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Decisione

13.2021.22

La prestazione di una cauzione per spese ripetibili non può essere imposta ad una parte per il solo fatto di avere domicilio/sede in Italia

15 luglio 2021Italiano10 min

ottobre 2020 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo di Euro

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.22

Lugano

15 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.25 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione 8 ottobre 2020 da

RE 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 4 marzo

2021 di RE 1 contro la decisione 24 febbraio 2021 con cui il Pretore le ha

imposto il pagamento di una cauzione per spese ripetibili di fr. 12'944.-;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 8

ottobre 2020 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo di Euro

146'613.- oltre accessori.

Con risposta 30 novembre

2020 il convenuto si è opposto alla petizione limitatamente all’importo eccedente

Euro 46'449.60, che ha riconosciuto, chiedendo a sua volta in via

riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 260'662.- oltre

accessori.

B. Con istanza 8

febbraio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 a prestare una garanzia per

spese ripetibili per un importo non cifrato, ma fondato su un valore di causa

di fr. 161'802.10.

RE 1 si è opposta

all’istanza di cauzione del convenuto, contestando che ne fossero date le

condizioni.

C. Con decisione 24

febbraio 2021 il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione di CO 1, assegnando a

RE 1 un termine per prestare una cauzione di fr. 12'944.-.

D. Con reclamo 4 marzo

2021 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendo che, previa

concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’istanza di cauzione di CO 1 sia

respinta.

Con osservazioni 21 aprile

2021 CO 1 postula la conferma della decisione impugnata.

E. La domanda di concedere

effetto sospensivo al reclamo è stata accolta con decisione 9 marzo 2021.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione

processuale qui in esame è una decisione in materia di prestazione della

cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in applicazione dei

combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello.

2.

La sentenza

impugnata, è pervenuta all’attrice il 25 febbraio 2021 sicché il gravame qui in

esame, rimesso alla posta il 4 marzo 2021, è tempestivo e da questo punto di

vista ammissibile.

3.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

4.1

Scopo della cauzione è quello

di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi

costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF

141.

III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire

Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,

vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO,

DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

5.

Il Pretore ha

accolto l’istanza di cauzione di CO 1 in ragione della sede in Italia di RE 1.

Il primo giudice, ha dapprima rilevato che in virtù dell’art. 17 della

Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile (del 1° marzo 1954),

rispettivamente dell’art. 7 del Trattato di domicilio consolare tra Svizzera e

Italia del 22 luglio 1868 all’attrice non può essere imposta una cauzione

processuale. Ha però in seguito rilevato che la Convenzione concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) non rappresenta un

trattato multilaterale in base al quale decade l’obbligo di prestare cauzione. Considerato

che Convenzione di Lugano si applica in materia civile e quindi anche ai

contratti d’appalto, ne ha concluso che l’obbligo di prestare cauzione nel caso

concreto non veniva meno.

La reclamante

rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto, segnatamente

dell’art. 17 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1°

marzo 1954 e dell’art. 7 del Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e

l’Italia del 22 luglio 1868, in base alle quali norme una parte domiciliata in

uno dei paesi firmatari non può essere astretta al prestare cauzione se attore

o interveniente davanti ai tribunali di un altro stato firmatario.

6.

La procedura dinanzi

alle giurisdizioni cantonali per le vertenze civili è disciplinata dal CPC

(art. 1 CPC). L’art. 2 CPC dispone che sono fatte salve le disposizioni dei

trattati internazionali e della legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto

internazionale privato.

6.1

La cauzione è disciplinata in

particolare dalla Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1°

marzo 1954 (RS 0.274.12, sezione III. Cauzione «judicatum solvi»).

L’art. 17 della Convenzione dispone quanto segue:

Nessuna

cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere

imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di

domi­cilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti,

aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o

intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.

La

stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o

intervenienti per garantire le spese giudiziarie.

Le

convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro

cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle

spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate.

È quindi anche applicabile

il Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio

1868.

(RS 0.142.114.541), il cui art. 7 recita quanto segue:

Per

poter comparire in giudizio, i cittadini de due Stati non saranno tenuti che a

quelle cauzioni e formalità che sono prescritte pei nazionali medesimi.

In applicazione delle

menzionate norme, non può quindi essere imposta a RE 1 cauzione alcuna per il

solo fatto di avere sede in Italia (cfr. anche Trezzini,

op. cit., n. 30a ad art. 99).

6.2

A mente del primo giudice la

CLug non rappresenta un trattato multilaterale in base al quale decade

l’obbligo di prestare cauzione. Anzitutto va rilevato che, così come formulata

dal Pretore, tale apodittica e indifferenziata affermazione appare in stridente

contrasto con l’art. 51 CLug, il quale dispone che “alla parte che chiede

l’esecuzione in uno Stato vincolato dalla presente convenzione di una decisione

emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione non può essere

imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa

denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o

residenza nel paese.

Se è poi vero che nel caso

qui all’esame tale norma è inoperante perché intesa a disciplinare l’esecuzione

delle decisioni, mentre non è applicabile al processo di cognizione nell’ambito

del quale essa non può quindi essere invocata per sottrarsi all’obbligo di

cauzione (DTF 141 III 155, consid. 4.4), non è dato di comprendere, né il primo

giudice lo spiega, per quale motivo questo fatto renda inoperanti la Convenzione

dell’Aja, rispettivamente il Trattato di domicilio consolare menzionati al

considerando precedente.

Nella misura in cui il

Pretore ritiene che in caso d’inapplicabilità della CLug la cauzione può esserne

imposta malgrado l’esistenza di specifici trattati la decisione appare

arbitraria. Il reclamo deve quindi essere accolto, la decisione impugnata

annullata e l’istanza di cauzione respinta.

7.

Le spese processuali

per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono

poste a carico di CO 1, soccombente, con l’obbligo di rifondere alla reclamante

fr. 600.- di ripetibili.

8.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo 4 marzo 2021 di RE 1

è accolto e la decisione impugnata è annullata.

§ L’istanza di cauzione 8

febbraio 2021 di CO 1 è respinta.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste

a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 600.- di ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).