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Decisione

13.2021.51

Diniego di gratuito patrocinio. Il reclamo dev'essere motivato, confrontandosi con le argomentazioni della decisione impugnata

5 novembre 2021Italiano6 min

2020 RE 1 ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.51

13.2021.53

Lugano

5 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2021.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 21 aprile 2021 da

RE

1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 5

maggio 2021 di RE 1 contro la sentenza 3 maggio 2021 con cui il Pretore ha

respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. In data 2/3 maggio 2018 CO

1, locatrice, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione

per un appartamento sito in __________ a __________.

Fatti

B. Con istanza 5 ottobre

2020 RE 1 ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso

(in seguito UC) di convocare le parti “per un esperimento conciliatorio”. Constatata

la mancata conciliazione, in data 24 marzo 2021 l’UC ha rilasciato a RE 1

l’autorizzazione ad agire.

C. Con petizione 21

aprile 2021 RE 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud, sollevando generiche

contestazioni in merito ad alcune voci del conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento.

Con istanza di medesima data essa ha chiesto di essere posta al beneficio del

gratuito patrocinio.

D. Con ordinanza 22

aprile 2021 il Pretore, constatato che la petizione mancava dei requisiti

indispensabili al raggiungimento dello scopo, ha assegnato a RE 1 un termine per

rimediare alle carenze riscontrate. Con scritto 30 aprile 2021 essa ha indicato

che chiedeva “di condannare la parte convenuta a restituire l’importo del

conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La cifra sarà quantificata non

appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”.

E. Con decisione 3

maggio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1.

F. Con reclamo 5 maggio

2021 RE 1 chiede che l’istanza sia accolta “con rinvio a nuovo giudizio”.

Con istanza 10 maggio 2021

RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di

reclamo.

Il reclamo non è stato

notificato agli interessati.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante

reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b

cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è

trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima

frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di

10.

giorni.

2.

La decisione

impugnata è stata notificata il 3 maggio 2021 ed è pervenuta l’indomani alla

reclamante. Rimesso alla posta il 5 maggio 2021, il gravame è tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.

Il Pretore ha

respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1. Ad un esame sommario dei

motivi da lei esposti, ha ritenuto la causa priva di possibilità di successo.

La reclamante rimprovera

al Pretore “di sorvolare acriticamente sulle osservazioni pertinenti espresse

non di poco conto”, aggiungendo che le motivazioni per la concessione o meno

del gratuito patrocinio devono essere concise, oggettivamente motivate con

semplice conclusione. Non è il caso della presente decisione impugnata repleta,

come di consuetudine, di allegazioni fuorvianti”.

4.1

Giusta l’art. 321 CPC il

reclamo dev’essere scritto e motivato. La reclamante avrebbe quindi dovuto

spiegare, confrontandosi con le motivazioni della decisione impugnata, perché

la stessa sarebbe frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o

di un’errata applicazione del diritto. Essa però neppure si confronta con gli

argomenti esposti dal Pretore, segnatamente con i motivi che lo hanno indotto a

respingere l’istanza. Le generiche contestazioni della reclamante non solo

appaiono manifestamente insufficienti a sostenere il reclamo, ma neppure sono

idonee a far apparire errata la decisione impugnata. Il reclamo va di

conseguenza respinto.

5.

La richiesta di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Manifestamente

infondato, il gravame non presentava infatti sin dall’inizio probabilità di

esito favorevole (art. 117 lett. b. CPC).

6.

La procedura di

reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio non è,

diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le

spese processuali, fissate in fr. 100.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG

(considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG

(ovvero una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su

reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo 5 maggio 2021 di RE

1.

è respinto.

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 10 maggio 2021 è respinta.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 5 maggio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).