13.2021.20
Diniego di gratuito patrocinio. Nova. In assenza di elementi contrari, a titolo generale, le persone che beneficiano dell'aiuto sociale vanno considerate indigenti. Assegno familiare integrativo per figli
15 luglio 2021Italiano15 min
3) e di CO 1 (dispositivo n. 4) e fissato le spese processuali in fr. 1'000.– (dispositivo
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.20
13.2021.21
Lugano
15 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.1369 (misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 23 marzo 2020 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 3
marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 22 febbraio 2021 con cui, fra l’altro,
il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio e,
contestualmente, posto a suo carico metà delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, nata __________ (1980),
e CO 1 (1971) si sono uniti in matrimonio il 12 ottobre 2012 a __________. Con
loro vivono __________ e __________ nati dal precedente matrimonio della
moglie. Con istanza 23 marzo 2020 PA 1 ha chiesto l’adozione di misure a
protezione dell’unione coniugale, fra cui un contributo di mantenimento per sé,
e il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi di assistenza legale
dell’avv. PA 1.
B. Con osservazioni 18
maggio 2020 CO 1 ha contestato il contributo di mantenimento rivendicato dalla
moglie. RE 1 con replica spontanea 2 giugno 2020 ha ribadito le sue richieste,
aumentando la pretesa relativa al contributo per sé. Confermato il suo punto di
vista, con duplica 13 luglio 2020 CO 1 ha escluso il versamento a controparte
di un contributo alimentare e ha postulato, per sé, la concessione del gratuito
patrocinio.
C. In esito all’udienza
8 ottobre 2020 e pendente causa, le parti hanno raggiunto un accordo
sull’assetto cautelare. Dovendosi ancora procedere ad accertamenti in punto
alla situazione finanziaria delle parti, non sono stati stabiliti contributi di
mantenimento fra coniugi. La decisione sul gratuito patrocinio è stata altresì rinviata
al merito.
Raccolti i necessari
documenti, con ordinanza 21 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha aggiornato i
rispettivi fabbisogni e redditi precedentemente quantificati dai coniugi, preannunciando
loro che in assenza di opposizioni avrebbe emanato la sentenza in base ai dati
così ritenuti.
D. Con decisione 22
febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha quindi autorizzato i coniugi a vivere
separati con effetto da marzo 2020 (dispositivo n. 1). La relativa convenzione
omologata assegnava poi l’abitazione coniugale alla moglie, escludeva contributi
di mantenimento fra coniugi, separava le partite fiscali da gennaio 2020 riservati
Fatti
i debiti pregressi da dividere a metà, e ripartiva a metà anche le spese
processuali compensando le ripetibili (dispositivo n. 2). Il Pretore aggiunto
ha inoltre respinto le istanze di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n.
3) e di CO 1 (dispositivo n. 4) e fissato le spese processuali in fr. 1'000.– (dispositivo
n. 5).
E. Con reclamo 3 marzo
2021 RE 1 chiede ora di annullare e riformare il dispositivo n. 3 nel senso di
essere posta integralmente al beneficio del gratuito patrocinio con la
rappresentanza dell’avv. PA 1, ovvero di riconoscere l’onorario di fr. 4'245.30
di cui alla nota professionale 8 ottobre 2020 e la metà di tasse e spese di
giudizio a suo carico. Per il reclamo l’interessata rivendica ripetibili di almeno
fr. 1'500.–, in via subordinata il beneficio del gratuito patrocinio inclusa la
copertura delle spese legali per almeno fr. 1'500.–.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione
giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
stata notificata il 22 febbraio 2021 ed è pervenuta l’indomani alla reclamante.
Rimesso alla posta il giorno 3 marzo 2021, il gravame risulta tempestivo e
quindi senz’altro ammissibile.
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per
sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio
(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.
121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;
Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). La reclamante compiega
alla sua impugnativa un plico di documenti da C a F (doc. A e B: decisione impugnata
e copia busta d’intimazione). Nella misura in cui non fanno già parte del
fascicolo processuale, il materiale così allegato va considerato nuovo ai sensi
dell’art. 326 cpv. 1 CPC e, come tale, ammissibile limitatamente alla richiesta
di gratuito patrocinio per il reclamo.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.1
Il Pretore aggiunto ha
ritenuto che in base alla documentazione finanziaria prodotta dai coniugi ed ai
dati aggiornati relativi a reddito e fabbisogno allargati, risultava una
disponibilità mensile di fr. 249.– in capo alla moglie e di fr. 195.– in capo
al marito. Li ha pertanto ritenuti entrambi in grado di sopperire alle spese
giudiziarie della causa, respingendo le rispettive domande di gratuito
patrocinio.
3.2
A detta della reclamante, la
citata decisione emana da un’errata applicazione del diritto e da un
accertamento manifestamente errato dei fatti.
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
È considerato indigente
chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.
7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario
pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente
al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014
consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.
119.
e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad
art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in
modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e
dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di
affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con
rinvii).
5.
L’assetto stabilito
in base alla convenzione omologata dalla decisione qui impugnata non fissa
contributi di mantenimento tra coniugi. Ciò posto, con riferimento alla reclamante
il Pretore aggiunto si è dipartito da un reddito mensile di fr. 3'051.– per
rapporto ad un fabbisogno aggiornato di fr. 2'802.–, comprensivo di fr. 1'350.–
di minimo esistenziale, fr. 746.– di pigione e spese accessorie (fr. 1'490.–
dedotti fr. 372.– per ciascuno dei due figli), fr. 100.– di posteggio auto, fr.
90.– di cassa malati LAMal, fr. 142.– di assic. e RC auto, fr. 15.– di imposta
di circolazione auto, fr. 320.– di leasing auto, fr. 25.– stimati di assic. ED
e RC privata e fr. 14.– di tassa dei rifiuti (act. XIV pag. 2). Da cui la
disponibilità di fr. 249.–, che per il primo giudice consentiva alla reclamante
di far fronte alle spese giudiziarie della causa.
5.1
Rileva anzitutto la reclamante
che il mantenimento dei due figli è integralmente a suo carico in quanto non disponevano
di alcuna entrata economica e non ricevevano alcunché dal padre biologico, che non
li aveva riconosciuti (correttamente: avrebbe rinunciato alla loro paternità
nel corso del 2015: act. X pag. 1 verso il basso) e di loro si era sempre
disinteressato. Nondimeno il Pretore aggiunto, a fronte di questa situazione a
lui ben nota, aveva dedotto la quota parte dei due figli dalla voce di costo “pigione
e spese accessorie” in capo alla madre, senza però tener conto che l’eccedenza ottenuta
dal raffronto tra il fabbisogno e il reddito di quest’ultima era ancora da
rapportare alle necessità dei due figli (reclamo, pag. 5 n. 3 e pag. 6 n. 4). A
ragione. Il Pretore aggiunto non si è determinato sul fabbisogno dei due figli,
di fatto entrambi minorenni al momento della presentazione della domanda di
gratuito patrocinio. Ora, la decisione 25 agosto 2020 (doc. Q pag. 5) sull’assegno
familiare integrativo (AFI) dà atto di alimenti per figli minorenni per
complessivi fr. 43.50 mensili (fr. 522.– l’anno), assegni di base per figli di complessivi
fr. 450.– mensili (fr. 5'400.– l’anno) e dell’assegno familiare integrativo ivi
fissato di fr. 569.–. E già solo considerando la loro quota parte di alloggio
di complessivi fr. 744.– (fr. 372.– ciascuno: sopra, consid. 5) dedotta dal
fabbisogno della madre, risulta di primo acchito evidente che la rimanenza non basta
a coprire le loro necessità minime, lacuna cui - in difetto di obblighi alimentari
del convenuto - spetta pertanto alla reclamante sopperire.
5.2
La reclamante rimprovera al Pretore
aggiunto di avere incluso nel reddito che le veniva imputato anche l’aiuto
statale di fr. 569.– riconosciuto a titolo di assegno familiare integrativo,
per poi a torto concludere che l’interessata poteva contare su di un’eccedenza
per far fronte agli oneri giudiziari (reclamo, pag. 6 n. 4). Il reddito di fr.
3'051.– accertato dal primo giudice corrisponde in effetti a quello che era stato
notificato in occasione dell’udienza 8 ottobre 2020 e che includeva fr. 2'482.–
di indennità per perdita di guadagno e fr. 569.– di assegni familiari
integrativi (act. X pag. 2). Ora, in assenza di indicazioni contrarie del
Pretore aggiunto circa una diversa modalità di calcolo, non vi è motivo di
scostarsi da tale conteggio. Ciò premesso giova rilevare che l’assegno
familiare integrativo è un aiuto finanziario che viene riconosciuto al figlio
che non ha ancora compiuto i quindici anni (art. 48 della Legge sugli assegni
di famiglia del 18 dicembre 2008 [RL 856.100]). Sicché la relativa posta non
costituiva a ben vedere un reddito della reclamante, a maggior ragione se poi si
considera che dal suo fabbisogno di fr. 2'802.– era già stata stralciata la
quota parte dei costi di alloggio dei suoi due figli. Di conseguenza, a fronte
di entrate che assommano a fr. 2'482.– (in luogo di fr. 3'051.–), è
incontestabile che la reclamante si trovi in realtà in una situazione
finanziaria di ammanco. La critica è quindi fondata.
5.3
La reclamante soggiunge che
l’assegno familiare integrativo è in linea di principio indizio di esistenza di
una situazione di gravi ristrettezze economiche (reclamo, pag. 7 n. 5). Effettivamente
va qui rilevato che, a titolo generale e in assenza di elementi contrari, le
persone che beneficiano dell’aiuto sociale devono essere considerate come
indigenti giusta l’art. 117 lett. a CPC (sentenza del TF 5A_327/2017 del 2
agosto 2017 consid. 6.2 con riferimenti). E l’assegno integrativo previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è appunto una
prestazione sociale (art. 2 lett. f della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000). Nel caso che
ci occupa, ad eccezione degli elementi di reddito ritenuti dal Pretore
aggiunto, nulla evidenzia per il resto l’esistenza di sostanza ascrivibile alla
reclamante (doc. Q, pag. 5; doc. F: calcolo dell’imponibile per l’imposta
cantonale 2018). Escluso, d’altro canto, l’ipotesi di un aiuto dal convenuto, il
cui margine mensile è stato accertato in fr. 195.– e che deve far fronte ai
propri costi di causa (sopra, consid. 3.1). Motivo per cui, anche da questo
punto di vista la censura è pertinente.
5.4
Tutto ciò considerato, laddove
ha concluso che la reclamante poteva contare su una disponibilità di fr. 249.–
mensili e che tale importo le consentiva di sopperire alle proprie spese
giudiziarie, il Pretore aggiunto è incorso in un manifesto accertamento errato
dei fatti e in un’errata applicazione del diritto, ovvero dell’art. 117 CPC. Il
reclamo, fondato, va così accolto, con conseguente riforma del giudizio
impugnato nel senso che la reclamante va posta al beneficio del gratuito
patrocinio, con l’assistenza legale dell’avv. PA 1. La riforma impone anche di
adeguare il dispositivo n. 5 sulle spese processuali (reclamo, pag. 11), nel senso
che la relativa quota di ½ a carico della reclamante è posta a carico dello
Stato del Cantone Ticino e non si assegnano ripetibili.
6.
Il Pretore aggiunto,
respinta l’istanza di gratuito patrocinio, non si è determinato sulla
remunerazione dovuta alla patrocinatrice della reclamante. A differenza di
quanto quest’ultima chiede, a garanzia del doppio grado di giurisdizione,
spetta al primo giudice procedere per la prima volta alla tassazione della relativa
nota professionale dell’avv. PA 1.
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106
CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino
incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore
legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il
gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce
vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata
indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 (Rtar). In concreto la reclamante rivendica un’indennità di
almeno fr. 1'500.– (reclamo, pag. 11). A fronte di censure improntate su temi
finanziari che la riguardavano, quindi ben noti e ampiamente discussi innanzi
al Pretore, va ritenuta congrua un’indennità di fr. 750.– (IVA inclusa).
L’importo così stabilito remunera poco meno di 6 ore di lavoro alla tariffa
oraria di fr. 120.– di un praticante (art. 12 Rtar), senz’altro sufficienti per
lo studio e la redazione del gravame in esame.
Questo rende priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
8.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 2021 di RE 1
è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 e n. 5 della decisione 22
febbraio 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n.
SO.2020.1369) sono così riformati:
“3. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito
patrocinio, comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1,
è accolta.
§ RE
1.
è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato del Cantone Ticino
gli importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando
il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.
4.
[invariato]
5.
Le
spese processuali di fr. 1'000.– sono a carico dei coniugi in ragione di ½
ciascuno. La quota parte di fr. 500.– di RE 1, posta al beneficio del gratuito
patrocinio, è a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano
ripetibili.”
2.
La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo 3 marzo 2021 di RE 1 è dichiarata priva
d’oggetto.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili per la
procedura di reclamo.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 3 marzo 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia
con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).