13.2021.45
Diniego di gratuito patrocinio. Principio inquisitorio limitato e obbligo di collaborazione. Indigenza (attestazione ISEE [Italia] quale autodichiarazione) e probabilità di esito favorevole
17 agosto 2021Italiano16 min
cambiamento di destinazione del motel. E, in definitiva, il danno dovuto all’impedimento
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.45
13.2021.46
Lugano
17 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.7 (responsabilità dell'ente
pubblico - risarcimento danni) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 marzo 2021 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
__________
rappresentato
dal __________
e ora sul reclamo 23
aprile 2021 di RE 1 contro la decisione 12 aprile 2021 con cui il Pretore ha
respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 2 marzo 2021 RE
1 ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di almeno fr. 31'000.–
(da accertare tramite perizia) quale risarcimento per il “danno cagionato dal
PG __________ alla __________ SA, con lo scritto del 20 febbraio 2013
indirizzato al Municipio di __________”. L’attore ha inoltre chiesto di essere
posto al beneficio del gratuito patrocinio inclusa l’assistenza legale
dell’avv. PA 1.
B. Con osservazioni 22
marzo 2021 __________ si è opposta ad una concessione del gratuito patrocinio.
La medesima, con osservazioni 12 aprile 2021 ha inoltre chiesto di dichiarare
irricevibile la petizione, e in via subordinata di respingerla.
C. Con decisione 12
aprile 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore
per mancanza della probabilità di buon esito della causa, del presupposto
d’indigenza e della necessità di assistenza legale.
D. Con reclamo 23 aprile
2021 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso che il gratuito patrocinio gli sia
riconosciuto nella forma più estesa. Egli postula analogo beneficio per il
reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione
giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
stata notificata il 13 aprile 2021 ed è pervenuta al reclamante l’indomani.
Rimesso alla posta il giorno 23 aprile 2021, il gravame risulta tempestivo e
quindi senz’altro ammissibile.
2. L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per
sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio
(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.
121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;
Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Il reclamante compiega
alla sua impugnativa quale doc. B una nuova attestazione ISEE basata su dati
ritenuti validi fino al 31 dicembre 2020 ma inammissibile non foss’altro per il
fatto che è stata prodotta solo a fronte di una decisione a lui sfavorevole. La
stessa viene nondimeno trattata alla stregua di una richiesta di gratuito
patrocinio per il reclamo.
3. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.1 Per il Pretore la causa non
presentava probabilità di esito favorevole in quanto, a un esame sommario, non
erano dati i presupposti di condanna della convenuta a risarcire all’attore il
preteso danno in virtù di una responsabilità degli enti pubblici cantonale
(LResp). L’indigenza poi non era documentata, posto che era stata prodotta agli
atti la sola attestazione ISEE, documento che aveva valore di autodichiarazione
peraltro nemmeno aggiornata. L’attore infine non aveva reso verosimile la
necessità di un patrocinio d’ufficio.
3.2 Il reclamante contesta al
primo giudice la violazione del principio inquisitorio limitato, il mancato
riconoscimento del presupposto d’indigenza insieme al mancato sollecito di documenti
ulteriori, il mancato riconoscimento di probabilità di esito favorevole della
causa e, ancora, il mancato riconoscimento della necessità di un patrocinio d’ufficio.
4. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
4.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014
consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.
119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad
art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in
modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e
dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di
affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con
rinvii).
4.2 Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo
2020 consid. 7.1; Trezzini, op.
cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42
ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui
le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo
lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in
funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di
gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale
federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142
III 138 consid. 5.1).
5. Il reclamante lamenta
un’errata applicazione del principio inquisitorio limitato poiché il Pretore si
è pronunciato sulla sua istanza di gratuito patrocinio senza preventivamente raccogliere
la sua presa di posizione alle osservazioni 22 marzo 2021 con cui la convenuta ne
chiedeva la reiezione. Ma in tema di gratuito patrocinio tale principio non
esonera il richiedente dal motivare la sua relativa domanda, sicché siano rese verosimili
tanto la situazione finanziaria e l’indigenza quanto la probabilità di esito
favorevole della causa, ritenuto che il giudice non è tenuto a procedere a particolari
approfondimenti e accertamenti d’ufficio a meno che l’istanza risulti incerta o
non chiara (sentenza TF 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017
del 2 agosto 2017 consid. 4; Colombini, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad
art. 119; Rüegg/Rüegg, op. cit., n.
3 ad art. 119). In concreto il Pretore ha spiegato in modo puntuale perché non
ha ritenuto verosimili i presupposti di esito favorevole della causa e di
indigenza, l’istanza di gratuito patrocinio non essendo invece stata da lui
respinta in quanto incerta o poco chiara. E, per il resto, giova soggiungere
che un eventuale obbligo di interpello non è finalizzato a superare negligenze
processuali delle parti, in particolare a facilitare il lavoro dell’avvocato
che patrocina il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119 [versione
e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22 ad art. 119]). Sicché il rinvio al
principio inquisitorio limitato non soccorre l’interessato. Infondato il
reclamo va così respinto.
6. Con riferimento alla
sua situazione finanziaria il reclamante rileva anzitutto che il giudice
conciliatore nulla aveva eccepito riguardo alla validità dei documenti già prodotti
in punto alla sua richiesta di gratuito patrocinio e a sostegno della sua
indigenza, e che la relativa istanza presentata nel contesto della petizione
oltre a richiamare quella stessa documentazione dava finanche atto della sua disponibilità
a produrre ogni ulteriore documento si fosse reso necessario. L’argomento è
però inconsistente. Del fatto che a quel momento non sia stato evidenziato alcunché,
il reclamante non può trarre alcun giovamento già solo in virtù del suo obbligo
(e non mera disponibilità) di collaborazione (sopra, consid. 5). Inoltre, il
diritto al gratuito patrocinio sussiste come tale unicamente per una determinata
procedura, innanzi ad una determinata autorità (Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 119).
6.1 Il reclamante rimprovera poi
al Pretore di avere arbitrariamente rimesso in discussione la portata
dell’attestazione ISEE prodotta nella conciliazione quale doc. A (inc.
CM.2020.55), in particolare poiché le aveva considerate informazioni
autodichiarate e prive di riscontri documentali (reclamo, pag. 4 in basso). Se
non che, in proposito, il Pretore ha rilevato che il documento specificava i
componenti del nucleo familiare, che le cifre ivi designate quali “Indicatore
Situazione Reddituale […] Indicatore Situazione Patrimoniale […] Indicatore
Situazione Economica […] e Valore della scala di equitanza” non rendevano
verosimile l’indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC, che inoltre i dati erano
attinenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica della moglie datata 15 marzo 2019 e
scadente il 31 dicembre 2019 costituita da informazioni autodichiarate e non aggiornate
e che, pertanto, in quanto prive di riscontri documentali non erano attendibili.
E, concretamente, avverso queste conclusioni il reclamante non propone alcuna
valida e puntuale critica. Invano l’interessato imputa al Pretore di “non
conoscere sufficientemente il diritto amministrativo italiano e la portata
giuridica di un’attestazione ISEE”, tema questo su cui a ben vedere nemmeno
egli aveva speso e spende ora una parola.
6.2 Certo, il reclamante obietta
che persino l’usuale certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria vidimato dal comune di domicilio ha valore di un’autodichiarazione
e che le risultanze fiscali sono ritenute fedefacenti in assenza di prove
contrarie. L’interessato sembra tuttavia non voler considerare che anche le
risultanze contenute nel evocato certificato municipale vanno confortate -
diversamente da quanto egli lascia intendere - con l’ausilio di documenti,
ritenuto poi che a monte delle risultanze fiscali vi è quantomeno una preventiva
decisione dell’autorità preposta a tale scopo. In concreto non è contestato che
l’attestazione ISEE in esame è frutto di informazioni autodichiarate scadute il
31 dicembre 2019 e non supportate da riscontri documentali (sopra, consid. 6.1).
Si aggiunga poi che neppure è dato sapere se grazie a tale atto il reclamante ha
avuto accesso a prestazioni agevolate, e se si quali. Ancora andava peraltro
quantomeno spiegato perché, a sostegno di una richiesta di gratuito patrocinio
del reclamante, ci si sia affidati ad un’attestazione ISEE rilasciata su Dichiarazione
Sostitutiva Unica della di lui moglie. Considerazioni queste che, a prescindere
dalla sua inammissibilità, sorgono invero spontanee anche con riferimento
all’attestazione ISEE prodotta in sede di reclamo (sopra, consid. 2).
6.3 Osserva il reclamante di
essere cittadino italiano e di non sapere di quali prove documentali necessitava
il Pretore per esprimersi sulla sua richiesta di gratuito patrocinio e accertare
il suo stato d’indigenza con cognizione di causa. Egli rinnova pertanto la sua
disponibilità a collaborare all’accertamento della sua reale situazione
reddituale e patrimoniale e che gli siano specificati i documenti da produrre. La
critica sfiora il pretesto. Intanto il reclamante è assistito da un
patrocinatore in grado di individuare la documentazione necessaria in appoggio
alla domanda di gratuito patrocinio. E già si è detto che spetta al richiedente
provare sua sponte la propria incapacità a far fronte alle spese di causa senza
intaccare il proprio fabbisogno e quello della famiglia (sopra, consid. 4.1). E
questo significa appunto esporre e dettagliare con la necessaria dovizia quella
che è la propria effettiva capacità finanziaria mensile e/o annuale (redditi e
patrimonio) da una parte rapportandola a quello che è il reale fabbisogno
mensile dall’altra: logica vuole pertanto che nel suo interesse sia prodotto ogni
documento oggettivo e giustificativo utile a quantificare in modo concreto quelle
che sono le entrate e quelle che sono le uscite e le spese correnti
effettivamente sostenute (cfr. anche Trezzini,
op. cit., n. 8 e 9 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio
2020, n. 8 e 11 ad art. 119]).
7. In punto alla mancanza
di probabilità di esito favorevole della causa, il reclamante contesta e rimprovera
al Pretore di essersi limitato a riprendere i documenti di vertenze penali e
amministrative riferibili al Motel __________ “senza procedere ad un
accertamento dei fatti nella causa ordinaria nel rispetto del contraddittorio”.
7.1 Ricondotta la pretesa di
risarcimento danno allo scritto 20 febbraio 2003 dell’allora PG __________ al
Municipio di __________ in relazione all’attività del Motel __________, il
Pretore si è attenuto alle risultanze dei documenti agli atti. Non ha ravvisato
elementi per affermare che con il suo intervento il magistrato aveva travalicato
Fatti
i limiti delle competenze intrinseche alla sua carica professionale. Mentre il
divieto d’uso quale postribolo dell’Motel __________ disposto dall’autorità
comunale aveva ragione d’essere, in quanto l’esercizio della prostituzione non
era compatibile con la destinazione d’uso prevista per quello stabile. Di fatto
era poi stata negata la relativa licenza edilizia a posteriori chiesta per il
cambiamento di destinazione del motel. E, in definitiva, il danno dovuto all’impedimento
all’esercizio di un’attività illegale non legittimava un risarcimento fondato
sulla LResp. Il Pretore, a un esame sommario, ha così ritenuto la causa priva
di probabilità di esito favorevole.
7.2 Il reclamante reputa l’esame
superficiale ed arbitrario, poiché si traduce in conclusioni possibiliste non confortate
da fatti definitivi. Il Municipio aveva reagito allo scritto 20 febbraio 2003
del PG con il divieto d’uso del motel per timore dell’apertura di un
procedimento penale a carico dei suoi membri. Ma in precedenza aveva concluso
con la società che lo gestiva una convenzione per l’incasso di imposte comunali,
mentre l’attività della prostituzione non era illegale perché non vi era una
licenza edilizia. Era intenzione del Municipio tollerare l’attività almeno fino
alla crescita in giudicato della decisione di diniego della licenza edilizia
per cambiamento di destinazione. L’intervento del PG aveva pertanto costituito
una minaccia, che il reclamante non aveva potuto far accertare in quanto non
gli era stato riconosciuto il ruolo di accusatore privato. Per il reclamante
solo le audizioni testimoniali e gli interrogatori potevano dare certezza dello
svolgimento dei fatti, prove mai raccolte neanche in sede penale.
7.3 Il reclamante formula però
mere considerazioni e deduzioni personali - in parte finanche tendenziose - per
sua stessa ammissione non suffragate dai documenti agli atti. Prova ne è che egli
pretende sia data contezza e certezza dei fatti rilevanti avvalendosi di
audizioni testimoniali, interrogatori e deposizioni delle parti coinvolte. Risulta
dai documenti agli atti che l’esercizio della prostituzione nel motel non era
autorizzato, circostanza questa oggettiva (sopra, consid. 7.1) e che
l’interessato non contesta (sopra, consid. 7.2). Un’attività non autorizzata -
legale o illegale che sia - non diventa però legittima in quanto tollerata, ma
resta legata ad un contesto precario e incerto difficilmente compatibile con un’aspettativa
di diritti e benefici. E questo rende punto sostenibile l’ipotesi di un danno
risarcibile per l’intervenuta interruzione dell’esercizio della prostituzione
in quel motel, a prescindere dai motivi che ne sono stati all’origine. Ritenere
che una persona ragionevole e di condizione agiata sia disposta a finanziare di
tasca propria un procedimento giudiziario teso a ottenere un indennizzo appare
quantomeno improbabile. Meritano così conferma, a un esame sommario, i motivi per
i quali il Pretore ha escluso la probabilità di esito favorevole della causa.
8. Tutto ciò
considerato, la decisione impugnata non evidenzia elementi per ritenere che in
punto al contestato diniego del gratuito patrocinio il Pretore sia incorso in
un accertamento manifestamente errato dei fatti o in un’errata applicazione del
diritto. Diventa quindi inutile una disamina sulla necessità di un
patrocinatore d’ufficio giusta l’art. 118 lett. c CPC. Ne consegue la reiezione
del reclamo.
9. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece la questione delle ripetibili.
10. In quanto fondato sulla
sola attestazione ISEE rilasciata il 17 dicembre 2020 in base a dati
autodichiarati presentati il 15 dicembre 2020 e costitutivi della Dichiarazione
Sostitutiva Unica valida fino al 31 dicembre 2020 (sopra, consid. 2; doc. B al
reclamo), va negato il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di
reclamo. Basti rilevare che, in assenza di altri riscontri, il documento in
questione non dà modo di ritenere adempiuto il presupposto di indigenza (art.
117 lett. a CPC) in capo al reclamante (cfr. sopra, consid. 6.2).
11. Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 aprile 2021 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio 23 aprile 2021 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 23 aprile 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti
dell’art. 93 LTF.