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Decisione

13.2021.5

Stralcio della richiesta di gratuito patrocinio perché priva d'interesse, a seguito di uno stralcio della causa per intervenuta desistenza. Revisione

29 aprile 2021Italiano4 min

B. Al dibattimento del 18

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.5

13.2021.6

Lugano

29 aprile 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG), per statuire nella causa

inc. n. SO.2020.1750 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza 28 aprile 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 21 gennaio 2021 di RE 1 contro il decreto 18 gennaio 2021 con

cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2020 RE

1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale. Essa ha

altresì postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la

nomina dell’avv. PA 1 quale suo patrocinatore.

Con decisione supercautelare

29 aprile 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di misure a

protezione dell’unione coniugale.

Fatti

B. Al dibattimento del 18

gennaio 2021 le parti hanno deciso di tornare a vivere assieme. L’istante ha

quindi ritirato l’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale. Le

parti hanno altresì concordato di porre le spese processuali a carico del

convenuto.

C. Con decreto 18

gennaio 2021, in calce al verbale, il Pretore ha stralciato dal ruolo la

procedura per desistenza. Ha pure stralciato l’istanza di gratuito patrocinio

di RE 1 perché divenuta priva d’interesse.

D. Con reclamo

21

gennaio 2021 RE 1 chiede l’accoglimento della sua istanza di gratuito

patrocinio e, inoltre, che sia riconosciuta la nota d’onorario di complessivi

fr. fr. 5'230.45 dell’avv. PA 1. Essa chiede pure di essere posta al beneficio

del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Un

decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione

(art. 241 cpv. 2 CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è

impugnabile. Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può

formare oggetto di reclamo in virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid.

1.2). L’esistenza di un’acquiescenza, di una desistenza o di una transazione

all’origine dello stralcio di una causa può essere contestata solo con domanda

di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla

natura del vizio - materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid.

1.3).

2.

Nel caso di cui

trattasi la reclamante non impugna il dispositivo sulle spese e

le ripetibili - che neppure sono state messe a suo carico - ma la decisione di

stralcio come tale, contestando che la richiesta di gratuito patrocinio fosse

diventata priva d’interesse. La contestazione in oggetto può però

unicamente formare oggetto di una domanda di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1

lett. c CPC, e non di reclamo, che va quindi dichiarato inammissibile.

3.

La richiesta di gratuito

patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio

di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di

esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

4.

La procedura di

reclamo contro la decisione di stralcio della domanda di gratuito patrocinio

non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid.

6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e

14.

LTG (ovvero di una tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le

decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC).

5.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo è

inammissibile.

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 21 gennaio 2021 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si

assegnano ripetibili.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).