13.2021.24
Reclamo contro ordinanza di assegnazione del termine per le osservazioni. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile
22 luglio 2021Italiano10 min
febbraio 2021 rubricata quale inc. n. SE.2021.2, il Giudice di pace ha notificato
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Incarto n.
13.2021.24
Lugano
22 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2021.3 (procedura semplificata) della Giudicatura di pace del circolo di Vezia
promossa con petizione 3/8 febbraio 2021 da
CO
1
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 12
marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 23 febbraio 2021 con cui il Giudice di
pace ha fissato un termine alla convenuta per le osservazioni scritte;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 novembre 2020 il
Giudice di pace di Vezia ha rilasciato a CO 1 un’autorizzazione ad agire nei
confronti di RE 1 per l’inoltro entro il termine di 3 mesi di un’azione di
merito per l’importo di fr. 4'886.35 a titolo di scoperto riconducibile a fatture
per consulenze mediche (inc. n. CO.2020.23). Lo stesso giorno una seconda e analoga
autorizzazione ad agire gli è stata rilasciata per l’importo di fr. 2'279.90
(inc. n. CO.2020.27).
Fatti
B. Con petizione 3
febbraio 2021, pervenuta al Giudice di pace di Vezia l’8 febbraio 2021, CO 1 ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'886.35 oltre
accessori e il rigetto dell’opposizione al relativo PE n. __________.
Con separata petizione
3 febbraio 2021, pervenuta al Giudice di pace di Vezia l’8 febbraio 2021, CO 1
ha chiesto anche la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'279.90 oltre
accessori e il rigetto dell’opposizione al relativo PE n. __________.
C. Con ordinanza 9
febbraio 2021 rubricata quale inc. n. SE.2021.2, il Giudice di pace ha notificato
la sola petizione 3/8 febbraio 2021 relativa all’importo di fr. 4'886.35 e ha assegnato
alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le sue osservazioni.
Con memoriale 1°/2 marzo
2021 RE 1 ha trasmesso al Giudice di pace le proprie osservazioni.
Intanto, il 23 febbraio
2021, l’attore ha recapitato al Giudice di pace una nuova copia della petizione
3 febbraio 2021 riferita all’importo di fr. 4'886.35 accompagnata da 4
documenti (doc. 1 a 4).
D. Con ordinanza 23
febbraio 2021/1° marzo 2021 il Giudice di pace ha rubricato quale inc. n.
SE.2021.3 la petizione 3(8)/23 febbraio 2021 riferita all’importo capitale di
fr. 4'886.35 e ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per
presentare osservazioni.
Con separata ordinanza 23
febbraio 2021/1° marzo 2021 il Giudice di pace ha invece annullato l’ordinanza
9 febbraio 2021, ha rubricato quale inc. n. SE.2021.2 la petizione 3/8 febbraio
2021 riferita all’importo capitale di fr. 2'279.90 e ha fissato alla convenuta
un termine di 20 giorni per presentare osservazioni.
E. Con istanza 5 marzo
2021 RE 1 ha postulato la modifica dell’ordinanza 23 febbraio 2021 riferita
alla controversia promossa per l’importo di fr. 4'886.35, nel senso di
dichiarare inammissibile la petizione 3/23 febbraio 2021, di stralciare dai
ruoli per desistenza dell’attore la petizione 3/8 febbraio 2021 e di dichiarare
inammissibile il “doc. 1, lettera 10 febbraio 2020 (recte 2021)”.
F. Con reclamo 12 marzo
2021 RE 1 chiede di annullare l’ordinanza 23 febbraio 2021 relativa all’importo
di fr. 4'886.35, di dichiarare inammissibile la petizione 3/23 febbraio 2021, di
stralciare dai ruoli per desistenza dell’attore la petizione 3/8 febbraio 2021
e di dichiarare inammissibile il “doc. 1, lettera 10 febbraio 2020 (recte 2021)
della parte attrice”.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L’ordinanza con cui il
Giudice di pace assegna alla convenuta il termine per presentare osservazioni
scritte è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In
applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1.
LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è stata
notificata il 1° marzo 2021 ed è pervenuta alla convenuta, qui reclamante, in
data 2 marzo 2021. Rimesso alla posta il 12 marzo 2021, il reclamo risulta quindi
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’impugnabilità della
decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto
da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e
produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione
di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico
al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
3.
Nella fattispecie in
esame la reclamante non tenta nemmeno lontanamente di rendere verosimile l’esistenza
di un pregiudizio difficilmente riparabile in capo alla decisione impugnata. A
ben vedere, l’interessata non pretende neppure che la decisione sia in qualche
modo suscettibile di arrecarle un siffatto pregiudizio. E, d’altra parte, neanche
il fatto che il Giudice di pace non si sia ancora pronunciato sull’istanza 5
marzo 2021 di modifica dell’ordinanza (sopra, consid. E) rende evidente l’esistenza
di un pregiudizio in tal senso.
Ne discende che, in
assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame si rivela inammissibile.
4.
Nelle particolarità
del caso concreto giova, comunque sia, soggiungere quanto segue.
4.1
Il Giudice di pace, invitato
a trasmettere i relativi atti processuali per evasione del reclamo in esame, con
osservazioni 16 marzo 2021 ha indicato di avere ritenuto per errore che fosse
stata promossa una sola petizione riferita all’importo di fr. 4'886.35 da lui registrata
quale inc. n. SE.2021.2 e di avere assegnato alla convenuta il 9 febbraio 2021
il termine per osservazioni. Ha quindi precisato di avere annullato quest’ultima
ordinanza il 23 febbraio 2021 e in sostituzione assegnato il termine per
osservazioni alla petizione per l’importo di fr. 2'276.90 contestualmente notificatale
e rubricata quale inc. n. SE.2021.2, di avere poi classato quale inc. n.
SE.2021.3 quella avente un importo di fr. 4'886.35 e, a sua volta, con separata
ordinanza 23 febbraio 2021 di avere parimenti assegnato il termine per le
osservazioni accludendo alla petizione anche “le osservazioni errate di parte
attrice” e gli annessi “doc. 1, doc. 2 e doc. 3”. Ha infine evidenziato che tra
il 9 febbraio e il 23 febbraio non erano state presentate nuove azioni di
merito “ma che sono semplicemente stati cambiati il numero dell’incarto a causa
di un errore di questa Giudicatura” e che questo suo errore era stato segnalato
a “RE 1 per il tramite del suo rappresentante legale in data 5 marzo 2021”.
4.2
Ciò posto, per la reclamante
il Giudice di pace ha violato il diritto perché avrebbe dovuto dichiarare
inammissibile l’atto 3/23 febbraio 2021. L’interessata si duole in particolare di
un comportamento contrario alla buona fede (art. 52 CPC) dell’attore a motivo
che la petizione 3 febbraio 2021 del valore litigioso di fr. 4'886.35 trasmessa
al Giudice di pace il 23 febbraio 2021 era finalizzata a sostituire la
petizione 3/8 febbraio 2021 che l’aveva preceduta al solo scopo di produrre un
plico di documenti, fra cui il doc. 1 che richiamava risultanze della pregressa
conciliazione per loro natura confidenziali come sancito dall’art. 205 cpv. 1
CPC (reclamo, pag. 3 n. 1). Resta il fatto che con l’ordinanza 23 febbraio 2021
di cui all’inc. n. SE.2021.3, il Giudice di pace ha invitato l’interessata a formulare
entro il termine di 20 giorni le osservazioni tanto alla petizione 3/23
febbraio 2021 quanto ai relativi allegati. Era quindi questo lo strumento
preposto a sollevare dubbi e contestazioni circa l’ammissibilità e le modalità
di presentazione del contestato memoriale, argomenti su cui il Giudice di pace
si sarebbe poi dovuto pronunciare dando così spazio, laddove necessario, alle
impugnative del caso. La reclamante del resto non pretende il contrario, fermo
restando oltretutto che quel termine di 20 giorni ancora correva al momento di
presentare il reclamo in esame. Sicché, a ben vedere, la reclamante neppure
aveva l’interesse a impugnare la relativa ordinanza 23 febbraio 2021. Da questo
punto di vista, pertanto, il reclamo sarebbe così stato dichiarato inammissibile.
4.3
La reclamante invoca la
litispendenza giusta l’art. 62 CPC della causa dal valore litigioso di fr.
4'886.35, che le era già stata notificata con ordinanza 9 febbraio 2021 e i cui
effetti risalivano all’8 febbraio 2021. A suo modo di vedere la petizione 3/23
febbraio 2021 si traduceva in un atto di desistenza giusta l’art. 241 CPC di
quella petizione, che il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto stralciare. E, per
non averlo fatto, il primo giudice aveva violato il diritto (reclamo, pag. 4 n.
2). L’eccezione di litispendenza tuttavia è stata sollevata dalla reclamante
nel contesto dell’istanza di modifica datata 5 marzo 2021 (pag. 2) su cui, per
sua stessa ammissione, il Giudice di pace ancora non si è pronunciato. Pertanto,
proposta ora in questa sede di giudizio, la critica risulta quantomeno
prematura. In assenza di una decisione impugnabile, anche al riguardo il
reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
6.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 marzo 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
fissate in fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 12 marzo 2021 alla controparte e alle osservazioni 16
marzo 2021 del Giudice di pace ad entrambe le parti):
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Vezia.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).