13.2021.32
Salvo eccezioni, il patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione di diniego del gratuito patrocinio al proprio assistito
17 agosto 2021Italiano6 min
i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.32
Lugano
17 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2019.344 (procedura semplificata -
contratto di lavoro) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 ottobre 2019 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 1°
aprile 2021 dell’avv. PA 1 contro la decisione 17 marzo 2021 (inc. n.
SO.2019.4814) con cui il Pretore ha negato a RE 1 il beneficio del gratuito
patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione
ad agire, con petizione 7 ottobre 2019 introdotta innanzi la Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al
pagamento di fr. 16'301.80 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 e il
rilascio di un certificato di lavoro. La richiesta riguarda pretese salariali
per il lavoro svolto quale cameriera presso l’esercizio pubblico gestito da
quest’ultima. L’attrice ha contestualmente chiesto di essere posta al beneficio
del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale nella persona dell’avv. PA
1.
B. La convenuta si è
opposta alla petizione con osservazioni 22 novembre 2019. Le parti hanno
ribadito il loro punto di vista al dibattimento dell’11 dicembre 2019. Chiusa
l’istruttoria, la convenuta ha confermato i suoi argomenti con scritto 16
dicembre 2020. Il 17 dicembre 2020, previa rinuncia all’indennità per disdetta
abusiva (art. 336a CO), l’attrice ha limitato le pretese a fr. 7'001.80 oltre
interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 e all’attestato di lavoro.
C. Stralciata dai ruoli
per desistenza la petizione in ragione di fr. 9'300.–, con decisione 17 marzo
2021 il Pretore ha condannato la convenuta a pagare all’attrice fr. 1'817.75 con
interessi del 5% dal 1° dicembre 2018 e a rilasciarle un attestato di lavoro
completo.
Con separata decisione 17
marzo 2021 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio.
D. Con reclamo 1° aprile
2021 l’avv. PA 1 chiede ora la riforma di quest’ultima decisione nel senso di
concedere a RE 1 il gratuito patrocinio con la sua rappresentanza, riconoscerle
un adeguato importo per le sue prestazioni legali e, in via subordinata, rinviare
l’incarto al Pretore per la tassazione di rito della nota professionale.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).
La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di
impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 22 marzo 2021 sicché, rimesso alla posta il 1°
aprile 2021, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro
ammissibile.
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Il diritto
all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche
Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che
adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del
Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio
2005). Pertanto, a differenza del titolare di tale diritto, il suo
patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che
nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi
eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla
base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (IIICCA 13.2017.49 del
5 dicembre 2017, 13.2012.69 del 6 settembre 2012; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).
3.1 In concreto il reclamo in
esame risulta presentato dall’avv. PA 1. E, per quanto si è appena detto, nella
misura in cui non sono eccepiti motivi personali o professionali legati alla
sua mancata nomina a gratuito patrocinatore, non può entrare in considerazione l’ipotesi
di un suo diritto eccezionale ad impugnare a titolo personale la decisione di
diniego del gratuito patrocinio della sua assistita. L’interesse giuridico
dell’assistita RE 1, qui invocato dalla reclamante, nulla cambia a questa
constatazione. Il reclamo è quindi inammissibile.
4. La gratuità delle
controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore litigioso di
fr. 30'000.– (art. 114 lett. c CPC) vale per la procedura decisionale in tutti
Fatti
i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti
aspetti processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di
concedere il gratuito patrocinio (Trezzini,
op. cit., n. 8 ad art. 114). Di conseguenza, per questa sede di
giudizio, non si prelevano spese processuali. Non si pone la questione delle
ripetibili.
5. Il reclamo, trattato
in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° aprile 2021
dell’avv. PA 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 1° aprile 2021 alla controparte):
- ;
Considerandi
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).