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Decisione

13.2021.30

La procedura tesa alla sostituzione di un perito è retta dall'art. 188 CPC. Non è questo lo scopo di un'istanza di adozione di provvedimenti cautelari

16 agosto 2021Italiano5 min

ritornato al Pretore per nominare un nuovo perito in sostituzione di __________.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.30

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2021.23 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con istanza cautelare 16 marzo 2021 da

RE

1

rappr. dalla madre RA 1

patrocinato dall’ PA 2

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e

ora sull’ “ricorso per appello” 29 marzo 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 16

marzo 2021 del Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Tra le parti è pendente

un’azione di modifica del contributo alimentare promossa con petizione 13

luglio 2019 da RE 1 (inc. n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Nord) nei confronti del padre CO 1.

Con ordinanza 1° luglio

2020, il Pretore ha statuito sulle prove. Visti i problemi in essere tra padre

e figlio, egli ha quindi conferito mandato a __________ per una valutazione

peritale psicoaffettiva su RE 1 e sul di lui padre CO 1.

Con ordinanza 5 novembre

2020 il Pretore ha disposto la sospensione della perizia.

Fatti

B. Con istanza cautelare

16 marzo 2021 RE 1 ha chiesto che sia “revocato il mandato peritale di ordine

psicoaffettivo alla signora __________ di cui al dispositivo n. 6 del decreto

pretorile del 1° luglio 2020, e venga affidato analogo mandato a uno

specialista dr. Med. Psichiatra nell’adolescenza per un supporto terapeutico,

insieme a un educatore SAE idoneo a intraprendere un percorso terapeutico con

l’obiettivo di favorire il riavvicinamento tra padre e figlio”.

C. Con decisione 16

marzo 2021 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che un mezzo di prova

non può essere revocato con un decreto cautelare.

D. Con “ricorso per

appello” 29 marzo 2021 RE 1 chiede che la decisione sia annullata e l’incarto

ritornato al Pretore per nominare un nuovo perito in sostituzione di __________.

E. La richiesta

dell’appellante di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede

ricorsuale è stata respinta con decisione 10 maggio 2021 per mancanza di

probabilità di esito favorevole dell’appello.

L’appello non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui

il

Pretore ha respinto l’istanza cautelare in applicazione degli art. 253 e 261

segg. CPC ritenendola manifestamente infondata è impugnabile con il rimedio

dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) da introdurre, trattandosi di

procedura sommaria (art. 314 CPC), nel termine di 10 giorni.

2. La decisione

impugnata è pervenuta all’appellante il 7 aprile 2021 e di conseguenza l’appello,

consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 12 aprile 2021 è quindi

tempestivo.

3. Con l’istanza

cautelare 16 marzo 2021 RE 1 ha chiesto la sostituzione della perita giudiziaria

sostenendo che “… essa è stata rifiutata dal peritando e pertanto si rivela

inidonea a svolgere l’incarico assegnatole …”. In questa sede l’appellante si

duole dell’operato del perito, criticato a più riprese in quanto “il metodo

adottato dalla signora __________ non funziona e non potrà funzionare” e la

ritiene inidonea a svolgere il suo mandato peritale. Rileva poi che l’istanza

cautelare “era intesa non certo a rimettere in discussione la prova decisa dal

Pretore, bensì a chiedere la revoca di una perita che si è rivelata incapace di

ascoltare mio figlio”.

4. La prova peritale è

retta dagli art. 183 seg. CPC. Per quanto concerne segnatamente la possibilità

di sostituzione del perito, l’art. 188 CPC dispone che il giudice può, a

istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di

una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può

far capo a un nuovo perito. È quindi anzitutto a ragione che il primo giudice

ha respinto l’istanza cautelare - il cui scopo è l’adozione di provvedimenti

quando una parte rende verosimile che un suo diritto è leso o è minacciato di

esserlo e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente

riparabile - e non quello invece di sostituire il perito, procedura retta

dall’art. 188 CPC. Per tacere che i motivi che consentono la sostituzione del

perito sono chiaramente definiti da tale norma, e il fatto che una delle parti

non ne condivida l’operato o il modo di procedere non è di certo motivo per

chiederne la sostituzione.

L’appello è pertanto

respinto.

5. Non avendo la

controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

6. Trattandosi di

procedura sommaria il gravame è evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1. L’appello 29 marzo 2021

di RE 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 400.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente all’appello 29 marzo 2021 alla controparte)

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).