclamo.

5.

Pur derivando da un

rapporto di lavoro la controversia ha un valore litigioso che supera i fr.

30'000.–. Non torna quindi utile la gratuità della procedura (cfr. art. 113

cpv. 2 lett. d e 114 lett. c CPC). Inoltre, diversamente dall’art. 119 cpv. 6

CPC, nemmeno la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio è

gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Sicché le spese processuali, fissate in

fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)

e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr.

10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC).

6.

La domanda di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di

argomenti del tutto inconsistenti, che non hanno minimamente inficiato la

conclusione pretorile, il reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di

esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 24 dicembre 2021 di RE

1.

è respinto.

2.

La domanda 24

dicembre 2021 di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

3.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 24 dicembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore

a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto del lavoro), contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.