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Decisione

13.2021.37

Reclamo in materia di prove. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause e non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

17 agosto 2021Italiano6 min

protezione dell’unione coniugale 26 febbraio 2019 RE 1 ha chiesto l’autorizzazione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.37

Lugano

17 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2019.1046 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza a protezione dell’unione coniugale 26 febbraio 2019 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 6 aprile 2021 dell’istante contro l’ordinanza sulle prove 24

marzo 2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza a

protezione dell’unione coniugale 26 febbraio 2019 RE 1 ha chiesto l’autorizzazione

a vivere separata, l’assegnazione in uso dell’alloggio coniugale, l’affidamento

dei figli, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché contributi

alimentari per sé e per i figli.

B. Visti i problemi in

merito all’affidamento dei figli, con decisione 24 agosto 2020 il Pretore ha conferito

mandato alla Dr. __________ di procedere con una valutazione delle capacità

genitoriali dei coniugi RE 1 e CO 1.

C. Notificata la perizia

27 novembre 2020 alle parti, l’istante ha chiesto l’allestimento di una nuova

perizia giudiziale, formulando, in via subordinata (come da essa precisato con

scritto 12 febbraio 2021) una richiesta di completamento/delucidazione della

perizia della Dr. __________, domande cui il convenuto si è opposto.

D. Con decisione 24

marzo 2021 il Pretore ha respinto la domanda di nuova perizia, accogliendo parzialmente

la domanda di completamento della perizia.

E. Con reclamo 6 aprile

2021 RE 1 chiede che la decisione menzionata sia riformata nel senso di accogliere

la domanda di nuova perizia.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. L’ordinanza 24 marzo 2021 con

la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di nuova perizia, rispettivamente sulla

delucidazione/complemento della stessa è una decisione ordinatoria processuale

ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo

nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

2. Nel caso concreto la

decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 25 marzo 2021, sicché

il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 6 aprile 2021, è - per effetto

dell’art. 142 cpv. 3 CPC - tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

3. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1 L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

3.2 Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.3 La reclamante sostiene che il

pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché la perizia contestata lede i

suoi diritti quale persona e madre. Ritiene che il Pretore deciderà in base

alla sola perizia giudiziaria, senza tener conto delle altre prove e in

particolare del parere dei professionisti che già si erano occupati della

questione giungendo a conclusioni contrapposte a quelle del perito giudiziario.

Inoltre, anche nell’ipotesi di una decisione favorevole, la perizia si

rifletterà in futuro negativamente sulla sua immagine verso altre persone e

verso i figli.

La reclamante si fonda di

fatto sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo, partendo

dall’ipotesi che il Pretore fonderà la propria decisione unicamente sulla

perizia giudiziaria, senza tener conto dell’opinione di altri professionisti

che si sono espressi sul medesimo tema. Tale ipotesi non configura tuttavia un

pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC

poiché il rischio di un giudizio negativo è comunque insito in tutte le cause.

In merito all’argomento che la perizia giudiziaria è suscettibile di ledere la

sua immagine nei confronti di terzi, tale fatto non reca pregiudizio alla

posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. In mancanza di

una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato

inammissibile.

4. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5. Il gravame,

manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per

osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo 6 aprile 2021

contro l’ordinanza sulle prove 24 marzo 2021 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 6 aprile 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93

LTF.