13.2021.50
Diniego di gratuito patrocinio. La nomina a gratuito patrocinatore è esclusa in caso di revoca del mandato non preventivamente sottoposta e autorizzata dal giudice
5 novembre 2021Italiano7 min
2021 RE 1 chiede “di rivedere la decisione” di cui trattasi. Egli postula di essere
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.50
13.2021.52
Lugano
5 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.788 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza 27 luglio 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1
e ora sul reclamo 1°
maggio 2021 di RE 1 contro la decisione 20 aprile 2021 con cui il Pretore aggiunto
ha respinto la sua richiesta di gratuito patrocinio.
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 27 luglio 2020 CO
1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale e
l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Fatti
B. Con istanza 5 ottobre
2020 RE 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio con
la nomina quale patrocinatore dell’avv. __________.
Con scritto 13 aprile 2021
l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura l’avvenuta revoca del mandato di
patrocinio da parte di RE 1.
C. Con decisione 20
aprile 2021 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di
RE 1.
D. Con reclamo 1° maggio
2021 RE 1 chiede “di rivedere la decisione” di cui trattasi. Egli postula di essere
posto al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il giorno 26 aprile 2021, sicché il reclamo, rimesso
alla posta il 3 maggio 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC –
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle
cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio
(art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv.
2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1
In virtù del compito pubblico
che svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto
giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in
base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid.
3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa
ed., 2017, n. 32 ad art. 118). Non esiste un diritto alla sostituzione del
patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace
nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in
effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice
e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la
sostituzione difetta di questo consenso (Bühler,
in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della
preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca
unilaterale o d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in
considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,
op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore
d’ufficio già designato (Bühler, op.
cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,
anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico
di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà
alla preventiva autorizzazione del giudice. L’esigenza di sottoporre al giudice
l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non
è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo
avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito
patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/
Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 ad art. 118) e quindi della
collettività.
3.2
Nel caso specifico il Pretore
aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 perché a seguito
della revoca il mandato dell’avv. __________ era cessato e la sua nomina quale
patrocinatore non era più possibile.
Non risulta, né il
reclamante lo sostiene, che la revoca del mandato all’avv. __________ sia stata
preventivamente sottoposta al giudice. La comunicazione del 13 aprile 2021 non
adempie a questo presupposto in quanto tesa a rendere edotto il primo giudice
dell’avvenuta revoca del mandato da parte del cliente.
In considerazione di
quanto precede, la decisione pretorile non è costitutiva di un accertamento
manifestamente errato dei fatti o di una conseguente errata applicazione del
diritto. Il reclamo va quindi respinto.
4.
Poiché il gravame
difettava sin dall’inizio della possibilità di esito favorevole, la domanda di gratuito
patrocinio in sede di reclamo dev’essere respinta.
5.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del
reclamante, soccombente.
6.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° maggio 2021 di RE
1.
è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo 1° maggio 2021 è respinta.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 100.–, sono poste a carico di RE 1.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 1° maggio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi (fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione); quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).