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Decisione

13.2021.19

Tassazione di nota d'onorario in regime di gratuito patrocinio

16 agosto 2021Italiano5 min

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.19

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2020.32 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con petizione 23 ottobre 2020 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

__________

rappr. da __________

e

ora sul reclamo 1° marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 22 febbraio 2021 con

cui il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale 19 febbraio 2021

dell’avv. CO 1;

ritenuto

in fatto: A. __________, locatrice, e RE

1, conduttore, hanno concluso il 18/21 giugno 2018 un contratto di locazione

avente per oggetto un appartamento sito nello stabile di __________ a __________.

Fatti

B. Con petizione 23

ottobre 2020 RE 1 ha convenuto in causa la locatrice chiedendo “l’eliminazione

del difetto relativo alla ventilazione” e postulando la riduzione del canone di

locazione nella misura del 50% a far tempo dal 21 giugno 2018. Ha pure chiesto

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio

dell’avv. CO 1.

C. Con scritto 19

febbraio 2021 l’avv. CO 1 ha comunicato alla Pretura di aver rinunciato al

mandato e le ha trasmesso la propria nota professionale per la tassazione di

rito.

D. Con sentenza 22

febbraio 2021 Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza di gratuito

patrocinio facendo obbligo all’attore di rifondere allo Stato quanto da esso

anticipato in rate mensili di fr. 150.-. Con decisione di medesima data ha

tassato la nota d’onorario dell’avv. CO 1 approvandola integralmente, ovvero

riconoscendole fr. 885.- d’onorario, fr. 85.– di spese e fr. 74.69 d’IVA, per

un totale di fr. 1'044.70.–.

E. Con reclamo 1° marzo

2021 RE 1 ha impugnato la decisione di tassazione sostenendo che la richiesta

d’onorario è eccessiva.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122) - la

legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per

proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 23 febbraio 2021. Spedito il 1° marzo 2021 il

reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3. Giusta l’art. 321

CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere

delle domande di causa. Il reclamante si duole che la richiesta d’onorario del

suo legale è eccessiva, ma omette di indicare in che misura debba essere

ridotto, limitandosi a sostenere di aver versato al proprio legale l’importo di

fr. 300.- “come garanzia” per la presentazione della petizione con domanda di

gratuito patrocinio. Il gravame è insufficientemente motivato e quindi inammissibile.

4. Il

reclamo sarebbe comunque anche infondato. L’art. 122 CPC prescrive che il

patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al

patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni

derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata

dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è

effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC), il quale dispone di un ampio

potere di apprezzamento nel determinare la remunerazione del legale e l’istanza

superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso

di un eccesso o abuso.

Nel caso concreto,

l’onorario riconosciuto dal Pretore aggiunto remunera poco più di mezza

giornata di lavoro del legale. Tenuto conto della natura della controversia e

delle particolarità della stessa, non è ravvisabile nella decisione impugnata un

accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del

diritto da parte del primo giudice.

5. In applicazione

dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico del reclamante,

soccombente. Eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.

6. Il reclamo, trattato

in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° marzo 2021 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 1° marzo 2021 all’avv. CO 1):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Considerato

il valore di causa di fr. 1'044.70, contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).