13.2021.25
Diniego di rinvio d'udienza. Assunzione di una perizia a titolo cautelare. Difetto d'interesse degno di protezione a proporre reclamo
22 luglio 2021Italiano9 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.25
Lugano
22 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2021.9 (assunzione di prove a
titolo cautelare) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 gennaio 2021 da
CO 1
CO 2
entrambi patrocinati dall’
PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 3
e ora sul reclamo 15
marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 5 marzo 2021 con cui il Pretore ha
respinto la sua domanda di rinvio dell’udienza;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della
realizzazione della loro casa di abitazione, il 3 novembre 2017 CO 1 e CO 2
hanno commissionato a RE 1 la realizzazione, fornitura e posa di una scala
interna in acciaio costruita su misura e a struttura portante con gradini nella
tipologia “corten”. L’opera ha evidenziato vari difetti e problemi.
B. Con istanza 28
gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’assunzione di prove a titolo cautelare
nei confronti di RE 1, e meglio l’assunzione di una prova peritale tesa ad
accertare lo stato dell’opera, ad accertarne difetti, origine e causa, e a
definire preventivamente le misure per ovviarvi.
C. Il 29 gennaio 2021 il
Pretore ha citato le parti all’udienza di discussione fissata per l’8 marzo
2021.
Con istanza 4 marzo 2021
il patrocinatore legale della società convenuta ha chiesto il rinvio
dell’udienza in forza di un certificato medico che lo dichiarava inabile al
100% al lavoro per malattia dal 3 marzo 2021 al 18 marzo 2021.
D. Con decisione 5 marzo
2021 il Pretore ha negato il rinvio e confermato l’udienza come previsto,
richiamando la natura cautelare della procedura e la necessità di una sua
celere trattazione.
L’udienza si è tenuta l’8
marzo 2021 alla presenza degli istanti, che hanno confermato la loro richiesta.
Nessuno si è invece presentato per conto della società convenuta.
E. Con reclamo 15 marzo
2021 RE 1 chiede ora di annullare la decisione 5 marzo 2021 e di rinviare
l’incarto al Pretore affinché convochi le parti ad una nuova udienza.
Non sono state raccolte
osservazioni.
F. Nel frattempo con
decisione 10 marzo 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha così designato
il perito giudiziario, ha statuito sulle domande peritali a cui questi era
chiamato a rispondere e lo ha invitato a presentare un preventivo spese,
richiamandolo per il resto ai relativi obblighi di legge.
L’appello 22 marzo 2021
con cui RE 1 chiede di riformare la decisione 10 marzo 2021, nel senso di
designare un perito giudiziario specialista nel campo delle metalcostruzioni, di
non mostrargli la perizia di parte di cui al doc. N e di modificare le domande
peritali 2.1 e 2.2, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n.
13.2021.27).
Considerando
in diritto: 1. La decisione 5 marzo 2021
con cui il Pretore ha negato il rinvio dell’udienza dell’8 marzo 2021 è una
disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. La decisione,
peraltro, si inserisce in un procedimento di assunzione di prove a titolo
cautelare giusta l’art. 158 CPC che è retto dalla procedura sommaria (art. 158
cpv. 2 e 248 lett. d CPC). Per i combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG essa è impugnabile mediante reclamo nel termine
di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione è stata
anticipata via fax alla società reclamante il medesimo giorno della sua
pronuncia (5 marzo 2021). Pertanto, rimesso alla posta il giorno 15 marzo 2021
il reclamo risulta senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2. Giusta l’art. 59 CPC
il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti
processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra
questi l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2
lett. a CPC), principio valido anche per i rimedi di diritto sicché anche il
reclamante/appellante deve avere un interesse degno di protezione ad impugnare
una decisione (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 16 ad art. 59 con rinvio; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 49 ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334; Zingg, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 24 ad art. 59; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 25 ad Vorbemerkungen zu Art. 308). È questo il
caso se la decisione comporta una lesione formale e/o materiale (“formelle
Beschwer” o “materielle Beschwer”) in capo al ricorrente (Bastons Bulletti, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 21 segg. ad Intro Art.
308-334; Verda Chiocchetti, op.
cit., n. 53 e 60 ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334; Zingg, op. cit. , n. 34 ad art. 59; Sterchi, op. cit., n. 26 segg. e 31
segg. ad Vorbemerkungen zu Art. 308).
2.1 Oltre che personale (per le
eccezioni al riguardo cfr. sentenza del TF 5A_310/2015 del 20 aprile 2015
consid. 2), l’interesse degno di protezione deve essere pratico, nel senso che
l’esito del giudizio di seconda sede deve avere delle ripercussioni sulla situazione
di fatto o giuridica della parte che si aggrava, e attuale, dovendo segnatamente
ancora sussistere nel momento in cui è emessa la decisione di seconda istanza
cantonale (Bastons Bulletti, op.
cit., n. 24 ad Intro Art. 308-334; Trezzini,
op. cit., n. 41, 42 e 43 ad art. 59; Verda
Chiocchetti, op. cit., n. 54 ad Osservazioni preliminari agli Art.
308-334; Zingg, op. cit., n. 45 e
n. 46 seg. ad art. 59).
2.2 In difetto di un interesse
degno di protezione l’iniziativa giudiziaria deve essere dichiarata
irricevibile per difetto di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. a
CPC). Se l’interesse è dato al momento della litispendenza, ma viene meno nel
corso della procedura, questa diventa priva d’oggetto per altri motivi e va conseguentemente
stralciata dai ruoli in applicazione dell’art. 242 CPC (sentenza del TF
5A_1035/2019 del 12 marzo 2020 consid. 7.2, 4A_249/2018 del 12 luglio 2018
consid. 2.2, 4A_226/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 5; Bastons Bulletti, op. cit., n. 24 ad Intro Art. 308-334).
3. Oggetto
d’impugnativa è la decisione 5 marzo 2021 con cui il Pretore ha respinto la
domanda di rinvio dell’udienza fissata per lunedì 8 marzo 2021 che il
patrocinatore legale della società convenuta, vista l’impossibilità a
presenziarvi per suo conto a causa di un’inabilità al 100% dovuta a malattia e attestata
da certificato medico, aveva chiesto di posticipare. In particolare, con il
gravame in esame la società reclamante chiede che questa decisione sia
annullata e la causa rinviata al Pretore con obbligo di convocare le parti ad
una nuova udienza (reclamo, pag. 4). Ciò posto, negato il rinvio entro i
termini di cui si è appena detto, l’udienza si è poi appunto tenuta l’8 marzo
2021 alle ore 09:39 (act. III), facendo così venir meno l’interesse degno di
protezione pratico e attuale a rivendicare il successivo 15 marzo 2021 l’annullamento
e/o modifica della predetta ordinanza 5 marzo 2021 ormai già superata. Giova in
effetti rilevare che un rinvio della comparizione non è in effetti più
ipotizzabile dopo la data dell’udienza, poiché in tal caso torna semmai applicabile
la restituzione giusta l’art. 148 CPC (Bohnet,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,
2019, n. 10/13 ad art. 135; Brändli/Bühler,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8/10 ad art. 135; Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 135
con rif.). Si aggiunga per il resto che un rinvio negato a torto può poi ancora
essere censurato nel contesto di un’impugnativa avverso la decisione finale (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 7 ad art.
135). Di conseguenza il reclamo qui in discussione, difettando sin dalla sua
presentazione del necessario interesse pratico e attuale, deve essere dichiarato
inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale (sopra, consid.
2.2).
4. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della società reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte.
5. Il presente reclamo,
retto dalla procedura sommaria (sopra, consid. 1) e che stante il giudizio di
inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene
evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1
lett. a cifra 2 e lett. b cifra 1 e 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 15 marzo 2021 di RE
1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
fissate in fr. 300.– sono poste a carico della società reclamante.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 15 marzo 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF e, trattandosi di misure cautelari, facendo valere la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).