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Decisione

13.2021.3

Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Accolto il reclamo, le ripetibili a favore del reclamante vanno poste a carico dello Stato

29 aprile 2021Italiano13 min

reclamo, chiedendo che la remunerazione del patrocinatore sia fissata in fr. 747.-

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.3

13.2021.4

Lugano

29 aprile 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.1938 (misure a protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 maggio 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 7

gennaio 2021 di RE 1 contro la decisione 24 dicembre 2020 con cui, fra l’altro,

il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (1981) e CO 1 (1973)

si sono uniti in matrimonio il 10 gennaio 2010 a __________. Dalla loro unione

sono nati __________ (2010), __________ (2012) e __________ (2014). Con istanza

8 maggio 2020 RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione

coniugale e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza

legale dell’avv. PA 1.

Con scritto 28 maggio 2020

CO 1 ha formulato richiesta di gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza

legale in capo allo studio legale PA 2.

Fatti

B. In esito all’udienza

12 ottobre 2020 e pendente causa, le parti hanno raggiunto un accordo

sull’assetto cautelare, dovendosi poi ancora procedere all’ascolto dei figli

minorenni e al completamento e aggiornamento dei documenti attestanti

fabbisogni e redditi delle parti.

Con i rispettivi scritti

22 e 23 dicembre 2020 le parti hanno infine comunicato il loro assenso a

procedere all’omologazione degli accordi già in essere in via cautelare, in

base ai dati aggiornati.

C. Con decisione 24

dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato la separazione delle parti con

effetto dal 15 gennaio 2020 (dispositivo n. 1) e omologato a titolo di

convenzione l’assetto cautelare già in essere (dispositivo n. 2). Ha quindi

respinto le istanze di gratuito patrocinio presentate da RE 1 (dispositivo n.

3) e da CO 1 (dispositivo n. 4). Ha infine ripartito le spese processuali di

fr. 2'870.– per metà ponendole a loro carico, compensando le ripetibili

(dispositivo n. 5).

D. Con reclamo 7 gennaio

2021 RE 1 chiede la riforma dei dispositivi n. 3 e n. 5 nel senso di ammetterla

al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza dell’avv. PA 1.

L’interessata postula il beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di

reclamo, chiedendo che la remunerazione del patrocinatore sia fissata in fr. 747.-

(fr. 630.– di onorario, per 3 ore e 30 minuti di lavoro, fr. 63..di spese e fr.

54.– di IVA).

Non sono state raccolte

osservazioni.

E. Il reclamo 8 gennaio

2021 proposto da CO 1 avverso il diniego di gratuito patrocinio è oggetto di odierno

separato giudizio (inc. n. 13.2021.1/2).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione

giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

stata notificata il 28 dicembre 2020 ed è pervenuta il 7 gennaio 2021 alla

reclamante. Rimesso alla posta il medesimo giorno, 7 gennaio 2021, il gravame è

quindi tempestivo e ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore aggiunto ha

ritenuto entrambi i coniugi in grado di sopperire alle spese di causa,

considerato che il marito aveva dichiarato di abitare ancora nell’appartamento

coniugale e di conseguenza beneficiava di una disponibilità mensile di fr.

323.–, mentre la moglie aveva un reddito di fr. 4'415.– a fronte di un

fabbisogno di fr. 2'652.–, da cui un’eccedenza mensile di fr. 1'763.–. In

entrambi i casi ha quindi respinto l’istanza di gratuito patrocinio.

2.2

La reclamante reputa questa

decisione manifestamente errata nell’accertamento dei fatti e errata nell’applicazione

del diritto.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019,

n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente

- in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e

dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di

affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio

sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con

rinvii).

4.

Alla base della

convenzione omologata con la decisione qui impugnata vi è l’assetto concordato

in occasione dell’udienza 12 ottobre 2020, rapportato ai dati successivamente

aggiornati e documentati. In punto alla reclamante il Pretore aggiunto ha

ritenuto un reddito complessivo netto di fr. 4'415.– (fr. 3'154.– di reddito

netto incl. 13. mensilità, senza AF e imposta alla fonte, e fr. 1'261.– di AFI

[assegni figli integrativi]). Ha poi accertato il suo fabbisogno in fr. 2'652.–,

includendovi fr. 1'350.– di minimo esistenziale, fr. 720.– di pigione e spese

accessorie (fr. 1'800.– dedotti fr. 360.– per ciascuno dei tre figli), fr. 50.–

posteggio auto, fr. 59.– di cassa malati LAMal e LCA [già dedotto il sussidio],

fr. 139.– di assic. e RC auto, fr. 19.– imposta di circolazione auto, fr. 302.–

di leasing auto e fr. 13.– assic. ED e RC privata (act. III pag. 3 e ordinanza

22.

dicembre 2020 pag. 1). Da cui un’eccedenza mensile di fr. 1'763.– a motivo

della quale il Pretore aggiunto le ha poi negato il gratuito patrocinio.

4.1

La reclamante, premesso che

il Pretore aggiunto non poneva in discussione l’assenza di eventuali risparmi,

obietta che l’importo di fr. 1'261.– di assegni figli integrativi da lei

percepiti sono già di per sé indice evidente di uno stato di indigenza, alla

stessa stregua dei sussidi per la cassa malattia riconosciuti tanto a lei

quanto ai tre figli. Ora, in assenza di elementi contrari, a titolo generale le

persone che beneficiano dell’aiuto sociale devono essere considerate come indigenti

giusta l’art. 117 lett. a CPC (sentenza del TF 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid.

6.2

con riferimenti). In effetti, l’assegno integrativo previsto dalla Legge

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è una prestazione sociale (art.

2.

lett. f della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps) del 5 giugno 2000). Sicché da questo punto di vista la critica appare

fondata.

4.2

La reclamante precisa ancora

che il fabbisogno dei tre figli è stato fissato dal Pretore aggiunto in fr.

1'090.– ciascuno, ovvero complessivamente fr. 3'270.–, e che lo stesso è

coperto nella misura di fr. 300.– dai contributi mensili posti a carico del

marito (fr. 100.– mensili per ogni figlio) e da fr. 600.– mensili di assegni

familiari (fr. 200.– mensili per ogni figlio), da cui un ammanco di fr. 2'370.–

sul loro fabbisogno totale (fr. 790.– in capo ad ogni figlio). Posti gli

assegni figli integrativi per fr. 1'261.– e il saldo suo personale di fr. 502.–

(ottenuto deducendo il fabbisogno di fr. 2'652.– dal reddito di fr. 3'154.–), di

fatto il nucleo familiare si trovava ancora confrontato con un deficit di fr.

607.–. La gravosità della situazione era ancor più evidente in quanto nel fabbisogno

di ogni figlio era stata conteggiata la relativa quota parte di spesa

d’alloggio per complessivi fr. 1'080.–, decurtata dal suo fabbisogno, costo cui

lei doveva comunque far fronte pur senza poterla poi recuperare dai contributi

per i figli. L’argomentazione è senz’altro pertinente. A maggior ragione, se

solo si considera che il fabbisogno mensile dei figli è finanche stato

aggiornato e rivisto, verso l’alto, in fr. 1'114.– (ordinanza 22 dicembre 2020,

pag. 2), da cui un ammanco persino superiore. Risulta così evidente che, avendo

fatto completa astrazione delle necessità economiche dei tre figli, la pretesa

eccedenza di fr. 1'763.– rilevata dal primo giudice è puramente aleatoria e non

effettiva e, come tale, di certo non atta ad escludere un contesto di indigenza

in capo alla reclamante.

4.3

Tutto ciò considerato, nella

misura in cui ha ritenuto che, a fronte di una pretesa disponibilità mensile di

fr. 1'763.–, la reclamante era in grado di sopperire alle spese della causa, il

Pretore aggiunto è incorso in un manifestamente errato accertamento dei fatti.

Il reclamo, fondato, deve quindi essere accolto, con conseguente riforma del

giudizio impugnato nel senso che la reclamante va posta al beneficio del gratuito

patrocinio, con l’assistenza legale dell’avv. PA 1.

5.

La reclamante

insorge anche avverso il dispositivo su spese e ripetibili della sentenza

impugnata. L’ammissione al gratuito patrocinio comporta la necessità di adeguare

e completare il citato dispositivo così come richiesto, ponendo le spese

processuali a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il gravame è fondato anche

da questo punto di vista.

6.

Il Pretore aggiunto,

respinta la richiesta di gratuito patrocinio, non si è determinato sulla

remunerazione dovuta al patrocinatore della reclamante. A garanzia del doppio

grado di giurisdizione, spetta al giudice di primo grado procedere per la prima

volta alla tassazione della nota professionale dell’avv. PA 1.

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106

CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino

incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore

legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il

gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce

vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata

indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (Rtar). Nel caso concreto un’indennità di fr. 750.– remunera

all’incirca 3 ore di lavoro (quanto quelle riconosciute al patrocinatore legale

del reclamante nella parallela procedura di reclamo: inc. n. 13.2021.1/2) più

che congrue tanto per lo studio quanto per la redazione del reclamo. L’importo

risulta corretto anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4

Rtar), di fr. 54.– di spese (art. 6 Rtar) e dell’IVA al 7.7% (art. 14 cpv. 1

Rtar).

Questo rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

8.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 gennaio 2021 di RE

1.

è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 e n. 5 della decisione 24

dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n.

SO.2020.1938) sono così riformati:

“3. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito

patrocinio, comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1,

__________, è accolta.

§ RE

1.

è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato del Cantone Ticino gli

importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il

miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.

4.

[nuovo]

5.

Le

spese processuali di fr. 2'870.– (comprensive dei costi per l’ascolto dei figli

di fr. 1'170.–) sono a carico dei coniugi in ragione di ½ ciascuno.

5.1

La

quota parte di fr. 1'435.– dovuta da RE 1 è posta a carico dello Stato del

Cantone Ticino.

5.2

[nuovo].”

2.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo 7 gennaio 2021 di RE 1 è dichiarata priva

d’oggetto.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del

Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili per la

procedura di reclamo.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 gennaio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione:

- alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6;

- Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art.

116.

LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia

con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).