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Decisione

13.2021.25

Diniego di rinvio d'udienza. Assunzione di una perizia a titolo cautelare. Difetto d'interesse degno di protezione a proporre reclamo

22 luglio 2021Italiano9 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.25

Lugano

22 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2021.9 (assunzione di prove a

titolo cautelare) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 gennaio 2021 da

CO 1

CO 2

entrambi patrocinati dall’

PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 3

e ora sul reclamo 15

marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 5 marzo 2021 con cui il Pretore ha

respinto la sua domanda di rinvio dell’udienza;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito della

realizzazione della loro casa di abitazione, il 3 novembre 2017 CO 1 e CO 2

hanno commissionato a RE 1 la realizzazione, fornitura e posa di una scala

interna in acciaio costruita su misura e a struttura portante con gradini nella

tipologia “corten”. L’opera ha evidenziato vari difetti e problemi.

B. Con istanza 28

gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’assunzione di prove a titolo cautelare

nei confronti di RE 1, e meglio l’assunzione di una prova peritale tesa ad

accertare lo stato dell’opera, ad accertarne difetti, origine e causa, e a

definire preventivamente le misure per ovviarvi.

C. Il 29 gennaio 2021 il

Pretore ha citato le parti all’udienza di discussione fissata per l’8 marzo

2021.

Con istanza 4 marzo 2021

il patrocinatore legale della società convenuta ha chiesto il rinvio

dell’udienza in forza di un certificato medico che lo dichiarava inabile al

100% al lavoro per malattia dal 3 marzo 2021 al 18 marzo 2021.

D. Con decisione 5 marzo

2021 il Pretore ha negato il rinvio e confermato l’udienza come previsto,

richiamando la natura cautelare della procedura e la necessità di una sua

celere trattazione.

L’udienza si è tenuta l’8

marzo 2021 alla presenza degli istanti, che hanno confermato la loro richiesta.

Nessuno si è invece presentato per conto della società convenuta.

E. Con reclamo 15 marzo

2021 RE 1 chiede ora di annullare la decisione 5 marzo 2021 e di rinviare

l’incarto al Pretore affinché convochi le parti ad una nuova udienza.

Non sono state raccolte

osservazioni.

F. Nel frattempo con

decisione 10 marzo 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha così designato

il perito giudiziario, ha statuito sulle domande peritali a cui questi era

chiamato a rispondere e lo ha invitato a presentare un preventivo spese,

richiamandolo per il resto ai relativi obblighi di legge.

L’appello 22 marzo 2021

con cui RE 1 chiede di riformare la decisione 10 marzo 2021, nel senso di

designare un perito giudiziario specialista nel campo delle metalcostruzioni, di

non mostrargli la perizia di parte di cui al doc. N e di modificare le domande

peritali 2.1 e 2.2, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n.

13.2021.27).

Considerando

in diritto: 1. La decisione 5 marzo 2021

con cui il Pretore ha negato il rinvio dell’udienza dell’8 marzo 2021 è una

disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. La decisione,

peraltro, si inserisce in un procedimento di assunzione di prove a titolo

cautelare giusta l’art. 158 CPC che è retto dalla procedura sommaria (art. 158

cpv. 2 e 248 lett. d CPC). Per i combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG essa è impugnabile mediante reclamo nel termine

di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione è stata

anticipata via fax alla società reclamante il medesimo giorno della sua

pronuncia (5 marzo 2021). Pertanto, rimesso alla posta il giorno 15 marzo 2021

il reclamo risulta senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2. Giusta l’art. 59 CPC

il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti

processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra

questi l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2

lett. a CPC), principio valido anche per i rimedi di diritto sicché anche il

reclamante/appellante deve avere un interesse degno di protezione ad impugnare

una decisione (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 16 ad art. 59 con rinvio; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 49 ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334; Zingg, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 24 ad art. 59; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 25 ad Vorbemerkungen zu Art. 308). È questo il

caso se la decisione comporta una lesione formale e/o materiale (“formelle

Beschwer” o “materielle Beschwer”) in capo al ricorrente (Bastons Bulletti, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 21 segg. ad Intro Art.

308-334; Verda Chiocchetti, op.

cit., n. 53 e 60 ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334; Zingg, op. cit. , n. 34 ad art. 59; Sterchi, op. cit., n. 26 segg. e 31

segg. ad Vorbemerkungen zu Art. 308).

2.1 Oltre che personale (per le

eccezioni al riguardo cfr. sentenza del TF 5A_310/2015 del 20 aprile 2015

consid. 2), l’interesse degno di protezione deve essere pratico, nel senso che

l’esito del giudizio di seconda sede deve avere delle ripercussioni sulla situazione

di fatto o giuridica della parte che si aggrava, e attuale, dovendo segnatamente

ancora sussistere nel momento in cui è emessa la decisione di seconda istanza

cantonale (Bastons Bulletti, op.

cit., n. 24 ad Intro Art. 308-334; Trezzini,

op. cit., n. 41, 42 e 43 ad art. 59; Verda

Chiocchetti, op. cit., n. 54 ad Osservazioni preliminari agli Art.

308-334; Zingg, op. cit., n. 45 e

n. 46 seg. ad art. 59).

2.2 In difetto di un interesse

degno di protezione l’iniziativa giudiziaria deve essere dichiarata

irricevibile per difetto di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. a

CPC). Se l’interesse è dato al momento della litispendenza, ma viene meno nel

corso della procedura, questa diventa priva d’oggetto per altri motivi e va conseguentemente

stralciata dai ruoli in applicazione dell’art. 242 CPC (sentenza del TF

5A_1035/2019 del 12 marzo 2020 consid. 7.2, 4A_249/2018 del 12 luglio 2018

consid. 2.2, 4A_226/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 5; Bastons Bulletti, op. cit., n. 24 ad Intro Art. 308-334).

3. Oggetto

d’impugnativa è la decisione 5 marzo 2021 con cui il Pretore ha respinto la

domanda di rinvio dell’udienza fissata per lunedì 8 marzo 2021 che il

patrocinatore legale della società convenuta, vista l’impossibilità a

presenziarvi per suo conto a causa di un’inabilità al 100% dovuta a malattia e attestata

da certificato medico, aveva chiesto di posticipare. In particolare, con il

gravame in esame la società reclamante chiede che questa decisione sia

annullata e la causa rinviata al Pretore con obbligo di convocare le parti ad

una nuova udienza (reclamo, pag. 4). Ciò posto, negato il rinvio entro i

termini di cui si è appena detto, l’udienza si è poi appunto tenuta l’8 marzo

2021 alle ore 09:39 (act. III), facendo così venir meno l’interesse degno di

protezione pratico e attuale a rivendicare il successivo 15 marzo 2021 l’annullamento

e/o modifica della predetta ordinanza 5 marzo 2021 ormai già superata. Giova in

effetti rilevare che un rinvio della comparizione non è in effetti più

ipotizzabile dopo la data dell’udienza, poiché in tal caso torna semmai applicabile

la restituzione giusta l’art. 148 CPC (Bohnet,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,

2019, n. 10/13 ad art. 135; Brändli/Bühler,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8/10 ad art. 135; Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 135

con rif.). Si aggiunga per il resto che un rinvio negato a torto può poi ancora

essere censurato nel contesto di un’impugnativa avverso la decisione finale (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 7 ad art.

135). Di conseguenza il reclamo qui in discussione, difettando sin dalla sua

presentazione del necessario interesse pratico e attuale, deve essere dichiarato

inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale (sopra, consid.

2.2).

4. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della società reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte.

5. Il presente reclamo,

retto dalla procedura sommaria (sopra, consid. 1) e che stante il giudizio di

inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene

evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1

lett. a cifra 2 e lett. b cifra 1 e 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 15 marzo 2021 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali

fissate in fr. 300.– sono poste a carico della società reclamante.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 15 marzo 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF e, trattandosi di misure cautelari, facendo valere la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).