13.2021.47
Revoca del gratuito patrocinio. Effetto retroattivo. Difetto della competenza territoriale (foro imperativo). Ponderazione degli interessi in gioco
26 ottobre 2021Italiano17 min
della sentenza di divorzio in punto all’attribuzione della figlia __________, di
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.47
13.2021.48
Lugano
26 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. DM.2020.6 e DM.2020.8 della Pretura del Distretto
di Vallemaggia promosse in data 30 marzo 2020 e 14 maggio 2020 da
CO
1
patrocinato dall’. PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 26 aprile 2021 di RE 1 contro la decisione 15 aprile 2021 con
cui il Pretore le ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza 29
agosto 2018 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il
matrimonio in essere tra CO 1 e RE 1 e omologato la convenzione regolantene le
conseguenze accessorie. In particolare è stato stabilito l’affidamento
congiunto della figlia __________ ai genitori e la custodia alternata, con
l’obbligo del padre di versare alla madre un contributo alimentare di fr. 550.-
mensili per la figlia.
B. Con istanza 24
ottobre 2018 RE 1 (allora domiciliata a __________) ha chiesto la modifica
della sentenza di divorzio in punto all’attribuzione della figlia __________, di
cui ha chiesto l’affidamento, e al contributo alimentare per la stessa.
Con risposta 18
ottobre 2019 CO 1 si è opposto all’istanza.
All’udienza 26 novembre
2019 le parti hanno raggiunto un’intesa e la procedura è stata stralciata dai
ruoli con decisione 26 novembre 2019.
C. Con lettera 30 marzo
2020 CO 1 ha chiesto la modifica del contributo alimentare (inc. DM.2020.6) postulando
nel contempo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (inc.
SO.2020.73). Con scritto 6 aprile 2020 RE 1 ha anch’essa chiesto di essere
posta al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2020.75).
Con distinte decisioni 20
aprile 2020 il Pretore ha posto CO 1 (inc. SO.2020.73) e RE 1 (inc. SO.2020.75)
al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Con istanza di
conciliazione 14 maggio 2020 CO 1 ha nuovamente chiesto la modifica della
sentenza di divorzio in punto all’affidamento della figlia __________ e al
contributo alimentare per la medesima (inc. DM.2020.8).
In questa procedura
entrambe le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio del gratuito
patrocinio.
E. Il 12 agosto 2020 l’avv.
PA 1 ha inviato una nota d’onorario intermedia per prestazioni dal 6 aprile
2020 al 12 agosto 2020 per fr. 4'090.77, riferita all’incarto DM.2020.6. La
nota è stata tassata con decisione 22 settembre 2020 riconoscendo
complessivamente fr. 3'579.75. Il 4 gennaio 2021 essa ha poi inviato
un’ulteriore nota d’onorario intermedia di fr. 3'864.49, sempre riferita al
medesimo incarto, per prestazioni dal 13 agosto 2020 al 4 gennaio 2021, tassata
con decisione 11 gennaio 2021 con cui sono stati riconosciuti fr. 3'858.90.
L’avv. PA 2 ha a sua volta
inviato in data 19 ottobre 2020 una nota intermedia di fr. 6'160.- per
prestazioni dal 27 marzo al 15 ottobre 2020 riferite agli incarti DM.2020.6 e
DM.2020.8, tassata con decisione 28 ottobre 2020 con cui le sono stati riconosciuti
fr. 6'216.45.
F. Con decisione 15
aprile 2021 il Pretore Leopoldo Franscini, subentrato quale supplente al
Pretore Siro Quadri, rilevato che la legge prevede per la causa di cui trattasi
un foro imperativo e che nessuna delle parti era domiciliata nella
giurisdizione della Pretura del Distretto di Vallemaggia, ha dichiarato
irricevibile la petizione e ha trasmesso l’incarto alla Pretura del Distretto
di Bellinzona, territorialmente competente. Ha quindi revocato con effetto ex
tunc, vale a dire dalla sua concessione, il beneficio del gratuito
patrocinio sia a CO 1, patrocinato dall’avv. PA 2, sia a RE 1, patrocinata
dall’avv. PA 1.
G. Con reclamo 26 aprile
2021 RE 1 postula che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame,
il beneficio del gratuito patrocinio non le sia revocato con effetto
retroattivo.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con la quale
il Pretore ha revocato alla convenuta il beneficio del gratuito patrocinio è
impugnabile mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC). La domanda di
gratuito patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett.
a, art. 119 cpv. 3 e art. 321 cpv. 2 CPC), il termine di reclamo è di 10
giorni. Con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
La decisione impugnata è stata
notificata a RE 1 il 16 aprile 2021. Il reclamo, rimesso alla posta il 26
aprile 2021, è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Per chiarezza si
rileva che, per quanto qui di rilievo, tra le parti sono in corso due
procedure. La richiesta 30 marzo 2020, con cui CO 1 ha chiesto una modifica del
contributo alimentare, ha generato l’incarto DM.2020.6 (vedi sopra, ad C). L’istanza
di conciliazione 14 maggio 2020 con cui egli ha - nuovamente - chiesto la
modifica della sentenza di divorzio in punto all’affidamento della figlia __________
e al contributo alimentare per la medesima è poi andata a formare l’incarto
DM.2020.8. In entrambe le procedure ambo le parti hanno chiesto di essere poste
al beneficio del gratuito patrocinio, che è stato formalmente concesso con
decisione 20 aprile 2020 con l’indicazione che era accolta l’istanza 30/31
marzo 2020 di CO 1 (inc. SO.2020.73), rispettivamente con decisione 20 aprile
2020.
per l’istanza 6 aprile 2020 di RE 1 (inc. SO.2020.75), istanze entrambe
riferite all’incarto DM.2020.6. Una decisione formale sulle istanze di gratuito
patrocinio relative all’incarto DM.2020.8 non è invece mai stata emessa.
2.1
Al di là di quest’aspetto
formale, il patrocinatore dell’attore ha indicato che la propria nota
d’onorario era riferita agli incarti DM.2020.6 e DM.2020.8. Il patrocinatore
della convenuta si è invece limitato a indicare che la nota era riferita
all’incarto DM.2020.6. Dagli atti risulta tuttavia che l’attività riferita
all’incarto DM.2020.6 è stata praticamente nulla: allo scritto 30 marzo 2020
con cui CO 1 ha chiesto la modifica del contributo alimentare sono seguiti lo
scritto 8 aprile 2020 con cui il Pretore ha invitato l’istante a voler
precisare la propria istanza e le osservazioni 9 aprile 2020 della convenuta, poi
più nulla. Da un esame sommario risulta comunque che le prestazioni fatturate
sono sostanzialmente riferite alla problematica dell’affidamento della figlia,
oggetto dell’incarto DM.2020.8. È quindi da ritenere che la decisione di
gratuito patrocinio era riferita ad entrambi gli incarti e così anche le note
d’onorario dei patrocinatori e le relative decisioni di tassazione, ma anche la
decisione di revoca.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3). Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato se le
condizioni per la sua concessione non sono più date o non sono mai state
adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le mancanze sono però suscettibili di
giustificare la revoca e devono essere valutate tenendo conto del principio
della buona fede. Tale principio, di rango costituzionale (art. 9 Cost),
protegge segnatamente chi, in buona fede, fa affidamento su una garanzia
datagli da un’autorità o su legittime aspettative fondate su comportamenti di
questa. La revoca del gratuito patrocinio deve quindi essere preceduta da una
ponderazione degli interessi in gioco (Bühler,
in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 9 ad art. 120), dove è da procedere
a un confronto tra l’interesse alla corretta attuazione del diritto (principio
della legalità) e l’interesse alla sicurezza del diritto (protezione della
buona fede). Di principio la revoca del gratuito patrocinio non ha comunque effetto
retroattivo. In casi particolari, segnatamente quando è stato concesso a torto
sin dall’inizio poiché al momento della decisione sull’istanza l’interessato
disponeva già dei mezzi necessari (Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in
caso di malafede o dolo della parte richiedente (Bühler, op. cit., n. 26 segg. ad art. 120), la revoca può però
avere effetto retroattivo.
4.
Il Pretore, rilevato
che la legge prevede per la causa di cui trattasi un foro imperativo e
constatato che nessuna delle parti era domiciliata nella giurisdizione della
Pretura del Distretto di Vallemaggia, ha dichiarato irricevibile la petizione.
In seguito ha ritenuto che la causa era sin dall’inizio sprovvista di
possibilità di esito favorevole perché consapevolmente presentata a un giudice
incompetente e di conseguenza ha revocato con effetto retroattivo il beneficio
del gratuito patrocinio a entrambe le parti.
A mente della reclamante la
competenza territoriale è un’eccezione che va sollevata dal giudice e non dalle
parti. Poiché il Pretore ha omesso di sollevare tempestivamente l’eccezione, questa
sarebbe perenta. Sostiene poi che il giudice deve esaminare d’ufficio i presupposti
processuali tra cui anche la competenza per territorio e l’attesa di oltre un
anno per procedere all’esame costituisce ritardata giustizia. Rileva inoltre che
la decisione impugnata è contraria a quanto deciso all’inizio dal Pretore Siro
Quadri il quale aveva ammesso la propria competenza decidendo di occuparsi
dell’incarto. A un anno di distanza il Pretore non può ora sostenere il
contrario e la decisione in oggetto costituisce un venire contra factum
proprium. La procedura essendo proseguita per un anno, le parti potevano comunque
legittimamente ritenere che il Pretore si ritenesse competente e quindi che il
gratuito patrocinio non sarebbe stato revocato. Da ultimo asserisce di non aver
sollevato l’eccezione dell’incompetenza perché si era affidata all’esperienza
del Pretore che già conosceva la problematica. Essa ha comunque sempre agito in
buona fede, non essendo stata lei ad avviare la causa e non incombendole alcun
obbligo di sollevare l’eccezione di carenza del foro.
4.1
Va anzitutto rilevato che la
reclamante non ha impugnato il punto 1 del dispositivo con cui il primo giudice
ha respinto in ordine la petizione dichiarandola irricevibile. La mancanza del
presupposto processuale del foro è pertanto acquisita, così com’è pacifico che
lo stesso non v’era sin dall’introduzione della causa. L’accertamento del primo
giudice che la causa difettava sin dall’inizio della possibilità di esito
favorevole non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti
né da un’applicazione errata del diritto.
4.2
La reclamante sostiene che,
avendo atteso un anno prima di pronunciarsi, l’eccezione di foro è perenta. Rilevato
che essa non ha impugnato la decisione di inammissibilità della causa, la
censura appare fine a sé stessa. Comunque, è anche manifestamente infondata. Il
giudice ha da decidere sui presupposti processuali, ma non è suo compito
sollevare “eccezioni” in punto ai medesimi. Le eccezioni sono semmai da
sollevare dalle parti e la perenzione riguarda le parti, non il giudice. Ancor
prima del Pretore, era compito poi delle parti verificare l’esistenza dei
presupposti processuali, segnatamente la competenza territoriale, ciò che
l’attore avrebbe dovuto fare prima di introdurre la causa, rispettivamente la
parte convenuta in sede di risposta. Ciò s’imponeva a maggior ragione in
considerazione del fatto che per le azioni di diritto matrimoniale il CPC
impone il foro imperativo del domicilio di una delle parti (art. 23 cpv. 1
CPC), foro al quale esse non possono derogare (art. 9 cpv. 2 CPC) e che neppure
può nascere a seguito della costituzione in giudizio. Il mancato esame costituisce
quindi una negligenza dei patrocinatori, negligenza che non viene meno per il
fatto che il primo giudice avrebbe poi dovuto esaminare d’ufficio la questione.
Neppure il fatto che la reclamante non abbia sollevato l’eccezione
dell’incompetenza perché si è affidata all’esperienza del Pretore, che già
conosceva la problematica, rispettivamente che è stata convenuta in giudizio le
è d’aiuto, ciò considerata l’imperatività del foro. La reclamante è quindi malvenuta
a scaricare ora sul primo giudice le proprie responsabilità.
4.3
La reclamante rileva che il
giudice deve esaminare d’ufficio i presupposti processuali tra cui anche la
competenza per territorio. L’attesa di oltre un anno per procedere all’esame
costituirebbe ritardata giustizia. Per i medesimi motivi indicati al considerando
precedente, la censura è fine a sé stessa, oltre che errata. L’esame dei
presupposti processuali può, infatti, essere fatto in ogni tempo, fino al
termine della procedura. Pur essendo auspicabile che, trattandosi di un
presupposto di natura organizzativa, sia chiarito al più presto, non v’è
comunque un obbligo in tal senso, trattandosi invece di una facoltà del giudice
(DTF 140 III 159).
4.4
La reclamante si duole che la
decisione impugnata è contraria a quanto deciso all’inizio dal Pretore Siro
Quadri, il quale ha ammesso la propria competenza decidendo di occuparsi
dell’incarto. A un anno di distanza il Pretore non può ora sostenere il
contrario e la decisione in oggetto costituisce un venire contra factum
proprium. Ancora una volta la mancata impugnazione della decisione di
irricevibilità rende fine a sé stessa la censura. Va comunque rilevato che, quando
ha statuito sulla domanda di gratuito patrocinio, il Pretore Siro Quadri si è
limitato ad esaminare il requisito dell’indigenza. Non risulta invece dalla
decisione né dall’incarto che l’esame sia stato esteso ai presupposti
processuali né, segnatamente, che egli si sia espresso sulla competenza
territoriale. Né il fatto che abbia proceduto ad istruire la causa permette di
concludere che l’abbia ammessa, considerato non da ultimo che l’esame avrebbe
peraltro ancora potuto essere fatto con la decisione finale. Non si può quindi
rimproverare al Pretore Leopoldo Franscini, subentrato al Pretore Siro Quadri,
un comportamento contraddittorio, per essersi chinato sulla questione.
L’ammissione delle parti al beneficio del gratuito patrocinio neppure ha quindi
avuto quale conseguenza di inibire la facoltà del giudice di statuire sui
presupposti processuali. Neanche si può ritenere manifestamente errato
l’accertamento del Pretore Leopoldo Franscini laddove ha ritenuto che le parti
erano consapevoli della mancanza del foro, le relative prese di posizione delle
parti permettendo agevolmente questa conclusione, che peraltro neppure è stata
contestata. Se poi è comprensibile che le parti abbiano voluto scegliere il
foro per esse più conveniente, va rilevato che il legislatore ha esplicitamente
voluto escludere questa possibilità di scelta optando per il foro imperativo.
Che il Pretore Leopoldo Franscini non abbia ritenuto di prestarsi a questa
iniziativa delle parti non è quindi censurabile, e nemmeno vi sono elementi per
concludere che il Pretore Siro Quadri, che già si era occupato delle precedenti
procedure fra le parti, fosse consapevole del mutamento delle circostanze e
della mancanza del foro. Quand’anche la decisione di accordare il gratuito
patrocinio possa aver fatto nascere legittime aspettative delle parti in punto
all’assunzione - provvisoria - delle spese di patrocinio da parte dello Stato,
ciò non avrebbe comunque quale conseguenza di far sorgere una competenza contra
legem. La censura è quindi infondata.
4.5
Per i motivi che precedono, esaminata
dal punto di vista del principio della legalità, la decisione del Pretore che,
constatata la mancanza ab initio del foro, ha revocato ex tunc il
gratuito patrocinio alle parti non rileva da un manifestamente errato
accertamento dei fatti o da un’errata applicazione del diritto.
5.
Il Pretore, ha esaminato
la questione nell’ottica della corretta applicazione del diritto, ma non ha poi
esteso la verifica all’interesse nell’applicazione del diritto e nemmeno ha
proceduto alla ponderazione di tutti gli interessi in gioco, come la situazione
invece imponeva (vedi sopra, consid. 3).
Scopo dell’istituto del
gratuito patrocinio è di garantire l’accesso ai tribunali. L’accesso non è
invero illimitato, perché sottoposto a due condizioni che devono essere
realizzate cumulativamente: il richiedente dev’essere sprovvisto dei mezzi
necessari (art. 117 lett. a CPC) e la domanda non deve apparire priva di
possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Constatata in concreto la
mancanza, insanabile, di un presupposto processuale, la possibilità di esito
favorevole della causa non era data e il gratuito patrocinio non avrebbe
dovuto, in virtù del principio della legalità, neppure essere concesso. Ciò da
solo non è però sufficiente per revocare il gratuito patrocinio, dovendosi
anche considerare l’interesse nell’applicazione del diritto e ponderare tutti
gli interessi in gioco (vedi sopra, consid. 3). Si rileva che il Pretore Siro
Quadri aveva concesso a entrambe le parti il beneficio del gratuito patrocinio.
Sulla scorta di questa decisione esse potevano confidare che i costi dei
rispettivi legali sarebbero poi stati assunti - seppure non in modo definitivo
stante l’obbligo di rimborso - dallo Stato. E queste aspettative sono poi state
concretizzate, tanto che il Pretore ha approvato le note d’onorario intermedie
dei patrocinatori, le cui prestazioni sono così state remunerate dal Cantone.
In questa situazione la revoca retroattiva del gratuito patrocinio non appare
giustificata.
6.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106
CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino
incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore
legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito
patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce
vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’indennità
secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007
(Rtar), dovendosi tener conto che, pur essendo stato accolto, il reclamo era
per la maggior parte inconsistente. Ciò rende priva d’oggetto la domanda di
gratuito patrocinio formulata in sede di reclamo.
7.
La presente
decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al
reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è
ammissibile il reclamo è accolto. Il punto 2 del dispositivo è annullato nella
misura in cui il gratuito patrocinio alla convenuta con il patrocinio dell’avv.
PA 1 è stato revocato con effetto retroattivo.
2.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 250.– a titolo di ripetibili per la
procedura di reclamo.
3.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
4.
La domanda di gratuito
patrocinio è priva d’oggetto.
5.
Notificazione
(unitamente al reclamo 26 aprile 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).