Lexipedia

Decisione

13.2021.45

Diniego di gratuito patrocinio. Principio inquisitorio limitato e obbligo di collaborazione. Indigenza (attestazione ISEE [Italia] quale autodichiarazione) e probabilità di esito favorevole

17 agosto 2021Italiano16 min

cambiamento di destinazione del motel. E, in definitiva, il danno dovuto all’impedimento

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.45

13.2021.46

Lugano

17 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.7 (responsabilità dell'ente

pubblico - risarcimento danni) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 marzo 2021 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

__________

rappresentato

dal __________

e ora sul reclamo 23

aprile 2021 di RE 1 contro la decisione 12 aprile 2021 con cui il Pretore ha

respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 2 marzo 2021 RE

1 ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di almeno fr. 31'000.–

(da accertare tramite perizia) quale risarcimento per il “danno cagionato dal

PG __________ alla __________ SA, con lo scritto del 20 febbraio 2013

indirizzato al Municipio di __________”. L’attore ha inoltre chiesto di essere

posto al beneficio del gratuito patrocinio inclusa l’assistenza legale

dell’avv. PA 1.

B. Con osservazioni 22

marzo 2021 __________ si è opposta ad una concessione del gratuito patrocinio.

La medesima, con osservazioni 12 aprile 2021 ha inoltre chiesto di dichiarare

irricevibile la petizione, e in via subordinata di respingerla.

C. Con decisione 12

aprile 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore

per mancanza della probabilità di buon esito della causa, del presupposto

d’indigenza e della necessità di assistenza legale.

D. Con reclamo 23 aprile

2021 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso che il gratuito patrocinio gli sia

riconosciuto nella forma più estesa. Egli postula analogo beneficio per il

reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione

giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

stata notificata il 13 aprile 2021 ed è pervenuta al reclamante l’indomani.

Rimesso alla posta il giorno 23 aprile 2021, il gravame risulta tempestivo e

quindi senz’altro ammissibile.

2. L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per

sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio

(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.

121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;

Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Il reclamante compiega

alla sua impugnativa quale doc. B una nuova attestazione ISEE basata su dati

ritenuti validi fino al 31 dicembre 2020 ma inammissibile non foss’altro per il

fatto che è stata prodotta solo a fronte di una decisione a lui sfavorevole. La

stessa viene nondimeno trattata alla stregua di una richiesta di gratuito

patrocinio per il reclamo.

3. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1 Per il Pretore la causa non

presentava probabilità di esito favorevole in quanto, a un esame sommario, non

erano dati i presupposti di condanna della convenuta a risarcire all’attore il

preteso danno in virtù di una responsabilità degli enti pubblici cantonale

(LResp). L’indigenza poi non era documentata, posto che era stata prodotta agli

atti la sola attestazione ISEE, documento che aveva valore di autodichiarazione

peraltro nemmeno aggiornata. L’attore infine non aveva reso verosimile la

necessità di un patrocinio d’ufficio.

3.2 Il reclamante contesta al

primo giudice la violazione del principio inquisitorio limitato, il mancato

riconoscimento del presupposto d’indigenza insieme al mancato sollecito di documenti

ulteriori, il mancato riconoscimento di probabilità di esito favorevole della

causa e, ancora, il mancato riconoscimento della necessità di un patrocinio d’ufficio.

4. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

4.1 È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014

consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.

119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad

art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in

modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e

dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di

affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio

sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con

rinvii).

4.2 Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo

2020 consid. 7.1; Trezzini, op.

cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42

ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui

le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo

lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in

funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di

gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale

federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142

III 138 consid. 5.1).

5. Il reclamante lamenta

un’errata applicazione del principio inquisitorio limitato poiché il Pretore si

è pronunciato sulla sua istanza di gratuito patrocinio senza preventivamente raccogliere

la sua presa di posizione alle osservazioni 22 marzo 2021 con cui la convenuta ne

chiedeva la reiezione. Ma in tema di gratuito patrocinio tale principio non

esonera il richiedente dal motivare la sua relativa domanda, sicché siano rese verosimili

tanto la situazione finanziaria e l’indigenza quanto la probabilità di esito

favorevole della causa, ritenuto che il giudice non è tenuto a procedere a particolari

approfondimenti e accertamenti d’ufficio a meno che l’istanza risulti incerta o

non chiara (sentenza TF 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017

del 2 agosto 2017 consid. 4; Colombini, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad

art. 119; Rüegg/Rüegg, op. cit., n.

3 ad art. 119). In concreto il Pretore ha spiegato in modo puntuale perché non

ha ritenuto verosimili i presupposti di esito favorevole della causa e di

indigenza, l’istanza di gratuito patrocinio non essendo invece stata da lui

respinta in quanto incerta o poco chiara. E, per il resto, giova soggiungere

che un eventuale obbligo di interpello non è finalizzato a superare negligenze

processuali delle parti, in particolare a facilitare il lavoro dell’avvocato

che patrocina il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119 [versione

e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22 ad art. 119]). Sicché il rinvio al

principio inquisitorio limitato non soccorre l’interessato. Infondato il

reclamo va così respinto.

6. Con riferimento alla

sua situazione finanziaria il reclamante rileva anzitutto che il giudice

conciliatore nulla aveva eccepito riguardo alla validità dei documenti già prodotti

in punto alla sua richiesta di gratuito patrocinio e a sostegno della sua

indigenza, e che la relativa istanza presentata nel contesto della petizione

oltre a richiamare quella stessa documentazione dava finanche atto della sua disponibilità

a produrre ogni ulteriore documento si fosse reso necessario. L’argomento è

però inconsistente. Del fatto che a quel momento non sia stato evidenziato alcunché,

il reclamante non può trarre alcun giovamento già solo in virtù del suo obbligo

(e non mera disponibilità) di collaborazione (sopra, consid. 5). Inoltre, il

diritto al gratuito patrocinio sussiste come tale unicamente per una determinata

procedura, innanzi ad una determinata autorità (Trezzini,

op. cit., n. 2 ad art. 119).

6.1 Il reclamante rimprovera poi

al Pretore di avere arbitrariamente rimesso in discussione la portata

dell’attestazione ISEE prodotta nella conciliazione quale doc. A (inc.

CM.2020.55), in particolare poiché le aveva considerate informazioni

autodichiarate e prive di riscontri documentali (reclamo, pag. 4 in basso). Se

non che, in proposito, il Pretore ha rilevato che il documento specificava i

componenti del nucleo familiare, che le cifre ivi designate quali “Indicatore

Situazione Reddituale […] Indicatore Situazione Patrimoniale […] Indicatore

Situazione Economica […] e Valore della scala di equitanza” non rendevano

verosimile l’indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC, che inoltre i dati erano

attinenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica della moglie datata 15 marzo 2019 e

scadente il 31 dicembre 2019 costituita da informazioni autodichiarate e non aggiornate

e che, pertanto, in quanto prive di riscontri documentali non erano attendibili.

E, concretamente, avverso queste conclusioni il reclamante non propone alcuna

valida e puntuale critica. Invano l’interessato imputa al Pretore di “non

conoscere sufficientemente il diritto amministrativo italiano e la portata

giuridica di un’attestazione ISEE”, tema questo su cui a ben vedere nemmeno

egli aveva speso e spende ora una parola.

6.2 Certo, il reclamante obietta

che persino l’usuale certificato municipale per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria vidimato dal comune di domicilio ha valore di un’autodichiarazione

e che le risultanze fiscali sono ritenute fedefacenti in assenza di prove

contrarie. L’interessato sembra tuttavia non voler considerare che anche le

risultanze contenute nel evocato certificato municipale vanno confortate -

diversamente da quanto egli lascia intendere - con l’ausilio di documenti,

ritenuto poi che a monte delle risultanze fiscali vi è quantomeno una preventiva

decisione dell’autorità preposta a tale scopo. In concreto non è contestato che

l’attestazione ISEE in esame è frutto di informazioni autodichiarate scadute il

31 dicembre 2019 e non supportate da riscontri documentali (sopra, consid. 6.1).

Si aggiunga poi che neppure è dato sapere se grazie a tale atto il reclamante ha

avuto accesso a prestazioni agevolate, e se si quali. Ancora andava peraltro

quantomeno spiegato perché, a sostegno di una richiesta di gratuito patrocinio

del reclamante, ci si sia affidati ad un’attestazione ISEE rilasciata su Dichiarazione

Sostitutiva Unica della di lui moglie. Considerazioni queste che, a prescindere

dalla sua inammissibilità, sorgono invero spontanee anche con riferimento

all’attestazione ISEE prodotta in sede di reclamo (sopra, consid. 2).

6.3 Osserva il reclamante di

essere cittadino italiano e di non sapere di quali prove documentali necessitava

il Pretore per esprimersi sulla sua richiesta di gratuito patrocinio e accertare

il suo stato d’indigenza con cognizione di causa. Egli rinnova pertanto la sua

disponibilità a collaborare all’accertamento della sua reale situazione

reddituale e patrimoniale e che gli siano specificati i documenti da produrre. La

critica sfiora il pretesto. Intanto il reclamante è assistito da un

patrocinatore in grado di individuare la documentazione necessaria in appoggio

alla domanda di gratuito patrocinio. E già si è detto che spetta al richiedente

provare sua sponte la propria incapacità a far fronte alle spese di causa senza

intaccare il proprio fabbisogno e quello della famiglia (sopra, consid. 4.1). E

questo significa appunto esporre e dettagliare con la necessaria dovizia quella

che è la propria effettiva capacità finanziaria mensile e/o annuale (redditi e

patrimonio) da una parte rapportandola a quello che è il reale fabbisogno

mensile dall’altra: logica vuole pertanto che nel suo interesse sia prodotto ogni

documento oggettivo e giustificativo utile a quantificare in modo concreto quelle

che sono le entrate e quelle che sono le uscite e le spese correnti

effettivamente sostenute (cfr. anche Trezzini,

op. cit., n. 8 e 9 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio

2020, n. 8 e 11 ad art. 119]).

7. In punto alla mancanza

di probabilità di esito favorevole della causa, il reclamante contesta e rimprovera

al Pretore di essersi limitato a riprendere i documenti di vertenze penali e

amministrative riferibili al Motel __________ “senza procedere ad un

accertamento dei fatti nella causa ordinaria nel rispetto del contraddittorio”.

7.1 Ricondotta la pretesa di

risarcimento danno allo scritto 20 febbraio 2003 dell’allora PG __________ al

Municipio di __________ in relazione all’attività del Motel __________, il

Pretore si è attenuto alle risultanze dei documenti agli atti. Non ha ravvisato

elementi per affermare che con il suo intervento il magistrato aveva travalicato

Fatti

i limiti delle competenze intrinseche alla sua carica professionale. Mentre il

divieto d’uso quale postribolo dell’Motel __________ disposto dall’autorità

comunale aveva ragione d’essere, in quanto l’esercizio della prostituzione non

era compatibile con la destinazione d’uso prevista per quello stabile. Di fatto

era poi stata negata la relativa licenza edilizia a posteriori chiesta per il

cambiamento di destinazione del motel. E, in definitiva, il danno dovuto all’impedimento

all’esercizio di un’attività illegale non legittimava un risarcimento fondato

sulla LResp. Il Pretore, a un esame sommario, ha così ritenuto la causa priva

di probabilità di esito favorevole.

7.2 Il reclamante reputa l’esame

superficiale ed arbitrario, poiché si traduce in conclusioni possibiliste non confortate

da fatti definitivi. Il Municipio aveva reagito allo scritto 20 febbraio 2003

del PG con il divieto d’uso del motel per timore dell’apertura di un

procedimento penale a carico dei suoi membri. Ma in precedenza aveva concluso

con la società che lo gestiva una convenzione per l’incasso di imposte comunali,

mentre l’attività della prostituzione non era illegale perché non vi era una

licenza edilizia. Era intenzione del Municipio tollerare l’attività almeno fino

alla crescita in giudicato della decisione di diniego della licenza edilizia

per cambiamento di destinazione. L’intervento del PG aveva pertanto costituito

una minaccia, che il reclamante non aveva potuto far accertare in quanto non

gli era stato riconosciuto il ruolo di accusatore privato. Per il reclamante

solo le audizioni testimoniali e gli interrogatori potevano dare certezza dello

svolgimento dei fatti, prove mai raccolte neanche in sede penale.

7.3 Il reclamante formula però

mere considerazioni e deduzioni personali - in parte finanche tendenziose - per

sua stessa ammissione non suffragate dai documenti agli atti. Prova ne è che egli

pretende sia data contezza e certezza dei fatti rilevanti avvalendosi di

audizioni testimoniali, interrogatori e deposizioni delle parti coinvolte. Risulta

dai documenti agli atti che l’esercizio della prostituzione nel motel non era

autorizzato, circostanza questa oggettiva (sopra, consid. 7.1) e che

l’interessato non contesta (sopra, consid. 7.2). Un’attività non autorizzata -

legale o illegale che sia - non diventa però legittima in quanto tollerata, ma

resta legata ad un contesto precario e incerto difficilmente compatibile con un’aspettativa

di diritti e benefici. E questo rende punto sostenibile l’ipotesi di un danno

risarcibile per l’intervenuta interruzione dell’esercizio della prostituzione

in quel motel, a prescindere dai motivi che ne sono stati all’origine. Ritenere

che una persona ragionevole e di condizione agiata sia disposta a finanziare di

tasca propria un procedimento giudiziario teso a ottenere un indennizzo appare

quantomeno improbabile. Meritano così conferma, a un esame sommario, i motivi per

i quali il Pretore ha escluso la probabilità di esito favorevole della causa.

8. Tutto ciò

considerato, la decisione impugnata non evidenzia elementi per ritenere che in

punto al contestato diniego del gratuito patrocinio il Pretore sia incorso in

un accertamento manifestamente errato dei fatti o in un’errata applicazione del

diritto. Diventa quindi inutile una disamina sulla necessità di un

patrocinatore d’ufficio giusta l’art. 118 lett. c CPC. Ne consegue la reiezione

del reclamo.

9. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece la questione delle ripetibili.

10. In quanto fondato sulla

sola attestazione ISEE rilasciata il 17 dicembre 2020 in base a dati

autodichiarati presentati il 15 dicembre 2020 e costitutivi della Dichiarazione

Sostitutiva Unica valida fino al 31 dicembre 2020 (sopra, consid. 2; doc. B al

reclamo), va negato il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di

reclamo. Basti rilevare che, in assenza di altri riscontri, il documento in

questione non dà modo di ritenere adempiuto il presupposto di indigenza (art.

117 lett. a CPC) in capo al reclamante (cfr. sopra, consid. 6.2).

11. Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 aprile 2021 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 23 aprile 2021 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 23 aprile 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti

dell’art. 93 LTF.