13.2021.49
Revoca del gratuito patrocinio. Effetto retroattivo. Difetto della competenza territoriale (foro imperativo). Ponderazione degli interessi in gioco
26 ottobre 2021Italiano17 min
fr. 3'579.75. Il 4 gennaio 2021 essa ha poi inviato un’ulteriore nota d’onorario
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.49
Lugano
26 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. DM.2020.6 e DM. 2020.8 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse in
data 30 marzo 2020 e 14 maggio 2020 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 26 aprile 2021 di RE 1 contro la decisione 15 aprile 2021 con
cui il Pretore gli ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza 29
agosto 2018 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il
matrimonio in essere tra RE 1 e CO 1 e omologato la convenzione regolantene le
conseguenze accessorie. In particolare è stato stabilito l’affidamento
congiunto della figlia __________ ai genitori e la custodia alternata, con
l’obbligo del padre di versare alla madre un contributo alimentare di fr. 550.-
mensili per la figlia.
B. Con istanza 24
ottobre 2018 CO 1 (allora domiciliata a __________) ha chiesto la modifica
della sentenza di divorzio in punto all’attribuzione della figlia __________,
di cui ha chiesto l’affidamento, e al contributo alimentare per la stessa.
Con risposta 18
ottobre 2019 RE 1 si è opposto all’istanza.
All’udienza 26 novembre
2019 le parti hanno raggiunto un’intesa e la procedura è stata stralciata dai
ruoli con decisione 26 novembre 2019.
C. Con lettera 30 marzo
2020 RE 1 ha chiesto la modifica del contributo alimentare (inc. DM.2020.6)
postulando nel contempo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio
(inc. SO.2020.73). Con scritto 6 aprile 2020 CO 1 ha anch’essa chiesto di
essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2020.75).
Con distinte decisioni 20
aprile 2020 il Pretore ha posto RE 1 (inc. SO.2020.73) e CO 1 (inc. SO.2020.75)
al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Con istanza di
conciliazione 14 maggio 2020 RE 1 ha nuovamente chiesto la modifica della
sentenza di divorzio in punto all’affidamento della figlia __________ e al
contributo alimentare per la medesima (inc. DM.2020.8).
In questa procedura
entrambe le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio del gratuito
patrocinio.
E. Il 12 agosto 2020 l’avv.
PA 1 ha inviato una nota d’onorario intermedia per prestazioni dal 6 aprile
2020 al 12 agosto 2020 per fr. 4'090.77 riferita all’incarto DM.2020.6. La nota
è stata tassata con decisione 22 settembre 2020 riconoscendo complessivamente
fr. 3'579.75. Il 4 gennaio 2021 essa ha poi inviato un’ulteriore nota d’onorario
intermedia di fr. 3'864.49, sempre riferita al medesimo incarto, per
prestazioni dal 13 agosto 2020 al 4 gennaio 2021. La decisione di tassazione 11
gennaio 2021 le ha riconosciuto fr. 3'858.90.
L’avv. PA 2 ha a sua volta
inviato in data 19 ottobre 2020 una nota intermedia di fr. 6'160.- per
prestazioni dal 27 marzo al 15 ottobre 2020 riferite agli incarti DM.2020.6 e
DM.2020.8, tassata con decisione 28 ottobre 2020 con cui le sono stati
riconosciuti fr. 6'216.45.
F. Con decisione 15
aprile 2021 il Pretore Leopoldo Franscini, subentrato quale supplente al
Pretore Siro Quadri, rilevato che la legge prevede per la causa di cui trattasi
un foro imperativo e che nessuna delle parti era domiciliata nella
giurisdizione della Pretura del Distretto di Vallemaggia, ha dichiarato
irricevibile la petizione e ha trasmesso l’incarto alla Pretura del Distretto
di Bellinzona, territorialmente competente. Ha quindi revocato con effetto ex
tunc, vale a dire dalla sua concessione, il beneficio del gratuito
patrocinio sia a RE 1, patrocinato dall’avv. PA 2, sia a CO 1, patrocinata
dall’avv. PA 1.
G. Con reclamo 26 aprile
2021 RE 1 postula che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il
beneficio del gratuito patrocinio non gli sia revocato ex tunc.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con la quale
il Pretore ha revocato all’attore il beneficio del gratuito patrocinio è
impugnabile mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC). La domanda di gratuito
patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a, art. 119
cpv. 3 e art. 321 cpv. 2 CPC), il termine di reclamo è di 10 giorni. Con il
reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
La decisione impugnata è stata
notificata a RE 1 il 19 aprile 2021. Il reclamo, rimesso alla posta il 26
aprile 2021, è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Per chiarezza si
rileva che, per quanto qui di rilievo, tra le parti sono in corso due
procedure. La richiesta 30 marzo 2020, con cui RE 1 ha chiesto una modifica del
contributo alimentare, ha generato l’incarto DM.2020.6 (vedi sopra, ad C). L’istanza
di conciliazione 14 maggio 2020 con cui egli ha - nuovamente - chiesto la
modifica della sentenza di divorzio in punto all’affidamento della figlia __________
e al contributo alimentare per la medesima è poi andata a formare l’incarto
DM.2020.8. In entrambe le procedure ambo le parti hanno chiesto di essere poste
al beneficio del gratuito patrocinio, che è stato formalmente concesso con
decisione 20 aprile 2020 con l’indicazione che era accolta l’istanza 30/31
marzo 2020 di RE 1 (inc. SO.2020.73), rispettivamente con decisione 20 aprile
2020.
per l’istanza 6 aprile 2020 di CO 1 (inc. SO.2020.75), istanze entrambe
riferite all’incarto DM.2020.6. Una decisione formale sulle istanze di gratuito
patrocinio relative all’incarto DM.2020.8 non è invece mai stata emessa.
2.1
Al di là di quest’aspetto
formale, il patrocinatore dell’attore ha indicato che la propria nota
d’onorario era riferita agli incarti DM.2020.6 e DM.2020.8. Il patrocinatore
della convenuta si è invece limitato a indicare che la nota era riferita all’incarto
DM.2020.6. Dagli atti risulta tuttavia che l’attività nell’ambito dell’incarto
DM.2020.6 è stata praticamente nulla: allo scritto 30 marzo 2020 con cui RE 1
ha chiesto la modifica del contributo alimentare sono seguiti lo scritto 8
aprile 2020 con cui il Pretore invitava l’istante a voler precisare la propria
istanza e le osservazioni 9 aprile 2020 della convenuta, poi più nulla. Da un
esame sommario risulta comunque che le prestazioni fatturate sono
sostanzialmente riferite alla problematica dell’affidamento della figlia,
oggetto dell’incarto DM.2020.8. È quindi da ritenere che la decisione di
gratuito patrocinio era riferita ad entrambi gli incarti e così anche le note
d’onorario dei patrocinatori, e le relative decisioni di tassazione, ma anche
la decisione di revoca.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle
cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3). Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni
per la sua concessione non sono più date o non sono mai state adempiute (art.
120.
CPC). Non tutte le mancanze sono però suscettibili di giustificare la
revoca e devono essere valutate tenendo conto del principio della buona fede.
Tale principio, di rango costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente
chi, in buona fede, fa affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su
legittime aspettative fondate su comportamenti di questa. La revoca del
gratuito patrocinio deve quindi essere preceduta da una ponderazione degli
interessi in gioco (Bühler, in:
Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un
confronto tra l’interesse alla corretta attuazione del diritto (principio della
legalità) e l’interesse alla sicurezza del diritto (protezione della buona
fede). Di principio la revoca del gratuito patrocinio non ha comunque effetto
retroattivo. In casi particolari, segnatamente quando è stato concesso a torto
sin dall’inizio poiché al momento della decisione sull’istanza l’interessato
disponeva già dei mezzi necessari (Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in
caso di malafede o dolo della parte richiedente (Bühler, op. cit., n. 26 segg. ad art. 120), la revoca può però
avere effetto retroattivo.
4.
Il Pretore ha rilevato
che la legge prevede per la causa di cui trattasi un foro imperativo e
constatato che nessuna delle parti era domiciliata nella giurisdizione della
Pretura del Distretto di Vallemaggia, ha dichiarato irricevibile la petizione.
In seguito ha ritenuto che la causa era sin dall’inizio sprovvista di
possibilità di esito favorevole perché consapevolmente presentata a un giudice
incompetente e di conseguenza ha revocato con effetto retroattivo il beneficio
del gratuito patrocinio a entrambe le parti.
Il reclamante rimprovera
al Pretore un comportamento abusivo e contraddittorio rilevando che egli aveva
precedentemente ammesso la propria competenza entrando nel merito della lite.
Negando a un anno di distanza la propria competenza senza nessuna regione
apparente, ha agito in modo contraddittorio. Egli sostiene poi di non essere
stato consapevole della mancanza di foro quando ha introdotto l’azione, e
neppure la controparte ha sollevato eccezioni in merito. Lo stralcio della
causa è poi contrario al principio dell’economia processuale, inconciliabile
con le regole del diritto e dell’equità e non vi sarebbe alcun interesse degno
di protezione ad applicare la procedura.
4.1
Va anzitutto rilevato che il
reclamante non ha impugnato il punto 1 del dispositivo con cui il primo giudice
ha respinto in ordine la petizione dichiarandola irricevibile. La mancanza del
presupposto processuale del foro è pertanto acquisita, così com’è pacifico che
lo stesso non v’era sin dall’introduzione della causa. L’accertamento del primo
giudice che la causa difettava sin dall’inizio della possibilità di esito
favorevole non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti
né da un’applicazione errata del diritto.
4.2
Il reclamante rileva che il
giudice deve esaminare d’ufficio i presupposti processuali tra cui anche la
competenza per territorio. La decisione è intervenuta solo oltre un anno dopo
l’avvio della causa, ciò che sarebbe tardivo. Rilevato che il reclamante non ha
impugnato la decisione di inammissibilità della causa, la censura appare fine a
sé stessa, Comunque, è anche errata, considerato che l’esame dei presupposti
processuali può essere fatto in ogni tempo, fino al termine della procedura.
Pur essendo auspicabile che, laddove si tratti di presupposti di natura
organizzativa, gli stessi siano chiariti al più presto, non v’è comunque un obbligo
in tal senso, trattandosi invece di una facoltà del giudice (DTF 140 III 159).
4.3
Il reclamante rimprovera al Pretore
un comportamento abusivo e contraddittorio perché, “dopo un anno dall’apertura
della procedura e dopo aver deliberatamente rinunciato a sollevare un’eccezione
territoriale” ha stralciato la petizione. Rilevato che egli non ha impugnato la
decisione di inammissibilità della causa, la censura appare fine a sé stessa.
Comunque, è anche infondata. Il giudice ha da decidere sui presupposti
processuali, ma non è suo compito sollevare “eccezioni” in punto ai medesimi,
eccezioni che devono semmai essere sollevate dalle parti. La perenzione delle
eccezioni riguarda poi le parti, non invece il giudice. Ancor prima del
Pretore, è compito delle parti verificare l’esistenza dei presupposti
processuali, segnatamente la competenza territoriale, ciò che l’attore avrebbe
dovuto fare prima di introdurre la causa. Ciò s’imponeva a maggior ragione in
considerazione del fatto che per le azioni di diritto matrimoniale il CPC
impone il foro imperativo del domicilio di una delle parti (art. 23 cpv. 1
CPC), foro al quale esse non possono derogare (art. 9 cpv. 2 CPC) e che neppure
può nascere a seguito della costituzione in giudizio. Il mancato esame
costituisce una negligenza del patrocinatore, negligenza che non viene meno per
il fatto che il primo giudice avrebbe poi dovuto esaminare d’ufficio la
questione. Il reclamante è quindi malvenuto a scaricare ora sul primo giudice
le proprie responsabilità.
Neppure vi è l’evidenza di
un agire deliberato del Pretore che ha omesso l’esame del presupposto
processuale del foro ciò potendo essere riconducibile al fatto che, essendosi in
precedenza già occupato di altre procedure con le medesime parti, non si sia
posto il problema. L’argomento che il Pretore non ha dichiarato la propria
incompetenza “malgrado fosse perfettamente a conoscenza del domicilio di
entrambe le parti a __________ (cfr. doc. 12)” non porta a diversa conclusione
né è d’aiuto al reclamante. Anzi, sostenere da una parte che il Pretore era
perfettamente a conoscenza della mancanza di foro e dall’altro che la propria
patrocinatrice non era consapevole del cambiamento di domicilio della convenuta
quando essa medesima ha prodotto il relativo documento conferma semmai l’accertamento
del primo giudice che l’attore ha deliberatamente introdotto la procedura al foro
incompetente.
4.4
Il reclamante sostiene che la
procedura era “provvista di esito favorevole” come affermato indirettamente dal
Pretore Siro Quadri, che aveva concesso il beneficio del gratuito patrocinio.
Ebbene, quando ha statuito
sulla domanda di gratuito patrocinio, il Pretore Siro Quadri si è limitato ad
esaminare il requisito dell’indigenza. Non risulta invece dalla decisione cha
abbia esaminato i presupposti processuali, né che si sia espresso sulla
questione della competenza territoriale, e il solo fatto che abbia proceduto ad
istruire la causa non permette di concludere diversamente, segnatamente non che
l’abbia ammessa. L’esame avrebbe peraltro ancora potuto essere fatto con la
decisione finale. Non si può quindi rimproverare al Pretore Leopoldo Franscini,
subentrato al Pretore Siro Quadri, un comportamento contraddittorio, né
tantomeno abusivo, per essersi chinato sulla questione. La conclusione cui egli
è giunto è peraltro corretta, poiché per le azioni di diritto matrimoniale il
CPC impone il foro imperativo di una delle parti (art. 23 cpv. 1 CPC) al quale
esse non possono derogare (art. 9 cpv. 2 CPC), e il foro neppure può nascere
mediante la costituzione in giudizio. L’ammissione delle parti al beneficio del
gratuito patrocinio non inibisce poi la facoltà del giudice di statuire sui
presupposti processuali. Se poi la decisione di accordare il gratuito
patrocinio può aver fatto nascere legittime aspettative delle parti in punto
all’assunzione provvisoria delle spese da parte dello Stato, ciò non ha quale
conseguenza di far sorgere una competenza contra legem, in appoggio
della quale neppure può essere invocata l’economia processuale. Visto quanto
precede anche il rimprovero di un formalismo eccessivo non merita tutela.
4.5
Il reclamante afferma che,
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la probabilità di esito
favorevole della causa era stata indirettamente affermata dal Pretore Siro
Quadri, che aveva concesso il gratuito patrocinio. Già si è detto al
considerando precedente che il Pretore Siro Quadri non ha esaminato questo
requisito quando ha statuito sul gratuito patrocinio, essendosi limitato in
quella sede a constatare l’indigenza del richiedente. Incontestata la mancanza
del foro e incontestata la correttezza della decisione - cresciuta in giudicato
- di reiezione in ordine della petizione, il reclamante non spiega per quale
motivo, malgrado l’evidente e incontestata mancanza di un presupposto
processuale, la causa possa avere probabilità di esito favorevole.
4.6
Per i motivi che precedono, dal
punto di vista del principio della legalità, la decisione del Pretore che,
constatata la mancanza ab initio del foro, ha revocato il gratuito
patrocinio alle parti non rileva da un manifestamente errato accertamento dei
fatti o da un’errata applicazione del diritto.
5.
Il Pretore, ha esaminato
la questione nell’ottica della corretta applicazione del diritto, ma non ha poi
esteso la verifica all’interesse nell’applicazione del diritto e nemmeno ha
proceduto alla ponderazione di tutti gli interessi in gioco, come la situazione
invece imponeva (vedi sopra, consid. 3).
Scopo dell’istituto del
gratuito patrocinio è di garantire l’accesso ai tribunali. L’accesso non è
invero illimitato, perché sottoposto a due condizioni che devono essere
realizzate cumulativamente: il richiedente dev’essere sprovvisto dei mezzi
necessari (art. 117 lett. a CPC) e la domanda non deve apparire priva di
possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Constatata in concreto la
mancanza, insanabile, di un presupposto processuale, la possibilità di esito
favorevole della causa non era data e il gratuito patrocinio non avrebbe
dovuto, in virtù del principio della legalità, neppure essere concesso. Ciò da
solo non è però sufficiente per revocare il gratuito patrocinio, dovendosi
anche considerare l’interesse nell’applicazione del diritto e ponderare tutti
gli interessi in gioco (vedi sopra, consid. 3). Si rileva che il Pretore Siro
Quadri aveva concesso a entrambe le parti il beneficio del gratuito patrocinio.
Sulla scorta di questa decisione esse potevano confidare che i costi dei
rispettivi legali sarebbero poi stati assunti - seppure non in modo definitivo
stante l’obbligo di rimborso - dallo Stato. E queste aspettative sono poi state
concretizzate, tanto che il Pretore ha approvato le note d’onorario intermedie
dei patrocinatori, le cui prestazioni sono così state remunerate dal Cantone.
In questa situazione la revoca retroattiva del gratuito patrocinio non appare
giustificata.
6.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106
CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino
incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore
legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il
gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce
vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’indennità
secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007
(Rtar), dovendosi tener conto che, pur essendo stato accolto, il reclamo era
per la maggior parte inconsistente.
7.
La presente
decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al
reclamo.
Per i quali
motivi,
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è
ammissibile il reclamo è accolto. Il punto 2 del dispositivo è annullato nella
misura in cui il gratuito patrocinio all’attore con il patrocinio dell’avv. PA
2.
è stato revocato con effetto retroattivo.
2.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 250.– a titolo di ripetibili per la
procedura di reclamo.
3.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 26 aprile 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).