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Decisione

13.2021.58

Reclamo tardivo. Finzione di notificazione in caso di invio raccomandato non ritirato

8 novembre 2021Italiano5 min

“un’obiezione all’ordine del tribunale”, chiedendo di “rivedere l’ordine, dirigere

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.58

Lugano

8 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione 26/29 maggio 2017 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

RE

1 ed __________ Agno

e

ora sul reclamo 17 maggio 2021 di RE 1 contro la decisione ordinatoria 21

aprile 2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 26/29

maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 ed __________ al pagamento

della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.

Con risposta 28 agosto

2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.

B. Ammessa la prova

peritale, con ordinanza 21 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha deciso in merito

ai quesiti peritali, ammettendo quelli di parte attrice e alcuni di parte

convenuta.

C. Con reclamo 17 maggio

2021 RE 1 si aggrava contro la summenzionata ordinanza, e presenta

“un’obiezione all’ordine del tribunale”, chiedendo di “rivedere l’ordine, dirigere

la correzione e garantire che le questioni escluse siano ammesse anche per il

testimone esperto”.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’ordinanza 21

aprile 2021 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una

disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è

impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello.

2.

Nel caso concreto

l’ordinanza è stata notificata alla convenuta con plico raccomandato rimesso

alla posta il 23 aprile 2021. Va però considerato che, giusta l’art. 138 cpv. 3

lettera a CPC, in caso di invio raccomandato non ritirato, la notificazione è

considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,

sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Questa regola

vale anche nei casi in cui la raccomandata non ritorna al mittente perché il

destinatario ha dato disposizioni alla posta di trattenere la corrispondenza o

indicato un indirizzo fermo posta, e la ritira dopo la scadenza dei 7 giorni,

ciò in considerazione del fatto che altrimenti una parte avrebbe la possibilità

di procrastinare a suo piacimento il corso della procedura. Nel caso concreto la

reclamante era a conoscenza dell’esistenza della causa promossa nei suoi confronti,

sicché doveva pure aspettarsi la notificazione di un atto giudiziario. Di

conseguenza, dovendosi presumere la notifica della decisione al più tardi il 1°

maggio 2021, il reclamo, rimesso alla posta il 17 maggio 2021 è tardivo e

quindi inammissibile.

3.

Comunque sia,

quand’anche fosse tempestivo, il reclamo sarebbe inammissibile. Il CPC prevede

che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). L’impugnabilità

della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È

pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che

l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

La reclamante non rende

verosimile, e neppure sostiene che la decisione ordinatoria sia in qualche modo

suscettibile di arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto

pregiudizio appare evidente. Ne discende che in assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame sarebbe comunque inammissibile.

4.

Le spese processuali

sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone

che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura

e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto

che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso

concreto, la stessa è fissata in fr. 100.- ed è posta a carico della reclamante,

soccombente (art. 106 CPC).

Non avendo la controparte dovuto inoltrare

osservazioni, non si assegnano ripetibili.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 maggio 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 17 maggio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.