Lexipedia

Decisione

13.2021.36

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

17 agosto 2021Italiano4 min

A. Con petizione 9

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.36

Lugano

17 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2019.31 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con petizione 9 aprile 2019 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 22 marzo 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 2 marzo

2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 9

aprile 2019/10 febbraio 2020 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per

divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.

Con risposta 16 marzo 2020

RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio e ha postulato una diversa

regolamentazione delle conseguenze accessorie rispetto a quanto chiesto

dall’attore.

B. Con ordinanza 2 marzo

2021 il Pretore aggiunto ha ammesso l’edizione dalla convenuta dell’estratto

dei suoi conti bancari, limitatamente al saldo alla data del 9 aprile 2019. Ha

poi respinto tutte le altre prove.

C. Con scritto 22 marzo

2021 alla Pretura la convenuta, rilevato di aver contestato le affermazioni di

controparte circa la consistenza dei suoi risparmi, ha postulato che anche il

marito fosse tenuto a produrre gli estratti relativi ai propri averi bancari.

Con scritto 23 marzo 2021

il Pretore aggiunto ha invitato la convenuta a comunicare se lo scritto in

questione fosse da intendere quale reclamo contro l’ordinanza sulle prove del 2

marzo precedente.

Preso atto che con scritto

31 marzo 2021 RE 1 ha confermato che il suo scritto 22 marzo 2021 “è da

intendere quale reclamo contro la suddetta ordinanza”, il Pretore aggiunto ha

trasmesso gli atti a questa Camera.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

2.

La decisione

impugnata è pervenuta alla reclamante il 4 marzo 2021. Il reclamo, rimesso alla

posta il 22 marzo 2021 è pertanto tardivo e quindi inammissibile.

3.

Comunque sia, il

gravame sarebbe inammissibile anche per altri motivi. Il CPC prevede, infatti, che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Poiché l’impugnabilità

delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è

espressamente prevista dal CPC, la reclamante doveva rendere verosimile il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

Ebbene, essa non ha reso

verosimile l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, né ne ha

addotto l’esistenza. In mancanza di una delle premesse fondamentali del

reclamo, il gravame sarebbe quindi comunque inammissibile.

4.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono poste a

carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

5.

Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 22 marzo 2021

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 200.- sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 22 marzo 2021 alla controparte) a:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.