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Decisione

13.2021.23

Reclamo in materia di prove. Il rischio di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause, pertanto non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

15 luglio 2021Italiano6 min

B. Esperito il

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.23

Lugano

15 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con petizione 20 maggio 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 11 marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 2 marzo 2021 con cui

il Pretore ha deciso sulle prove;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 20 maggio 2020

CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di almeno fr. 2'893'879.15

oltre accessori quale risarcimento del danno da esso causato quale

amministratore della fallita __________.

Con risposta 12 ottobre

2020 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.

Con gli allegati di

replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.

Fatti

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 2 marzo 2021 il Pretore ha

deciso in merito alle prove, respingendo alcune prove del convenuto,

segnatamente la sua domanda di edizione di documenti dalla controparte e i

testi __________, __________, __________, __________ e __________.

C. Con reclamo 11 marzo

2021 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone l’annullamento e che

sia fatto ordine al Pretore di ammettere tutte le prove proposte dalla parte

convenuta.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 2 marzo 2021. Rimesso alla posta l’11 marzo 2021 il

reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319).

Il pregiudizio dev’essere

concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -

interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva

sentenza finale favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo

(III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza l’obbligo

per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe

più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle

che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le

misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa.

Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di

un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il

proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.

3.

Nel caso in esame il

reclamante sostiene che vi è un pregiudizio difficilmente riparabile perché la

decisione contestata costituisce di fatto “il rigetto materiale dell’obbiezione

presentata”.

3.1

L’argomentazione del

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un

giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.

Va poi ancora rilevato se

è vero che di principio il giudice è tenuto ad assumere le prove offerte

tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale, egli può però

rinunciare a quei mezzi probatori, il cui presumibile risultato non porterebbe

nuovi chiarimenti. Siffatto apprezzamento anticipato delle prove dev’essere

esaminato alla luce delle esigenze concrete e l’autorità di ricorso deve

intervenire solamente allorquando il giudice trascende la sua latitudine di

giudizio, sospingendola nell’arbitrio (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, 2000, m. 3 ad art. 184). Nel caso concreto il primo giudice ha respinto

le prove oggetto di contestazione rilevando che “la posizione di creditrice

dell’attrice è già stata definita con sentenza cresciuta in giudicato”. Il

ragionamento del Pretore - suscettibile di essere rimesso in discussione

nell’ambito della decisione di merito - non può certo dirsi arbitraria.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev’essere respinto.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte

per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 11 marzo 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 800.–, sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 11 marzo 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.