13.2021.59
Reclamo. Anticipo delle spese per l'assunzione di una prova peritale. Litisconsorzio. Importo e libero apprezzamento del giudice
8 novembre 2021Italiano8 min
ai quesiti peritali, ammettendo quelli di parte attrice e una parte di quelli della
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Incarto n.
13.2021.59
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione
26/29 maggio 2017 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
ed
__________
e
ora sul reclamo 19 maggio 2021 di RE 1 contro la decisione 17 maggio 2021 con
cui il Pretore aggiunto le ha assegnato un termine per versare l’anticipo della
sua quota parte di spese peritali;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 26/29
maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 ed __________ al pagamento
della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.
Con risposta 28 agosto
2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.
B. Ammessa la prova
peritale, con ordinanza 21 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha deciso in merito
ai quesiti peritali, ammettendo quelli di parte attrice e una parte di quelli della
convenuta. Ha quindi assegnato al perito designato ing. __________ un termine
per presentare un preventivo dei costi.
Ricevuto il preventivo, con
ordinanza 17 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 1 ed __________
un termine di 15 giorni per versare l’importo di fr. 6'892.80 quale loro quota
parte delle spese peritali.
C. Con reclamo, non
datato ma rimesso alla posta il 19 maggio 2021, RE 1 si aggrava contro la
summenzionata ordinanza, e presenta “un’obiezione all’ordine del tribunale”,
opponendosi alla richiesta di anticipo delle spese.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui
il Pretore aggiunto fissa alle parti un termine per provvedere al pagamento
dell’anticipo delle spese per l’assun-zione della prova peritale è una
disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati
art. 103, 319 lett. b cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è
impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto la
decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 18 maggio 2021 e di
conseguenza il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 19 maggio 2021, è
tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2. Giusta l’art. 320
CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Per l’art. 70 cpv. 1
CPC, se più persone sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere
deciso solo con unico effetto per tutte (litisconsorzio necessario), esse
devono agire o essere convenute congiuntamente. Gli atti processuali tempestivi
di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti, ad
eccezione delle impugnazioni (cpv. 2). L’art. 71 cpv. 1 CPC dispone poi che se
si tratta di stabilire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli
giuridici simili, più persone possono agire o essere convenute congiuntamente (litisconsorzio
facoltativo) ritenuto che ciascun litisconsorte può condurre la propria causa
indipendentemente dagli altri (cpv. 2).
Trattasi quindi anzitutto
di stabilire se i convenuti formano un litisconsorzio facoltativo o necessario,
poiché da ciò può dipendere l’ammissibilità del gravame. Dagli atti non risulta
che i convenuti formano un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio
facoltativo. Di conseguenza il reclamo, inoltrato dalla sola RE 1, è
ammissibile.
4. In applicazione dell’art.
102 CPC, ogni parte deve anticipare le spese per l’assunzione delle prove da
lei richieste (cpv. 1), e ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per
l’assunzione di prove richieste da entrambe (cpv. 2). L’anticipo non prestato
da una parte può essere versato dall’altra e se non è prestato l’assunzione
delle prove decade (cpv. 3). Sono fatte salve le controversie in cui il giudice
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 3, seconda frase).
4.1 Nel caso di cui trattasi il
Pretore, ammessa la perizia, ha assegnato alle parti un termine per anticipare la
quota parte dei costi peritali loro spettanti in base ai rispettivi quesiti,
dividendo a metà tra loro i costi per le restanti voci del preventivo.
4.1.1 La reclamante sostiene che
l’onere della prova spetta all’attore, il quale deve sopportare tutte le
relative spese, in concreto quelle del geologo. L’affermazione non è corretta.
La parte che chiede l’assunzione di una prova è tenuta ad anticiparne le spese.
Questo vale anche nel caso in cui non è gravata dall’onere della prova e
indipendentemente dalla questione se si tratti di prova principale, di
controprova o di prova del contrario. Per quanto concerne la perizia, quando è
stata chiesta da una parte ma la controparte propone anch’essa dei quesiti, i
costi gravano su entrambe le parti proporzionalmente ai costi che generano,
salvo i casi dove il tema della perizia non è stato esteso ma solo completato o
contestualizzato, eccezione che in concreto non ricorre.
4.1.2 La reclamante si duole che il
preventivo del perito è tre volte superiore all’onorario richiesto dagli
ispettori da lei precedentemente incaricati.
Nel Canton Ticino le spese
processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del
30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1), il cui art. 30 prevede che l’indennità del
perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo
libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro,
fermo restando che in caso di parere scritto, il perito deve presentare una nota
d’onorario per scritto. Stante l’ampio potere di apprezzamento del giudice in
materia di anticipazione delle spese, l’istanza di ricorso non può sostituivi
il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso.
Nel caso specifico il
Pretore si è fondato sulla valutazione del dispendio orario fornita dal perito,
il quale ha indicato un dispendio di circa 76 ore comprendenti lo studio degli
atti, la ricerca di dati, i sopralluoghi e l’allestimento della perizia. Il
perito ha indicato il numero di ore preventivate per rispondere ai quesiti di
ciascuna parte. La circostanza che altri specialisti possano aver chiesto
importi inferiori non rende inattendibile il preventivo. Peraltro, sarebbe
ancora da esaminare quale era l’estensione del mandato e quali quesiti sono
stati sottoposti dalla reclamante a queste altre persone. Va qui rilevato che
il perito allestisce il preventivo secondo la propria esperienza, in base ai
criteri validi nello specifico settore in cui è attivo. Solo una volta ricevuta
la nota d’onorario e vista la perizia sarà possibile fare le dovute verifiche e
stabilirne la congruità. Questo compito incomberà al Pretore aggiunto il quale
dovrà poi determinare l’onorario dovuto al perito. Fino a quel momento, non è
possibile stabilire se, come sostiene la reclamante, il preventivo era
sproporzionato rispetto all’impegno effettivo e ogni ipotesi appare azzardata.
4.1.3 Da ultimo, la reclamante sostiene
che attualmente non percepisce più alcuna entrata e neppure è in grado di pagare
le spese della perizia.
L’argomento non è tale da
far apparire errata la decisione impugnata. Come pertinentemente rileva la
reclamante medesima, essa potrà, se del caso, chiedere di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio. Qualora la domanda fosse accolta potrebbe
essere esonerata dal prestare l’anticipo delle spese di assunzione della prova.
Visto quanto precede, il
reclamo dev’essere respinto.
5. Le spese processuali
sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone
che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura
e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto, la
stessa è fissata in fr. 100.- ed è posta a carico della reclamante, soccombente
(art. 106 CPC). Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si
assegnano ripetibili.
6. Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 19 maggio 2021 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 19 maggio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.