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Decisione

13.2021.39

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

10 maggio 2021Italiano6 min

2020 il Pretore ha statuito sulle prove. Egli ha quindi conferito mandato a __________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.39

Lugano

10 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con istanza 3 luglio 2021 da

RE

1

rappr. dalla madre RA 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 9 aprile 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 31 marzo 2021;

ritenuto

in fatto: A. Tra le parti è pendente

un’azione di modifica del contributo alimentare promossa con petizione 3 luglio

2019 da RE 1.

Con risposta 24 ottobre

2019 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande.

Fatti

B. Con ordinanza 1° luglio

2020 il Pretore ha statuito sulle prove. Egli ha quindi conferito mandato a __________

per una valutazione peritale psicoaffettiva su RE 1 e sul di lui padre.

Con ordinanza 5 novembre

2020 il Pretore ha disposto la sospensione della perizia.

C. Con istanza cautelare

16 marzo 2021 RE 1 ha chiesto che sia “revocato il mandato peritale di ordine

psicoaffettivo alla signora __________ di cui al dispositivo n-6 del decreto

pretorile del 1° luglio 2020, e venga affidato analogo mandato a uno specialista

dr. med. psichiatra nell’adolescenza per un supporto terapeutico, insieme a un

educatore SAE idoneo a intraprendere un percorso terapeutico con l’obiettivo di

favorire il riavvicinamento tra padre e figlio” (inc. n. CA.2021.23 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord).

Con decisione 16 marzo

2021 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che un mezzo di prova non può

essere revocato con un decreto cautelare.

Contro la predetta

decisione è pendente presso questa Camera il “ricorso per appello” 29 marzo

2021 di RE 1 (inc. n. 13.2021.30).

D. Con decisione 31

marzo 2021 il Pretore ha invitato il perito a riprendere il proprio operato, la

sospensione della procedura decisa con ordinanza 5 novembre 2020 essendo venuta

meno.

E. Con reclamo 9 aprile

2021 RE 1 chiede che il reclamo sia accolto e la decisione 31 marzo 2021

annullata.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione

impugnata, con cui il Pretore ha fatto ordine al perito di procedere con la

perizia è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In

applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra

1.

LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 7 aprile 2021 e di conseguenza il reclamo,

consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 12 aprile 2021 e quindi

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il

reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni che disciplinano l’istruttoria, segnatamente l’assunzione delle prove,

come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da

rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e

produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione

di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106

del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319).

2.2

Nel caso concreto il

reclamante neppure adduce l’esistenza di un pregiudizio difficilmente

riparabile. In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il

gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare

la correttezza della decisione del primo giudice.

3.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 100.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non avendo la

controparte dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, non si assegnano

ripetibili.

4.

Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 9 aprile 2021

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 9 aprile 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).