13.2021.58
Reclamo tardivo. Finzione di notificazione in caso di invio raccomandato non ritirato
8 novembre 2021Italiano5 min
“un’obiezione all’ordine del tribunale”, chiedendo di “rivedere l’ordine, dirigere
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.58
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 26/29 maggio 2017 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
RE
1 ed __________ Agno
e
ora sul reclamo 17 maggio 2021 di RE 1 contro la decisione ordinatoria 21
aprile 2021;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 26/29
maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 ed __________ al pagamento
della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.
Con risposta 28 agosto
2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.
B. Ammessa la prova
peritale, con ordinanza 21 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha deciso in merito
ai quesiti peritali, ammettendo quelli di parte attrice e alcuni di parte
convenuta.
C. Con reclamo 17 maggio
2021 RE 1 si aggrava contro la summenzionata ordinanza, e presenta
“un’obiezione all’ordine del tribunale”, chiedendo di “rivedere l’ordine, dirigere
la correzione e garantire che le questioni escluse siano ammesse anche per il
testimone esperto”.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’ordinanza 21
aprile 2021 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una
disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati
art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è
impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello.
2.
Nel caso concreto
l’ordinanza è stata notificata alla convenuta con plico raccomandato rimesso
alla posta il 23 aprile 2021. Va però considerato che, giusta l’art. 138 cpv. 3
lettera a CPC, in caso di invio raccomandato non ritirato, la notificazione è
considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,
sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Questa regola
vale anche nei casi in cui la raccomandata non ritorna al mittente perché il
destinatario ha dato disposizioni alla posta di trattenere la corrispondenza o
indicato un indirizzo fermo posta, e la ritira dopo la scadenza dei 7 giorni,
ciò in considerazione del fatto che altrimenti una parte avrebbe la possibilità
di procrastinare a suo piacimento il corso della procedura. Nel caso concreto la
reclamante era a conoscenza dell’esistenza della causa promossa nei suoi confronti,
sicché doveva pure aspettarsi la notificazione di un atto giudiziario. Di
conseguenza, dovendosi presumere la notifica della decisione al più tardi il 1°
maggio 2021, il reclamo, rimesso alla posta il 17 maggio 2021 è tardivo e
quindi inammissibile.
3.
Comunque sia,
quand’anche fosse tempestivo, il reclamo sarebbe inammissibile. Il CPC prevede
che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). L’impugnabilità
della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È
pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che
l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
La reclamante non rende
verosimile, e neppure sostiene che la decisione ordinatoria sia in qualche modo
suscettibile di arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto
pregiudizio appare evidente. Ne discende che in assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame sarebbe comunque inammissibile.
4.
Le spese processuali
sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone
che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura
e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso
concreto, la stessa è fissata in fr. 100.- ed è posta a carico della reclamante,
soccombente (art. 106 CPC).
Non avendo la controparte dovuto inoltrare
osservazioni, non si assegnano ripetibili.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 maggio 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 17 maggio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.