13.2021.31
Tassazione di nota d'onorario del legale in regime di gratuito patrocinio. Effetto retroattivo del gratuito patrocinio solo a titolo eccezionale
16 agosto 2021Italiano9 min
B. All’udienza tenutasi
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.31
Lugano
16 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 1°
aprile 2021 dell’
RE
1
contro
la decisione 23 marzo 2021 con cui il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Sud ha tassato la sua nota professionale 18 marzo 2021 nell’ambito della
causa inc. n. CA.2021.14 promossa con istanza 24 febbraio 2021 da
L__________
rappr.
da __________
patrocinata
dall’ RE 1
contro
M__________
patrocinato
dall’ __________
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 24 febbraio
2021
L__________ ha postulato, in via supercautelare e cautelare, la
condanna di M__________ a versarle un contributo alimentare. Essa ha pure
chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Fatti
B. All’udienza tenutasi
il 12 marzo 2021, previa discussione, le parti hanno raggiunto un’intesa
riguardo al contributo alimentare. Il Pretore ha quindi stralciato la procedura
dai ruoli, accogliendo la domanda di gratuito patrocinio dell’istante.
C. Con scritto 18 marzo
2021 l’avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore la propria nota professionale insieme
al dettaglio delle sue prestazioni. Con decisione 23 marzo 2021 il Pretore ha
tassato la nota, riconoscendo un’indennità complessiva di fr. 1'794.80, di cui:
fr. 1'515.- di onorario, fr. 151.50 di spese e fr. 128.30 di IVA.
D. Con reclamo 1° aprile
2021 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione chiedendone la riforma nel senso
di riconoscerle integralmente la nota professionale e fissare l’indennità a fr.
4'329.60 - di cui fr. 3'936.- di onorario e fr. 393.60 di spese - più IVA.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Huber,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:
Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al
CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del
TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile
la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad
art. 122]; Verda Chiocchetti, in:
Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al
CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1°
maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese, diversamente
da quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, dello stesso se ne occupa
la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48
lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Per applicazione analogica
dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016
consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione
della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci
giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella
valida in regime di gratuito patrocinio. In concreto, la decisione è stata
notificata il 24 marzo 2021 ed è pervenuta alla reclamante il giorno
successivo. Il reclamo 1° aprile 2021 risulta quindi tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv.
2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1
L’art.
122.
CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle
prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la
tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). In Ticino, l’onorario dell’avvocato
che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del
Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar]). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice
(art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa
pubblica dello Stato (Bühler, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare
affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali.
3.2
Di principio il beneficio del
gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti
compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione
della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno
preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione
quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).
3.3
Si pone qui la questione
della remunerazione delle prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza
di gratuito patrocinio. Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con
effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I
203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n.
129.
ad art. 119; A. Staehelin/D.
Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65 ad §16; Tappy, in: Commentaire romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta di retroattività dev’essere
esaminata in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico
(KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile
della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione
retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato
sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo
scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19
ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio
deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta,
circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi
nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione
non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel
contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue
(sentenza III CCA del 16 settembre 2014, inc. 13.2014.47, consid. 8 e rif.).
4.
Il Pretore, a fronte
dell’istanza di gratuito patrocinio del 24 febbraio 2021, ha giudicato equo
remunerare le prestazioni esposte dalla legale dal momento dell’inoltro
dell’istanza, comprendendo le prestazioni necessarie per l’allestimento
dell’istanza medesima, escludendo di riflesso quelle esposte prima di allora.
La reclamante si duole in
sostanza di un’errata applicazione dell’art. 119 CPC. A suo modo di vedere l’indennità
per gratuito patrocinio doveva comprendere tutte le incombenze, comprese quindi
le trattative extragiudiziali che hanno preceduto l’introduzione dell’istanza.
4.1
A fronte di un’istanza
presentata il 24 febbraio 2021 il Pretore ha correttamente riconosciuto anche
le prestazioni necessarie per l’allestimento dell’istanza medesima, ad esclusione
quindi di precedenti prestazioni relative alla fase negoziale servita per
valutare i margini di un possibile accordo. La reclamante non pretende che
quanto da lei effettuato prima di questo momento possa rientrare fra gli atti
strettamente connessi con la presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio
e dell’istanza di mantenimento della minore. Richiamato il principio della non
retroattività dell’assistenza giudiziaria, su questo punto la decisione impugnata
non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da
un’applicazione errata del diritto, né si deve ritenere che il Pretore abbia in
qualche modo ecceduto o abusato del suo potere d’apprezzamento e discrezionale.
Di conseguenza, sotto questo profilo, non si ravvisano ragioni valide per
scostarsi dal giudizio impugnato.
4.2
Neppure vi sono elementi per
ritenere che in concreto ricorra un caso eccezionale dell’art. 119 cpv.
4.
CPC per riconoscere anche le prestazioni svolte dalla reclamante prima
dell’inoltro dell’istanza. Comunque sia, l’istanza volta all’ottenimento del
gratuito patrocinio del 24 febbraio 2021 non contiene alcuna richiesta di
retroattività.
4.3
A mente della reclamante la
decisione impugnata sarebbe carente perché non indica quali prestazioni non
sono state ammesse. La doglianza è infondata. Il primo giudice ha spiegato di
non aver riconosciuto le prestazioni antecedenti l’istanza 24 febbraio 2021, e
solo quelle sono state escluse. Non era quindi necessario indicare nel
dettaglio le prestazioni non ammesse.
5.
Per i motivi che
precedono il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 400.–
(art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 1° aprile 2021 dell’avv.
RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 400.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).