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Decisione

13.2021.154

Rifiuto di sospensione del procedimento. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile negato. Un'istruttoria congiunta di due separati procedimenti non esclude giudizi contraddittori

8 giugno 2022Italiano6 min

novembre 2021 gli attori hanno chiesto al Pretore di sospendere il procedimento.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.154

Lugano

8 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2021.264 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 3 agosto 2021 da

RE 1

RE 2

entrambi patrocinati dall’

PA 1

contro

CO 1

CO 2

CO 3

CO 4

CO 5

CO 6

CO 7

CO 8

CO 9

CO 10

CO 11

CO 12

CO 13

CO 14

CO 15

CO 16

tutti patrocinati dall’ RA

1

chiedente la concessione

di un diritto di passo necessario;

e ora sul reclamo 23

dicembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 9 dicembre 2021 con cui il Pretore

ha respinto la loro domanda di sospendere il procedimento;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 3

agosto 2021 RE 1 e RE 2 hanno chiesto che sia concesso un diritto di passo

necessario a favore del mappale n. __________ RFD di __________, di loro

proprietà, e a carico del fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà

dei convenuti.

B. Con osservazioni 30

settembre 2021 i convenuti hanno chiesto di respingere la petizione.

C. Con istanza 19

novembre 2021 gli attori hanno chiesto al Pretore di sospendere il procedimento.

Essi sostengono di aver intentato una nuova causa nei confronti di altri

vicini, anch’essa intesa a ottenere un diritto di passo necessario. Le due

cause essendo strettamente connesse, postulano la sospensione della prima, in

fase più avanzata rispetto alla seconda, per poi congiungere le istruttorie.

Con osservazioni 1

dicembre 2021 la parte convenuta, rilevato di non avere accesso agli atti della

procedura parallela, ciò che le impediva di valutare compiutamente la

situazione, si è rimessa al giudizio del Pretore.

D. Con decisione 9

dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e citato le parti

al dibattimento.

E. Con reclamo 23

dicembre 2021 gli attori chiedono che, previa concessione dell’effetto

sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia riformata nel senso di

sospendere la procedura e annullare la citazione per il dibattimento.

Con decisione 10 gennaio

2022 è stato negato l’effetto sospensivo al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.

319.

lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante

reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

La decisione 9 dicembre

2021.

è pervenuta ai reclamanti il 10 dicembre 2021, sicché il reclamo,

consegnato alla cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2021, tenuto conto

delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 litt. c CPC) è tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC dispone che con

il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

2.1

L’art. 126 CPC prevede il

rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del

procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la

sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non

espressamente previsto dalla legge, i reclamanti devono rendere verosimile il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

2.2

I reclamanti sostengono che

vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché, in assenza

di una visione d’insieme, il Pretore potrebbe giungere a pronunce

contraddittorie tra di loro. Se non che, i giudizi contraddittori non possono essere

evitati con la congiunzione dell’istruttoria delle cause. L’istruttoria comune per

due procedimenti ha certo quale effetto di dover assumere una volta sola le

prove, nella misura in cui siano attinenti a entrambi. Ciò non permette però di

tener conto in un procedimento di fatti e allegazioni contenuti nell’altro

procedimento, né di utilizzare automaticamente le prove acquisite nell’ambito

di un’istruttoria comune, ritenuto che ciò è possibile solo a condizione che i

fatti siano stati ritualmente addotti nel procedimento in cui la parte se ne

vuole prevalere. L’argomento non appare quindi pertinente. In mancanza di una

premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

2.3

A prescindere dalla mancanza

del rischio di un pregiudizio, si rileva comunque che il Pretore ha rilevato

che in ciascuna delle cause gli attori hanno da confrontarsi con prove

individualizzate e specifiche ai tracciati ipotizzati e una congiunzione delle

istruttorie non porterebbe verosimilmente a una semplificazione del processo in

essere. Peraltro, gli estremi della seconda causa neppure sono sufficientemente

noti per permettere di valutare la situazione e gli argomenti addotti dai

reclamanti non sarebbero tali da far apparire quest’accertamento manifestamente

errato.

3.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura

e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono

la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in fr. 300.–.

Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare

osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 dicembre 2021 di RE

1.

e RE 2 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 23 dicembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché che il valore

litigioso è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).