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Decisione

13.2021.32

Salvo eccezioni, il patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione di diniego del gratuito patrocinio al proprio assistito

17 agosto 2021Italiano6 min

i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.32

Lugano

17 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2019.344 (procedura semplificata -

contratto di lavoro) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 ottobre 2019 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 1°

aprile 2021 dell’avv. PA 1 contro la decisione 17 marzo 2021 (inc. n.

SO.2019.4814) con cui il Pretore ha negato a RE 1 il beneficio del gratuito

patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione

ad agire, con petizione 7 ottobre 2019 introdotta innanzi la Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al

pagamento di fr. 16'301.80 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 e il

rilascio di un certificato di lavoro. La richiesta riguarda pretese salariali

per il lavoro svolto quale cameriera presso l’esercizio pubblico gestito da

quest’ultima. L’attrice ha contestualmente chiesto di essere posta al beneficio

del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale nella persona dell’avv. PA

1.

B. La convenuta si è

opposta alla petizione con osservazioni 22 novembre 2019. Le parti hanno

ribadito il loro punto di vista al dibattimento dell’11 dicembre 2019. Chiusa

l’istruttoria, la convenuta ha confermato i suoi argomenti con scritto 16

dicembre 2020. Il 17 dicembre 2020, previa rinuncia all’indennità per disdetta

abusiva (art. 336a CO), l’attrice ha limitato le pretese a fr. 7'001.80 oltre

interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 e all’attestato di lavoro.

C. Stralciata dai ruoli

per desistenza la petizione in ragione di fr. 9'300.–, con decisione 17 marzo

2021 il Pretore ha condannato la convenuta a pagare all’attrice fr. 1'817.75 con

interessi del 5% dal 1° dicembre 2018 e a rilasciarle un attestato di lavoro

completo.

Con separata decisione 17

marzo 2021 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio.

D. Con reclamo 1° aprile

2021 l’avv. PA 1 chiede ora la riforma di quest’ultima decisione nel senso di

concedere a RE 1 il gratuito patrocinio con la sua rappresentanza, riconoscerle

un adeguato importo per le sue prestazioni legali e, in via subordinata, rinviare

l’incarto al Pretore per la tassazione di rito della nota professionale.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto:

1. Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).

La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di

impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 22 marzo 2021 sicché, rimesso alla posta il 1°

aprile 2021, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro

ammissibile.

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3. Il diritto

all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche

Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che

adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari

e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del

Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio

2005). Pertanto, a differenza del titolare di tale diritto, il suo

patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che

nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi

eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla

base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (IIICCA 13.2017.49 del

5 dicembre 2017, 13.2012.69 del 6 settembre 2012; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).

3.1 In concreto il reclamo in

esame risulta presentato dall’avv. PA 1. E, per quanto si è appena detto, nella

misura in cui non sono eccepiti motivi personali o professionali legati alla

sua mancata nomina a gratuito patrocinatore, non può entrare in considerazione l’ipotesi

di un suo diritto eccezionale ad impugnare a titolo personale la decisione di

diniego del gratuito patrocinio della sua assistita. L’interesse giuridico

dell’assistita RE 1, qui invocato dalla reclamante, nulla cambia a questa

constatazione. Il reclamo è quindi inammissibile.

4. La gratuità delle

controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore litigioso di

fr. 30'000.– (art. 114 lett. c CPC) vale per la procedura decisionale in tutti

Fatti

i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti

aspetti processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di

concedere il gratuito patrocinio (Trezzini,

op. cit., n. 8 ad art. 114). Di conseguenza, per questa sede di

giudizio, non si prelevano spese processuali. Non si pone la questione delle

ripetibili.

5. Il reclamo, trattato

in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° aprile 2021

dell’avv. PA 1 è inammissibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 1° aprile 2021 alla controparte):

- ;

Considerandi

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).