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Decisione

13.2021.27

La decisione che dispone l'assunzione di una perizia a titolo cautelare in una procedura indipendente e a sé stante è una disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

22 luglio 2021Italiano9 min

B. Con istanza 28 gennaio

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.27

Lugano

22 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2021.9 (assunzione di prove a

titolo cautelare) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 gennaio 2021 da

AO 1

AO 2

entrambi patrocinati dall’

PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 3

e ora sull’appello (correttamente:

reclamo) 22 marzo 2021 di AP 1 contro la decisione 10 marzo 2021 con cui il

Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di assunzione di prove a titolo

cautelare della controparte;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito della

realizzazione della loro casa di abitazione, il 3 novembre 2017 AO 1 e AO 2 hanno

commissionato a AP 1 la realizzazione, fornitura e posa di una scala interna in

acciaio costruita su misura e a struttura portante con gradini nella tipologia “corten”.

L’opera ha evidenziato vari difetti e problemi.

Fatti

B. Con istanza 28 gennaio

2021 AO 1 e AO 2 hanno chiesto l’assunzione di prove a titolo cautelare nei

confronti di AP 1, e meglio l’assunzione di una prova peritale tesa ad

accertare lo stato dell’opera, ad accertarne difetti, origine e causa, e a

definire preventivamente le misure per ovviarvi.

C. Il 29 gennaio 2021 il

Pretore ha citato le parti all’udienza di discussione fissata per l’8 marzo

2021.

Con istanza 4 marzo 2021

il patrocinatore legale della società convenuta ha chiesto il rinvio

dell’udienza in forza di un certificato medico che lo dichiarava inabile al

100% al lavoro per malattia dal 3 marzo 2021 al 18 marzo 2021.

D. Con decisione 5 marzo

2021 il Pretore ha negato il rinvio e confermato l’udienza come previsto,

richiamando la natura cautelare della procedura e la necessità di una sua

celere trattazione.

L’udienza si è tenuta l’8

marzo 2021 alla presenza degli istanti, che hanno confermato la loro richiesta.

Nessuno si è invece presentato per conto della società convenuta.

Il reclamo 15 marzo 2021

di AP 1 teso ad annullare la decisione 5 marzo 2021 è oggetto di odierno

separato giudizio (inc. n. 13.2021.25).

E. Con decisione 10

marzo 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha così designato il

perito giudiziario, ha statuito sulle domande peritali a cui questi era

chiamato a rispondere e lo ha invitato a presentare un preventivo spese,

richiamandolo per il resto ai relativi obblighi di legge.

F. Con appello 22 marzo

2021 AP 1 chiede di riformare la decisione 10 marzo 2021 nel senso di designare

un perito giudiziario specialista nel campo delle metalcostruzioni, che a

questi non sia mostrato la perizia di parte di cui al doc. N, e che siano

modificate le domande peritali 2.1 e 2.2.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione 10 marzo 2021

è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo

cautelare giusta l’art. 158 CPC, cui si applicano le disposizioni in materia di

provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art.

248.

lett. d CPC).

La società convenuta

insorge qui contro la decisione 10 marzo 2021 pervenutale il successivo 12

marzo 2021. Rimesso alla posta il 22 marzo 2021, il gravame ossequia il termine

di dieci giorni (art. 314 e 321 CPC) e risulta quindi, da questo punto di

vista, tempestivo e ammissibile.

2.

Con la decisione

impugnata il Pretore ha disposto l’assunzione in via cautelare di una perizia

giudiziaria, nell’ambito di una procedura indipendente e a sé stante. Poiché

occorre ora procedere con l’assunzione della prova medesima così ammessa, la

decisione impugnata non può essere considerata finale - diversamente dalla

decisione che rifiuta l’assunzione cautelare di una prova in una procedura a sé

stante - dovendosi invece qualificarla quale decisione incidentale e meglio

quale disposizione ordinatoria processuale (decisione in materia di prove) ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell’8 gennaio 2015

consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_132/2020 dell’8 settembre 2020

consid. 1, 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti),

impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1

LOG e 319 lett. b cifra 2 CPC).

3.

Avverso la decisione

impugnata la società convenuta ha presentato appello, rimedio di diritto che

l’autorità inferiore ha finanche indicato in calce alla medesima (doc. 1 al

reclamo, pag. 4). L’errata informazione va senz’altro ricondotta alla mancata e

chiara distinzione tra la natura finale della decisione che rifiuta un’istanza

di assunzione di prove a titolo cautelare e la natura incidentale di decisione ordinatoria

processuale in materia di prove (art. 124, 154 CPC) quale è quella che accoglie

un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (sopra, consid. 2).

Sicché, eccezionalmente, il gravame viene trattato ed esaminato alla luce dei

presupposti di ammissibilità del reclamo, anziché dell’errato proposto appello.

4.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente

(III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c;

Verda Chiocchetti, in: Trezzini e

al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa

con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua

ammissibilità l’eccezione.

5.

La società convenuta

non sostiene che la decisione impugnata comporta per lei un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. D’altra parte la medesima

società convenuta riconduce in modo esplicito le censure riferite alla sua

mancata partecipazione all’udienza dell’8 marzo 2021 e il mancato rinvio da

parte del Pretore del contraddittorio nonostante l’inabilità al lavoro al 100% del

suo patrocinatore legale, al relativo reclamo interposto avverso la decisione 5

marzo 2021 che è oggetto di separato giudizio (inc. n. 13.2021.25). In

particolare, l’interessata rileva di avere introdotto cautelativamente il suo

appello, ovvero in attesa della sentenza di quel reclamo appunto, che auspica

“sia accettato di modo che l’udienza potrà essere nuovamente indetta e

procedere così alle opposizioni ai ques[i]ti, a proporre controquesiti e

produrre documenti”. Sicché, a ben vedere, con riferimento al gravame qui in esame

nemmeno da questo punto di vista vi è modo di considerare evidentemente dato un

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

5.1

Giova per il resto aggiungere

che né la pretesa mancanza di conoscenze e formazione specialistiche nel campo

delle metalcostruzioni che la società convenuta imputa al perito designato dal

Pretore (appello, pag. 3), né l’ingannevole e fuorviante formulazione del

quesito n. 2.1 (appello, pag. 3 seg.) e l’arbitrarietà di quella del quesito n.

2.2

(appello, pag. 4), sono costitutivi di un pregiudizio difficilmente

riparabile. Tali argomenti potranno in effetti e, se del caso, essere rimessi

in discussione nell’ambito dell’eventuale procedura di merito che seguirà,

rispettivamente nel contesto dell’eventuale delucidazione e/o completamento

della perizia.

5.2

Ne discende che, in assenza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame in esame risulta inammissibile.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della società convenuta, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a

formulare osservazioni.

7.

Il presente gravame,

retto dalla procedura sommaria (sopra, consid. 1) e che stante il giudizio di

inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene

evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1

lett. a cifra 2 e lett. b cifra 1 e 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L’appello (correttamente:

reclamo) 22 marzo 2021 di AP 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

fissate in fr. 300.– sono poste a carico di AP 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 22 marzo 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF e, trattandosi di misure cautelari, facendo valere la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).