13.2021.151
Diniego di gratuito patrocinio. Controversia derivante da un rapporto di lavoro sprovvista di probabilità di esito favorevole
8 giugno 2022Italiano12 min
B. Con istanza 23
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.151
13.2021.152
Lugano
8 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CM.2021.135 (procedura di conciliazione - diritto del lavoro) della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 23 novembre 2021 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 24
dicembre 2021 di RE 1 contro la decisione 10 novembre 2021 con cui il Pretore aggiunto
ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è alle dipendenze
della CO 1 dal 2012. Con contratto di lavoro 8 settembre 2015 è stata assunta a
decorrere dal 1° settembre 2015 in veste di “educatrice/sorvegliante” con uno stipendio
lordo annuo di fr. 43'400.–, oltre vitto e alloggio, versati in 13 mensilità.
Il 16 novembre 2015 lo stipendio è stato fissato in fr. 44'200.–.
Il rapporto di lavoro è
stato disdetto dalla CO 1 con effetto al 31 ottobre 2018.
Fatti
B. Con istanza 23
novembre 2021 RE 1 ha convenuto la CO 1 innanzi il Pretore della giurisdizione
di Locarno-Campagna per un esperimento di conciliazione. In difetto di un
accordo ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione ad agire per il pagamento di
fr. 149'629.40 a titolo di indennizzo per ore straordinarie e vacanze non
godute negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e congedo non goduto per
matrimonio nel 2017. L’istante ha altresì domandato il beneficio del gratuito
patrocinio.
C. Con decisione 10
dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito
patrocinio, in quanto a suo giudizio la causa era sprovvista di probabilità di
esito favorevole.
D. Con reclamo 24
dicembre 2021 RE 1 chiede di annullare questa decisione e di ammetterla al
beneficio del gratuito patrocinio nella forma più integrale.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 14 dicembre 2021. Spedito il 24 dicembre 2021, il
gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro
ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto ha
considerato la pretesa fino a concorrenza di fr. 144'784.– a tal punto inverosimile,
esagerata e spropositata, che una persona ragionevole con mezzi finanziari
propri non avrebbe mai promosso una causa giudiziaria. Di qui il difetto di probabilità
di esito favorevole.
2.2
La reclamante rimprovera al
Pretore aggiunto un’errata applicazione del diritto che individua nell’errato
esercizio del suo potere di apprezzamento e un accertamento manifestamente
errato dei fatti.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1
Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo
2020.
consid. 7.1; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book
#8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di
successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o
meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza.
Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui
è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame
sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020
consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
3.2
Ai fini dell’esame della
probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà
luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla
base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i
presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il
giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei
mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n.
404.
e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book
#8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).
Il pronostico della causa
è determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi
successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si
limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a
documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti
comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si
potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag.
143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3
seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni
anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).
4.
La reclamante
rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non avere considerato che era stata
assunta al 60%, ma che secondo le tabelle orarie allestite dalla datrice di
lavoro aveva dovuto rimanere a disposizione per varie ore non contrattualmente
pattuite ovvero in media almeno 70 ore settimanali per rapporto al calendario
lavorativo valido per l’anno scolastico 2015/2016 e 69 ore settimanali per l’anno
scolastico 2016/2017, sicché in pratica non aveva potuto disporre di tempo
libero e di riposo, ritenuto oltretutto che alloggiava e dormiva presso il
collegio.
4.1
Il Pretore aggiunto ha
rilevato che la parte più consistente della pretesa fatta valere dalla
reclamante riguardava il pagamento di fr. 144'784.– a titolo di retribuzione di
complessive 2771 ore di lavoro straordinario che essa sostiene di aver effettuato
sull’arco di 19 mesi e mezzo, e meglio dal 1° marzo 2016 al 15 ottobre 2017. In
particolare si trattava di 142 ore di straordinari mensili, ovvero una media di
quasi 5 ore di lavoro straordinario ogni giorno (premesso un mese di 30 giorni)
7.
giorni su 7, ininterrottamente durante 19 mesi e mezzo, quindi non solo nelle
fasce orarie lavorative contrattualmente pattuite, ma anche durante le ferie
scolastiche, ferie durante le quali l’istante non pretendeva di avere lavorato e
il collegio era chiuso. Il primo giudice ha così giudicato la richiesta
inverosimile, esagerata, spropositata e fuori luogo al punto che una persona
ragionevole non avrebbe promosso causa se avesse dovuto finanziarne
personalmente il costo.
4.2
La reclamante rimprovera invano
al Pretore aggiunto un esercizio errato del suo apprezzamento e un accertamento
manifestamente errato dei fatti. A comprova delle pretese ore supplementari l’interessata
richiama le tabelle allestite dalla convenuta relative all’orario di lavoro dell’anno
scolastico 2015/2016 e 2016/2017. In proposito va rilevato che i contratti di
lavoro 8 settembre 2015 e 16 novembre 2015 in essere tra le parti stabilivano
che l’attività dell’istante era direttamente legata al calendario scolastico
annuale e “di regola almeno” nelle fasce orarie del mercoledì dalle 13:00 alle 18:30,
da venerdì 17:30 rispettivamente 16:30 a lunedì alle 8:30 (orario non
continuato), durante i festivi infrasettimanali dalle 17:30 alle 19:30 (orario
non continuato) oltre le ore di studio settimanali (doc. C e D: n. 5). Di
contro, le sole fasce orarie non già coperte da tale assetto e stabilite in
aggiunta con le citate tabelle 2015/2016 e 2016/2017 riguardavano semmai
mansioni di “mensa e sorveglianza” da svolgere sul mezzogiorno nei giorni da
lunedì a venerdì (doc. C, D rispetto a doc. E e F). Ma, in tal senso,
l’interessata neppure azzarda un qualsiasi distinguo.
Non solo. Non risulta agli
atti alcun conteggio che dia un realistico riscontro delle modalità di calcolo
delle pretese 2771 ore supplementari di lavoro asseritamente svolte sull’arco
di quei 19 mesi e mezzo per rapporto a quelle contrattualmente previste e
coperte dallo stipendio concordato dalle parti. In particolare non v’è traccia
del “conteggio allegato” di cui è fatta menzione nell’istanza di conciliazione.
La reclamante poi nemmeno pretende di avere reso verosimile una sua attività
lavorativa durante le ferie scolastiche, circostanza già rilevata ed esclusa dal
Pretore aggiunto anche in virtù del fatto che il collegio era una scuola chiusa
in quei precisi periodi, fra cui i mesi dalla fine dell’anno scolastico all’inizio
di quello nuovo (doc. G, H e I).
4.3
Certo la reclamante obietta
di avere dovuto restare a disposizione della datrice di lavoro poiché “non
avrebbe in coscienza potuto lasciare allo sbaraglio i ragazzi”, di non avere
potuto dormire sonni tranquilli” poiché “doveva rimanere attenta ad eventuali
esigenze degli allievi interni o problematiche che potevano manifestarsi di
notte” e che “provata sia fisicamente che psicologicamente dall’eccessivo
carico lavorativo dell’anno scolastico 2016/2017 […] è definitivamente caduta
in un grave stato di malattia”. L’interessata precisa però anche di essere
“consapevole dell’onere probatorio a suo carico” e di “poter comprovare la
veridicità delle allegazioni […] che verranno se del caso ulteriormente
argomentate e motivate con nell’ambito dell’eventuale procedura di merito che
si renderà necessario avviare”, ciò di cui, a contrario, non vi è minima
traccia nell’istanza di conciliazione. E, a prescindere da scelte di mera
strategia processuale, nella misura in cui a detta della stessa reclamante la
“situazione descritta nell’istanza di conciliazione 23.11.2015 possa di primo
acchito apparire inverosimile” in un’ottica di esame della probabilità di
successo della causa la questione andava perlomeno spiegata e sostanziata con
maggior dovizia (sopra, consid. 3.2).
4.4
In definitiva, la reclamante
non allega alcun elemento che consenta di ritenere manifestamente errata la
lettura data dal Pretore aggiunto circa la probabilità di esito favorevole
della causa che è intenzionata a promuovere e per la quale postula il rilascio
dell’autorizzazione ad agire in giudizio e con essa il beneficio del gratuito
patrocinio. E meglio, nelle particolarità così descritte, la reclamante non
evidenzia elementi oggettivi che consentano di censurare la conclusione del
primo giudice laddove ha definito inverosimile, esagerata, fuori luogo e
sproporzionata la pretesa quantificata dall’interessata in fr. 144'784.– quale
contropartita di una prestazione lavorativa di “quasi 5 ore in più rispetto a
quanto già previsto contrattualmente” svolte “7 giorni su 7 ininterrottamente
per 19 mesi e mezzo”. Al Pretore aggiunto non si può quindi rimproverare né un’errata
applicazione del diritto né un accertamento manifestamente errato dei fatti. Di
qui, la reiezione del reclamo.
5.
Pur derivando da un
rapporto di lavoro la controversia ha un valore litigioso che supera i fr.
30'000.–. Non torna quindi utile la gratuità della procedura (cfr. art. 113
cpv. 2 lett. d e 114 lett. c CPC). Inoltre, diversamente dall’art. 119 cpv. 6
CPC, nemmeno la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio è
gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Sicché le spese processuali, fissate in
fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)
e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr.
10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC).
6.
La domanda di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di
argomenti del tutto inconsistenti, che non hanno minimamente inficiato la
conclusione pretorile, il reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di
esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 dicembre 2021 di RE
1.
è respinto.
2.
La domanda 24
dicembre 2021 di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
3.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 24 dicembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore
a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto del lavoro), contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.