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Decisione

13.2021.29

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

16 agosto 2021Italiano6 min

dicembre 2018 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 221'406.60

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.29

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.248 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 11 dicembre 2018 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

e

ora sull’“appello” 29 marzo 2021 di AP 1 contro l’ordinanza sulle prove 17

marzo 2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 11

dicembre 2018 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 221'406.60

oltre accessori a titolo di risarcimento del danno.

Con risposta 14 febbraio

2019 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione chiedendo, in via

riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento di fr. 51'049.59 oltre

accessori.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande, l’attore postulando la

reiezione della domanda riconvenzionale.

B. Al dibattimento di

prime arringhe le parti hanno indicato le prove, tra cui la perizia. Con

ordinanza 27 ottobre 2020 il Pretore ha quindi assegnato alle parti un termine

per presentare i rispettivi quesiti peritali. Con ordinanza 17 marzo 2021 il

Pretore ha stralciato i quesiti peritali di parte convenuta rilevando che i

medesimi esulavano dal tema per il quale il convenuto medesimo aveva chiesto la

perizia.

C. Con “appello” 29

marzo 2021 AP 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone l’annullamento

e postulando che siano ammessi i quesiti peritali rifiutati dal primo giudice.

Il gravame non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 18 marzo 2021. Rimesso alla posta il 29 marzo 2021

il gravame - per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC - risulta tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

AP 1 ha impugnato la

decisione del Pretore mediante appello. Considerato che contro le decisioni

ordinatorie processuali non è dato il rimedio dell’appello bensì, come illustrato,

del reclamo, l’impugnativa appare d’acchito inammissibile.

3.

Comunque sia, in

applicazione del CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non

espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2).

3.1

L’impugnabilità delle decisioni

in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista

dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

3.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.3

Nel caso in esame il

reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere

considerato evidente. Anche qualora si volesse trattare il gravame quale

reclamo, in mancanza di una premessa fondamentale esso sarebbe quindi comunque inammissibile.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5.

Il presente “appello”,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L’“appello” 29 marzo 2021 di AP

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente all’“appello” 29 marzo 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri

casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).