13.2021.60
Reclamo contro anticipo delle spese processuali
8 novembre 2021Italiano6 min
avv. __________, a vendere le particelle n. __________ e __________ RFD di __________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.60
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2021.403 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa in data 29 aprile 2021 da
1. RE 1
2. RE 2
3. RE 3
4. RE 4
tutti rappr. da RA 1
contro
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
7. CO 7
8. CO 8
4, 5, 6, 7, 8
patrocinati dall’ PA 1
9. CO 9
e ora
sul reclamo 22 maggio 2021 di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 contro l’ordinanza 14
maggio 2021 con cui il Pretore ha stabilito in fr. 4'000.– l’importo delle
spese processuali da anticipare in solido dagli istanti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito della
procedura di divisione ereditaria delle successioni fu __________ (1831-1909),
fu __________ (1830-1865) e fu __________ (1840-1927) - cui torna applicabile
ancora il CPC-TI - all’udienza 26 agosto 2019 le parti hanno concordato che il
Pretore avrebbe autorizzato l’amministratore delle successioni in questione,
avv. __________, a vendere le particelle n. __________ e __________ RFD di __________
al prezzo di fr. 375.– al metro quadrato all’acquirente che gli sarebbe stato
indicato da RE 1.
B. Con lettera 29 aprile
2021 RE 1, in rappresentanza anche di RE 2, RE 3 e RE 4, ha comunicato al
Pretore di non essere d’accordo sulla vendita dei mappali in questione per
l’importo di “fr. 450 mq”, non essendo “un prezzo attuale di mercato”.
C. Trattato lo scritto
quale istanza di revisione dell’accordo 26 agosto 2019, con decisione 14 maggio
2021 il Pretore ha stabilito in fr. 4'000.– l’importo delle spese processuali
da anticipare in solido dagli istanti.
D. Con atto 22 maggio
2021 RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 dichiarano di non essere d’accordo con la
decisione di anticipo delle spese.
Il gravame non è stato
notificato alle parti.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC), da proporre, trattandosi di
disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni
all’autorità giudiziaria superiore, e meglio alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
2.
La decisione è pervenuta
al reclamante il 18 maggio 2021. Il gravame, spedito il 22 maggio 2021 è quindi
tempestivo e, sotto questo profilo, senz’altro ammissibile.
3.
Con il reclamo si
possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
4.1
Il Pretore ha stabilito in
fr. 4'000.– l’anticipo delle spese di causa da prestare dagli istanti per la
trattazione dell’istanza di revisione, quantificando il valore litigioso in fr.
417'150.–, pari al valore di vendita dei fondi n. __________ e __________ RFD
di __________ alla cui vendita essi si oppongono.
I reclamanti si oppongono
al versamento dell’anticipo argomentando di non essere d’accordo sul prezzo di
vendita di fr. 450.-/mq in quanto non sarebbe un prezzo di mercato. Rilevano al
proposito di aver fatto allestire una stima che indica un valore di fr.
570.-/mq.
4.2
Come già detto sopra al
considerando B, le parti hanno concordato che il Pretore avrebbe autorizzato
l’avv. __________, a vendere i fondi in questione al prezzo di fr. 375.- al
metro quadrato. A prescindere dalla questione se tale prezzo sia congruo, esigendo
un prezzo superiore essi non intendono ora rispettare l’accordo a suo tempo
stipulato. Quell’accordo è però, di principio, vincolante (art. 241 cpv. 2 CPC)
e può essere rimesso in discussione con una procedura di revisione. Tale
procedura non è però gratuita. Chiedendo alla parte istante di anticipare le
relative spese, il Pretore non ha quindi applicato in modo errato il diritto né
l’accertato in modo manifestamente errato i fatti, né i reclamanti lo
pretendono.
Il reclamo, infondato, è
quindi da respingere.
4.3
Di transenna, si rileva che
l’utilità della domanda di revisione appare d’acchito perlomeno dubbia. In
effetti, l’accordo del 26 agosto 2019 prevede testualmente che il Pretore
avrebbe autorizzato l’amministratore delle successioni di cui trattasi, avv. __________,
“a vendere i fondi vecchi n. __________ e __________, ora fondi part. N. __________
e __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 375 al metro quadrato
all’acquirente che gli sarà indicato dal signor RE 1 …”. Non è dato di
comprendere per quale oscuro motivo l’avv. __________ dovrebbe vendere il fondo
al prezzo di fr. 375.-/mq a un acquirente indicato da RE 1 qualora lo stesso fosse
disposto a offrire un prezzo superiore.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) restano a
carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC) in solido. Non si pone
la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle
controparti.
6.
Il reclamo, che non pone
questioni di principio e neppure è di rilevante importanza, viene evaso da
questa camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra
3.
LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 22 maggio
2021.
è respinto.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dei reclamanti
in solido.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 22 maggio 2021 alle controparti):
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).