13.2021.27
La decisione che dispone l'assunzione di una perizia a titolo cautelare in una procedura indipendente e a sé stante è una disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
22 luglio 2021Italiano9 min
B. Con istanza 28 gennaio
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.27
Lugano
22 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2021.9 (assunzione di prove a
titolo cautelare) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 gennaio 2021 da
AO 1
AO 2
entrambi patrocinati dall’
PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 3
e ora sull’appello (correttamente:
reclamo) 22 marzo 2021 di AP 1 contro la decisione 10 marzo 2021 con cui il
Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di assunzione di prove a titolo
cautelare della controparte;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della
realizzazione della loro casa di abitazione, il 3 novembre 2017 AO 1 e AO 2 hanno
commissionato a AP 1 la realizzazione, fornitura e posa di una scala interna in
acciaio costruita su misura e a struttura portante con gradini nella tipologia “corten”.
L’opera ha evidenziato vari difetti e problemi.
Fatti
B. Con istanza 28 gennaio
2021 AO 1 e AO 2 hanno chiesto l’assunzione di prove a titolo cautelare nei
confronti di AP 1, e meglio l’assunzione di una prova peritale tesa ad
accertare lo stato dell’opera, ad accertarne difetti, origine e causa, e a
definire preventivamente le misure per ovviarvi.
C. Il 29 gennaio 2021 il
Pretore ha citato le parti all’udienza di discussione fissata per l’8 marzo
2021.
Con istanza 4 marzo 2021
il patrocinatore legale della società convenuta ha chiesto il rinvio
dell’udienza in forza di un certificato medico che lo dichiarava inabile al
100% al lavoro per malattia dal 3 marzo 2021 al 18 marzo 2021.
D. Con decisione 5 marzo
2021 il Pretore ha negato il rinvio e confermato l’udienza come previsto,
richiamando la natura cautelare della procedura e la necessità di una sua
celere trattazione.
L’udienza si è tenuta l’8
marzo 2021 alla presenza degli istanti, che hanno confermato la loro richiesta.
Nessuno si è invece presentato per conto della società convenuta.
Il reclamo 15 marzo 2021
di AP 1 teso ad annullare la decisione 5 marzo 2021 è oggetto di odierno
separato giudizio (inc. n. 13.2021.25).
E. Con decisione 10
marzo 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha così designato il
perito giudiziario, ha statuito sulle domande peritali a cui questi era
chiamato a rispondere e lo ha invitato a presentare un preventivo spese,
richiamandolo per il resto ai relativi obblighi di legge.
F. Con appello 22 marzo
2021 AP 1 chiede di riformare la decisione 10 marzo 2021 nel senso di designare
un perito giudiziario specialista nel campo delle metalcostruzioni, che a
questi non sia mostrato la perizia di parte di cui al doc. N, e che siano
modificate le domande peritali 2.1 e 2.2.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 10 marzo 2021
è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo
cautelare giusta l’art. 158 CPC, cui si applicano le disposizioni in materia di
provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art.
248.
lett. d CPC).
La società convenuta
insorge qui contro la decisione 10 marzo 2021 pervenutale il successivo 12
marzo 2021. Rimesso alla posta il 22 marzo 2021, il gravame ossequia il termine
di dieci giorni (art. 314 e 321 CPC) e risulta quindi, da questo punto di
vista, tempestivo e ammissibile.
2.
Con la decisione
impugnata il Pretore ha disposto l’assunzione in via cautelare di una perizia
giudiziaria, nell’ambito di una procedura indipendente e a sé stante. Poiché
occorre ora procedere con l’assunzione della prova medesima così ammessa, la
decisione impugnata non può essere considerata finale - diversamente dalla
decisione che rifiuta l’assunzione cautelare di una prova in una procedura a sé
stante - dovendosi invece qualificarla quale decisione incidentale e meglio
quale disposizione ordinatoria processuale (decisione in materia di prove) ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell’8 gennaio 2015
consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_132/2020 dell’8 settembre 2020
consid. 1, 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti),
impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1
LOG e 319 lett. b cifra 2 CPC).
3.
Avverso la decisione
impugnata la società convenuta ha presentato appello, rimedio di diritto che
l’autorità inferiore ha finanche indicato in calce alla medesima (doc. 1 al
reclamo, pag. 4). L’errata informazione va senz’altro ricondotta alla mancata e
chiara distinzione tra la natura finale della decisione che rifiuta un’istanza
di assunzione di prove a titolo cautelare e la natura incidentale di decisione ordinatoria
processuale in materia di prove (art. 124, 154 CPC) quale è quella che accoglie
un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (sopra, consid. 2).
Sicché, eccezionalmente, il gravame viene trattato ed esaminato alla luce dei
presupposti di ammissibilità del reclamo, anziché dell’errato proposto appello.
4.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente
(III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c;
Verda Chiocchetti, in: Trezzini e
al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa
con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua
ammissibilità l’eccezione.
5.
La società convenuta
non sostiene che la decisione impugnata comporta per lei un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. D’altra parte la medesima
società convenuta riconduce in modo esplicito le censure riferite alla sua
mancata partecipazione all’udienza dell’8 marzo 2021 e il mancato rinvio da
parte del Pretore del contraddittorio nonostante l’inabilità al lavoro al 100% del
suo patrocinatore legale, al relativo reclamo interposto avverso la decisione 5
marzo 2021 che è oggetto di separato giudizio (inc. n. 13.2021.25). In
particolare, l’interessata rileva di avere introdotto cautelativamente il suo
appello, ovvero in attesa della sentenza di quel reclamo appunto, che auspica
“sia accettato di modo che l’udienza potrà essere nuovamente indetta e
procedere così alle opposizioni ai ques[i]ti, a proporre controquesiti e
produrre documenti”. Sicché, a ben vedere, con riferimento al gravame qui in esame
nemmeno da questo punto di vista vi è modo di considerare evidentemente dato un
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.
5.1
Giova per il resto aggiungere
che né la pretesa mancanza di conoscenze e formazione specialistiche nel campo
delle metalcostruzioni che la società convenuta imputa al perito designato dal
Pretore (appello, pag. 3), né l’ingannevole e fuorviante formulazione del
quesito n. 2.1 (appello, pag. 3 seg.) e l’arbitrarietà di quella del quesito n.
2.2
(appello, pag. 4), sono costitutivi di un pregiudizio difficilmente
riparabile. Tali argomenti potranno in effetti e, se del caso, essere rimessi
in discussione nell’ambito dell’eventuale procedura di merito che seguirà,
rispettivamente nel contesto dell’eventuale delucidazione e/o completamento
della perizia.
5.2
Ne discende che, in assenza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame in esame risulta inammissibile.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della società convenuta, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a
formulare osservazioni.
7.
Il presente gravame,
retto dalla procedura sommaria (sopra, consid. 1) e che stante il giudizio di
inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene
evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1
lett. a cifra 2 e lett. b cifra 1 e 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello (correttamente:
reclamo) 22 marzo 2021 di AP 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
fissate in fr. 300.– sono poste a carico di AP 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 22 marzo 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF e, trattandosi di misure cautelari, facendo valere la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).