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Decisione

13.2021.28

L'esborso forfettario delle spese processuali include anche un eventuale maggior costo di stampa e riproduzione di atti e allegati trasmessi al giudice in formato elettronico, la cui accessibilità non è ostacolata da problemi tecnici

21 luglio 2021Italiano13 min

spese giudiziarie di fr. 2'500.–. Il 22 novembre 2020 all’attrice è stato inoltre

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.28

Lugano

21 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2020.50 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione 14 aprile 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

rappresentato da RA 1

e ora sul reclamo 4

marzo 2021 di RE 1 contro il dispositivo n. 1 della decisione 15 febbraio 2021

riferito alla fatturazione di costi di (foto)copiatura;

ritenuto

in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione

ad agire, con petizione 14 aprile 2020 introdotta alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, RE 1 ha chiesto la condanna dello CO 1 al pagamento di fr.

155'912.80 oltre interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 a titolo di risarcimento

danno giusta la LResp, importo corrispondente al valore delle ipoteche legali

iscritte a carico di alcune unità PPP a __________ nel momento del suo

acquisto. L’interessata rimprovera all’__________ il mancato versamento del preteso

saldo risultante dalla trattenuta TUI e costituito in pegno a suo favore.

Fatti

B. Con risposta 4 giugno

2020 lo CO 1 si è opposto alla petizione e ne ha chiesto la reiezione. Entrambe

le parti hanno confermato il loro antitetico punto di vista in sede di replica

10 luglio 2020 rispettivamente duplica 11 settembre 2020, ribaditi poi al

dibattimento del 20 ottobre 2020.

C. Intanto con ordinanza

22 aprile 2020 il Pretore ha invitato l’attrice a versare un anticipo per le

spese giudiziarie di fr. 2'500.–. Il 22 novembre 2020 all’attrice è stato inoltre

chiesto un secondo anticipo per le spese giudiziarie di fr. 4'000.–.

D. Con istanza 9

dicembre 2020 l’attrice ha chiesto al Pretore la decisione in esito alla quale il

2 novembre 2020 le era stata separatamente fatturata una spesa di fr. 70.– per “rilascio

fotocopie, attestazioni, documentazioni varie Pretura Lugano”.

E. Il 10 dicembre 2020,

pendente una procedura di ricusa a suo carico, il Pretore ha rinviato la

trattazione di ogni domanda non urgente - fra cui una domanda di sospensione

della causa - e sospeso l’incasso forzato delle spese già fatturate. L’istanza

di ricusazione è stata respinta il 12 gennaio 2021 dal competente Pretore

viciniore.

F. Con ordinanza 15

febbraio 2021 il Pretore ha confermato la fattura di fr. 70.– emessa a carico

dell’attrice (dispositivo n. 1), le ha fissato un termine di 10 giorni per

indicare se desiderava in futuro produrre direttamente le copie cartacee

necessarie per il procedimento (dispositivo n. 2), ha ridotto a fr. 1'000.– il

secondo anticipo delle spese giudiziarie a suo carico (dispositivo n. 3) e ha

sospeso il procedimento (dispositivo n. 4).

G. Con reclamo 4 marzo

2021 RE 1 chiede ora di annullare il dispositivo n. 1 della citata ordinanza e con

esso la fattura datata 2 novembre 2020 di fr. 70.–.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L’impugnazione è proposta contro

il dispositivo n. 1 della decisione 15 febbraio 2021 che conferma l’avvenuta

fatturazione in corso di procedura a carico di RE 1 emessa il 2 novembre 2020

dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) a titolo di “rilascio

fotocopie, attestazioni, documentazione varie Pretura Lugano” per il

corrispondente importo di fr. 70.–. La decisione è per contro incontestata in

quanto assegna un termine per indicare la futura disponibilità dell’interessata

a produrre anche le copie cartacee necessarie per la causa (dispositivo n. 2),

riduce il secondo anticipo delle spese a suo carico (dispositivo n. 3) e

sospende il procedimento (dispositivo n. 4).

1.1

L’art. 110 CPC dispone che la

decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente mediante

reclamo a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a

reclamo. E questo è il caso per il dispositivo n. 1 qui impugnato.

1.2

Trattasi nondimeno di una decisione

che, su esplicita richiesta della parte attrice, è stata emessa in corso di

procedura dal Pretore a conferma di una fatturazione puntuale e a sé stante, e

che risolve pertanto una mera questione contabile. Come tale non può essere considerata

quale decisione finale o parte della decisione finale, ma si

traduce in una disposizione ordinatoria processuale. Sicché, diversamente da

quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, la trattazione del reclamo

da presentare nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) rientra nella

competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che se ne occupa

in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.

1.3

Nel caso concreto la

decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 22 febbraio 2021. Di

conseguenza il reclamo qui in esame, trasmesso per via elettronica - in modo

conforme a quanto esatto dall’art. 130 cpv. 2 CPC - il 4 marzo 2021 alle ore

20:33, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

2.1

Il Pretore ha confermato il costo

di fr. 70.– (importo arrotondato per difetto) a carico della reclamante riferito

alla (foto)copiatura della replica 10 luglio 2020 da lei presentata in formato

elettronico, del doc. M e del doc. N, destinata alla Pretura e alla controparte

per un totale di 71 pagine ritenuto un costo di fr. 1.–/pagina come previsto

dall’art. 1 del Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità

giudiziarie del 18 dicembre 2012. Sancita dal CPC la facoltà di trasmettere

atti e documenti in formato elettronico, allo stato attuale la Pretura non era (ancora)

in condizione di notificare in via elettronica gli atti alle parti. Da qui la

necessità di stampare il tutto su carta e il conseguente aumento di costi che

in qualche modo era da coprire, protocollo questo già applicato e noto al

legale della reclamante. Per ovviare a questa fatturazione pro futuro le veniva

data inoltre la possibilità di provvedere di persona a trasmettere le relative

copie cartacee.

2.2

La reclamante contesta

la fatturazione di fr. 70.– operata dalla Pretura in quanto sprovvista di base

legale, in particolare lesiva degli art. 130 cpv. 2, 95 e 96 CPC e della LTG, che

stabiliva un regime di spese forfettario e non un costo specifico per le stampe

di documenti inviati in formato elettronico. Rileva che dal 1° gennaio 2017 le

autorità non possono più esigere una successiva trasmissione di copie cartacee dalla

parte che si prevale dell’invio di atti in forma elettronica, senza che sia

dato uno dei motivi previsti dall’art. 8a cpv. 1 OCE-PCPE, che non includevano

certo la mancanza di infrastruttura informatica presso quell’autorità. Da cui,

la necessità di annullare il dispositivo n. 1 dell’ordinanza impugnata.

Inoltre, la riproduzione di un documento elettronico non era assimilabile ad

una fotocopiatura di singole pagine, e men che meno costituiva una prestazione

a favore o richiesta da una parte o da terzi, sicché persino l’applicazione come

tale del citato Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità

giudiziarie non costituiva una pertinente base legale. Peraltro, l’eventuale

disponibilità della reclamante a trasmettere anche in forma cartacea quanto

inviato in formato elettronico era da intendersi quale mero atto di cortesia e

non certo un obbligo.

3.

Per l’art. 104 cpv.

1.

CPC il giudice statuisce sulle spese giudiziarie - che includono spese

processuali e spese ripetibili (art. 95 CPC, cpv. 1) - di regola nella decisione

finale (con riserva delle decisioni incidentali [cpv. 2] e dei provvedimenti

cautelari [cpv. 3]), in base alle tariffe stabilite dai Cantoni in applicazione

dell’art. 96 CPC nel rispetto dei principi di legalità, equivalenza e copertura

dei costi (Trezzini, in: Trezzini

e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2 ad art. 96; Tappy, in: Commentaire romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 9 ad art. 95; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3a ed., 2017, n. 7

ad art. 95).

3.1

Le spese processuali includono

gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione (art. 95 cpv. 2 CPC,

lett. a) e per la decisione (tassa di giustizia) (lett. b), oltre alle spese

effettive di assunzione delle prove (lett. c), di traduzione e interpretazione

(lett. d) e per la rappresentanza del figlio (lett. e). Nel Canton Ticino le spese

processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del

30.

novembre 2010 (art. 1 cpv. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che

stabilisce esborsi forfettari e scalari per differenti fasce di valore di causa

(art. 2 segg. LTG), e (in parte) dipendenti anche dalle spese effettive (art.

28.

segg. LTG). Entro i limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante

dispone di un ampio potere di apprezzamento su cui l’istanza superiore,

chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di eccesso

o abuso (III CCA 13.2020.19 1° ottobre 2020 consid. 2.2).

3.2

Gli esborsi forfettari - per

la procedura di conciliazione e per la decisione di prima o seconda istanza

(tassa di giustizia) - comprendono sostanzialmente tutte le prestazioni

giudiziarie della relativa istanza. Generalmente questi importi forfettari

comprendono anche le spese a contanti dei tribunali (postali, fotocopie,

telefoniche, ecc.) (Trezzini, op.

cit., n. 14 ad art. 95 [versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio

2020, n. 16 ad art. 95]; Tappy, op.

cit., n. 13 ad art. 95; Rüegg/Rüegg, op.

cit., n. 6 ad art. 95; Suter/Von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 15 ad art. 95)

e di conseguenza non vanno di principio percepite tasse o altri emolumenti

specialmente riferiti allo studio di atti processuali, notifiche,

scritturazione della decisione o altro. È però ipotizzabile una separata fatturazione

per compiti e prestazioni svolti dal giudice o dalla cancelleria del tribunale che

travalicano il procedimento giudiziario di per sé, rispettivamente per

eventuali inutili costi ai sensi dell’art. 108 CPC (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 95; Suter/Von Holzen, op. cit., n. 15 ad

art. 95).

3.3

Gli atti di causa possono

essere trasmessi al giudice in formato elettronico (art. 130 cpv. 1 CPC) munito

di firma qualificata ai sensi della legge federale del 18 marzo 2016 sui

servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre

applicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica) entrata in

vigore il 1° gennaio 2017 (art. 130 cpv. 2 CPC). Il giudice può esigere che

atti e allegati siano inoltrati successivamente in forma cartacea solo per problemi

tecnici (art. 130 cpv. 2 lett. c CPC; art. 8a cpv. 1 dell’Ordinanza sulla

comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali

nonché di procedure d’esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 [OCE-PCPE]), ovvero

se non riesce ad aprirli (art. 8a cpv. 1 lett. a OCE-PCPE) oppure non riesce a

leggerli a schermo o in forma stampata (art. 8a cpv. 1 lett. b OCE-PCPE), questo

previa richiesta motivata e assegnazione di un termine alla parte interessata (art.

8a cpv. 2 OCE-PCPE) (Bohnet, in:

Commentaire romand, CPC, 2a ed.,

2019, n. 18 ad art. 130; Trezzini, op,

cit., n. 16 e 29 ad art. 130 CPC [versione e-book #8 aggiornata al 1°

febbraio 2020, n. 16 e 30 ad art. 130]).

Riservati i problemi

tecnici - e questioni attinenti all’autenticità di documenti (art. 180 CPC) -

il giudice non ha più la facoltà di esigere la produzione complementare in

forma cartacea degli atti di causa e dei relativi allegati (a contrario art.

130.

cpv. 3 aCPC abrogato con la citata modifica) sicché, laddove la controparte

non utilizzasse la trasmissione elettronica, spetterà alla medesima autorità

assicurarne la trasmissione cartacea (Bohnet,

op. cit., n. 18 ad art. 130 CPC con riferimento alla sentenza del 16

ottobre 2017 della Cour de Justice di Ginevra ACJC/1341/2017, e n. 3 ad art.

131.

CPC; Trezzini, op. cit., n. 30

seg. ad art. 130 CPC [versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020,

n. 31 seg. ad art. 130]).

3.4

La stampa degli atti comporta

un onere finanziario. Al pari degli altri costi di cancelleria, quei costi sono

compresi nell’esborso forfettario (art. 95 cpv. 2 lett. a e b CPC). La volontà

del legislatore era di promuovere e favorire la trasmissione di atti e

documenti in forma elettronica. Imputare e fatturare alla parte che ha optato

in tal senso i costi di stampa e riproduzione su supporto cartaceo sarebbe

quindi in contrasto con gli obiettivi della legge (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPC e riferimento alla

sentenza del 16 ottobre 2017 della CJ di Ginevra ACJC/1341/2017). L’eventualità

che il giudice appronti le necessarie copie a spese di chi è venuto meno a tale

suo obbligo concerne unicamente la parte che ha scelto la trasmissione cartacea

(art. 131 CPC), rispettivamente quella richiesta della trasmissione cartacea a seguito

dei problemi tecnici che hanno impedito di accedere a ciò che è stato trasmesso

per via elettronica (Bohnet, op.

cit., n. 18 ad art. 130 CPC e n. 3 e 8 ad art. 131 CPC; Trezzini, op. cit., n. 2 e 6 seg. ad art. 131 CPC). Per

contro, la regola vuole che la parte che ha scelto di avvalersi della

trasmissione in forma elettronica sia protetta dal rischio di dovere sopportare

questo genere di costi effettivi e che potenzialmente si possono anche rivelare

ingenti (Trezzini, op. cit., n. 7

ad art. 131 CPC).

4.

In concreto, pacifica

la volontà della reclamante di avvalersi della trasmissione per via

elettronica, non risulta che problemi tecnici giusta l’art. 130 cpv. 2 lett. c

CPC abbiano impedito l’accesso ai relativi atti e documenti (sopra, consid.

3.3). In mancanza di una delle eccezioni previste dall’art. 8a cpv. 1 OCE-PCPE,

una fatturazione secondo il principio delle spese effettive in applicazione del

Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie del

18.

dicembre 2012 (cfr. art. 32 LTG) non è ammissibile. Di conseguenza, la

fatturazione ad hoc alla reclamante dei costi di stampa degli atti da essa

trasmessi in via elettronica, non sorretta da una sufficiente base legale e

neppure giustificabile da una sorta di “consolidata consuetudine” con

l’argomento che già in precedenza questa modalità era stata adottata a più riprese,

dev’essere annullata.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, stabilite giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr.

100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), in fr. 200.–, tenuto conto

dell’esito della procedura, sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono

ripetibili, considerato che la parte convenuta, cui il reclamo non è stato

notificato e neppure è stata invitata a inoltrare osservazioni, non può essere

considerata parte soccombente e quindi le ripetibili non possono essere messe a

suo carico.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 4 marzo 2021 di RE 1

è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata limitatamente al

punto n. 1 del dispositivo.

2.

Le spese processuali

di fr. 200.– sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 4 marzo 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.

L'esborso forfettario delle spese processuali include anche un eventuale maggior costo di stampa e riproduzione di atti e allegati trasmessi al giudice in formato elettronico, la cui accessibilità non è ostacolata da problemi tecnici | Lexipedia