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Decisione

13.2021.18

Reclamo in materia di gratuito patrocinio

16 agosto 2021Italiano5 min

B. Con petizione 23

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.18

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2020.32 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con petizione 23 ottobre 2020 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

rappr. da RA 1

e

ora sul reclamo 1° marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 22 febbraio 2021 con

cui il Pretore aggiunto ha statuito sulla sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. CO 1, locatrice, e RE 1,

conduttore, hanno concluso il 18/21 giugno 2018 un contratto di locazione

avente per oggetto un appartamento sito nello stabile di __________ a __________.

Fatti

B. Con petizione 23

ottobre 2020 RE 1 ha convenuto in causa la locatrice chiedendo “l’eliminazione

del difetto relativo alla ventilazione” e postulando la riduzione del canone di

locazione nella misura del 50% a far tempo dal 21 giugno 2018. Ha pure chiesto

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio

dell’avv. __________.

C. Con sentenza 22

febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza di gratuito

patrocinio facendo obbligo all’attore di rifondere allo Stato quanto da esso

anticipato, in rate mensili di fr. 150.-. Con decisione di medesima data ha

tassato la nota d’onorario dell’avv. __________ approvandola integralmente,

ovvero riconoscendole fr. 885.- d’onorario, fr. 85.– di spese e fr. 74.69

d’IVA, per un totale di fr. 1'044.70.–.

D. Con reclamo 1° marzo

2021 RE 1 ha impugnato la decisione sul gratuito patrocinio, chiedendone la

rivalutazione.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di

10.

giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 23 febbraio 2021. Spedito il 1° marzo 2021 il

reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Giusta l’art. 321

CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve segnatamente contenere

delle domande di causa. La richiesta “che venga rivalutata la decisione

concedendomi il gratuito patrocinio” è, da questo punto di vista,

insufficiente. Tuttavia, si comprende che il reclamante vorrebbe essere

esentato dal rimborso rateale impostogli. Seppure al limite, il gravame è da

questo punto di vista, ammissibile.

4.

Il Pretore aggiunto,

stabilita la disponibilità mensile dell’attore in fr. 2'721.30 (già pagata la

cassa malati) e rilevato che, una volta coperto il fabbisogno di fr. 2'340.-

mensili (minimo LEF di fr. 1'200.- e costi di locazione fr. 1'140.-), all’attore

rimaneva un’eccedenza di oltre fr. 300.- mensili, ha accolto la sua istanza di

gratuito patrocinio, ponendo a suo carico l’obbligo di rifondere allo Stato fr.

150.- mensili.

Il reclamante sostiene che

alle spese riconosciute dal Pretore sono da aggiungere costi mensili di fr.

428.60, sicché in realtà egli non dispone di alcuna eccedenza. Va qui anzitutto

rilevato che gli argomenti del reclamante sono tutti nuovi, ritenuto che in

prima sede si è limitato a esporre i costi della locazione. Considerato che in

sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di

nuovi fatti o la produzione di mezzi di prova (art. 326 CPC), quanto esposto

dal reclamante è inammissibile, e così anche il reclamo.

5.

Comunque, gioverà

ancora rilevare che la maggior parte delle spese supplementari esposte in

realtà già sono comprese nel minimo LEF. Inoltre, quali spese di trasporto sono

riconosciute solo quelle necessarie all’esercizio di un’attività lucrativa,

mentre le spese accessorie dello stabile già figurano nell’onere di locazione. Non

si può quindi imputare al primo giudice né un accertamento errato del diritto,

né un accertamento manifestamente errato dei fatti.

6.

La procedura di

reclamo contro il diniego - parziale - di gratuito patrocinio non è

diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6) e,

in applicazione dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico del

reclamante, soccombente. Eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.

7.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° marzo 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese

processuali.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 1° marzo 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).