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Decisione

13.2021.50

Diniego di gratuito patrocinio. La nomina a gratuito patrocinatore è esclusa in caso di revoca del mandato non preventivamente sottoposta e autorizzata dal giudice

5 novembre 2021Italiano7 min

2021 RE 1 chiede “di rivedere la decisione” di cui trattasi. Egli postula di essere

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.50

13.2021.52

Lugano

5 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.788 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con istanza 27 luglio 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE

1

e ora sul reclamo 1°

maggio 2021 di RE 1 contro la decisione 20 aprile 2021 con cui il Pretore aggiunto

ha respinto la sua richiesta di gratuito patrocinio.

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 27 luglio 2020 CO

1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale e

l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Fatti

B. Con istanza 5 ottobre

2020 RE 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio con

la nomina quale patrocinatore dell’avv. __________.

Con scritto 13 aprile 2021

l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura l’avvenuta revoca del mandato di

patrocinio da parte di RE 1.

C. Con decisione 20

aprile 2021 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di

RE 1.

D. Con reclamo 1° maggio

2021 RE 1 chiede “di rivedere la decisione” di cui trattasi. Egli postula di essere

posto al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il giorno 26 aprile 2021, sicché il reclamo, rimesso

alla posta il 3 maggio 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle

cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio

(art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv.

2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1

In virtù del compito pubblico

che svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto

giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in

base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid.

3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa

ed., 2017, n. 32 ad art. 118). Non esiste un diritto alla sostituzione del

patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace

nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in

effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice

e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la

sostituzione difetta di questo consenso (Bühler,

in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della

preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca

unilaterale o d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in

considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,

op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore

d’ufficio già designato (Bühler, op.

cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,

anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico

di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà

alla preventiva autorizzazione del giudice. L’esigenza di sottoporre al giudice

l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non

è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo

avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito

patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/

Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 ad art. 118) e quindi della

collettività.

3.2

Nel caso specifico il Pretore

aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 perché a seguito

della revoca il mandato dell’avv. __________ era cessato e la sua nomina quale

patrocinatore non era più possibile.

Non risulta, né il

reclamante lo sostiene, che la revoca del mandato all’avv. __________ sia stata

preventivamente sottoposta al giudice. La comunicazione del 13 aprile 2021 non

adempie a questo presupposto in quanto tesa a rendere edotto il primo giudice

dell’avvenuta revoca del mandato da parte del cliente.

In considerazione di

quanto precede, la decisione pretorile non è costitutiva di un accertamento

manifestamente errato dei fatti o di una conseguente errata applicazione del

diritto. Il reclamo va quindi respinto.

4.

Poiché il gravame

difettava sin dall’inizio della possibilità di esito favorevole, la domanda di gratuito

patrocinio in sede di reclamo dev’essere respinta.

5.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del

reclamante, soccombente.

6.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° maggio 2021 di RE

1.

è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo 1° maggio 2021 è respinta.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 100.–, sono poste a carico di RE 1.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 1° maggio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi (fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione); quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).