13.2021.56
DIniego di gratuito patrocinio in procedura di sequestro per contributi di mantenimento. Creditore domiciliato in Italia. Indigenza. Situazione patrimoniale e attestazione ISEE
5 novembre 2021Italiano17 min
per nuovo giudizio. Postula inoltre analogo beneficio per la procedura di reclamo.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.56
13.2021.57
Lugano
5 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.5625 (procedura sommaria -
sequestro) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 dicembre 2020 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 17
maggio 2021 di RE 1 contro la decisione 6 maggio 2021 con cui il Pretore ha,
fra l’altro, respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. In parziale accoglimento
dell’istanza 10 dicembre 2020 di RE 1, con decisione 11 dicembre 2020 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha disposto il sequestro sino a concorrenza
di fr. 8'653.10 oltre interessi presso __________ di ogni avere o credito
intestato al di lei marito CO 1. Quale titolo di credito, e in via
pregiudiziale, il Pretore ha riconosciuto e dichiarato esecutive in Svizzera i
provvedimenti 28 marzo e 20 giugno 2019 con cui il Presidente del Tribunale
Ordinario di __________ ha condannato il convenuto a versare contributi di
mantenimento per moglie e le due figlie comuni, inclusi assegni familiari
versatigli dal datore di lavoro in Svizzera, e a partecipare alle spese
straordinarie in ragione del 50%. Il Pretore ha poi respinto le contestuali domande
di provisio ad litem, per quanto ricevibile, e di gratuito patrocinio (inc. n.
SO.2020.5477).
Fatti
B. Con istanza 18
dicembre 2020, sulla base del medesimo titolo di credito, RE 1 ha chiesto il
sequestro per l’importo di fr. 11'853.10 oltre interessi di ogni pretesa
salariale del marito CO 1 nei confronti del datore di lavoro __________, che
gestiva il salone di bellezza __________, e ogni bene a lui riconducibile e
presente in detti locali. Di nuovo, ha inoltre chiesto una provisio ad litem di
fr. 4'000.– e, in via subordinata, il beneficio del gratuito patrocinio con
l’assistenza legale dell’avv. PA 1.
C. Con decreto 18
dicembre 2020 il Pretore ha ordinato il sequestro così come richiesto.
Con separata decisione 6
maggio 2021 il Pretore ha respinto per quanto ricevibile la domanda di provisio
ad litem (dispositivo n. 1) e ha negato il gratuito patrocinio (dispositivo n.
2).
D. Con reclamo 17 maggio
2021 RE 1 chiede ora di annullare il dispositivo n. 2 di quest’ultima decisione
e riformarlo nel senso di accogliere la sua domanda di gratuito patrocinio
rispettivamente, in via subordinata, disporre il rinvio degli atti al Pretore
per nuovo giudizio. Postula inoltre analogo beneficio per la procedura di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio
sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda
di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e
art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 7 maggio 2021. Spedito in data 17 maggio 2021, il
gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per
sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio
(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.
121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;
Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Annesso al gravame
quale doc. B la reclamante produce un estratto al 31 dicembre 2020 e 31 marzo
2021.
del suo conto bancario, che è ammissibile limitatamente alla domanda di
gratuito patrocinio in questa sede di giudizio.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.1
Anzitutto il Pretore ha
respinto la domanda di provisio ad litem, per quanto non già irricevibile essendo
stata sottoposta al giudice del sequestro e non a quello di merito. Il primo
giudice ha quindi respinto anche la domanda di gratuito patrocinio poiché la
reclamante non aveva confortato la situazione economica, disponeva di un
patrimonio mobiliare di fr. 7'840.21 e la semplicità della nuova procedura di
sequestro avviata con istanza 18 dicembre 2020 non giustificava l’assistenza di
un legale.
3.2
La reclamante lamenta la
documentata e graduale riduzione del suo patrimonio mobiliare, il mancato
ossequio da parte del marito agli obblighi di mantenimento a lei dovuti e costituenti
le sue uniche entrate, il conseguente e oggettivo ammanco del fabbisogno suo e
delle figlie, il limite minimo di fr. 15'000.– riconoscibile a titolo di
riserva di soccorso e, infine, la necessità di un’assistenza legale.
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
4.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio
2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4.2
Il richiedente è tenuto a
finanziare di tasca propria i costi di un procedimento giudiziario nella misura
in cui il suo patrimonio supera la “riserva di soccorso” (DTF 144 III 531
consid. 4.1), riconosciuta dalla giurisprudenza quale limite inferiore al di
sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo,
importo da determinare in base alle circostanze concrete (Colombini, in:
Chabloz/Diestschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 35 ad
art. 117; Trezzini, op. cit., n.
35.
ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 37 ad art.
117]).
L’importo va determinato
in funzione dei bisogni futuri tenuto conto delle circostanze concrete fra cui
età, stato di salute del richiedente, obblighi di mantenimento verso terzi e
prospettive di guadagno, ritenuti in linea di massima variazioni tra fr.
10'000.– e fr. 40'000.– (sentenza del TF 4A_250/2019 del 7 ottobre 2019 consid.
2.4.2; 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 5.2, pubbl. in: RSPC 2018 pag. 281
segg.; Colombini, op. cit., n. 36
ad art. 117; Trezzini, op. cit.,
n. 36 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020 n. 38 e 39 ad
art. 117]; Tappy, in: Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 25 ad art. 117).
Nondimeno, il concetto di
“riserva di soccorso” va rapportato al patrimonio risparmiato e già esistente,
e non deve permettere a un richiedente di cominciare a risparmiare a carico
dello Stato (sentenza del TF 19 maggio 2016 4A_664/2015 consid. 4.2.2 con
riferimenti, citata in: Colombini, op.
cit., n. 36 ad art. 117; Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182
ad §1 pag. 68 e n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128; Emmel, op. cit., n. 7 e 12 ad art. 117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 8 ad art. 117).
5.
Il Pretore ha
anzitutto rilevato che dall’attestazione ISEE 19 febbraio 2020 prodotta quale
doc. N (inc. n. SO.2020.5477) risultava un patrimonio di EUR 41'792.– e che
tale situazione non trovava corrispondenza con gli estratti bancari prodotti
agli atti quale doc. Z, estratti comprovanti saldi di EUR 37'254.14 al 31 marzo
2018, EUR 30'041.48 al 30 giugno 2018, EUR 15'189.12 al 30 settembre 2019, EUR
11'311.28 al 30 dicembre 2019, EUR 8'132.39 al 30 giugno 2020 ed EUR 7'840.21
al 30 settembre 2020 (inc. n. SO.2020.5625).
La reclamante non tenta
però nemmeno di confrontarsi e spiegare questa evidenziata incongruenza, limitandosi
ad obiettare che l’attestazione ISEE è un documento ufficiale rilasciato
dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e che i relativi estratti
dell’unico conto bancario da essa detenuto comprovano il graduale consumo del
patrimonio mobiliare di circa EUR 40'000.– nell’anno 2018 attestatosi poi in
EUR 7'840.21 il 30 settembre 2020 (reclamo, pag. 5 n. 6). Di modo che, al riguardo
la critica risulta finanche inammissibile. Peraltro, nella misura in cui è la
stessa attestazione ISEE prodotta dall’interessata a dare riscontro della somma
capitale di EUR 41'792.–, mal si comprende la reticenza a produrre il relativo estratto
bancario che avrebbe consentito di dare una collocazione temporale all’esistenza
del relativo importo. Certo, la reclamante lo riconduce all’anno 2018 e afferma
che trattasi dell’unico conto bancario a lei riconducibile (cfr. anche reclamo,
pag. 6 n. 8). In assenza di più specifiche indicazioni e corrispondenze, tali
argomenti non trovano però un corrispettivo valido e oggettivo nella sola
attestazione ISEE, di modo che rimangono mere allegazioni di parte. E ciò
esclude a priori un manifesto accertamento errato dei fatti imputabile al
Pretore.
6.
Il Pretore ha anche considerato
che la reclamante non aveva documentato in modo compiuto la sua situazione
economica e che, particolarmente, in punto ai costi del nucleo familiare nulla
era dato sapere.
Una volta di più l’argomentazione
pretorile risulta incontestata. Vero è che a sostegno della sua pretesa e manifesta
situazione di indigenza la reclamante richiama il reddito annuale del suo
nucleo familiare comprovato dall’attestazione ISEE in EUR 6'600.–, ossia EUR
550.– mensili, corrispondenti ai contributi di mantenimento dovuti dal
convenuto ma versati solo in minima parte, ovvero sull’arco di due anni (2019 e
2020) in media EUR 369.80 mensili, cifra a prima vista insufficiente foss’anche
per una madre e due figlie residenti nel sud Italia (reclamo, pag. 5 seg. n.
7). Il mancato ossequio a degli obblighi di mantenimento non basta però a sostanziare
il fabbisogno della citata famiglia, di cui non vi è minima traccia agli atti. Di
ciò nemmeno danno riscontro le decisioni (urgenti) 28 marzo 2019 e 20 giugno
2019.
del giudice italiano - riconosciute e dichiarate esecutive dal Pretore
nell’ambito della prima procedura di exequatur e sequestro sfociata nel
giudizio 11 dicembre 2020 (sopra, consid. A) - che quei contributi di
mantenimento hanno fissato rispettivamente confermato. Peraltro, trattandosi di
contributi con effetto da aprile 2019 in poi, ne consegue un’incongruenza
ulteriore laddove la reclamante ribadisce in modo esplicito che l’attestazione
ISEE “si fonda infatti su dati relativi agli anni precedenti alla richiesta, e
nella fattispecie al 2018” (reclamo, pag. 6 n. 8). Per quanto ammissibile, la
critica risulta quindi e comunque sprovvista di qualsiasi fondamento.
7.
A mente del Pretore,
volendo anche ipotizzare un patrimonio mobiliare ridotto al solo capitale
depositato su quel conto bancario, i più recenti estratti bancari indicavano
che tra il 30 giugno e il 30 settembre 2020 il saldo era diminuito di EUR
292.18
attestandosi a EUR 7'840.21. E, per il primo giudice, quest’ultimo
importo era comunque sufficiente per far fronte ai costi legali della procedura
di sequestro senza intaccare il fabbisogno minimo della famiglia.
7.1
A ben vedere neanche riguardo
a questo limitato consumo di patrimonio l’interessata si esprime. Obietta però
che non vi è ragione di credere che al 30 settembre 2020 lei disponesse di un
capitale superiore a EUR 7'840.21, importo questo a cui non poteva attingere
per far fronte ai costi legali e processuali visto che la cifra rientrava nei
parametri di “riserva di soccorso” ammessi dalla giurisprudenza: in effetti,
per una casalinga che si occupa di due figlie e che non poteva contare sul
regolare versamento di contributi di mantenimento, quella somma capitale non
poteva essere considerata eccessiva neppure in virtù del minor costo della vita
in Italia (reclamo, pag. 6 n. 9). Ciò non toglie che i parametri che la
giurisprudenza ha considerato a titolo di “riserva di soccorso” (sopra, consid.
4.2) si rapportano alla Svizzera. E questo esclude una trasposizione tout court
dei medesimi valori in un contesto italiano. A maggior ragione se si considera
che, grosso modo, il costo della vita in __________ è di circa la metà rispetto
alla Svizzera (www.numbeo.com). Sia come
sia, va in ogni caso considerato che l’importo determinante ai fini della
“riserva di soccorso” è da stabilire a dipendenza dei bisogni effettivi futuri
e delle circostanze concrete (sopra, consid. 4.2). In concreto, come già
rilevato (sopra, consid. 6), manca un contesto di vita e situazione personale
soprattutto - come visto - in punto ai corrispondenti fabbisogni (sopra,
consid. 6), la reclamante essendosi limitata a evocare il suo ruolo di
casalinga e madre delle due figlie. E, sotto questo profilo, il reclamo già si
è rivelato infondato.
7.2
Per il resto basti ancora rilevare
che la concessione del gratuito patrocinio non potrebbe nemmeno dirsi implicita
in virtù della Convenzione dell’Aia 2 ottobre 1973 concernente il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni
alimentari (RS.0.211.213.02: in vigore per la Svizzera dal 1° agosto 1976 e per
l’Italia dal 1° gennaio 1982), visto che la reclamante non ha mai preteso di
avere usufruito di un analogo beneficio in Italia nelle procedure ivi promosse
(cfr. art. 15).
8.
Per il Pretore la
procedura di sequestro avviata dalla reclamante con istanza 18 dicembre 2020 non
necessitava dell’assistenza di un legale. Il procedimento era unilaterale e vi
era già stata una prima istanza di sequestro sfociata nella decisione di
exequatur dei provvedimenti italiani e del sequestro di beni del convenuto
presso un istituto bancario a scapito di quello del salario. La seconda
istanza, tesa appunto ad ottenere il sequestro di quel salario in virtù di un
titolo già riconosciuto e reso esecutivo, era quindi a maggior ragione
semplificata, l’interessata potendo compilare ed inviare per posta il relativo
formulario disponibile sul sito del Cantone.
8.1
Invano la reclamante evoca il
suo domicilio in Italia, affermando di non essere pratica di procedure
giudiziarie svizzere men che meno particolari quali quelle di sequestro, sicché
non sarebbe bastato compilare ed inviare quello specifico formulario (reclamo,
pag. 7 n. 10). La reclamante sembra così non voler considerare che anche per la
prima procedura di sequestro sfociata nella decisione datata 11 dicembre 2020 a
lei favorevole, e che includeva la procedura di exequatur dei due provvedimenti
italiani, il Pretore le aveva negato il gratuito patrocinio (sopra, consid. A).
E già allora il primo giudice aveva menzionato il formulario di cui si è detto,
escludendo la necessità di un legale poiché l’iter da seguire non era complesso
(decisione 11 dicembre 2020, pag. 6 nell’inc. n. SO.2020.5477). Tuttavia, in
proposito, l’interessata nulla ha eccepito.
8.2
Quest’ultima del resto in
Italia era patrocinata da una legale (doc. C, doc. L e doc. M nell’inc. n.
SO.2020.5477), ancora quando è stata avviata la procedura di sequestro (doc. V
nell’inc. n. SO.2020.5625). Il tema linguistico non era poi un ostacolo. Svizzera
(dal 4 novembre 1977) e Italia (27 agosto 1958) sono peraltro parti alla Convenzione
sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero conclusa a New York il 20
giugno 1956 (RS.0.274.15) proprio per agevolare il creditore di alimenti di uno
Stato parte qualora il debitore risiedesse sul territorio di un altro Stato
contraente (art. 1 cpv. 1), e in virtù della quale beneficiano del trattamento
e delle esenzioni concessi ai creditori residenti nello Stato in cui l’azione è
intentata o del quale sono cittadini (art. 9). Per quanto si è detto però le condizioni
poste dall’art. 117 segg. CPC qui non si realizzano.
9.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece la questione delle ripetibili.
10.
La domanda di gratuito
patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di argomenti del
tutto inconsistenti per quanto non già inammissibili, il reclamo non presentava
sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
11.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid, 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 maggio 2021 di RE
1.
è respinto.
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio 17 maggio 2021 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 17 maggio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art.
72.
segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).