13.2021.23
Reclamo in materia di prove. Il rischio di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause, pertanto non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
15 luglio 2021Italiano6 min
B. Esperito il
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.23
Lugano
15 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2020.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con petizione 20 maggio 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 11 marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 2 marzo 2021 con cui
il Pretore ha deciso sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 maggio 2020
CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di almeno fr. 2'893'879.15
oltre accessori quale risarcimento del danno da esso causato quale
amministratore della fallita __________.
Con risposta 12 ottobre
2020 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli allegati di
replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
Fatti
B. Esperito il
dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 2 marzo 2021 il Pretore ha
deciso in merito alle prove, respingendo alcune prove del convenuto,
segnatamente la sua domanda di edizione di documenti dalla controparte e i
testi __________, __________, __________, __________ e __________.
C. Con reclamo 11 marzo
2021 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone l’annullamento e che
sia fatto ordine al Pretore di ammettere tutte le prove proposte dalla parte
convenuta.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 2 marzo 2021. Rimesso alla posta l’11 marzo 2021 il
reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319).
Il pregiudizio dev’essere
concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -
interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva
sentenza finale favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo
(III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza l’obbligo
per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe
più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle
che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le
misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa.
Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di
un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il
proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
3.
Nel caso in esame il
reclamante sostiene che vi è un pregiudizio difficilmente riparabile perché la
decisione contestata costituisce di fatto “il rigetto materiale dell’obbiezione
presentata”.
3.1
L’argomentazione del
reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.
Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un
giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.
Va poi ancora rilevato se
è vero che di principio il giudice è tenuto ad assumere le prove offerte
tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale, egli può però
rinunciare a quei mezzi probatori, il cui presumibile risultato non porterebbe
nuovi chiarimenti. Siffatto apprezzamento anticipato delle prove dev’essere
esaminato alla luce delle esigenze concrete e l’autorità di ricorso deve
intervenire solamente allorquando il giudice trascende la sua latitudine di
giudizio, sospingendola nell’arbitrio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, 2000, m. 3 ad art. 184). Nel caso concreto il primo giudice ha respinto
le prove oggetto di contestazione rilevando che “la posizione di creditrice
dell’attrice è già stata definita con sentenza cresciuta in giudicato”. Il
ragionamento del Pretore - suscettibile di essere rimesso in discussione
nell’ambito della decisione di merito - non può certo dirsi arbitraria.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev’essere respinto.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte
per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 marzo 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.–, sono poste a carico del
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 11 marzo 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.