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Decisione

13.2021.61

Reclamo in materia di prove. Va resa verosimile l'esistenza di un rischio difficilmente riparabile. Obbligo di collaborazione fra le parti

8 novembre 2021Italiano6 min

A. Con contratto di

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.61

Lugano

8 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2021.76 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con

petizione 26 febbraio 2021 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 28 maggio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 maggio

2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con contratto di

compravendita 21 giugno 2018 RE 1 ha ceduto a __________ il pacchetto azionario

della CO 1. In data 21 settembre 2018 RE 1, locatrice, e CO 1, conduttrice,

hanno stipulato un contratto di locazione dell’esercizio pubblico __________

sito in uno stabile di proprietà della locatrice. Cessata la locazione e

riconsegnati i locali alla proprietaria, CO 1 ha chiesto, invano, a RE 1 la

consegna dei beni di sua proprietà rimasti all’interno dell’ente locato.

B. Con petizione 26

febbraio 2021 CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine a RE 1 di restituirle i beni

elencati nell’inventario doc. E.

Con risposta 15 aprile

2021 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

C. Con ordinanza 18 maggio

2021 il Pretore ha deciso in merito alle prove, assegnando, tra l’altro, un

termine alla convenuta per produrre l’inventario firmato dalle parti, in suo

possesso.

D. Con reclamo 28 maggio

2021 RE 1 postula l’annullamento dell’ordine di edizione dell’inventario.

E. La domanda di

concedere effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con ordinanza 7 giugno

2021, il reclamo risultando d’acchito privo di probabilità di esito favorevole.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è stata

consegnata alla reclamante il 18 maggio 2021. Rimesso alla posta il 28 maggio 2021

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.

La reclamante sostiene

che la decisione impugnata le cagiona un pregiudizio difficilmente riparabile

perché la consegna del documento in questione avrebbe quale conseguenza la

successiva visita di un perito, accompagnato dalla controparte e dai suoi

rappresentanti, ciò che costituirebbe una violazione della sua sfera privata.

Se non che, il Pretore ha

disposto unicamente la produzione del documento, null’altro. L’argomento è quindi

destituito di fondamento.

La reclamante non avendo reso

verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,

in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è

inammissibile.

4.

Comunque sia, anche

nel merito il reclamo sarebbe da respingere. L’attrice ha sostenuto di non

essere mai entrata in possesso dell’inventario allestito e firmato dalle parti -

la cui esistenza peraltro è stata addotta dalla convenuta medesima con la

risposta di causa - perché lo stesso non le è mai stato consegnato. Rilevato

che il CPC statuisce l’obbligo di collaborazione delle parti, tra cui quello di

produrre i documenti (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC), la decisione del Pretore

che fa obbligo alla convenuta di produrre tale documento non rileva da un manifestamente

errato accertamento dei fatti né da un’applicazione errata del diritto.

Il reclamo, al

limite del pretesto, sarebbe quindi comunque da respingere.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

6.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 28 maggio 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 28 maggio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore di causa è di fr. 47'050.-, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.