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Decisione

13.2021.31

Tassazione di nota d'onorario del legale in regime di gratuito patrocinio. Effetto retroattivo del gratuito patrocinio solo a titolo eccezionale

16 agosto 2021Italiano9 min

B. All’udienza tenutasi

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.31

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 1°

aprile 2021 dell’

RE

1

contro

la decisione 23 marzo 2021 con cui il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio-Sud ha tassato la sua nota professionale 18 marzo 2021 nell’ambito della

causa inc. n. CA.2021.14 promossa con istanza 24 febbraio 2021 da

L__________

rappr.

da __________

patrocinata

dall’ RE 1

contro

M__________

patrocinato

dall’ __________

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 24 febbraio

2021

L__________ ha postulato, in via supercautelare e cautelare, la

condanna di M__________ a versarle un contributo alimentare. Essa ha pure

chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

Fatti

B. All’udienza tenutasi

il 12 marzo 2021, previa discussione, le parti hanno raggiunto un’intesa

riguardo al contributo alimentare. Il Pretore ha quindi stralciato la procedura

dai ruoli, accogliendo la domanda di gratuito patrocinio dell’istante.

C. Con scritto 18 marzo

2021 l’avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore la propria nota professionale insieme

al dettaglio delle sue prestazioni. Con decisione 23 marzo 2021 il Pretore ha

tassato la nota, riconoscendo un’indennità complessiva di fr. 1'794.80, di cui:

fr. 1'515.- di onorario, fr. 151.50 di spese e fr. 128.30 di IVA.

D. Con reclamo 1° aprile

2021 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione chiedendone la riforma nel senso

di riconoscerle integralmente la nota professionale e fissare l’indennità a fr.

4'329.60 - di cui fr. 3'936.- di onorario e fr. 393.60 di spese - più IVA.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Huber,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:

Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al

CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del

TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile

la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad

art. 122]; Verda Chiocchetti, in:

Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al

CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1°

maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese, diversamente

da quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, dello stesso se ne occupa

la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48

lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Per applicazione analogica

dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016

consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione

della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci

giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella

valida in regime di gratuito patrocinio. In concreto, la decisione è stata

notificata il 24 marzo 2021 ed è pervenuta alla reclamante il giorno

successivo. Il reclamo 1° aprile 2021 risulta quindi tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv.

2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1

L’art.

122.

CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle

prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la

tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). In Ticino, l’onorario dell’avvocato

che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di

lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del

Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

[Rtar]). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice

(art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa

pubblica dello Stato (Bühler, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare

affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali.

3.2

Di principio il beneficio del

gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti

compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione

della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno

preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione

quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).

3.3

Si pone qui la questione

della remunerazione delle prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza

di gratuito patrocinio. Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con

effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I

203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n.

129.

ad art. 119; A. Staehelin/D.

Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65 ad §16; Tappy, in: Commentaire romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta di retroattività dev’essere

esaminata in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico

(KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile

della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione

retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato

sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo

scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19

ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio

deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta,

circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi

nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione

non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel

contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue

(sentenza III CCA del 16 settembre 2014, inc. 13.2014.47, consid. 8 e rif.).

4.

Il Pretore, a fronte

dell’istanza di gratuito patrocinio del 24 febbraio 2021, ha giudicato equo

remunerare le prestazioni esposte dalla legale dal momento dell’inoltro

dell’istanza, comprendendo le prestazioni necessarie per l’allestimento

dell’istanza medesima, escludendo di riflesso quelle esposte prima di allora.

La reclamante si duole in

sostanza di un’errata applicazione dell’art. 119 CPC. A suo modo di vedere l’indennità

per gratuito patrocinio doveva comprendere tutte le incombenze, comprese quindi

le trattative extragiudiziali che hanno preceduto l’introduzione dell’istanza.

4.1

A fronte di un’istanza

presentata il 24 febbraio 2021 il Pretore ha correttamente riconosciuto anche

le prestazioni necessarie per l’allestimento dell’istanza medesima, ad esclusione

quindi di precedenti prestazioni relative alla fase negoziale servita per

valutare i margini di un possibile accordo. La reclamante non pretende che

quanto da lei effettuato prima di questo momento possa rientrare fra gli atti

strettamente connessi con la presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio

e dell’istanza di mantenimento della minore. Richiamato il principio della non

retroattività dell’assistenza giudiziaria, su questo punto la decisione impugnata

non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da

un’applicazione errata del diritto, né si deve ritenere che il Pretore abbia in

qualche modo ecceduto o abusato del suo potere d’apprezzamento e discrezionale.

Di conseguenza, sotto questo profilo, non si ravvisano ragioni valide per

scostarsi dal giudizio impugnato.

4.2

Neppure vi sono elementi per

ritenere che in concreto ricorra un caso eccezionale dell’art. 119 cpv.

4.

CPC per riconoscere anche le prestazioni svolte dalla reclamante prima

dell’inoltro dell’istanza. Comunque sia, l’istanza volta all’ottenimento del

gratuito patrocinio del 24 febbraio 2021 non contiene alcuna richiesta di

retroattività.

4.3

A mente della reclamante la

decisione impugnata sarebbe carente perché non indica quali prestazioni non

sono state ammesse. La doglianza è infondata. Il primo giudice ha spiegato di

non aver riconosciuto le prestazioni antecedenti l’istanza 24 febbraio 2021, e

solo quelle sono state escluse. Non era quindi necessario indicare nel

dettaglio le prestazioni non ammesse.

5.

Per i motivi che

precedono il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 400.–

(art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 1° aprile 2021 dell’avv.

RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 400.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).