13.2021.51
Diniego di gratuito patrocinio. Il reclamo dev'essere motivato, confrontandosi con le argomentazioni della decisione impugnata
5 novembre 2021Italiano6 min
2020 RE 1 ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso
Source ti.ch
Incarto n.
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13.2021.53
Lugano
5 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2021.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 21 aprile 2021 da
RE
1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 5
maggio 2021 di RE 1 contro la sentenza 3 maggio 2021 con cui il Pretore ha
respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. In data 2/3 maggio 2018 CO
1, locatrice, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione
per un appartamento sito in __________ a __________.
Fatti
B. Con istanza 5 ottobre
2020 RE 1 ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso
(in seguito UC) di convocare le parti “per un esperimento conciliatorio”. Constatata
la mancata conciliazione, in data 24 marzo 2021 l’UC ha rilasciato a RE 1
l’autorizzazione ad agire.
C. Con petizione 21
aprile 2021 RE 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud, sollevando generiche
contestazioni in merito ad alcune voci del conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento.
Con istanza di medesima data essa ha chiesto di essere posta al beneficio del
gratuito patrocinio.
D. Con ordinanza 22
aprile 2021 il Pretore, constatato che la petizione mancava dei requisiti
indispensabili al raggiungimento dello scopo, ha assegnato a RE 1 un termine per
rimediare alle carenze riscontrate. Con scritto 30 aprile 2021 essa ha indicato
che chiedeva “di condannare la parte convenuta a restituire l’importo del
conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La cifra sarà quantificata non
appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”.
E. Con decisione 3
maggio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1.
F. Con reclamo 5 maggio
2021 RE 1 chiede che l’istanza sia accolta “con rinvio a nuovo giudizio”.
Con istanza 10 maggio 2021
RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di
reclamo.
Il reclamo non è stato
notificato agli interessati.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante
reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b
cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è
trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima
frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di
10.
giorni.
2.
La decisione
impugnata è stata notificata il 3 maggio 2021 ed è pervenuta l’indomani alla
reclamante. Rimesso alla posta il 5 maggio 2021, il gravame è tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
Il Pretore ha
respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1. Ad un esame sommario dei
motivi da lei esposti, ha ritenuto la causa priva di possibilità di successo.
La reclamante rimprovera
al Pretore “di sorvolare acriticamente sulle osservazioni pertinenti espresse
non di poco conto”, aggiungendo che le motivazioni per la concessione o meno
del gratuito patrocinio devono essere concise, oggettivamente motivate con
semplice conclusione. Non è il caso della presente decisione impugnata repleta,
come di consuetudine, di allegazioni fuorvianti”.
4.1
Giusta l’art. 321 CPC il
reclamo dev’essere scritto e motivato. La reclamante avrebbe quindi dovuto
spiegare, confrontandosi con le motivazioni della decisione impugnata, perché
la stessa sarebbe frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o
di un’errata applicazione del diritto. Essa però neppure si confronta con gli
argomenti esposti dal Pretore, segnatamente con i motivi che lo hanno indotto a
respingere l’istanza. Le generiche contestazioni della reclamante non solo
appaiono manifestamente insufficienti a sostenere il reclamo, ma neppure sono
idonee a far apparire errata la decisione impugnata. Il reclamo va di
conseguenza respinto.
5.
La richiesta di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Manifestamente
infondato, il gravame non presentava infatti sin dall’inizio probabilità di
esito favorevole (art. 117 lett. b. CPC).
6.
La procedura di
reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio non è,
diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le
spese processuali, fissate in fr. 100.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG
(considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG
(ovvero una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su
reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia 1. Il reclamo 5 maggio 2021 di RE
1.
è respinto.
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio 10 maggio 2021 è respinta.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 5 maggio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).