13.2021.22
La prestazione di una cauzione per spese ripetibili non può essere imposta ad una parte per il solo fatto di avere domicilio/sede in Italia
15 luglio 2021Italiano10 min
ottobre 2020 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo di Euro
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.22
Lugano
15 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2020.25 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 8 ottobre 2020 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 4 marzo
2021 di RE 1 contro la decisione 24 febbraio 2021 con cui il Pretore le ha
imposto il pagamento di una cauzione per spese ripetibili di fr. 12'944.-;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 8
ottobre 2020 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo di Euro
146'613.- oltre accessori.
Con risposta 30 novembre
2020 il convenuto si è opposto alla petizione limitatamente all’importo eccedente
Euro 46'449.60, che ha riconosciuto, chiedendo a sua volta in via
riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 260'662.- oltre
accessori.
B. Con istanza 8
febbraio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 a prestare una garanzia per
spese ripetibili per un importo non cifrato, ma fondato su un valore di causa
di fr. 161'802.10.
RE 1 si è opposta
all’istanza di cauzione del convenuto, contestando che ne fossero date le
condizioni.
C. Con decisione 24
febbraio 2021 il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione di CO 1, assegnando a
RE 1 un termine per prestare una cauzione di fr. 12'944.-.
D. Con reclamo 4 marzo
2021 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendo che, previa
concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’istanza di cauzione di CO 1 sia
respinta.
Con osservazioni 21 aprile
2021 CO 1 postula la conferma della decisione impugnata.
E. La domanda di concedere
effetto sospensivo al reclamo è stata accolta con decisione 9 marzo 2021.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione
processuale qui in esame è una decisione in materia di prestazione della
cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in applicazione dei
combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello.
2.
La sentenza
impugnata, è pervenuta all’attrice il 25 febbraio 2021 sicché il gravame qui in
esame, rimesso alla posta il 4 marzo 2021, è tempestivo e da questo punto di
vista ammissibile.
3.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
4.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF
141.
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,
vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO,
DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
5.
Il Pretore ha
accolto l’istanza di cauzione di CO 1 in ragione della sede in Italia di RE 1.
Il primo giudice, ha dapprima rilevato che in virtù dell’art. 17 della
Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile (del 1° marzo 1954),
rispettivamente dell’art. 7 del Trattato di domicilio consolare tra Svizzera e
Italia del 22 luglio 1868 all’attrice non può essere imposta una cauzione
processuale. Ha però in seguito rilevato che la Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) non rappresenta un
trattato multilaterale in base al quale decade l’obbligo di prestare cauzione. Considerato
che Convenzione di Lugano si applica in materia civile e quindi anche ai
contratti d’appalto, ne ha concluso che l’obbligo di prestare cauzione nel caso
concreto non veniva meno.
La reclamante
rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto, segnatamente
dell’art. 17 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1°
marzo 1954 e dell’art. 7 del Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e
l’Italia del 22 luglio 1868, in base alle quali norme una parte domiciliata in
uno dei paesi firmatari non può essere astretta al prestare cauzione se attore
o interveniente davanti ai tribunali di un altro stato firmatario.
6.
La procedura dinanzi
alle giurisdizioni cantonali per le vertenze civili è disciplinata dal CPC
(art. 1 CPC). L’art. 2 CPC dispone che sono fatte salve le disposizioni dei
trattati internazionali e della legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto
internazionale privato.
6.1
La cauzione è disciplinata in
particolare dalla Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1°
marzo 1954 (RS 0.274.12, sezione III. Cauzione «judicatum solvi»).
L’art. 17 della Convenzione dispone quanto segue:
Nessuna
cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere
imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di
domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti,
aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o
intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.
La
stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o
intervenienti per garantire le spese giudiziarie.
Le
convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro
cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle
spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate.
È quindi anche applicabile
il Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio
1868.
(RS 0.142.114.541), il cui art. 7 recita quanto segue:
Per
poter comparire in giudizio, i cittadini de due Stati non saranno tenuti che a
quelle cauzioni e formalità che sono prescritte pei nazionali medesimi.
In applicazione delle
menzionate norme, non può quindi essere imposta a RE 1 cauzione alcuna per il
solo fatto di avere sede in Italia (cfr. anche Trezzini,
op. cit., n. 30a ad art. 99).
6.2
A mente del primo giudice la
CLug non rappresenta un trattato multilaterale in base al quale decade
l’obbligo di prestare cauzione. Anzitutto va rilevato che, così come formulata
dal Pretore, tale apodittica e indifferenziata affermazione appare in stridente
contrasto con l’art. 51 CLug, il quale dispone che “alla parte che chiede
l’esecuzione in uno Stato vincolato dalla presente convenzione di una decisione
emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione non può essere
imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa
denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o
residenza nel paese.
Se è poi vero che nel caso
qui all’esame tale norma è inoperante perché intesa a disciplinare l’esecuzione
delle decisioni, mentre non è applicabile al processo di cognizione nell’ambito
del quale essa non può quindi essere invocata per sottrarsi all’obbligo di
cauzione (DTF 141 III 155, consid. 4.4), non è dato di comprendere, né il primo
giudice lo spiega, per quale motivo questo fatto renda inoperanti la Convenzione
dell’Aja, rispettivamente il Trattato di domicilio consolare menzionati al
considerando precedente.
Nella misura in cui il
Pretore ritiene che in caso d’inapplicabilità della CLug la cauzione può esserne
imposta malgrado l’esistenza di specifici trattati la decisione appare
arbitraria. Il reclamo deve quindi essere accolto, la decisione impugnata
annullata e l’istanza di cauzione respinta.
7.
Le spese processuali
per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono
poste a carico di CO 1, soccombente, con l’obbligo di rifondere alla reclamante
fr. 600.- di ripetibili.
8.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia 1. Il reclamo 4 marzo 2021 di RE 1
è accolto e la decisione impugnata è annullata.
§ L’istanza di cauzione 8
febbraio 2021 di CO 1 è respinta.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste
a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 600.- di ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).