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Decisione

13.2021.41

Reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Concetto di "riserva di soccorso". Titolare di una ditta individuale

5 novembre 2021Italiano16 min

sia nominato quale patrocinatore legale. L’interessata postula analogo beneficio

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.41

13.2021.42

Lugano

5 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.2327 (procedura sommaria -

gratuito patrocinio) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 9 giugno 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

nell’ambito

della procedura di diritto del lavoro (inc. n. OR.2020.47) promossa a carico

della sua ditta individuale __________ di RE 1, __________, con petizione 7

aprile 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 15

aprile 2021 di RE 1 contro la decisione 2 aprile 2021 con cui il Pretore ha

respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione ad

agire, con petizione 7 aprile 2020 CO 1, in veste di dipendente, ha chiesto la

condanna di __________ di RE 1, quest’ultima datrice di lavoro e titolare della

relativa ditta individuale, al pagamento di fr. 38'870.90 lordi, dedotti gli

oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2020, pretese attinenti il rapporto

di lavoro cui la datrice di lavoro aveva posto termine con disdetta ordinaria del

20 dicembre 2019. CO 1 ha nel contempo chiesto il gratuito patrocinio inclusa

la rappresentanza legale dell’avv. PA 2.

Fatti

B. Con risposta 9 giugno

2020 RE 1 ha chiesto in ordine e nel merito l’integrale reiezione della

petizione. Contestualmente ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio

inclusa la rappresentanza legale dell’avv. PA 1.

C. Le rispettive

antitetiche richieste di giudizio sono state ribadite dalle parti con replica

15 luglio 2020 e duplica 19 agosto 2020, e ancora all’udienza delle prime

arringhe tenutasi il 21 settembre 2020.

D. Con decisione 2

aprile 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata

da RE 1 in difetto di un suo stato d’indigenza e di incapacità a remunerare il

suo avvocato.

L’istanza di gratuito

patrocinio di CO 1 è stata accolta integralmente dal Pretore con separata

decisione del medesimo giorno (inc. n. SO.2020.1506).

E. Con reclamo 15 aprile

2021 RE 1 chiede ora di riformare la decisione 2 aprile 2021 nel senso che il

gratuito patrocinio le sia riconosciuto nella forma completa e l’avv. PA 1 le

sia nominato quale patrocinatore legale. L’interessata postula analogo beneficio

per la procedura di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione

giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 6 aprile 2021. Consegnato a mano alla cancelleria

del Tribunale d’appello il 15 aprile 2021, il gravame risulta così tempestivo e

ammissibile.

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per

sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio

(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.

121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;

Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Annesso al gravame la

reclamante produce quale doc. B il calcolo dell’imponibile per l’anno fiscale 2019

emesso l’8 luglio 2020 dal preposto Ufficio circondariale di tassazione. Pertanto,

lo stesso è ammissibile limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per

la procedura di reclamo.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1

Il Pretore ha rilevato che la

reclamante era titolare di un’attività redditizia nel settore estetico. Inoltre

il suo compagno convivente ben poteva partecipare alle usuali spese

dell’economia domestica. Ciò posto, l’interessata non poteva dirsi indigente e

incapace di remunerare il suo avvocato in base ai parametri di cui al vigente

Regolamento cantonale sulle ripetibili del 19 dicembre 2007. Da cui la

decisione di diniego del gratuito patrocinio.

3.2

Per la reclamante i documenti

agli atti, in particolare il certificato municipale prodotto quale doc. 8

insieme ai relativi giustificativi, sconfessano la conclusione del Pretore a

cui imputa quindi un accertamento manifestamente errato dei fatti.

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

4.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio

2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

4.2

Il richiedente è tenuto a

finanziare di tasca propria i costi di un procedimento giudiziario nella misura

in cui il suo patrimonio supera la “riserva di soccorso” (DTF 144 III 531

consid. 4.1), riconosciuta dalla giurisprudenza quale limite inferiore al di

sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo,

importo da determinare in base alle circostanze concrete (Colombini, in:

Chabloz/Diestschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 35 ad

art. 117; Trezzini, op. cit., n.

35.

ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 37 ad art.

117]).

L’importo va determinato

in funzione dei bisogni futuri tenuto conto delle circostanze concrete fra cui

età, stato di salute del richiedente, obblighi di mantenimento verso terzi e

prospettive di guadagno, ritenuti in linea di massima variazioni tra fr.

10'000.– e fr. 40'000.– (sentenza del TF 4A_250/2019 del 7 ottobre 2019 consid.

2.4.2; 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 5.2, pubbl. in: RSPC 2018 pag. 281

segg.; Colombini, op. cit., n. 36

ad art. 117; Trezzini, op. cit.,

n. 36 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020 n. 38 e 39 ad

art. 117]; Tappy, in: Commentaire

Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 25 ad art. 117).

Nondimeno, il concetto di

“riserva di soccorso” va rapportato al patrimonio risparmiato e già esistente,

e non deve permettere a un richiedente di cominciare a risparmiare a carico

dello Stato (sentenza del TF 19 maggio 2016 4A_664/2015 consid. 4.2.2 con

riferimenti, citata in: Colombini, op.

cit., n. 36 ad art. 117; Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182

ad §1 pag. 68 e n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128; Emmel, op. cit., n. 7 e 12 ad art. 117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 8 ad art. 117).

5.

Rileva anzitutto la

reclamante che la motivazione del Pretore è smentita dai documenti prodotti

quale doc. 8, di cui egli non aveva minimamente tenuto conto e nemmeno aveva

citato nella decisione impugnata. L’interessata gli imputa un accertamento

manifestamente errato dei fatti (reclamo, pag. 2 seg. n. 2).

5.1

Il Pretore ha ritenuto data

la capacità della reclamante di onorare il suo avvocato, foss’anche con

pagamenti rateali. A suo modo di vedere non vi era motivo di affermare che la

sua attività non era redditizia, tant’è che le dipendenti che vi lavoravano

erano regolarmente stipendiate, che le clienti erano molte e che la reclamante si

era persino dichiarata disposta a finanziare dei corsi di formazione all’attrice.

Sicché l’interessata risultava essere un’imprenditrice a capo di un’attività

che girava a pieno ritmo nel campo dell’estetica. Per il primo giudice il

convivente di quest’ultima percepiva poi un salario e poteva partecipare alle

spese dell’economia domestica.

5.2

In particolare la reclamante

contesta, di essere a capo di un’attività redditizia, posto che il reddito

accertato fiscalmente nell’anno 2018 era stato di fr. 33'000.– per un reddito

imponibile netto di fr. 25'600.–, mentre nell’anno 2019 era stato di fr.

32'005.– per un imponibile di fr. 26'300.–, dovendosi per il resto ritenere notorio

il peggioramento per l’anno 2020 a causa della pandemia e del lockdown. Ciò

detto, a fronte di un reddito personale di circa fr. 2'000.–, e considerati minimo

esistenziale, oneri di locazione e premi della cassa malattia, risultava

insostenibile e arbitrario desumere che fosse a capo di un’attività redditizia.

Inoltre le poche migliaia di franchi di sostanza non potevano certo essere

dedicate alle spese di causa.

5.2.1

Per l’attività da indipendente

svolta dalla reclamante, il calcolo dell’imponibile per l’anno fiscale 2018

(doc. 8 n. 3 e giustificativo annesso) dà atto di un reddito imponibile

accertato di fr. 25'600.– da cui una disponibilità mensile di fr. 2'133.35.

L’autorità fiscale si è invero dipartita da un reddito aziendale di fr.

33'000.– “tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei costi

aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto, ecc.) e di altre prestazioni

fatte a proprio favore” (motivazioni alla voce n. 2.1). Agli atti non vi è però

traccia di un dettaglio che consenta di fare un distinguo di quelle spese di

natura privata, rispettivamente costi aziendali e le altre prestazioni fatte a suo

favore. Al riguardo nemmeno torna utile il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, che espone un importo complessivo di fr. 16'040.25

per oneri sociali e di fr. 2'552.30 per oneri fiscali e assicurativi, costi

questi che una volta ancora tengono conto tanto di oneri aziendali quanto di

oneri privati (doc. 8 n. 4 e giustificativi annessi). Non vi è quindi modo di

capire in che misura gli oneri così quantificati siano già stati conteggiati.

Rispettivamente il reddito imponibile di fr. 25'600.– è al netto di complessivi

fr. 7'348.– di costi di previdenza e oneri assicurativi (voce n. 11.1 e 12 del

calcolo dell’imponibile 2018). Non resta che limitare il fabbisogno al minimo

esistenziale LEF di fr. 850.– (1/2 di fr. 1'700.– previsto in caso di due

persone che vivono in comunione domestica: Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1°

settembre 2009) e al mensile per l’affitto di fr. 950.– (1/2 di fr. 1'900.–:

doc. 8 n. 4 e contratto annesso). Da cui un’eccedenza mensile nel 2018 di fr.

333.35

La sostanza imponibile per

il 2018 è stata accertata in fr. 7'000.–, rapportando un totale di fr. 43'096.–

di attivo, di cui fr. 2'452.– di “titoli e capitali”, fr. 4'000.– di “veicoli a

motori” e fr. 36'644.– di “attivo della ditta individuale”, a complessivi fr.

35'908.– di “debiti della ditta individuale” già comprensivi di un “debito

privato” di fr. 22'500.– (motivazioni alla voce n. 33.1 del calcolo

dell’imponibile 2018).

Al 30 aprile 2020 la reclamante

ha inoltre documentato un saldo attivo bancario a lei ascrivibile di fr.

7'622.58 (conto privato e conto risparmio) e un debito privato di fr. 14'500.–

(prestito fisso bancario) (doc. 8 n. 3 e 4 ed estratti bancari annessi).

5.2.2

Alla luce dei dati così considerati

giova rilevare quanto segue. A fronte dei dati fiscali per l’anno 2018 (sopra,

consid. 5.2.1) l’attività commerciale della ditta individuale della reclamante può

certo dirsi sostenibile, ma non tanto da poter essere considerata particolarmente

redditizia, se si considera un’eccedenza mensile in capo alla reclamante di fr.

333.35

che tiene però conto di un fabbisogno ridotto a minimo LEF e onere

locativo. Inoltre, in contropartita all’attivo di fr. 7'000.– di sostanza

imponibile , risulta pur sempre una riduzione accertata di fr. 8'000.– a maggio

2020.

del debito privato in capo alla reclamante. Mentre il saldo di fr.

7'622.58 a maggio 2020 dei conti bancari dell’interessata rientra comunque

ancora nel concetto di “riserva di soccorso”, come tale intangibile (sopra,

consid. 4.2).

Va altresì considerato che

a dicembre 2019 l’attività lavorativa dell’attrice è venuta meno in seno alla

ditta individuale, in conseguenza di cui è stato dato avvio alla vertenza che qui

ci occupa. A priori non si può poi fare astrazione della situazione straordinaria

dovuta al COVID-19, visto che per le attività svolte in campo estetico è valso

l’obbligo di chiusura tra il 16 marzo 2020 e il 27 aprile 2020 decretato dal Consiglio

federale (comunicati stampa: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78454.html

e https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78818.html).

Mentre la riapertura ha imposto l’obbligo di ossequio di piani e

raccomandazioni di protezione della popolazione e dei lavoratori, con relativi

costi che ne sono derivati. Alla luce di tutti questi elementi, e in assenza di

più specifici approfondimenti, diventa a ben vedere difficile ravvisare

l’esistenza a giugno 2020 di presupposti tali che consentano di imputare alla

reclamante l’esercizio di un’attività oggettivamente redditizia e che funziona

a pieno ritmo.

5.3

Sulla disponibilità a finanziare

dei corsi di formazione all’attrice, obietta la reclamante che era un

investimento contenuto teso ad aumentare le entrate del salone (reclamo, pag. 4

n. 3). E, a ben vedere, perlomeno a breve termine un investimento rappresenta comunque

un mero costo, e quindi un passivo.

5.4

Infine, sulla possibilità

ritenuta dal Pretore di una partecipazione finanziaria del suo convivente, la

reclamante ribatte che questi già faceva fronte alle spese quotidiane occupandosi

persino a titolo gratuito delle spese di manutenzione e riparazione del salone da

lei gestito (reclamo, pag. 3 n. 3). La questione diventa nondimeno irrilevante,

nella misura in cui per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 5.2.1) il

fabbisogno mensile minimo della reclamante consta del minimo LEF e dell’onere

locativo, poste queste che sono state considerate in ragione di metà soltanto.

5.5

Tutto ciò considerato,

ritenendo la reclamante alla stregua di un’imprenditrice a capo di un’attività

redditizia che gira a pieno ritmo e, in tal senso, capace quindi di remunerare

foss’anche a rate le spese legali nei limiti del Regolamento sulle ripetibili

del 19 dicembre 2007, in completa astrazione della documentazione prodotta

quale doc. 8 a sostegno della sua indigenza il Pretore è incorso in un manifestamente

errato accertamento dei fatti. Il reclamo va così accolto, con conseguente

riforma del giudizio impugnato nel senso che la reclamante va posta al

beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1, __________.

6.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106

CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino

incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore

legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il

gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce

vittoriosa davanti a questa camera, va pertanto corrisposta un’adeguata

indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (Rtar). Nel caso concreto un’indennità per ripetibili di fr.

1'000.– remunera 3.5 ore di lavoro congrue tanto per lo studio quanto per la

redazione del reclamo.

Questo rende priva d’oggetto

la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

7.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 15 aprile 2021 di RE

1.

è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 2 aprile 2021

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. n. SO.2020.2327) è così

riformato:

“1. In accoglimento dell’istanza 9 giugno 2020 RE 1

è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nella forma completa con la

nomina dell’avv. PA 1, __________, quale suo patrocinatore per la vertenza in

questione.”

2.

La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo 15 aprile 2021 è dichiarata priva

d’oggetto.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del

Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 15 aprile 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto del lavoro), contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.