13.2021.36
Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
17 agosto 2021Italiano4 min
A. Con petizione 9
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.36
Lugano
17 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2019.31 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 9 aprile 2019 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 22 marzo 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 2 marzo
2021;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 9
aprile 2019/10 febbraio 2020 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per
divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.
Con risposta 16 marzo 2020
RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio e ha postulato una diversa
regolamentazione delle conseguenze accessorie rispetto a quanto chiesto
dall’attore.
B. Con ordinanza 2 marzo
2021 il Pretore aggiunto ha ammesso l’edizione dalla convenuta dell’estratto
dei suoi conti bancari, limitatamente al saldo alla data del 9 aprile 2019. Ha
poi respinto tutte le altre prove.
C. Con scritto 22 marzo
2021 alla Pretura la convenuta, rilevato di aver contestato le affermazioni di
controparte circa la consistenza dei suoi risparmi, ha postulato che anche il
marito fosse tenuto a produrre gli estratti relativi ai propri averi bancari.
Con scritto 23 marzo 2021
il Pretore aggiunto ha invitato la convenuta a comunicare se lo scritto in
questione fosse da intendere quale reclamo contro l’ordinanza sulle prove del 2
marzo precedente.
Preso atto che con scritto
31 marzo 2021 RE 1 ha confermato che il suo scritto 22 marzo 2021 “è da
intendere quale reclamo contro la suddetta ordinanza”, il Pretore aggiunto ha
trasmesso gli atti a questa Camera.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2
e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
2.
La decisione
impugnata è pervenuta alla reclamante il 4 marzo 2021. Il reclamo, rimesso alla
posta il 22 marzo 2021 è pertanto tardivo e quindi inammissibile.
3.
Comunque sia, il
gravame sarebbe inammissibile anche per altri motivi. Il CPC prevede, infatti, che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Poiché l’impugnabilità
delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è
espressamente prevista dal CPC, la reclamante doveva rendere verosimile il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Ebbene, essa non ha reso
verosimile l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, né ne ha
addotto l’esistenza. In mancanza di una delle premesse fondamentali del
reclamo, il gravame sarebbe quindi comunque inammissibile.
4.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono poste a
carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
5.
Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322.
CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 22 marzo 2021
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 200.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 22 marzo 2021 alla controparte) a:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.