Lexipedia

Decisione

13.2021.60

Reclamo contro anticipo delle spese processuali

8 novembre 2021Italiano6 min

avv. __________, a vendere le particelle n. __________ e __________ RFD di __________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.60

Lugano

8 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2021.403 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa in data 29 aprile 2021 da

1. RE 1

2. RE 2

3. RE 3

4. RE 4

tutti rappr. da RA 1

contro

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

4, 5, 6, 7, 8

patrocinati dall’ PA 1

9. CO 9

e ora

sul reclamo 22 maggio 2021 di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 contro l’ordinanza 14

maggio 2021 con cui il Pretore ha stabilito in fr. 4'000.– l’importo delle

spese processuali da anticipare in solido dagli istanti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito della

procedura di divisione ereditaria delle successioni fu __________ (1831-1909),

fu __________ (1830-1865) e fu __________ (1840-1927) - cui torna applicabile

ancora il CPC-TI - all’udienza 26 agosto 2019 le parti hanno concordato che il

Pretore avrebbe autorizzato l’amministratore delle successioni in questione,

avv. __________, a vendere le particelle n. __________ e __________ RFD di __________

al prezzo di fr. 375.– al metro quadrato all’acquirente che gli sarebbe stato

indicato da RE 1.

B. Con lettera 29 aprile

2021 RE 1, in rappresentanza anche di RE 2, RE 3 e RE 4, ha comunicato al

Pretore di non essere d’accordo sulla vendita dei mappali in questione per

l’importo di “fr. 450 mq”, non essendo “un prezzo attuale di mercato”.

C. Trattato lo scritto

quale istanza di revisione dell’accordo 26 agosto 2019, con decisione 14 maggio

2021 il Pretore ha stabilito in fr. 4'000.– l’importo delle spese processuali

da anticipare in solido dagli istanti.

D. Con atto 22 maggio

2021 RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 dichiarano di non essere d’accordo con la

decisione di anticipo delle spese.

Il gravame non è stato

notificato alle parti.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC), da proporre, trattandosi di

disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni

all’autorità giudiziaria superiore, e meglio alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

2.

La decisione è pervenuta

al reclamante il 18 maggio 2021. Il gravame, spedito il 22 maggio 2021 è quindi

tempestivo e, sotto questo profilo, senz’altro ammissibile.

3.

Con il reclamo si

possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).

4.1

Il Pretore ha stabilito in

fr. 4'000.– l’anticipo delle spese di causa da prestare dagli istanti per la

trattazione dell’istanza di revisione, quantificando il valore litigioso in fr.

417'150.–, pari al valore di vendita dei fondi n. __________ e __________ RFD

di __________ alla cui vendita essi si oppongono.

I reclamanti si oppongono

al versamento dell’anticipo argomentando di non essere d’accordo sul prezzo di

vendita di fr. 450.-/mq in quanto non sarebbe un prezzo di mercato. Rilevano al

proposito di aver fatto allestire una stima che indica un valore di fr.

570.-/mq.

4.2

Come già detto sopra al

considerando B, le parti hanno concordato che il Pretore avrebbe autorizzato

l’avv. __________, a vendere i fondi in questione al prezzo di fr. 375.- al

metro quadrato. A prescindere dalla questione se tale prezzo sia congruo, esigendo

un prezzo superiore essi non intendono ora rispettare l’accordo a suo tempo

stipulato. Quell’accordo è però, di principio, vincolante (art. 241 cpv. 2 CPC)

e può essere rimesso in discussione con una procedura di revisione. Tale

procedura non è però gratuita. Chiedendo alla parte istante di anticipare le

relative spese, il Pretore non ha quindi applicato in modo errato il diritto né

l’accertato in modo manifestamente errato i fatti, né i reclamanti lo

pretendono.

Il reclamo, infondato, è

quindi da respingere.

4.3

Di transenna, si rileva che

l’utilità della domanda di revisione appare d’acchito perlomeno dubbia. In

effetti, l’accordo del 26 agosto 2019 prevede testualmente che il Pretore

avrebbe autorizzato l’amministratore delle successioni di cui trattasi, avv. __________,

“a vendere i fondi vecchi n. __________ e __________, ora fondi part. N. __________

e __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 375 al metro quadrato

all’acquirente che gli sarà indicato dal signor RE 1 …”. Non è dato di

comprendere per quale oscuro motivo l’avv. __________ dovrebbe vendere il fondo

al prezzo di fr. 375.-/mq a un acquirente indicato da RE 1 qualora lo stesso fosse

disposto a offrire un prezzo superiore.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) restano a

carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC) in solido. Non si pone

la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle

controparti.

6.

Il reclamo, che non pone

questioni di principio e neppure è di rilevante importanza, viene evaso da

questa camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra

3.

LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 22 maggio

2021.

è respinto.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dei reclamanti

in solido.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 22 maggio 2021 alle controparti):

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).