13.2021.17
Il diritto al gratuito patrocinio è di natura strettamente personale. Decesso del richiedente
2 giugno 2021Italiano6 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.17
Lugano
2 giugno 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2019.12 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 17 aprile 2019 da
__________
✝,
patrocinato
dall’ RE 1
contro
__________ Sagl,
patrocinata dall’ __________
e
ora sul reclamo 23 febbraio 2021 di
RE
1
avverso la decisione 15
febbraio 2021 con cui il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la domanda di
gratuito patrocinio di __________ ✝;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 17 aprile 2019 __________
✝ ha chiesto
la condanna di __________ Sagl al pagamento dell’importo di fr. 19'960 oltre
accessori, postulando di essere ammesso al beneficio del patrocinio e la nomina
del patrocinatore nella persona dell’avv. RE 1.
Con risposta 27 maggio
2019 la convenuta si è opposta alla petizione. Con i successivi allegati le
parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Il 6 novembre 2020 è
deceduto __________. Con decreto 15 febbraio 2021 il Pretore aggiunto, ha
stralciato la causa poiché divenuta priva d’oggetto e ha dichiarato priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio dell’attore. Il Primo giudice ha
rilevato che gli eredi avevano tutti rinunciato all’eredità sicché era stata
ordinata la liquidazione fallimentare della successione, poi sospesa per
mancanza d’attivi. Ha poi ritenuto che di per sé un credito pecuniario rientra
nel concetto di attivo, rilevando che nel caso concreto la petizione non aveva
possibilità di esito favorevole sicché la causa in questione era priva di
valore sicché non poteva essere considerato quale attivo.
C. Con reclamo 23
febbraio 2021 l’avv. RE 1 impugna la predetta decisione chiedendone
l’annullamento limitatamente al gratuito patrocinio che chiede sia concesso.
considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente
il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. L’art.
241 cpv. 2 CPC prevede che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza il
giudice stralcia l’incarto dal ruolo. La causa è parimenti stralciata dal ruolo
se il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice (art.
242 CPC). Anche un
decreto di stralcio per i motivi dell’art. 242
CPC è impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b cifra 2 CPC).
2. La domanda di
gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC
e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art.
321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta all’avv. RE 1 il 18 febbraio 2021. Spedito il 25 febbraio 2021, il
reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3. Il diritto all’assistenza
giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”)
e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i
requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale
federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). A
differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere
a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al
proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se
motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina
a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 121; Bühler,
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121). Tale principio è
applicabile laddove la domanda di gratuito patrocinio è stralciata dai ruoli.
3.1 Il reclamante non sostanzia l’esistenza
di circostanze eccezionali che gli consentano di insorgere a titolo personale
contro la stessa. In difetto della legittimazione a ricorrere contro lo
stralcio della domanda di gratuito patrocinio per decesso del suo assistito, il
reclamo è quindi inammissibile.
4. Gioverà comunque
rilevare che, comunque sia, ove una parte in causa perda tale sua qualità
durante il processo, il gratuito patrocinio di cui essa eventualmente beneficia
non passa agli eredi ma si estingue. Qualora invece l’istanza di gratuito
patrocinio non fosse ancora stata decisa, l’interesse del richiedente ad
ottenere una decisione sulla stessa verrebbe meno. Un terzo non può quindi far
discendere alcun diritto da un’istanza di gratuito patrocinio non ancora decisa
al momento del decesso del richiedente (decisione del Tribunale federale
5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1 e 3.2).
5. La procedura di
reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando il
valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG (ovvero di una tassa
di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), seguono
la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
6. Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 febbraio 2021
dell’avv. RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste integralmente a carico dell’avv. PA
1.
3. Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).