13.2021.61
Reclamo in materia di prove. Va resa verosimile l'esistenza di un rischio difficilmente riparabile. Obbligo di collaborazione fra le parti
8 novembre 2021Italiano6 min
A. Con contratto di
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.61
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2021.76 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 26 febbraio 2021 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 28 maggio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 maggio
2021;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con contratto di
compravendita 21 giugno 2018 RE 1 ha ceduto a __________ il pacchetto azionario
della CO 1. In data 21 settembre 2018 RE 1, locatrice, e CO 1, conduttrice,
hanno stipulato un contratto di locazione dell’esercizio pubblico __________
sito in uno stabile di proprietà della locatrice. Cessata la locazione e
riconsegnati i locali alla proprietaria, CO 1 ha chiesto, invano, a RE 1 la
consegna dei beni di sua proprietà rimasti all’interno dell’ente locato.
B. Con petizione 26
febbraio 2021 CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine a RE 1 di restituirle i beni
elencati nell’inventario doc. E.
Con risposta 15 aprile
2021 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
C. Con ordinanza 18 maggio
2021 il Pretore ha deciso in merito alle prove, assegnando, tra l’altro, un
termine alla convenuta per produrre l’inventario firmato dalle parti, in suo
possesso.
D. Con reclamo 28 maggio
2021 RE 1 postula l’annullamento dell’ordine di edizione dell’inventario.
E. La domanda di
concedere effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con ordinanza 7 giugno
2021, il reclamo risultando d’acchito privo di probabilità di esito favorevole.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è stata
consegnata alla reclamante il 18 maggio 2021. Rimesso alla posta il 28 maggio 2021
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.
La reclamante sostiene
che la decisione impugnata le cagiona un pregiudizio difficilmente riparabile
perché la consegna del documento in questione avrebbe quale conseguenza la
successiva visita di un perito, accompagnato dalla controparte e dai suoi
rappresentanti, ciò che costituirebbe una violazione della sua sfera privata.
Se non che, il Pretore ha
disposto unicamente la produzione del documento, null’altro. L’argomento è quindi
destituito di fondamento.
La reclamante non avendo reso
verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,
in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è
inammissibile.
4.
Comunque sia, anche
nel merito il reclamo sarebbe da respingere. L’attrice ha sostenuto di non
essere mai entrata in possesso dell’inventario allestito e firmato dalle parti -
la cui esistenza peraltro è stata addotta dalla convenuta medesima con la
risposta di causa - perché lo stesso non le è mai stato consegnato. Rilevato
che il CPC statuisce l’obbligo di collaborazione delle parti, tra cui quello di
produrre i documenti (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC), la decisione del Pretore
che fa obbligo alla convenuta di produrre tale documento non rileva da un manifestamente
errato accertamento dei fatti né da un’applicazione errata del diritto.
Il reclamo, al
limite del pretesto, sarebbe quindi comunque da respingere.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
6.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 28 maggio 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 28 maggio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore di causa è di fr. 47'050.-, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.