13.2021.3
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Accolto il reclamo, le ripetibili a favore del reclamante vanno poste a carico dello Stato
29 aprile 2021Italiano13 min
reclamo, chiedendo che la remunerazione del patrocinatore sia fissata in fr. 747.-
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.3
13.2021.4
Lugano
29 aprile 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.1938 (misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 maggio 2020 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 7
gennaio 2021 di RE 1 contro la decisione 24 dicembre 2020 con cui, fra l’altro,
il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1981) e CO 1 (1973)
si sono uniti in matrimonio il 10 gennaio 2010 a __________. Dalla loro unione
sono nati __________ (2010), __________ (2012) e __________ (2014). Con istanza
8 maggio 2020 RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione
coniugale e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza
legale dell’avv. PA 1.
Con scritto 28 maggio 2020
CO 1 ha formulato richiesta di gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza
legale in capo allo studio legale PA 2.
Fatti
B. In esito all’udienza
12 ottobre 2020 e pendente causa, le parti hanno raggiunto un accordo
sull’assetto cautelare, dovendosi poi ancora procedere all’ascolto dei figli
minorenni e al completamento e aggiornamento dei documenti attestanti
fabbisogni e redditi delle parti.
Con i rispettivi scritti
22 e 23 dicembre 2020 le parti hanno infine comunicato il loro assenso a
procedere all’omologazione degli accordi già in essere in via cautelare, in
base ai dati aggiornati.
C. Con decisione 24
dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato la separazione delle parti con
effetto dal 15 gennaio 2020 (dispositivo n. 1) e omologato a titolo di
convenzione l’assetto cautelare già in essere (dispositivo n. 2). Ha quindi
respinto le istanze di gratuito patrocinio presentate da RE 1 (dispositivo n.
3) e da CO 1 (dispositivo n. 4). Ha infine ripartito le spese processuali di
fr. 2'870.– per metà ponendole a loro carico, compensando le ripetibili
(dispositivo n. 5).
D. Con reclamo 7 gennaio
2021 RE 1 chiede la riforma dei dispositivi n. 3 e n. 5 nel senso di ammetterla
al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza dell’avv. PA 1.
L’interessata postula il beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di
reclamo, chiedendo che la remunerazione del patrocinatore sia fissata in fr. 747.-
(fr. 630.– di onorario, per 3 ore e 30 minuti di lavoro, fr. 63..di spese e fr.
54.– di IVA).
Non sono state raccolte
osservazioni.
E. Il reclamo 8 gennaio
2021 proposto da CO 1 avverso il diniego di gratuito patrocinio è oggetto di odierno
separato giudizio (inc. n. 13.2021.1/2).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione
giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
stata notificata il 28 dicembre 2020 ed è pervenuta il 7 gennaio 2021 alla
reclamante. Rimesso alla posta il medesimo giorno, 7 gennaio 2021, il gravame è
quindi tempestivo e ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto ha
ritenuto entrambi i coniugi in grado di sopperire alle spese di causa,
considerato che il marito aveva dichiarato di abitare ancora nell’appartamento
coniugale e di conseguenza beneficiava di una disponibilità mensile di fr.
323.–, mentre la moglie aveva un reddito di fr. 4'415.– a fronte di un
fabbisogno di fr. 2'652.–, da cui un’eccedenza mensile di fr. 1'763.–. In
entrambi i casi ha quindi respinto l’istanza di gratuito patrocinio.
2.2
La reclamante reputa questa
decisione manifestamente errata nell’accertamento dei fatti e errata nell’applicazione
del diritto.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019,
n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente
- in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e
dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di
affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con
rinvii).
4.
Alla base della
convenzione omologata con la decisione qui impugnata vi è l’assetto concordato
in occasione dell’udienza 12 ottobre 2020, rapportato ai dati successivamente
aggiornati e documentati. In punto alla reclamante il Pretore aggiunto ha
ritenuto un reddito complessivo netto di fr. 4'415.– (fr. 3'154.– di reddito
netto incl. 13. mensilità, senza AF e imposta alla fonte, e fr. 1'261.– di AFI
[assegni figli integrativi]). Ha poi accertato il suo fabbisogno in fr. 2'652.–,
includendovi fr. 1'350.– di minimo esistenziale, fr. 720.– di pigione e spese
accessorie (fr. 1'800.– dedotti fr. 360.– per ciascuno dei tre figli), fr. 50.–
posteggio auto, fr. 59.– di cassa malati LAMal e LCA [già dedotto il sussidio],
fr. 139.– di assic. e RC auto, fr. 19.– imposta di circolazione auto, fr. 302.–
di leasing auto e fr. 13.– assic. ED e RC privata (act. III pag. 3 e ordinanza
22.
dicembre 2020 pag. 1). Da cui un’eccedenza mensile di fr. 1'763.– a motivo
della quale il Pretore aggiunto le ha poi negato il gratuito patrocinio.
4.1
La reclamante, premesso che
il Pretore aggiunto non poneva in discussione l’assenza di eventuali risparmi,
obietta che l’importo di fr. 1'261.– di assegni figli integrativi da lei
percepiti sono già di per sé indice evidente di uno stato di indigenza, alla
stessa stregua dei sussidi per la cassa malattia riconosciuti tanto a lei
quanto ai tre figli. Ora, in assenza di elementi contrari, a titolo generale le
persone che beneficiano dell’aiuto sociale devono essere considerate come indigenti
giusta l’art. 117 lett. a CPC (sentenza del TF 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid.
6.2
con riferimenti). In effetti, l’assegno integrativo previsto dalla Legge
sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è una prestazione sociale (art.
2.
lett. f della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) del 5 giugno 2000). Sicché da questo punto di vista la critica appare
fondata.
4.2
La reclamante precisa ancora
che il fabbisogno dei tre figli è stato fissato dal Pretore aggiunto in fr.
1'090.– ciascuno, ovvero complessivamente fr. 3'270.–, e che lo stesso è
coperto nella misura di fr. 300.– dai contributi mensili posti a carico del
marito (fr. 100.– mensili per ogni figlio) e da fr. 600.– mensili di assegni
familiari (fr. 200.– mensili per ogni figlio), da cui un ammanco di fr. 2'370.–
sul loro fabbisogno totale (fr. 790.– in capo ad ogni figlio). Posti gli
assegni figli integrativi per fr. 1'261.– e il saldo suo personale di fr. 502.–
(ottenuto deducendo il fabbisogno di fr. 2'652.– dal reddito di fr. 3'154.–), di
fatto il nucleo familiare si trovava ancora confrontato con un deficit di fr.
607.–. La gravosità della situazione era ancor più evidente in quanto nel fabbisogno
di ogni figlio era stata conteggiata la relativa quota parte di spesa
d’alloggio per complessivi fr. 1'080.–, decurtata dal suo fabbisogno, costo cui
lei doveva comunque far fronte pur senza poterla poi recuperare dai contributi
per i figli. L’argomentazione è senz’altro pertinente. A maggior ragione, se
solo si considera che il fabbisogno mensile dei figli è finanche stato
aggiornato e rivisto, verso l’alto, in fr. 1'114.– (ordinanza 22 dicembre 2020,
pag. 2), da cui un ammanco persino superiore. Risulta così evidente che, avendo
fatto completa astrazione delle necessità economiche dei tre figli, la pretesa
eccedenza di fr. 1'763.– rilevata dal primo giudice è puramente aleatoria e non
effettiva e, come tale, di certo non atta ad escludere un contesto di indigenza
in capo alla reclamante.
4.3
Tutto ciò considerato, nella
misura in cui ha ritenuto che, a fronte di una pretesa disponibilità mensile di
fr. 1'763.–, la reclamante era in grado di sopperire alle spese della causa, il
Pretore aggiunto è incorso in un manifestamente errato accertamento dei fatti.
Il reclamo, fondato, deve quindi essere accolto, con conseguente riforma del
giudizio impugnato nel senso che la reclamante va posta al beneficio del gratuito
patrocinio, con l’assistenza legale dell’avv. PA 1.
5.
La reclamante
insorge anche avverso il dispositivo su spese e ripetibili della sentenza
impugnata. L’ammissione al gratuito patrocinio comporta la necessità di adeguare
e completare il citato dispositivo così come richiesto, ponendo le spese
processuali a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il gravame è fondato anche
da questo punto di vista.
6.
Il Pretore aggiunto,
respinta la richiesta di gratuito patrocinio, non si è determinato sulla
remunerazione dovuta al patrocinatore della reclamante. A garanzia del doppio
grado di giurisdizione, spetta al giudice di primo grado procedere per la prima
volta alla tassazione della nota professionale dell’avv. PA 1.
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106
CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino
incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore
legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il
gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce
vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata
indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 (Rtar). Nel caso concreto un’indennità di fr. 750.– remunera
all’incirca 3 ore di lavoro (quanto quelle riconosciute al patrocinatore legale
del reclamante nella parallela procedura di reclamo: inc. n. 13.2021.1/2) più
che congrue tanto per lo studio quanto per la redazione del reclamo. L’importo
risulta corretto anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4
Rtar), di fr. 54.– di spese (art. 6 Rtar) e dell’IVA al 7.7% (art. 14 cpv. 1
Rtar).
Questo rende priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
8.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 gennaio 2021 di RE
1.
è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 e n. 5 della decisione 24
dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n.
SO.2020.1938) sono così riformati:
“3. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito
patrocinio, comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1,
__________, è accolta.
§ RE
1.
è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato del Cantone Ticino gli
importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il
miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.
4.
[nuovo]
5.
Le
spese processuali di fr. 2'870.– (comprensive dei costi per l’ascolto dei figli
di fr. 1'170.–) sono a carico dei coniugi in ragione di ½ ciascuno.
5.1
La
quota parte di fr. 1'435.– dovuta da RE 1 è posta a carico dello Stato del
Cantone Ticino.
5.2
[nuovo].”
2.
La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo 7 gennaio 2021 di RE 1 è dichiarata priva
d’oggetto.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili per la
procedura di reclamo.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 7 gennaio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione:
- alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia
con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).