13.2021.153
La fissazione dell'onorario dovuto al gratuito patrocinatore non impone la presentazione di una nota professionale, che ha però il pregio di fungere da valida base di calcolo. Interesse del patrocinato a proporre reclamo
7 giugno 2022Italiano22 min
B. Con istanza 23
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.153
13.2022.6
Lugano
7 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2019.5131(modifica di misure a protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza 23 ottobre 2019 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinata
dall’ RA 1
e
CO 2
rappresentato
dal __________, __________
e ora sul reclamo 23
dicembre 2021 dell’avv. PA 1 e di RE 1 contro la decisione 3 dicembre 2021 con
cui, concesso fra l’altro il gratuito patrocinio a quest’ultimo, il Pretore
aggiunto ha fissato l’onorario per le prestazioni dovute alla legale;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti
in matrimonio a __________ il 23 aprile 2009. Dalla loro unione sono nati __________)
e __________. Con decisione 10 giugno 2018 la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato le parti a vivere separate e regolato le relative
conseguenze accessorie.
Fatti
B. Con istanza 23
ottobre 2019 RE 1 ha chiesto la riduzione dei contributi alimentari per i
figli, una provisio ad litem di fr. 3'000.–, rispettivamente di essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio.
Rimasta infruttuosa la
prospettiva di un accordo, ipotizzata al dibattimento del 19 febbraio 2020, il
giudice ha disposto l’avvio dell’istruttoria e tenuto due ulteriori udienze in
data 15 settembre 2020 e 22 giugno 2021.
Intanto, il 3 novembre
2020 CO 1 ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio, incluso il costo del
gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. RA 1.
CO 1 ha presentato le
conclusioni scritte il 20 settembre 2020, RE 1 il 22 settembre 2021.
C. Con la decisione
finale 3 dicembre 2021 il Pretore aggiunto, accertato che la rispettiva
disponibilità finanziaria in capo ad entrambe le parti era destinata a coprire
il fabbisogno dei due figli e ridotti i relativi contributi alimentari, ha
ammesso i due coniugi al beneficio del gratuito patrocinio fissando nel
contempo la remunerazione dovuta ai rispettivi legali.
All’avv. PA 1 ha
riconosciuto complessivi fr. 2'345.70, di cui fr. 1'980.– di onorario, fr.
198.– di spese e fr. 167.70 di IVA al 7.7% (dispositivo n.6). Per l’avv. RA 1
ha stabilito invece un importo di fr. 1'581.50, di cui fr. 1'335.– di onorario,
fr. 133.50 di spese e fr. 113.– di IVA al 7.7% (dispositivo n. 7).
D. Con reclamo 23
dicembre 2021, presentato per sé e per conto di RE 1, l’avv. PA 1 chiede di
annullare il dispositivo n. 6 e ritornare gli atti al primo giudice per nuova
decisione. In via subordinata ne chiede la riforma nel senso di riconoscerle un
onorario complessivo di fr. 5'364.–. Protesta spese e ripetibili, riservato il
gratuito patrocinio a favore del suo assistito anche per il secondo grado di
giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
E. Un parallelo reclamo
è stato introdotto il 16 dicembre 2021 dal legale di controparte avverso il
dispositivo n. 7, ed è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n.
13.2021.149/13.2022.5).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata,
notificata venerdì 3 dicembre 2021, è pervenuta - previo avviso in casella del
6.
dicembre 2021 (estratto tracciamento degli invii) - alla legale qui reclamante
lunedì 13 dicembre 2021 (doc. 2 al reclamo). Spedito con invio raccomandato 23
dicembre 2021 (busta d’invio originale) recapitato l’indomani alla cancelleria
del tribunale, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro
ammissibile.
1.3
Rilevato che in concreto è
applicabile la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Sul reclamo
dell’avv. PA 1
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto, rilevato
che la legale non aveva prodotto agli atti alcuna nota professionale, ha
stabilito per apprezzamento in 11 ore il dispendio di tempo remunerabile, di
cui 3 ore e 30 minuti per redazione allegati e lettura allegati di controparte,
4.
ore e 50 minuti per preparazione e partecipazione udienza, 1 ora e 35 minuti
per corrispondenza da e per la Pretura e, infine, 1 ora e 5 minuti per
comunicazione con la cliente. Da cui, alla tariffa oraria di fr. 180.–, un
onorario di fr. 1'980.–, oltre spese e IVA.
2.2
La reclamante lamenta in
sostanza un’errata applicazione del diritto nella misura in cui il Pretore
aggiunto le imputa di non avere prodotto la nota professionale quando questi il
beneficio del gratuito patrocinio ancora non lo aveva concesso. Inoltre, il
dispendio di tempo di complessive 11 ore ritenuto dal primo giudice era
costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti per rapporto a
ciò che aveva comportato la procedura.
3.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni
necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2
del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime
di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base
della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di
spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per
cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.1
Salvo diversa decisione del
giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione
dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta
unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar),
corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–
applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un
importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò
posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o
quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo
immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che
sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le
conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare
quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche
a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3).
3.2
La liquidazione delle spese
giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto
per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice
gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne
ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del
patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le
difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto,
l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a
quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel
complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021
consid. 3).
3.3
Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
4.
Il Pretore aggiunto
ha rilevato che “nessuna delle parti ha prodotto la nota d’onorario del proprio
patrocinatore o fornito altri elementi per quantificare il loro intervento”,
che “incombeva al legale produrre una nota d’onorario” sicché “in mancanza di
ciò si procede per apprezzamento”.
4.1
La reclamante si duole di
un’errata applicazione del diritto nella misura in cui, ispirandosi ad una
decisione resa in applicazione di norme valide in materia di procedura
amministrativa davanti al Tribunale amministrativo federale, il Pretore
aggiunto aveva in sostanza giustificato il fatto di scostarsi dalla consuetudine
in uso presso gli avvocati di inviare la nota professionale solo dopo la
decisione positiva di concessione del gratuito patrocinio.
4.2
Questa Camera ha già avuto
modo di evidenziare (III CCA 13.2020.133 31 marzo 2021 consid. 5.2) che il modo
di procedere adottato dal primo giudice non può dirsi arbitrario per il solo
fatto che egli non ha atteso la relativa nota professionale per stabilire la
remunerazione del legale. È pur vero, nondimeno, che l’onorario dell’avvocato
che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro (sopra, consid. 3 e 3.3) e che in assenza di un dettaglio può essere
arduo valutare il tempo impiegato per la trattazione della pratica, da cui la
prassi invalsa presso i nostri tribunali di attendere la nota del patrocinatore
prima di stabilire la remunerazione (salvi i casi di pratiche semplici oppure
che si esauriscono in un atto unico, come ad esempio i rimedi di diritto). Ciò
non toglie che, poiché la legge in merito è silente, tale modo di procedere non
è censurabile, salvo che la remunerazione risulti non conforme ai principi in
base ai quali ha da essere stabilita. Nondimeno, allorquando il Pretore procede
a valutare il dispendio di tempo del legale senza fondarsi su una nota
d’onorario dettagliata sorge la necessità di fornire indicazioni in merito ai
criteri di valutazione applicati.
4.3
Di conseguenza, che il primo
giudice abbia deciso senza preventivamente fissare un termine entro cui
produrre la relativa nota d’onorario, non appare contrario al diritto. Su
questo punto la reclamante non può essere seguita. Resta nondimeno intatto il
legittimo interesse tanto della parte che ha presentato una domanda di gratuito
patrocinio quanto del legale che l’assiste a conoscere in tempi ragionevoli se
tale beneficio le sarà concesso. In tal senso sarebbe certo opportuno ma anche
appropriato che per la decisione sull’istanza di gratuito patrocinio non si
attenda la decisione finale, in particolare laddove, come nel caso in esame, la
procedura è lunga.
5.
Il Pretore aggiunto
ha stimato in 11 ore il dispendio di tempo remunerabile di cui 3 ore e 30
minuti di redazione allegati e lettura allegati di controparte, 4 ore e 50
minuti di preparazione e partecipazione alle udienze, 1 ora e 35 minuti di corrispondenza
da e per la Pretura e 1 ora e 5 minuti di comunicazione con il cliente.
5.1
La reclamante reputa
evidentemente sbagliato il computo di 3 ore e 30 minuti per la redazione degli allegati
e la lettura degli allegati di controparte, considerato sia che il medesimo
monte ore era stato riconosciuto al legale di controparte che aveva assunto il
patrocinio a metà della causa giudiziaria (cfr. ordinanza 14 ottobre 2020) sia che,
nel corso della prima metà della causa erano già state emesse varie ordinanze in
conseguenza di cui aveva dovuto produrre diversa documentazione. Ora, il citato
dispendio di tempo non può dirsi a priori insufficiente a fronte dell’istanza
22.
ottobre 2019 (7 pagine) e dell’invio di documenti in data 6 maggio 2020 e 19
ottobre 2020. Per quanto poi non già considerato (sotto, consid. 5.2) risulta
dall’incarto che la legale ha dovuto ancora esaminare documenti di controparte
tramessi il 5 novembre, 20 novembre, 2 dicembre, 21 dicembre 2020, redigere le
osservazioni 11 novembre 2020 (2 pagine), inviare documenti il 1 febbraio 2021
e redigere le conclusioni il 22 settembre 2021 (2 pagine), attività per le
quali pare congruo riconoscere quantomeno altre 2 ore aggiuntive, senz’altro
adeguate. In tal senso l’accertamento pretorile risulta manifestamente errato
nei fatti. Pertanto, in definitiva, il tempo dedicato alla redazione degli
allegati e alla lettura degli allegati di controparte va ricondotto da 3 ore e
30.
minuti a 5 ore e 30 minuti. A ciò si giustifica di ancora aggiungere 30
minuti per esame della sentenza, inclusa la relativa informazione al cliente.
5.2
Rileva la reclamante che le 4
ore e 50 minuti riconosciute dal Pretore aggiunto per la preparazione e la partecipazione
alle udienze sono anzitutto errate visto e considerato che già solo la durata
effettiva delle medesime è pari a 5 ore e 10 minuti. La critica è corretta.
L’udienza del 19 febbraio 2020 si è protratta per 1 ora e 5 minuti (cfr.
verbale), quella del 15 settembre 2020 per 2 ore e 20 minuti (cfr. verbale), e
quella del 22 giugno 2021 per 1 ora e 45 minuti (cfr. verbale), per un totale
di 5 ore e 10 minuti. E, l’errato rispettivamente mancato riconoscimento di
queste prestazioni assurge senz’altro ad accertamento manifestamente errato dei
fatti. Il citato dispendio di tempo non tiene evidentemente neppure conto di un
dispendio di tempo per la necessaria preparazione delle udienze, che pare
ragionevole e adeguato considerare in complessive 2 ore di lavoro, e meglio 1
ora il 18 febbraio 2020, 30 minuti il 14 febbraio 2020 e 30 minuti il 21 giugno
2021.
Sicché, in luogo delle 4 ore e 50 minuti, a titolo di preparazione e partecipazione
all’udienza, s’impone di ammettere un dispendio di tempo complessivo di 7 ore e
10.
minuti.
5.3
La reclamante contesta anche
che per la corrispondenza da e per la Pretura possa essere ritenuta solo in 1
ora e 35 minuti, insufficiente già solo scorrendo l’incarto. Oltretutto, non
poteva essere inferiore al dispendio di tempo ammesso per il legale di
controparte che aveva assunto il patrocinio a un anno dall’inizio della
procedura. Una volta di più il rimprovero si rivela pertinente. All’avvocato
della moglie che aveva assunto il mandato a metà della causa il Pretore aggiunto
ha in effetti conteggiato un totale di 2 ore di lavoro. Vero è che il dispendio
di tempo del legale di parte avversa non può essere considerato, da solo,
determinante ma, pur tenuto conto dell’ampio margine di apprezzamento, era da
tener adeguatamente conto della differenza. Sicché, sotto questo profilo, la
conclusione del primo giudice è costitutiva di un accertamento manifestamente
errato dei fatti. Il dettaglio della nota professionale prodotta dalla
reclamante espone a questo titolo poco meno di 3 ore di lavoro. Nelle citate
circostanze, questa durata è senz’altro proporzionale ed equa per il lavoro
svolto, anche per rapporto a ciò che è stato ritenuto per la controparte. La
critica, fondata, va accolta con conseguente rettifica da 1 ora e 35 minuti a 3
ore di dispendio di tempo per corrispondenza da e per la Pretura.
5.4
La reclamante considera
finanche incredibile che, per svolgere un corretto patrocinio nel contesto di
una causa giudiziaria di riduzione degli alimenti per i figli minorenni, il
Pretore aggiunto si sia limitato a ritenere adeguata 1 ora e 5 minuti di lavoro
a titolo di comunicazione con il cliente. Trattasi in effetti di una durata
assai modesta che di primo acchito non può anche comprendere i colloqui personali.
In merito la reclamante espone nella nota d’onorario almeno 2 ore e 30 minuti (60
minuti il 14 ottobre 2019, 30 minuti il 2 dicembre 2019, 60 minuti il 19
novembre 2020) durata che nelle circostanze specifiche non è di certo eccessiva
rispetto ad un mandato di due anni. La netta omissione di attività in tal senso
rappresenta un accertamento manifestamente errato dei fatti. In assenza di una
puntuale critica non è invece a priori insostenibile, anche a fronte del
dettaglio della nota, l’ulteriore comunicazione con il cliente di 1 ora e 5
minuti. Per finire va così riconosciuto un complessivo di 3 ore e 35 minuti da
intendersi come comunicazione (1 ora e 5 minuti) e colloqui personali (2 ore e
30.
minuti) con il cliente. Infine, a titolo di colloqui con il legale di
controparte (presso l’ufficio di quest’ultimo) può essere considerata 1 ora e
10.
minuti.
5.5
La reclamante contesta anche
l’importo riconosciuto a titolo di spese poiché, considerato che vi erano due altre
parti gli scritti erano da trasmettere in quattro copie. In regime di gratuito
patrocinio le spese sono però rifuse in base ad un importo forfettario giusta l’art.
6.
cpv. 1 Rtar, e meglio come ritenuto dal Pretore aggiunto pari al 10% per
onorari sino a fr. 5'000.– e per quanto non siano documentate spese di altro
genere (art. 6 cpv. 2 Rtar). Non vi è quindi modo di scostarsi da tale
principio.
Rileva infine la reclamante
di non essere soggetta al prelievo dell’IVA. Di ciò, invero, il Pretore
aggiunto avrebbe potuto prendere atto laddove avesse atteso rispettivamente
sollecitato l’invio della relativa nota professionale. Sia come sia, la riforma
del dispositivo impugnato ha da tener conto anche di questo fatto.
5.6
In conseguenza di tutto
quanto si è detto, il dispositivo n. 6 della decisione impugnata va riformato
nel senso che rispetto a quanto stabilito dal primo giudice sono da ammettere:
- a titolo di redazione
allegati, lettura allegati di controparte e studio atti complessive 5 ore e 30
minuti (in luogo di 3 ore e 30 minuti), oltre 30 minuti per esame sentenza e
informazione al cliente;
-a titolo di preparazione
e partecipazione all’udienza complessive 7 ore e 10 minuti (in luogo di 4 ore e
50.
minuti);
-a titolo di
corrispondenza da e per la Pretura complessive 3 ore (in luogo di 1 ora e 35
minuti);
-a titolo di comunicazione
e colloqui con la cliente complessive 3 ore e 35 minuti (in luogo di 1 ora e 5
minuti), oltre 1 ora e 10 minuti per colloqui con la legale di controparte.
Per lo svolgimento della
pratica il monte ore complessivo si attesta in 20 ore e 55 minuti, in
sostituzione delle 11 ore ammesse dal Pretore aggiunto, con conseguente
adeguamento delle spese ma - per quanto si è detto - senza computo dell’IVA
(sopra, consid. 5.5).
In definitiva la
remunerazione dovuta alla legale si attesta in fr. 3'765.– di onorario oltre
fr. 376.50 di spese, per un totale fr. 4'141.50.
Sul reclamo di RE 1
6.
Per l’art. 59 CPC il
giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i
presupposti processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o
istante (cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad
“Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio
del gratuito patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note
professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi
legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA 13.2012.35 del 18 giugno 2012
consid. 5, 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, 13.2011.16 del 27 aprile
2011.
consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi legittimi interessi non è la
persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue
spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda
Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad “Osservazioni preliminari agli Art.
308-334”). E ciò è in linea di massima il caso nella misura in cui la persona
beneficiaria potrà poi essere chiamata a rifondere quanto lo Stato ha
corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).
7.
Nella misura in cui
il reclamo è presentato da RE 1 vale quanto segue. Il reclamante chiede in
concreto di riformare il dispositivo n. 6 nel senso di aumentare a fr. 5'364.–
la retribuzione di complessivi fr. 2'345.70 stabilita a favore della sua legale
dal Pretore aggiunto quale indennità in regime di gratuito patrocinio.
L’interessato non spiega però quale sarebbe il suo interesse economico,
materiale o ideale toccato da siffatta modifica della decisione, limitandosi a
contestare il margine di apprezzamento applicato dal primo giudice senza
spendere parola sui vantaggi che gli potrebbe derivare in caso di accoglimento
del reclamo. E, invero, stante l’obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123
CPC), il reclamante si troverebbe qui confrontato con un onere maggiore
rispetto a quello accertato nella decisione impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). Con
ciò, per lui, non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio. Motivo per cui, in
mancanza di un necessario interesse, il suo gravame è inammissibile.
8.
Giova qui peraltro
soggiungere che il mancato integrale riconoscimento dell’onorario esposto dal
patrocinatore non lo legittima a esigere dal proprio cliente al beneficio del
gratuito patrocinio un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato,
intesa appunto a coprire l’intero mandato, dal principio alla fine (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122).
Poiché il cliente non può difendere interessi di terzi, spetta così al legale
insorgere contro la relativa decisione di tassazione censurando l’insufficiente
remunerazione riconosciutagli (III CCA 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid.
5.2, 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6; Trezzini,
op. cit., n. 23 ad art. 122). Ciò è stato il caso in concreto (sopra,
consid. 2, 3, 4 e 5).
Sulle spese
giudiziarie e gratuito patrocinio
9.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG In
parziale accoglimento del gravame, la retribuzione della legale qui reclamante
per l’attività svolta quale gratuita patrocinatrice passa da fr. 2'345.70 a complessivi
fr. 4'141.50 (sopra, consid. 5.6), che chiedeva però di aumentare a fr.
5'364.–, ovvero addirittura oltre il massimo forfettario cui avrebbe nella
migliore delle ipotesi potuto ambire (sopra, consid. 3 e 3.1). Tutto sommato ottiene
causa vinta in ragione di 3/5. In applicazione della parziale soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC), la quota parte delle spese processuali a carico della
reclamante va così quantificata in fr. 160.–, mentre i restanti fr. 240.– sono
posti a carico dello Stato. Il suo grado di soccombenza comporta il
riconoscimento di un importo ridotto per ripetibili.
10.
La decisione di
inammissibilità del reclamo di RE 1 comporta giocoforza anche l’inammissibilità
della relativa contestuale domanda di gratuito patrocinio.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo
23.
dicembre 2021 dell’avv. PA 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il
dispositivo n. 6 della decisione 3 dicembre 2021 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6 (inc. n. SO.2019.5131) è così riformato:
“6. A favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1,
è riconosciuto:
- onorario fr. 3'765.–
- spese
(10% su fr. 3'765.–) fr. 376.50
- Totale fr. 4'141.50”
2.
Il reclamo
23.
dicembre 2021 di RE 1 è inammissibile.
3.
La domanda
23.
dicembre 2021 di gratuito patrocinio di RE 1 è inammissibile.
4.
Le spese
processuali di fr. 400.– sono poste in ragione di fr. 160.– a carico dell’avv. PA
1.
e per fr. 240.– a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino il
quale inoltre rifonderà all’avv. PA 1 fr. 250.- di ripetibili.
5.
Notificazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- UIPA, Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr.
3'018.30, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).