13.2021.55
Assunzione di prove a titolo cautelare in procedura indipendente. La decisione di accoglimento è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo se è dato un pregiudizio difficilmente riparabile
5 novembre 2021Italiano9 min
2021 RE 1 e RE 2 impugnano la decisione di cui trattasi, chiedendo l’accoglimento
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.55
Lugano
5 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.1836 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza 29 aprile 2020 (domanda di assunzione di prove a titolo cautelare)
da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 11 maggio 2021 di RE 1 e RE 2;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 è rimasta
vittima di un infortunio, il 4 maggio 2018, nel locale piscina dello stabile di
proprietà della __________, sito a __________, infrastruttura gestita da RE 2.
B. Con istanza 29 aprile
2020 CO 1 ha chiesto l’assunzione di una perizia a titolo cautelare intesa ad
accertare se la pavimentazione del locale piscina dove si è verificato il
sinistro sia conforme alle normative vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni.
Con osservazioni 5 giugno
2020 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza.
Con gli ulteriori allegati
di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con decisione 22
aprile 2021 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di una
perizia a titolo cautelare, ha stabilito i quesiti, ha assegnato al perito
designato arch. __________ un termine per presentare un preventivo di spesa e
ha posto le spese processuali di fr. 400.- a carico dell’istante, con l’obbligo
di rifondere alle convenute fr. 600.- di spese ripetibili.
D. Con reclamo 11 maggio
2021 RE 1 e RE 2 impugnano la decisione di cui trattasi, chiedendo l’accoglimento
del reclamo.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione che
accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una
procedura indipendente (art. 158 CPC) è una decisione incidentale, e meglio una
disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC
(IIICCA 13.2015.107 del 12 gennaio 2016), impugnabile mediante reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) nel
termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è
pervenuta alla parte convenuta il 4 maggio 2021. Rimesso alla posta il 14
maggio 2021
il gravame è tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile.
2.
Il reclamo
dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Oltre ai motivi di fatto
sui quali esso si fonda, esso deve contenere delle conclusioni.
Nel caso di cui trattasi
le reclamanti postulano che il reclamo sia accolto, senza indicare quale
decisione debba essere presa in luogo di quella del Pretore aggiunto. Dalla
motivazione si evince tuttavia che il reclamo tende ad ottenere la reiezione
dell’istanza di controparte. Seppure al limite, il gravame è quindi da questo
punto di vista ricevibile.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla
legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
Il CPC non prevede
esplicitamente l’impugnabilità della decisione oggetto di contestazione, di
modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere
verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4.
A mente delle reclamanti
la decisione impugnata causerebbe loro un pregiudizio difficilmente riparabile
perché
- il Pretore aggiunto ha
disposto l’assunzione di una prova che non avrebbe dovuto assumere, per quanto
dato di comprendere per il motivo che non ritiene verificati gli estremi di
legge per l’assunzione di una prova a titolo cautelare;
- il Pretore aggiunto ha
demandato l’istruttoria al perito che deve ricostruire i fatti a fondamento
della pretesa e al quale sono stati demandati compiti giuridici;
- la perizia sarà eseguita
sulla base di un’istruttoria lacunosa e porterà a un risultato non corretto e
sarà quindi inutilizzabile in una futura causa di merito.
Esse però non spiegano in
qual modo ciò sia suscettibile di causare loro un pregiudizio difficilmente
riparabile. Rilevato che quand’anche la decisione impugnata fosse il frutto di
un’applicazione errata del diritto o di un manifestamente errato accertamento
dei fatti - ciò che comunque non è manifestamente il caso in concreto - ciò non
comporta eo ipso un pregiudizio difficilmente riparabile. In assenza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
5.
Il reclamo è
peraltro infondato anche nel merito.
5.1
Giusta l’art. 158 cpv. 1 CPC
il giudice può procedere all’assunzione di prove a titolo cautelare tra l’altro
qualora la parte istante renda verosimile (lett. b) che i mezzi di prova siano
esposti a pericolo oppure che sussista un interesse degno di protezione. Così,
l’assunzione di prove a titolo cautelare può essere chiesta, ai sensi dell’art.
158.
cpv. 1 lett. b CPC, per valutare le probabilità di vincere la causa o di
riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o
impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare rispettivamente
semplificare futuri processi (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.2.1).
L’istante è intenzionata a
chiedere alle convenute il risarcimento del danno da essa subito a seguito
della sua caduta sul pavimento della piscina. L’esistenza di un difetto dell’opera
essendo uno dei presupposti per ottenere soddisfazione, la richiesta di
assumere la prova circa l’esistenza di difetti è senz’altro legittima perché
permetterà di meglio valutare le possibilità di successo della causa.
5.2
Nella misura in cui le reclamanti
sostengono che non è ammissibile incaricare il perito di procurarsi la
documentazione per poter svolgere il suo compito, basterà rilevare che l’art.
186.
CPC autorizza il perito a eseguire gli accertamenti necessari. Vero è che
la raccolta del materiale processuale rimane di competenza del giudice, al
quale il perito dovrà chiedere l’autorizzazione segnatamente per procedere alla
raccolta della documentazione che ritiene necessaria, ciò che è esplicitamente
previso al punto 2 della decisione impugnata. Per quanto concerne le pretese
direttive interne richiamate dalle reclamanti, va anzitutto rilevato che non
risulta che eventuali direttive interne relative all’uso della piscina siano
rilevanti per stabilire la conformità della struttura con le regole dell’arte.
Se del caso saranno da prendere in considerazione nello stabilire un’eventuale
responsabilità delle convenute, ciò che non è però di competenza del perito.
5.3
Laddove poi le reclamanti
sostengono che certi sistemi di prevenzione non sono necessari a seconda di
come è regolato l’accesso alla piscina, e di conseguenza è da esperire
un’istruttoria anche sulle direttive interne della clinica, è appena il caso di
rilevare che l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di siffatto
regolamento incombeva alle reclamanti medesime, che se ne vogliono prevalere.
Esse nulla hanno chiesto in proposito: non hanno prodotto il documento in causa
e non hanno formulato quesiti al riguardo. Essi non possono ora ribaltare sulla
controparte e sul primo giudice le conseguenze di questa loro inattività. Manifestamente
pretestuosa, la censura andrebbe respinta.
6.
Le reclamanti
lamentano poi una violazione del diritto di essere sentiti, il Pretore aggiunto
avendo modificato i quesiti peritali senza motivare tale decisione. Va
anzitutto rilevato che esse hanno potuto esprimersi sui quesiti peritali
proposti dall’istante. Preso atto delle contestazioni in merito e considerate
le finalità della perizia in oggetto il primo giudice ha dapprima spiegato i
principi cui si è ispirato per la formulazione dei quesiti e ha quindi
proceduto a definirli, contestualizzandone alcuni (la domanda a) è una
riformulazione della domanda 2, la b) della 3, la c) della 3.3 e la d) della
3.2) e stralciandone altri. La motivazione data è chiara e permette di
comprendere perché ha proceduto alle modifiche. Peraltro, le reclamanti neppure
sostengono che i quesiti così come posti siano inadatti a chiarire la
questione. Ancora una volta il reclamo è manifestamente pretestuoso.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico in solido delle reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte.
8.
Il presente reclamo,
richiamata la procedura sommaria (art. 158 cpv. 2 e 248 lett. d CPC), viene
evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1
lett. b cifra 2 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo 11 maggio
2021 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.
2. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalle reclamanti,
restano a loro carico.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 11 maggio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).