13.2021.18
Reclamo in materia di gratuito patrocinio
16 agosto 2021Italiano5 min
B. Con petizione 23
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.18
Lugano
16 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2020.32 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 23 ottobre 2020 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
rappr. da RA 1
e
ora sul reclamo 1° marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 22 febbraio 2021 con
cui il Pretore aggiunto ha statuito sulla sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, locatrice, e RE 1,
conduttore, hanno concluso il 18/21 giugno 2018 un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento sito nello stabile di __________ a __________.
Fatti
B. Con petizione 23
ottobre 2020 RE 1 ha convenuto in causa la locatrice chiedendo “l’eliminazione
del difetto relativo alla ventilazione” e postulando la riduzione del canone di
locazione nella misura del 50% a far tempo dal 21 giugno 2018. Ha pure chiesto
di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio
dell’avv. __________.
C. Con sentenza 22
febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza di gratuito
patrocinio facendo obbligo all’attore di rifondere allo Stato quanto da esso
anticipato, in rate mensili di fr. 150.-. Con decisione di medesima data ha
tassato la nota d’onorario dell’avv. __________ approvandola integralmente,
ovvero riconoscendole fr. 885.- d’onorario, fr. 85.– di spese e fr. 74.69
d’IVA, per un totale di fr. 1'044.70.–.
D. Con reclamo 1° marzo
2021 RE 1 ha impugnato la decisione sul gratuito patrocinio, chiedendone la
rivalutazione.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di
10.
giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 23 febbraio 2021. Spedito il 1° marzo 2021 il
reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Giusta l’art. 321
CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve segnatamente contenere
delle domande di causa. La richiesta “che venga rivalutata la decisione
concedendomi il gratuito patrocinio” è, da questo punto di vista,
insufficiente. Tuttavia, si comprende che il reclamante vorrebbe essere
esentato dal rimborso rateale impostogli. Seppure al limite, il gravame è da
questo punto di vista, ammissibile.
4.
Il Pretore aggiunto,
stabilita la disponibilità mensile dell’attore in fr. 2'721.30 (già pagata la
cassa malati) e rilevato che, una volta coperto il fabbisogno di fr. 2'340.-
mensili (minimo LEF di fr. 1'200.- e costi di locazione fr. 1'140.-), all’attore
rimaneva un’eccedenza di oltre fr. 300.- mensili, ha accolto la sua istanza di
gratuito patrocinio, ponendo a suo carico l’obbligo di rifondere allo Stato fr.
150.- mensili.
Il reclamante sostiene che
alle spese riconosciute dal Pretore sono da aggiungere costi mensili di fr.
428.60, sicché in realtà egli non dispone di alcuna eccedenza. Va qui anzitutto
rilevato che gli argomenti del reclamante sono tutti nuovi, ritenuto che in
prima sede si è limitato a esporre i costi della locazione. Considerato che in
sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di
nuovi fatti o la produzione di mezzi di prova (art. 326 CPC), quanto esposto
dal reclamante è inammissibile, e così anche il reclamo.
5.
Comunque, gioverà
ancora rilevare che la maggior parte delle spese supplementari esposte in
realtà già sono comprese nel minimo LEF. Inoltre, quali spese di trasporto sono
riconosciute solo quelle necessarie all’esercizio di un’attività lucrativa,
mentre le spese accessorie dello stabile già figurano nell’onere di locazione. Non
si può quindi imputare al primo giudice né un accertamento errato del diritto,
né un accertamento manifestamente errato dei fatti.
6.
La procedura di
reclamo contro il diniego - parziale - di gratuito patrocinio non è
diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6) e,
in applicazione dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico del
reclamante, soccombente. Eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.
7.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° marzo 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese
processuali.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 1° marzo 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).