Lexipedia

Decisione

13.2021.55

Assunzione di prove a titolo cautelare in procedura indipendente. La decisione di accoglimento è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo se è dato un pregiudizio difficilmente riparabile

5 novembre 2021Italiano9 min

2021 RE 1 e RE 2 impugnano la decisione di cui trattasi, chiedendo l’accoglimento

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.55

Lugano

5 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.1836 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con istanza 29 aprile 2020 (domanda di assunzione di prove a titolo cautelare)

da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE 1

RE 2

entrambi patrocinati dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 11 maggio 2021 di RE 1 e RE 2;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 è rimasta

vittima di un infortunio, il 4 maggio 2018, nel locale piscina dello stabile di

proprietà della __________, sito a __________, infrastruttura gestita da RE 2.

B. Con istanza 29 aprile

2020 CO 1 ha chiesto l’assunzione di una perizia a titolo cautelare intesa ad

accertare se la pavimentazione del locale piscina dove si è verificato il

sinistro sia conforme alle normative vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni.

Con osservazioni 5 giugno

2020 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza.

Con gli ulteriori allegati

di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Con decisione 22

aprile 2021 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di una

perizia a titolo cautelare, ha stabilito i quesiti, ha assegnato al perito

designato arch. __________ un termine per presentare un preventivo di spesa e

ha posto le spese processuali di fr. 400.- a carico dell’istante, con l’obbligo

di rifondere alle convenute fr. 600.- di spese ripetibili.

D. Con reclamo 11 maggio

2021 RE 1 e RE 2 impugnano la decisione di cui trattasi, chiedendo l’accoglimento

del reclamo.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione che

accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una

procedura indipendente (art. 158 CPC) è una decisione incidentale, e meglio una

disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC

(IIICCA 13.2015.107 del 12 gennaio 2016), impugnabile mediante reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) nel

termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione impugnata è

pervenuta alla parte convenuta il 4 maggio 2021. Rimesso alla posta il 14

maggio 2021

il gravame è tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

2.

Il reclamo

dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Oltre ai motivi di fatto

sui quali esso si fonda, esso deve contenere delle conclusioni.

Nel caso di cui trattasi

le reclamanti postulano che il reclamo sia accolto, senza indicare quale

decisione debba essere presa in luogo di quella del Pretore aggiunto. Dalla

motivazione si evince tuttavia che il reclamo tende ad ottenere la reiezione

dell’istanza di controparte. Seppure al limite, il gravame è quindi da questo

punto di vista ricevibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla

legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

Il CPC non prevede

esplicitamente l’impugnabilità della decisione oggetto di contestazione, di

modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere

verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

4.

A mente delle reclamanti

la decisione impugnata causerebbe loro un pregiudizio difficilmente riparabile

perché

- il Pretore aggiunto ha

disposto l’assunzione di una prova che non avrebbe dovuto assumere, per quanto

dato di comprendere per il motivo che non ritiene verificati gli estremi di

legge per l’assunzione di una prova a titolo cautelare;

- il Pretore aggiunto ha

demandato l’istruttoria al perito che deve ricostruire i fatti a fondamento

della pretesa e al quale sono stati demandati compiti giuridici;

- la perizia sarà eseguita

sulla base di un’istruttoria lacunosa e porterà a un risultato non corretto e

sarà quindi inutilizzabile in una futura causa di merito.

Esse però non spiegano in

qual modo ciò sia suscettibile di causare loro un pregiudizio difficilmente

riparabile. Rilevato che quand’anche la decisione impugnata fosse il frutto di

un’applicazione errata del diritto o di un manifestamente errato accertamento

dei fatti - ciò che comunque non è manifestamente il caso in concreto - ciò non

comporta eo ipso un pregiudizio difficilmente riparabile. In assenza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

5.

Il reclamo è

peraltro infondato anche nel merito.

5.1

Giusta l’art. 158 cpv. 1 CPC

il giudice può procedere all’assunzione di prove a titolo cautelare tra l’altro

qualora la parte istante renda verosimile (lett. b) che i mezzi di prova siano

esposti a pericolo oppure che sussista un interesse degno di protezione. Così,

l’assunzione di prove a titolo cautelare può essere chiesta, ai sensi dell’art.

158.

cpv. 1 lett. b CPC, per valutare le probabilità di vincere la causa o di

riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o

impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare rispettivamente

semplificare futuri processi (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.2.1).

L’istante è intenzionata a

chiedere alle convenute il risarcimento del danno da essa subito a seguito

della sua caduta sul pavimento della piscina. L’esistenza di un difetto dell’opera

essendo uno dei presupposti per ottenere soddisfazione, la richiesta di

assumere la prova circa l’esistenza di difetti è senz’altro legittima perché

permetterà di meglio valutare le possibilità di successo della causa.

5.2

Nella misura in cui le reclamanti

sostengono che non è ammissibile incaricare il perito di procurarsi la

documentazione per poter svolgere il suo compito, basterà rilevare che l’art.

186.

CPC autorizza il perito a eseguire gli accertamenti necessari. Vero è che

la raccolta del materiale processuale rimane di competenza del giudice, al

quale il perito dovrà chiedere l’autorizzazione segnatamente per procedere alla

raccolta della documentazione che ritiene necessaria, ciò che è esplicitamente

previso al punto 2 della decisione impugnata. Per quanto concerne le pretese

direttive interne richiamate dalle reclamanti, va anzitutto rilevato che non

risulta che eventuali direttive interne relative all’uso della piscina siano

rilevanti per stabilire la conformità della struttura con le regole dell’arte.

Se del caso saranno da prendere in considerazione nello stabilire un’eventuale

responsabilità delle convenute, ciò che non è però di competenza del perito.

5.3

Laddove poi le reclamanti

sostengono che certi sistemi di prevenzione non sono necessari a seconda di

come è regolato l’accesso alla piscina, e di conseguenza è da esperire

un’istruttoria anche sulle direttive interne della clinica, è appena il caso di

rilevare che l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di siffatto

regolamento incombeva alle reclamanti medesime, che se ne vogliono prevalere.

Esse nulla hanno chiesto in proposito: non hanno prodotto il documento in causa

e non hanno formulato quesiti al riguardo. Essi non possono ora ribaltare sulla

controparte e sul primo giudice le conseguenze di questa loro inattività. Manifestamente

pretestuosa, la censura andrebbe respinta.

6.

Le reclamanti

lamentano poi una violazione del diritto di essere sentiti, il Pretore aggiunto

avendo modificato i quesiti peritali senza motivare tale decisione. Va

anzitutto rilevato che esse hanno potuto esprimersi sui quesiti peritali

proposti dall’istante. Preso atto delle contestazioni in merito e considerate

le finalità della perizia in oggetto il primo giudice ha dapprima spiegato i

principi cui si è ispirato per la formulazione dei quesiti e ha quindi

proceduto a definirli, contestualizzandone alcuni (la domanda a) è una

riformulazione della domanda 2, la b) della 3, la c) della 3.3 e la d) della

3.2) e stralciandone altri. La motivazione data è chiara e permette di

comprendere perché ha proceduto alle modifiche. Peraltro, le reclamanti neppure

sostengono che i quesiti così come posti siano inadatti a chiarire la

questione. Ancora una volta il reclamo è manifestamente pretestuoso.

7.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico in solido delle reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte.

8.

Il presente reclamo,

richiamata la procedura sommaria (art. 158 cpv. 2 e 248 lett. d CPC), viene

evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1

lett. b cifra 2 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo 11 maggio

2021 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.

2. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalle reclamanti,

restano a loro carico.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 11 maggio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).