13.2021.30
La procedura tesa alla sostituzione di un perito è retta dall'art. 188 CPC. Non è questo lo scopo di un'istanza di adozione di provvedimenti cautelari
16 agosto 2021Italiano5 min
ritornato al Pretore per nominare un nuovo perito in sostituzione di __________.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.30
Lugano
16 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2021.23 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con istanza cautelare 16 marzo 2021 da
RE
1
rappr. dalla madre RA 1
patrocinato dall’ PA 2
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e
ora sull’ “ricorso per appello” 29 marzo 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 16
marzo 2021 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Tra le parti è pendente
un’azione di modifica del contributo alimentare promossa con petizione 13
luglio 2019 da RE 1 (inc. n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord) nei confronti del padre CO 1.
Con ordinanza 1° luglio
2020, il Pretore ha statuito sulle prove. Visti i problemi in essere tra padre
e figlio, egli ha quindi conferito mandato a __________ per una valutazione
peritale psicoaffettiva su RE 1 e sul di lui padre CO 1.
Con ordinanza 5 novembre
2020 il Pretore ha disposto la sospensione della perizia.
Fatti
B. Con istanza cautelare
16 marzo 2021 RE 1 ha chiesto che sia “revocato il mandato peritale di ordine
psicoaffettivo alla signora __________ di cui al dispositivo n. 6 del decreto
pretorile del 1° luglio 2020, e venga affidato analogo mandato a uno
specialista dr. Med. Psichiatra nell’adolescenza per un supporto terapeutico,
insieme a un educatore SAE idoneo a intraprendere un percorso terapeutico con
l’obiettivo di favorire il riavvicinamento tra padre e figlio”.
C. Con decisione 16
marzo 2021 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che un mezzo di prova
non può essere revocato con un decreto cautelare.
D. Con “ricorso per
appello” 29 marzo 2021 RE 1 chiede che la decisione sia annullata e l’incarto
ritornato al Pretore per nominare un nuovo perito in sostituzione di __________.
E. La richiesta
dell’appellante di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede
ricorsuale è stata respinta con decisione 10 maggio 2021 per mancanza di
probabilità di esito favorevole dell’appello.
L’appello non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui
il
Pretore ha respinto l’istanza cautelare in applicazione degli art. 253 e 261
segg. CPC ritenendola manifestamente infondata è impugnabile con il rimedio
dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) da introdurre, trattandosi di
procedura sommaria (art. 314 CPC), nel termine di 10 giorni.
2. La decisione
impugnata è pervenuta all’appellante il 7 aprile 2021 e di conseguenza l’appello,
consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 12 aprile 2021 è quindi
tempestivo.
3. Con l’istanza
cautelare 16 marzo 2021 RE 1 ha chiesto la sostituzione della perita giudiziaria
sostenendo che “… essa è stata rifiutata dal peritando e pertanto si rivela
inidonea a svolgere l’incarico assegnatole …”. In questa sede l’appellante si
duole dell’operato del perito, criticato a più riprese in quanto “il metodo
adottato dalla signora __________ non funziona e non potrà funzionare” e la
ritiene inidonea a svolgere il suo mandato peritale. Rileva poi che l’istanza
cautelare “era intesa non certo a rimettere in discussione la prova decisa dal
Pretore, bensì a chiedere la revoca di una perita che si è rivelata incapace di
ascoltare mio figlio”.
4. La prova peritale è
retta dagli art. 183 seg. CPC. Per quanto concerne segnatamente la possibilità
di sostituzione del perito, l’art. 188 CPC dispone che il giudice può, a
istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di
una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può
far capo a un nuovo perito. È quindi anzitutto a ragione che il primo giudice
ha respinto l’istanza cautelare - il cui scopo è l’adozione di provvedimenti
quando una parte rende verosimile che un suo diritto è leso o è minacciato di
esserlo e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente
riparabile - e non quello invece di sostituire il perito, procedura retta
dall’art. 188 CPC. Per tacere che i motivi che consentono la sostituzione del
perito sono chiaramente definiti da tale norma, e il fatto che una delle parti
non ne condivida l’operato o il modo di procedere non è di certo motivo per
chiederne la sostituzione.
L’appello è pertanto
respinto.
5. Non avendo la
controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
6. Trattandosi di
procedura sommaria il gravame è evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1. L’appello 29 marzo 2021
di RE 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 400.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente all’appello 29 marzo 2021 alla controparte)
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).