13.2021.37
Reclamo in materia di prove. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause e non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
17 agosto 2021Italiano6 min
protezione dell’unione coniugale 26 febbraio 2019 RE 1 ha chiesto l’autorizzazione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.37
Lugano
17 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2019.1046 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza a protezione dell’unione coniugale 26 febbraio 2019 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 6 aprile 2021 dell’istante contro l’ordinanza sulle prove 24
marzo 2021;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza a
protezione dell’unione coniugale 26 febbraio 2019 RE 1 ha chiesto l’autorizzazione
a vivere separata, l’assegnazione in uso dell’alloggio coniugale, l’affidamento
dei figli, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché contributi
alimentari per sé e per i figli.
B. Visti i problemi in
merito all’affidamento dei figli, con decisione 24 agosto 2020 il Pretore ha conferito
mandato alla Dr. __________ di procedere con una valutazione delle capacità
genitoriali dei coniugi RE 1 e CO 1.
C. Notificata la perizia
27 novembre 2020 alle parti, l’istante ha chiesto l’allestimento di una nuova
perizia giudiziale, formulando, in via subordinata (come da essa precisato con
scritto 12 febbraio 2021) una richiesta di completamento/delucidazione della
perizia della Dr. __________, domande cui il convenuto si è opposto.
D. Con decisione 24
marzo 2021 il Pretore ha respinto la domanda di nuova perizia, accogliendo parzialmente
la domanda di completamento della perizia.
E. Con reclamo 6 aprile
2021 RE 1 chiede che la decisione menzionata sia riformata nel senso di accogliere
la domanda di nuova perizia.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. L’ordinanza 24 marzo 2021 con
la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di nuova perizia, rispettivamente sulla
delucidazione/complemento della stessa è una decisione ordinatoria processuale
ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo
nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
2. Nel caso concreto la
decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 25 marzo 2021, sicché
il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 6 aprile 2021, è - per effetto
dell’art. 142 cpv. 3 CPC - tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1 L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
3.2 Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.3 La reclamante sostiene che il
pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché la perizia contestata lede i
suoi diritti quale persona e madre. Ritiene che il Pretore deciderà in base
alla sola perizia giudiziaria, senza tener conto delle altre prove e in
particolare del parere dei professionisti che già si erano occupati della
questione giungendo a conclusioni contrapposte a quelle del perito giudiziario.
Inoltre, anche nell’ipotesi di una decisione favorevole, la perizia si
rifletterà in futuro negativamente sulla sua immagine verso altre persone e
verso i figli.
La reclamante si fonda di
fatto sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo, partendo
dall’ipotesi che il Pretore fonderà la propria decisione unicamente sulla
perizia giudiziaria, senza tener conto dell’opinione di altri professionisti
che si sono espressi sul medesimo tema. Tale ipotesi non configura tuttavia un
pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC
poiché il rischio di un giudizio negativo è comunque insito in tutte le cause.
In merito all’argomento che la perizia giudiziaria è suscettibile di ledere la
sua immagine nei confronti di terzi, tale fatto non reca pregiudizio alla
posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. In mancanza di
una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato
inammissibile.
4. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5. Il gravame,
manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per
osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione
a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo 6 aprile 2021
contro l’ordinanza sulle prove 24 marzo 2021 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 6 aprile 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93
LTF.