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Decisione

13.2021.59

Reclamo. Anticipo delle spese per l'assunzione di una prova peritale. Litisconsorzio. Importo e libero apprezzamento del giudice

8 novembre 2021Italiano8 min

ai quesiti peritali, ammettendo quelli di parte attrice e una parte di quelli della

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.59

Lugano

8 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione

26/29 maggio 2017 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

ed

__________

e

ora sul reclamo 19 maggio 2021 di RE 1 contro la decisione 17 maggio 2021 con

cui il Pretore aggiunto le ha assegnato un termine per versare l’anticipo della

sua quota parte di spese peritali;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 26/29

maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 ed __________ al pagamento

della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.

Con risposta 28 agosto

2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.

B. Ammessa la prova

peritale, con ordinanza 21 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha deciso in merito

ai quesiti peritali, ammettendo quelli di parte attrice e una parte di quelli della

convenuta. Ha quindi assegnato al perito designato ing. __________ un termine

per presentare un preventivo dei costi.

Ricevuto il preventivo, con

ordinanza 17 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 1 ed __________

un termine di 15 giorni per versare l’importo di fr. 6'892.80 quale loro quota

parte delle spese peritali.

C. Con reclamo, non

datato ma rimesso alla posta il 19 maggio 2021, RE 1 si aggrava contro la

summenzionata ordinanza, e presenta “un’obiezione all’ordine del tribunale”,

opponendosi alla richiesta di anticipo delle spese.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui

il Pretore aggiunto fissa alle parti un termine per provvedere al pagamento

dell’anticipo delle spese per l’assun-zione della prova peritale è una

disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati

art. 103, 319 lett. b cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è

impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello.

Nel caso concreto la

decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 18 maggio 2021 e di

conseguenza il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 19 maggio 2021, è

tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

2. Giusta l’art. 320

CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. Per l’art. 70 cpv. 1

CPC, se più persone sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere

deciso solo con unico effetto per tutte (litisconsorzio necessario), esse

devono agire o essere convenute congiuntamente. Gli atti processuali tempestivi

di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti, ad

eccezione delle impugnazioni (cpv. 2). L’art. 71 cpv. 1 CPC dispone poi che se

si tratta di stabilire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli

giuridici simili, più persone possono agire o essere convenute congiuntamente (litisconsorzio

facoltativo) ritenuto che ciascun litisconsorte può condurre la propria causa

indipendentemente dagli altri (cpv. 2).

Trattasi quindi anzitutto

di stabilire se i convenuti formano un litisconsorzio facoltativo o necessario,

poiché da ciò può dipendere l’ammissibilità del gravame. Dagli atti non risulta

che i convenuti formano un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio

facoltativo. Di conseguenza il reclamo, inoltrato dalla sola RE 1, è

ammissibile.

4. In applicazione dell’art.

102 CPC, ogni parte deve anticipare le spese per l’assunzione delle prove da

lei richieste (cpv. 1), e ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per

l’assunzione di prove richieste da entrambe (cpv. 2). L’anticipo non prestato

da una parte può essere versato dall’altra e se non è prestato l’assunzione

delle prove decade (cpv. 3). Sono fatte salve le controversie in cui il giudice

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 3, seconda frase).

4.1 Nel caso di cui trattasi il

Pretore, ammessa la perizia, ha assegnato alle parti un termine per anticipare la

quota parte dei costi peritali loro spettanti in base ai rispettivi quesiti,

dividendo a metà tra loro i costi per le restanti voci del preventivo.

4.1.1 La reclamante sostiene che

l’onere della prova spetta all’attore, il quale deve sopportare tutte le

relative spese, in concreto quelle del geologo. L’affermazione non è corretta.

La parte che chiede l’assunzione di una prova è tenuta ad anticiparne le spese.

Questo vale anche nel caso in cui non è gravata dall’onere della prova e

indipendentemente dalla questione se si tratti di prova principale, di

controprova o di prova del contrario. Per quanto concerne la perizia, quando è

stata chiesta da una parte ma la controparte propone anch’essa dei quesiti, i

costi gravano su entrambe le parti proporzionalmente ai costi che generano,

salvo i casi dove il tema della perizia non è stato esteso ma solo completato o

contestualizzato, eccezione che in concreto non ricorre.

4.1.2 La reclamante si duole che il

preventivo del perito è tre volte superiore all’onorario richiesto dagli

ispettori da lei precedentemente incaricati.

Nel Canton Ticino le spese

processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del

30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1), il cui art. 30 prevede che l’indennità del

perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo

libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro,

fermo restando che in caso di parere scritto, il perito deve presentare una nota

d’onorario per scritto. Stante l’ampio potere di apprezzamento del giudice in

materia di anticipazione delle spese, l’istanza di ricorso non può sostituivi

il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso.

Nel caso specifico il

Pretore si è fondato sulla valutazione del dispendio orario fornita dal perito,

il quale ha indicato un dispendio di circa 76 ore comprendenti lo studio degli

atti, la ricerca di dati, i sopralluoghi e l’allestimento della perizia. Il

perito ha indicato il numero di ore preventivate per rispondere ai quesiti di

ciascuna parte. La circostanza che altri specialisti possano aver chiesto

importi inferiori non rende inattendibile il preventivo. Peraltro, sarebbe

ancora da esaminare quale era l’estensione del mandato e quali quesiti sono

stati sottoposti dalla reclamante a queste altre persone. Va qui rilevato che

il perito allestisce il preventivo secondo la propria esperienza, in base ai

criteri validi nello specifico settore in cui è attivo. Solo una volta ricevuta

la nota d’onorario e vista la perizia sarà possibile fare le dovute verifiche e

stabilirne la congruità. Questo compito incomberà al Pretore aggiunto il quale

dovrà poi determinare l’onorario dovuto al perito. Fino a quel momento, non è

possibile stabilire se, come sostiene la reclamante, il preventivo era

sproporzionato rispetto all’impegno effettivo e ogni ipotesi appare azzardata.

4.1.3 Da ultimo, la reclamante sostiene

che attualmente non percepisce più alcuna entrata e neppure è in grado di pagare

le spese della perizia.

L’argomento non è tale da

far apparire errata la decisione impugnata. Come pertinentemente rileva la

reclamante medesima, essa potrà, se del caso, chiedere di essere posta al

beneficio del gratuito patrocinio. Qualora la domanda fosse accolta potrebbe

essere esonerata dal prestare l’anticipo delle spese di assunzione della prova.

Visto quanto precede, il

reclamo dev’essere respinto.

5. Le spese processuali

sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone

che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura

e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto

che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto, la

stessa è fissata in fr. 100.- ed è posta a carico della reclamante, soccombente

(art. 106 CPC). Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si

assegnano ripetibili.

6. Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 19 maggio 2021 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 19 maggio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.