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Decisione

13.2021.20

Diniego di gratuito patrocinio. Nova. In assenza di elementi contrari, a titolo generale, le persone che beneficiano dell'aiuto sociale vanno considerate indigenti. Assegno familiare integrativo per figli

15 luglio 2021Italiano15 min

3) e di CO 1 (dispositivo n. 4) e fissato le spese processuali in fr. 1'000.– (dispositivo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.20

13.2021.21

Lugano

15 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.1369 (misure a protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 23 marzo 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 3

marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 22 febbraio 2021 con cui, fra l’altro,

il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio e,

contestualmente, posto a suo carico metà delle spese processuali;

ritenuto

in fatto: A. RE 1, nata __________ (1980),

e CO 1 (1971) si sono uniti in matrimonio il 12 ottobre 2012 a __________. Con

loro vivono __________ e __________ nati dal precedente matrimonio della

moglie. Con istanza 23 marzo 2020 PA 1 ha chiesto l’adozione di misure a

protezione dell’unione coniugale, fra cui un contributo di mantenimento per sé,

e il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi di assistenza legale

dell’avv. PA 1.

B. Con osservazioni 18

maggio 2020 CO 1 ha contestato il contributo di mantenimento rivendicato dalla

moglie. RE 1 con replica spontanea 2 giugno 2020 ha ribadito le sue richieste,

aumentando la pretesa relativa al contributo per sé. Confermato il suo punto di

vista, con duplica 13 luglio 2020 CO 1 ha escluso il versamento a controparte

di un contributo alimentare e ha postulato, per sé, la concessione del gratuito

patrocinio.

C. In esito all’udienza

8 ottobre 2020 e pendente causa, le parti hanno raggiunto un accordo

sull’assetto cautelare. Dovendosi ancora procedere ad accertamenti in punto

alla situazione finanziaria delle parti, non sono stati stabiliti contributi di

mantenimento fra coniugi. La decisione sul gratuito patrocinio è stata altresì rinviata

al merito.

Raccolti i necessari

documenti, con ordinanza 21 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha aggiornato i

rispettivi fabbisogni e redditi precedentemente quantificati dai coniugi, preannunciando

loro che in assenza di opposizioni avrebbe emanato la sentenza in base ai dati

così ritenuti.

D. Con decisione 22

febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha quindi autorizzato i coniugi a vivere

separati con effetto da marzo 2020 (dispositivo n. 1). La relativa convenzione

omologata assegnava poi l’abitazione coniugale alla moglie, escludeva contributi

di mantenimento fra coniugi, separava le partite fiscali da gennaio 2020 riservati

Fatti

i debiti pregressi da dividere a metà, e ripartiva a metà anche le spese

processuali compensando le ripetibili (dispositivo n. 2). Il Pretore aggiunto

ha inoltre respinto le istanze di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n.

3) e di CO 1 (dispositivo n. 4) e fissato le spese processuali in fr. 1'000.– (dispositivo

n. 5).

E. Con reclamo 3 marzo

2021 RE 1 chiede ora di annullare e riformare il dispositivo n. 3 nel senso di

essere posta integralmente al beneficio del gratuito patrocinio con la

rappresentanza dell’avv. PA 1, ovvero di riconoscere l’onorario di fr. 4'245.30

di cui alla nota professionale 8 ottobre 2020 e la metà di tasse e spese di

giudizio a suo carico. Per il reclamo l’interessata rivendica ripetibili di almeno

fr. 1'500.–, in via subordinata il beneficio del gratuito patrocinio inclusa la

copertura delle spese legali per almeno fr. 1'500.–.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione

giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

stata notificata il 22 febbraio 2021 ed è pervenuta l’indomani alla reclamante.

Rimesso alla posta il giorno 3 marzo 2021, il gravame risulta tempestivo e

quindi senz’altro ammissibile.

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per

sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio

(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.

121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;

Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). La reclamante compiega

alla sua impugnativa un plico di documenti da C a F (doc. A e B: decisione impugnata

e copia busta d’intimazione). Nella misura in cui non fanno già parte del

fascicolo processuale, il materiale così allegato va considerato nuovo ai sensi

dell’art. 326 cpv. 1 CPC e, come tale, ammissibile limitatamente alla richiesta

di gratuito patrocinio per il reclamo.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1

Il Pretore aggiunto ha

ritenuto che in base alla documentazione finanziaria prodotta dai coniugi ed ai

dati aggiornati relativi a reddito e fabbisogno allargati, risultava una

disponibilità mensile di fr. 249.– in capo alla moglie e di fr. 195.– in capo

al marito. Li ha pertanto ritenuti entrambi in grado di sopperire alle spese

giudiziarie della causa, respingendo le rispettive domande di gratuito

patrocinio.

3.2

A detta della reclamante, la

citata decisione emana da un’errata applicazione del diritto e da un

accertamento manifestamente errato dei fatti.

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

È considerato indigente

chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.

7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario

pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente

al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014

consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.

119.

e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad

art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in

modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e

dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di

affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio

sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con

rinvii).

5.

L’assetto stabilito

in base alla convenzione omologata dalla decisione qui impugnata non fissa

contributi di mantenimento tra coniugi. Ciò posto, con riferimento alla reclamante

il Pretore aggiunto si è dipartito da un reddito mensile di fr. 3'051.– per

rapporto ad un fabbisogno aggiornato di fr. 2'802.–, comprensivo di fr. 1'350.–

di minimo esistenziale, fr. 746.– di pigione e spese accessorie (fr. 1'490.–

dedotti fr. 372.– per ciascuno dei due figli), fr. 100.– di posteggio auto, fr.

90.– di cassa malati LAMal, fr. 142.– di assic. e RC auto, fr. 15.– di imposta

di circolazione auto, fr. 320.– di leasing auto, fr. 25.– stimati di assic. ED

e RC privata e fr. 14.– di tassa dei rifiuti (act. XIV pag. 2). Da cui la

disponibilità di fr. 249.–, che per il primo giudice consentiva alla reclamante

di far fronte alle spese giudiziarie della causa.

5.1

Rileva anzitutto la reclamante

che il mantenimento dei due figli è integralmente a suo carico in quanto non disponevano

di alcuna entrata economica e non ricevevano alcunché dal padre biologico, che non

li aveva riconosciuti (correttamente: avrebbe rinunciato alla loro paternità

nel corso del 2015: act. X pag. 1 verso il basso) e di loro si era sempre

disinteressato. Nondimeno il Pretore aggiunto, a fronte di questa situazione a

lui ben nota, aveva dedotto la quota parte dei due figli dalla voce di costo “pigione

e spese accessorie” in capo alla madre, senza però tener conto che l’eccedenza ottenuta

dal raffronto tra il fabbisogno e il reddito di quest’ultima era ancora da

rapportare alle necessità dei due figli (reclamo, pag. 5 n. 3 e pag. 6 n. 4). A

ragione. Il Pretore aggiunto non si è determinato sul fabbisogno dei due figli,

di fatto entrambi minorenni al momento della presentazione della domanda di

gratuito patrocinio. Ora, la decisione 25 agosto 2020 (doc. Q pag. 5) sull’assegno

familiare integrativo (AFI) dà atto di alimenti per figli minorenni per

complessivi fr. 43.50 mensili (fr. 522.– l’anno), assegni di base per figli di complessivi

fr. 450.– mensili (fr. 5'400.– l’anno) e dell’assegno familiare integrativo ivi

fissato di fr. 569.–. E già solo considerando la loro quota parte di alloggio

di complessivi fr. 744.– (fr. 372.– ciascuno: sopra, consid. 5) dedotta dal

fabbisogno della madre, risulta di primo acchito evidente che la rimanenza non basta

a coprire le loro necessità minime, lacuna cui - in difetto di obblighi alimentari

del convenuto - spetta pertanto alla reclamante sopperire.

5.2

La reclamante rimprovera al Pretore

aggiunto di avere incluso nel reddito che le veniva imputato anche l’aiuto

statale di fr. 569.– riconosciuto a titolo di assegno familiare integrativo,

per poi a torto concludere che l’interessata poteva contare su di un’eccedenza

per far fronte agli oneri giudiziari (reclamo, pag. 6 n. 4). Il reddito di fr.

3'051.– accertato dal primo giudice corrisponde in effetti a quello che era stato

notificato in occasione dell’udienza 8 ottobre 2020 e che includeva fr. 2'482.–

di indennità per perdita di guadagno e fr. 569.– di assegni familiari

integrativi (act. X pag. 2). Ora, in assenza di indicazioni contrarie del

Pretore aggiunto circa una diversa modalità di calcolo, non vi è motivo di

scostarsi da tale conteggio. Ciò premesso giova rilevare che l’assegno

familiare integrativo è un aiuto finanziario che viene riconosciuto al figlio

che non ha ancora compiuto i quindici anni (art. 48 della Legge sugli assegni

di famiglia del 18 dicembre 2008 [RL 856.100]). Sicché la relativa posta non

costituiva a ben vedere un reddito della reclamante, a maggior ragione se poi si

considera che dal suo fabbisogno di fr. 2'802.– era già stata stralciata la

quota parte dei costi di alloggio dei suoi due figli. Di conseguenza, a fronte

di entrate che assommano a fr. 2'482.– (in luogo di fr. 3'051.–), è

incontestabile che la reclamante si trovi in realtà in una situazione

finanziaria di ammanco. La critica è quindi fondata.

5.3

La reclamante soggiunge che

l’assegno familiare integrativo è in linea di principio indizio di esistenza di

una situazione di gravi ristrettezze economiche (reclamo, pag. 7 n. 5). Effettivamente

va qui rilevato che, a titolo generale e in assenza di elementi contrari, le

persone che beneficiano dell’aiuto sociale devono essere considerate come

indigenti giusta l’art. 117 lett. a CPC (sentenza del TF 5A_327/2017 del 2

agosto 2017 consid. 6.2 con riferimenti). E l’assegno integrativo previsto

dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è appunto una

prestazione sociale (art. 2 lett. f della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000). Nel caso che

ci occupa, ad eccezione degli elementi di reddito ritenuti dal Pretore

aggiunto, nulla evidenzia per il resto l’esistenza di sostanza ascrivibile alla

reclamante (doc. Q, pag. 5; doc. F: calcolo dell’imponibile per l’imposta

cantonale 2018). Escluso, d’altro canto, l’ipotesi di un aiuto dal convenuto, il

cui margine mensile è stato accertato in fr. 195.– e che deve far fronte ai

propri costi di causa (sopra, consid. 3.1). Motivo per cui, anche da questo

punto di vista la censura è pertinente.

5.4

Tutto ciò considerato, laddove

ha concluso che la reclamante poteva contare su una disponibilità di fr. 249.–

mensili e che tale importo le consentiva di sopperire alle proprie spese

giudiziarie, il Pretore aggiunto è incorso in un manifesto accertamento errato

dei fatti e in un’errata applicazione del diritto, ovvero dell’art. 117 CPC. Il

reclamo, fondato, va così accolto, con conseguente riforma del giudizio

impugnato nel senso che la reclamante va posta al beneficio del gratuito

patrocinio, con l’assistenza legale dell’avv. PA 1. La riforma impone anche di

adeguare il dispositivo n. 5 sulle spese processuali (reclamo, pag. 11), nel senso

che la relativa quota di ½ a carico della reclamante è posta a carico dello

Stato del Cantone Ticino e non si assegnano ripetibili.

6.

Il Pretore aggiunto,

respinta l’istanza di gratuito patrocinio, non si è determinato sulla

remunerazione dovuta alla patrocinatrice della reclamante. A differenza di

quanto quest’ultima chiede, a garanzia del doppio grado di giurisdizione,

spetta al primo giudice procedere per la prima volta alla tassazione della relativa

nota professionale dell’avv. PA 1.

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106

CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino

incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore

legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il

gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce

vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata

indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (Rtar). In concreto la reclamante rivendica un’indennità di

almeno fr. 1'500.– (reclamo, pag. 11). A fronte di censure improntate su temi

finanziari che la riguardavano, quindi ben noti e ampiamente discussi innanzi

al Pretore, va ritenuta congrua un’indennità di fr. 750.– (IVA inclusa).

L’importo così stabilito remunera poco meno di 6 ore di lavoro alla tariffa

oraria di fr. 120.– di un praticante (art. 12 Rtar), senz’altro sufficienti per

lo studio e la redazione del gravame in esame.

Questo rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

8.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 2021 di RE 1

è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 e n. 5 della decisione 22

febbraio 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n.

SO.2020.1369) sono così riformati:

“3. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito

patrocinio, comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1,

è accolta.

§ RE

1.

è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato del Cantone Ticino

gli importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando

il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.

4.

[invariato]

5.

Le

spese processuali di fr. 1'000.– sono a carico dei coniugi in ragione di ½

ciascuno. La quota parte di fr. 500.– di RE 1, posta al beneficio del gratuito

patrocinio, è a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano

ripetibili.”

2.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo 3 marzo 2021 di RE 1 è dichiarata priva

d’oggetto.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del

Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili per la

procedura di reclamo.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 3 marzo 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art.

116.

LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia

con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).