13.2021.39
Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
10 maggio 2021Italiano6 min
2020 il Pretore ha statuito sulle prove. Egli ha quindi conferito mandato a __________
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Incarto n.
13.2021.39
Lugano
10 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con istanza 3 luglio 2021 da
RE
1
rappr. dalla madre RA 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 9 aprile 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 31 marzo 2021;
ritenuto
in fatto: A. Tra le parti è pendente
un’azione di modifica del contributo alimentare promossa con petizione 3 luglio
2019 da RE 1.
Con risposta 24 ottobre
2019 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande.
Fatti
B. Con ordinanza 1° luglio
2020 il Pretore ha statuito sulle prove. Egli ha quindi conferito mandato a __________
per una valutazione peritale psicoaffettiva su RE 1 e sul di lui padre.
Con ordinanza 5 novembre
2020 il Pretore ha disposto la sospensione della perizia.
C. Con istanza cautelare
16 marzo 2021 RE 1 ha chiesto che sia “revocato il mandato peritale di ordine
psicoaffettivo alla signora __________ di cui al dispositivo n-6 del decreto
pretorile del 1° luglio 2020, e venga affidato analogo mandato a uno specialista
dr. med. psichiatra nell’adolescenza per un supporto terapeutico, insieme a un
educatore SAE idoneo a intraprendere un percorso terapeutico con l’obiettivo di
favorire il riavvicinamento tra padre e figlio” (inc. n. CA.2021.23 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord).
Con decisione 16 marzo
2021 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che un mezzo di prova non può
essere revocato con un decreto cautelare.
Contro la predetta
decisione è pendente presso questa Camera il “ricorso per appello” 29 marzo
2021 di RE 1 (inc. n. 13.2021.30).
D. Con decisione 31
marzo 2021 il Pretore ha invitato il perito a riprendere il proprio operato, la
sospensione della procedura decisa con ordinanza 5 novembre 2020 essendo venuta
meno.
E. Con reclamo 9 aprile
2021 RE 1 chiede che il reclamo sia accolto e la decisione 31 marzo 2021
annullata.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione
impugnata, con cui il Pretore ha fatto ordine al perito di procedere con la
perizia è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In
applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1.
LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 7 aprile 2021 e di conseguenza il reclamo,
consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 12 aprile 2021 e quindi
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il
reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni che disciplinano l’istruttoria, segnatamente l’assunzione delle prove,
come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da
rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e
produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione
di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106
del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319).
2.2
Nel caso concreto il
reclamante neppure adduce l’esistenza di un pregiudizio difficilmente
riparabile. In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il
gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare
la correttezza della decisione del primo giudice.
3.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 100.- e sono poste a
carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non avendo la
controparte dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, non si assegnano
ripetibili.
4.
Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322.
CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 9 aprile 2021
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 9 aprile 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).