13.2021.154
Rifiuto di sospensione del procedimento. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile negato. Un'istruttoria congiunta di due separati procedimenti non esclude giudizi contraddittori
8 giugno 2022Italiano6 min
novembre 2021 gli attori hanno chiesto al Pretore di sospendere il procedimento.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.154
Lugano
8 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2021.264 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 3 agosto 2021 da
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
contro
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
CO 7
CO 8
CO 9
CO 10
CO 11
CO 12
CO 13
CO 14
CO 15
CO 16
tutti patrocinati dall’ RA
1
chiedente la concessione
di un diritto di passo necessario;
e ora sul reclamo 23
dicembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 9 dicembre 2021 con cui il Pretore
ha respinto la loro domanda di sospendere il procedimento;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 3
agosto 2021 RE 1 e RE 2 hanno chiesto che sia concesso un diritto di passo
necessario a favore del mappale n. __________ RFD di __________, di loro
proprietà, e a carico del fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà
dei convenuti.
B. Con osservazioni 30
settembre 2021 i convenuti hanno chiesto di respingere la petizione.
C. Con istanza 19
novembre 2021 gli attori hanno chiesto al Pretore di sospendere il procedimento.
Essi sostengono di aver intentato una nuova causa nei confronti di altri
vicini, anch’essa intesa a ottenere un diritto di passo necessario. Le due
cause essendo strettamente connesse, postulano la sospensione della prima, in
fase più avanzata rispetto alla seconda, per poi congiungere le istruttorie.
Con osservazioni 1
dicembre 2021 la parte convenuta, rilevato di non avere accesso agli atti della
procedura parallela, ciò che le impediva di valutare compiutamente la
situazione, si è rimessa al giudizio del Pretore.
D. Con decisione 9
dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e citato le parti
al dibattimento.
E. Con reclamo 23
dicembre 2021 gli attori chiedono che, previa concessione dell’effetto
sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia riformata nel senso di
sospendere la procedura e annullare la citazione per il dibattimento.
Con decisione 10 gennaio
2022 è stato negato l’effetto sospensivo al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.
319.
lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante
reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
La decisione 9 dicembre
2021.
è pervenuta ai reclamanti il 10 dicembre 2021, sicché il reclamo,
consegnato alla cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2021, tenuto conto
delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 litt. c CPC) è tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC dispone che con
il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).
2.1
L’art. 126 CPC prevede il
rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del
procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la
sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non
espressamente previsto dalla legge, i reclamanti devono rendere verosimile il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
2.2
I reclamanti sostengono che
vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché, in assenza
di una visione d’insieme, il Pretore potrebbe giungere a pronunce
contraddittorie tra di loro. Se non che, i giudizi contraddittori non possono essere
evitati con la congiunzione dell’istruttoria delle cause. L’istruttoria comune per
due procedimenti ha certo quale effetto di dover assumere una volta sola le
prove, nella misura in cui siano attinenti a entrambi. Ciò non permette però di
tener conto in un procedimento di fatti e allegazioni contenuti nell’altro
procedimento, né di utilizzare automaticamente le prove acquisite nell’ambito
di un’istruttoria comune, ritenuto che ciò è possibile solo a condizione che i
fatti siano stati ritualmente addotti nel procedimento in cui la parte se ne
vuole prevalere. L’argomento non appare quindi pertinente. In mancanza di una
premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dunque dichiarato inammissibile.
2.3
A prescindere dalla mancanza
del rischio di un pregiudizio, si rileva comunque che il Pretore ha rilevato
che in ciascuna delle cause gli attori hanno da confrontarsi con prove
individualizzate e specifiche ai tracciati ipotizzati e una congiunzione delle
istruttorie non porterebbe verosimilmente a una semplificazione del processo in
essere. Peraltro, gli estremi della seconda causa neppure sono sufficientemente
noti per permettere di valutare la situazione e gli argomenti addotti dai
reclamanti non sarebbero tali da far apparire quest’accertamento manifestamente
errato.
3.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura
e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono
la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in fr. 300.–.
Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare
osservazioni al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 dicembre 2021 di RE
1.
e RE 2 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 23 dicembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché che il valore
litigioso è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).