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Decisione

13.2021.24

Reclamo contro ordinanza di assegnazione del termine per le osservazioni. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile

22 luglio 2021Italiano10 min

febbraio 2021 rubricata quale inc. n. SE.2021.2, il Giudice di pace ha notificato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.24

Lugano

22 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2021.3 (procedura semplificata) della Giudicatura di pace del circolo di Vezia

promossa con petizione 3/8 febbraio 2021 da

CO

1

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 12

marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 23 febbraio 2021 con cui il Giudice di

pace ha fissato un termine alla convenuta per le osservazioni scritte;

ritenuto

in fatto: A. Il 24 novembre 2020 il

Giudice di pace di Vezia ha rilasciato a CO 1 un’autorizzazione ad agire nei

confronti di RE 1 per l’inoltro entro il termine di 3 mesi di un’azione di

merito per l’importo di fr. 4'886.35 a titolo di scoperto riconducibile a fatture

per consulenze mediche (inc. n. CO.2020.23). Lo stesso giorno una seconda e analoga

autorizzazione ad agire gli è stata rilasciata per l’importo di fr. 2'279.90

(inc. n. CO.2020.27).

Fatti

B. Con petizione 3

febbraio 2021, pervenuta al Giudice di pace di Vezia l’8 febbraio 2021, CO 1 ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'886.35 oltre

accessori e il rigetto dell’opposizione al relativo PE n. __________.

Con separata petizione

3 febbraio 2021, pervenuta al Giudice di pace di Vezia l’8 febbraio 2021, CO 1

ha chiesto anche la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'279.90 oltre

accessori e il rigetto dell’opposizione al relativo PE n. __________.

C. Con ordinanza 9

febbraio 2021 rubricata quale inc. n. SE.2021.2, il Giudice di pace ha notificato

la sola petizione 3/8 febbraio 2021 relativa all’importo di fr. 4'886.35 e ha assegnato

alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le sue osservazioni.

Con memoriale 1°/2 marzo

2021 RE 1 ha trasmesso al Giudice di pace le proprie osservazioni.

Intanto, il 23 febbraio

2021, l’attore ha recapitato al Giudice di pace una nuova copia della petizione

3 febbraio 2021 riferita all’importo di fr. 4'886.35 accompagnata da 4

documenti (doc. 1 a 4).

D. Con ordinanza 23

febbraio 2021/1° marzo 2021 il Giudice di pace ha rubricato quale inc. n.

SE.2021.3 la petizione 3(8)/23 febbraio 2021 riferita all’importo capitale di

fr. 4'886.35 e ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per

presentare osservazioni.

Con separata ordinanza 23

febbraio 2021/1° marzo 2021 il Giudice di pace ha invece annullato l’ordinanza

9 febbraio 2021, ha rubricato quale inc. n. SE.2021.2 la petizione 3/8 febbraio

2021 riferita all’importo capitale di fr. 2'279.90 e ha fissato alla convenuta

un termine di 20 giorni per presentare osservazioni.

E. Con istanza 5 marzo

2021 RE 1 ha postulato la modifica dell’ordinanza 23 febbraio 2021 riferita

alla controversia promossa per l’importo di fr. 4'886.35, nel senso di

dichiarare inammissibile la petizione 3/23 febbraio 2021, di stralciare dai

ruoli per desistenza dell’attore la petizione 3/8 febbraio 2021 e di dichiarare

inammissibile il “doc. 1, lettera 10 febbraio 2020 (recte 2021)”.

F. Con reclamo 12 marzo

2021 RE 1 chiede di annullare l’ordinanza 23 febbraio 2021 relativa all’importo

di fr. 4'886.35, di dichiarare inammissibile la petizione 3/23 febbraio 2021, di

stralciare dai ruoli per desistenza dell’attore la petizione 3/8 febbraio 2021

e di dichiarare inammissibile il “doc. 1, lettera 10 febbraio 2020 (recte 2021)

della parte attrice”.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L’ordinanza con cui il

Giudice di pace assegna alla convenuta il termine per presentare osservazioni

scritte è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In

applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra

1.

LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è stata

notificata il 1° marzo 2021 ed è pervenuta alla convenuta, qui reclamante, in

data 2 marzo 2021. Rimesso alla posta il 12 marzo 2021, il reclamo risulta quindi

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

L’impugnabilità della

decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto

da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e

produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione

di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico

al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

3.

Nella fattispecie in

esame la reclamante non tenta nemmeno lontanamente di rendere verosimile l’esistenza

di un pregiudizio difficilmente riparabile in capo alla decisione impugnata. A

ben vedere, l’interessata non pretende neppure che la decisione sia in qualche

modo suscettibile di arrecarle un siffatto pregiudizio. E, d’altra parte, neanche

il fatto che il Giudice di pace non si sia ancora pronunciato sull’istanza 5

marzo 2021 di modifica dell’ordinanza (sopra, consid. E) rende evidente l’esistenza

di un pregiudizio in tal senso.

Ne discende che, in

assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame si rivela inammissibile.

4.

Nelle particolarità

del caso concreto giova, comunque sia, soggiungere quanto segue.

4.1

Il Giudice di pace, invitato

a trasmettere i relativi atti processuali per evasione del reclamo in esame, con

osservazioni 16 marzo 2021 ha indicato di avere ritenuto per errore che fosse

stata promossa una sola petizione riferita all’importo di fr. 4'886.35 da lui registrata

quale inc. n. SE.2021.2 e di avere assegnato alla convenuta il 9 febbraio 2021

il termine per osservazioni. Ha quindi precisato di avere annullato quest’ultima

ordinanza il 23 febbraio 2021 e in sostituzione assegnato il termine per

osservazioni alla petizione per l’importo di fr. 2'276.90 contestualmente notificatale

e rubricata quale inc. n. SE.2021.2, di avere poi classato quale inc. n.

SE.2021.3 quella avente un importo di fr. 4'886.35 e, a sua volta, con separata

ordinanza 23 febbraio 2021 di avere parimenti assegnato il termine per le

osservazioni accludendo alla petizione anche “le osservazioni errate di parte

attrice” e gli annessi “doc. 1, doc. 2 e doc. 3”. Ha infine evidenziato che tra

il 9 febbraio e il 23 febbraio non erano state presentate nuove azioni di

merito “ma che sono semplicemente stati cambiati il numero dell’incarto a causa

di un errore di questa Giudicatura” e che questo suo errore era stato segnalato

a “RE 1 per il tramite del suo rappresentante legale in data 5 marzo 2021”.

4.2

Ciò posto, per la reclamante

il Giudice di pace ha violato il diritto perché avrebbe dovuto dichiarare

inammissibile l’atto 3/23 febbraio 2021. L’interessata si duole in particolare di

un comportamento contrario alla buona fede (art. 52 CPC) dell’attore a motivo

che la petizione 3 febbraio 2021 del valore litigioso di fr. 4'886.35 trasmessa

al Giudice di pace il 23 febbraio 2021 era finalizzata a sostituire la

petizione 3/8 febbraio 2021 che l’aveva preceduta al solo scopo di produrre un

plico di documenti, fra cui il doc. 1 che richiamava risultanze della pregressa

conciliazione per loro natura confidenziali come sancito dall’art. 205 cpv. 1

CPC (reclamo, pag. 3 n. 1). Resta il fatto che con l’ordinanza 23 febbraio 2021

di cui all’inc. n. SE.2021.3, il Giudice di pace ha invitato l’interessata a formulare

entro il termine di 20 giorni le osservazioni tanto alla petizione 3/23

febbraio 2021 quanto ai relativi allegati. Era quindi questo lo strumento

preposto a sollevare dubbi e contestazioni circa l’ammissibilità e le modalità

di presentazione del contestato memoriale, argomenti su cui il Giudice di pace

si sarebbe poi dovuto pronunciare dando così spazio, laddove necessario, alle

impugnative del caso. La reclamante del resto non pretende il contrario, fermo

restando oltretutto che quel termine di 20 giorni ancora correva al momento di

presentare il reclamo in esame. Sicché, a ben vedere, la reclamante neppure

aveva l’interesse a impugnare la relativa ordinanza 23 febbraio 2021. Da questo

punto di vista, pertanto, il reclamo sarebbe così stato dichiarato inammissibile.

4.3

La reclamante invoca la

litispendenza giusta l’art. 62 CPC della causa dal valore litigioso di fr.

4'886.35, che le era già stata notificata con ordinanza 9 febbraio 2021 e i cui

effetti risalivano all’8 febbraio 2021. A suo modo di vedere la petizione 3/23

febbraio 2021 si traduceva in un atto di desistenza giusta l’art. 241 CPC di

quella petizione, che il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto stralciare. E, per

non averlo fatto, il primo giudice aveva violato il diritto (reclamo, pag. 4 n.

2). L’eccezione di litispendenza tuttavia è stata sollevata dalla reclamante

nel contesto dell’istanza di modifica datata 5 marzo 2021 (pag. 2) su cui, per

sua stessa ammissione, il Giudice di pace ancora non si è pronunciato. Pertanto,

proposta ora in questa sede di giudizio, la critica risulta quantomeno

prematura. In assenza di una decisione impugnabile, anche al riguardo il

reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

6.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 marzo 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

fissate in fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 12 marzo 2021 alla controparte e alle osservazioni 16

marzo 2021 del Giudice di pace ad entrambe le parti):

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Vezia.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).