Lexipedia

Decisione

13.2021.62

Reclamo contro la fissazione del termine per presentare i quesiti peritali e diritto di essere sentito

6 dicembre 2021Italiano19 min

febbraio 2020 il Pretore ha deciso su parte delle prove e ha in particolare assegnato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.62

Lugano

6 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2018.212 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio unilaterale) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data 14 agosto 2018 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 28

maggio 2021 di RE 1 contro le decisioni con cui il Pretore le ha impartito, il

17 maggio 2021, il termine di 30 giorni per presentare i quesiti peritali e ha respinto,

il 20 maggio 2021, la sua istanza tendente a far annullare detto termine;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione 23 novembre

2017, in esito ad una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, CO

1 e RE 1 sono stati autorizzati a vivere separati da ottobre 2015, quest’ultima

si è poi vista assegnare l’abitazione coniugale e riconoscere un contributo

alimentare di fr. 11'000.– ed è stata infine disposta la separazione fiscale dal

2016, mentre le spese processuali di fr. 5'000.– sono state poste a carico del

marito.

B. Con petizione 14

agosto/15 novembre 2018 introdotta alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, CO 1 ha chiesto di sciogliere per divorzio il matrimonio contratto il

25 giugno 2010 con RE 1, di liquidare il regime matrimoniale, di ripartire a

metà gli averi di previdenza professionale e di escludere contributi alimentari

fra coniugi.

RE 1 ha aderito al

divorzio con risposta 4 gennaio 2019 rivendicando la proprietà di determinati

beni, fr. 1'000'000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, un

contributo di fr. 11'000.– per 5 anni e la ripartizione a metà dell’avere

previdenziale.

Fatti

I rispettivi punti di

vista sono stati ribaditi dalle parti con replica 11 aprile 2019 e duplica 23

agosto 2019.

Al dibattimento del 5

novembre 2019 le parti hanno confermato le domande e notificato i mezzi di

prova richiesti.

C. Con ordinanza 5

febbraio 2020 il Pretore ha deciso su parte delle prove e ha in particolare assegnato

un termine all’attore per produrre tutti i documenti richiesti dalla convenuta e

disposto l’esecuzione delle perizie richieste dalle parti, tra cui quelle della

convenuta tese a stabilire il valore dell’immobile adibito ad abitazione

coniugale, il valore contabile di sei società riconducibili al marito oltre il

valore di mobilio, arredamento e beni mobili vari.

D. Con ordinanza 22

luglio 2020, dato atto dell’avvenuta ricezione dei documenti chiesti in

edizione dall’attore, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 30

giorni per formulare i quesiti riferiti alle perizie giudiziarie che aveva

ammesso. Questo termine è stato sospeso dal Pretore con ordinanze datate 17

agosto e 17 settembre 2020.

E. Con ordinanza 13

aprile 2021 il Pretore ha nuovamente impartito alle parti un termine di 30

giorni per formulare i quesiti nelle perizie da loro richieste e ammesse.

F. Con ordinanza 5

maggio 2021 il Pretore ha annullato il termine assegnato alla convenuta per

presentare i quesiti per la perizia contabile sulle sei società, per la perizia

sul valore dell’abitazione coniugale e per la perizia sul valore del mobilio,

arredamento e beni mobili vari, invitando l’attore a completare i documenti richiestigli

in edizione.

G. Con ordinanza 17

maggio 2021, il Pretore ha quindi riassegnato un termine di 30 giorni alla

convenuta affinché presentasse i quesiti per la perizia contabile sulle sei società

e per la perizia sul valore dell’abitazione coniugale e sul valore di mobilio,

arredamento e beni mobili vari.

H. Con istanza 18 maggio

2021 la convenuta ha chiesto al Pretore di annullare detto termine, di

ingiungere all’attore di produrre tutti i documenti mancanti e necessari ad

elaborare i quesiti peritali di cui alle menzionate perizie. In caso di

rinnovata omissione ha postulato l’interrogatorio/deposizione dell’attore per

raccogliere le informazioni necessarie a concretizzare l’edizione da terzi della

documentazione che ancora mancava.

Quest’ultima istanza è

stata respinta con disposizione ordinatoria datata 20 maggio 2021 del Pretore,

mantenendo il termine già fissato con precedente ordinanza 17 maggio 2021.

I. Con reclamo 28

maggio 2021, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di

annullare le ordinanze datate 17 e 20 maggio 2021 e che il relativo termine sia

assegnato una volta prodotti i documenti chiesti alla controparte entro 30

giorni, rispettivamente in caso di mancata produzione che sia dato seguito

all’edizione dai terzi dopo preventivo interrogatorio/deposizione della

controparte per raccogliere le necessarie informazioni.

Il 1° giugno 2021 il

presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L’ordinanza 17 maggio 2021 con

cui il Pretore ha assegnato alla reclamante il termine per formulare i quesiti

peritali e l’ordinanza 20 maggio 2021 con cui egli ha poi confermato detto

termine respingendo la relativa sua istanza di annullamento, sono entrambe delle

disposizioni ordinatorie processuali in materia di prove (art. 124 e 154 CPC).

In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c

cifra 1 LOG esse sono impugnabili con reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

1.1

La reclamante impugna con un

unico gravame entrambe le ordinanze, distinte fra di loro ma che vertono sostanzialmente

sullo stesso tema. Pertanto, si può prescindere dall’ordinare la disgiunzione

del reclamo che viene evaso con un’unica decisione, pur mantenendo dispositivi

separati e distinti.

1.2

La decisione 17 maggio 2021 è

pervenuta alla reclamante il giorno 18 maggio 2021, mentre la decisione 20

maggio 2021 le è stata notificata il 21 maggio 2021 (estratto tracciamento

degli invii). Rimesso alla posta il giorno 28 maggio 2021 il reclamo risulta in

entrambi i casi tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la

posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale

pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo

suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza

del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio

potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità

perseguito dal CPC.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

In assenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo

rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza

delle prove negate, rispettivamente non correttamente assunte. In quella sede

il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le

domande di causa e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha

ritenuto di assumere eventuali prove.

2.3

Questa Camera ha già avuto

modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente

alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione

appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato

che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di

essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente

dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD

II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

2.3.1

In effetti il diritto di

essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia

costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di

principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle

possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Rientra fra

questi il diritto delle parti di conoscere e di poter prendere posizione su

tutti gli atti processuali prima che il giudice emetta la sua decisione di

merito (art. 53 cpv. 1 CPC: DTF 142 III 48 consid. 4.1.1.). L’art. 185 cpv. 2

CPC conferisce al diritto di essere sentito anche una garanzia legale più

estesa rispetto all’art. 53 CPC nel senso che le parti possono esprimersi

proporre modifiche o aggiunte in punto ai quesiti peritali (Messaggio n. 06.062

del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6696 i.f.; Weibel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a

ed., 2016, n. 8 ad art. 185; Rüetschi, in:

Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 8 segg. ad art. 185), ma questo ancora non vuol

dire che una violazione del diritto di essere sentito garantito legalmente

comporta forzatamente una violazione della garanzia costituzionale di quel

medesimo diritto (Dolge, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 36 e 37 ad art. 185).

2.3.2

Il giudice dà al perito le

istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i

quesiti sottopostigli (art. 185 cpv. 1 CPC). Egli dà modo alle parti di

esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte

(art. 185 cpv. 2 CPC) e mette a disposizione del perito gli atti necessari e

gli assegna un termine per la presentazione della perizia (art. 185 cpv. 3 CPC).

Posto il coinvolgimento

obbligatorio delle parti, quale corollario del loro diritto di essere sentite, nella

formulazione dei quesiti peritali, il giudice può anche concedere in primo

luogo alle stesse la possibilità di proporre i quesiti peritali, riservata la

decisione del giudice che può ammetterli, respingerli, modificarli o

completarli (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 7 ad art. 185 [versione e-book

#8 1° febbraio 2020, n. 8 e 10 ad art. 185]. La responsabilità della

formulazione come tale dei quesiti peritali da sottoporre al perito resta ad

ogni modo soltanto del giudice (Vouilloz,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020,

n. 8 ad art. 185; Weibel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 8 ad art. 185). Il diritto di essere sentito rispetto al referto

peritale (art. 187 cpv. 4 CPC; Rüetschi, op.

cit., n. 9 ad art. 185) e a modifiche o aggiunte ai quesiti peritali proposte

dalle controparti ha inoltre luogo in sede di delucidazione o completamento

della perizia (Trezzini, op. cit.,

versione e-book #8 1° febbraio 2020, n. 9 ad art. 185; Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 185; Dolge, op. cit., n. 2 ad art. 185).

Reclamo contro

l’ordinanza 17 maggio 2021

3.

Con l’ordinanza 17

maggio 2021 il Pretore ha dato atto dello scritto 12 maggio 2021 con cui l’attore

affermava di avere già evaso le edizioni di documenti disposte a suo carico. Ha

quindi impartito alla reclamante un termine di 30 giorni per presentare i

quesiti per le tre perizie da lei richieste ovvero quella contabile sulle

società __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________ Spa, __________

SA e __________ SA, quella sul valore dell’abitazione coniugale e posteggio

(PPP n. __________ e 4/16 della n. __________, fondo base n. __________ RFD di __________)

e quella sul valore di mobilio, arredamento, oggetti in cassette di sicurezza,

autovetture a ogni altro valore mobile.

4.

Per la reclamante

questa ordinanza lede il suo diritto di essere sentita, sancito finanche dall’art.

185.

cpv. 2 CPC più garantista rispetto all’art. 29 Cost. In particolare tale

lesione è costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (reclamo, pag. 10 n. 18) poiché non era

possibile formulare dei quesiti peritali in relazione all’abitazione coniugale

e alla ristrutturazione della medesima, alle società riconducibili all’attore e

al mobilio e arredamento dell’abitazione coniugale, poiché l’attore non aveva ancora

prodotto tutti i documenti di cui gli era stata chiesta l’edizione.

Va nondimeno evidenziato

che, come visto (sopra, consid. 2.3), il presupposto di pregiudizio difficilmente

riparabile non si realizza per il solo fatto di censurare una violazione del

diritto quand’anche procedurale. Vero è che in concreto la reclamante invoca la

lesione del diritto di essere sentito. Ma la qui contestata ordinanza verte

sulla formulazione dei quesiti peritali e non sulla produzione di documenti in

capo all’attore. E nella misura in cui assegna un termine alla reclamante per

presentare dei quesiti peritali attinenti le perizie da lei richieste e ammesse

come prova, di fatto il Pretore esprime e concretizza proprio quel suo diritto

di essere sentito. Ciò esclude a priori l’ipotesi di un rischio di pregiudizio

difficilmente riparabile. Da cui l’inammissibilità del reclamo.

Reclamo contro

l’ordinanza 20 maggio 2021

5.

Con l’ordinanza 20

maggio 2021 il Pretore ha poi confermato il termine già fissato con la

precedente ordinanza del 17 maggio 2021. In tal senso egli ha respinto

l’istanza 18 maggio 2021 con cui la reclamante evidenziava la mancata

produzione da parte dell’attore di documenti attinenti l’abitazione coniugale,

le sei società a lui riconducibili e mobilio e arredamento dell’abitazione

coniugale. Per il Pretore già con ordinanza 5 maggio 2021 la controparte era

stata resa edotta sulle conseguenze sancite dall’art. 164 CPC, mentre i documenti

mancanti non risultavano rilevanti per la formulazione dei quesiti peritali

come tali.

6.

Anche al riguardo la

reclamante si reputa lesa nel suo diritto di essere sentita riconosciuto

dall’art. 185 cpv. 2 CPC, e quindi pregiudicata in modo difficilmente

riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (reclamo, pag. 10 n. 18),

poiché doveva procedere alla formulazione di quesiti peritali entro il termine confermato

dal Pretore nonostante mancassero ancora documenti inerenti l’abitazione

coniugale e la ristrutturazione della medesima, le società riconducibili all’attore

e il mobilio e l’arredamento dell’abitazione coniugale. Ma una volta di più l’argomento

è vano.

Già si è detto che un

pregiudizio difficilmente riparabile non è dato per il solo fatto che venga

censurata una violazione del diritto (sopra, consid. 2.3 e 4). E, confermando

il termine precedentemente assegnato per presentare i quesiti peritali, il

Pretore rinnova di fatto alla reclamante proprio la possibilità di esercitare

il suo diritto di essere sentita. Invero la reclamante intravede la violazione

irreparabile del suo diritto di essere sentita in quanto costretta a formulare

dei quesiti peritali alla “cieca”, ovvero pur essendo preclusa della

possibilità di vedersi garantito il più grande accesso a documenti di cui non

era da escludere a priori la pertinenza, e di proporre le sue domande in piena

conoscenza di causa. In tal senso però mal si vede come si possa rivendicare la

garanzia di un accesso a documenti che agli atti ancora non figurano. Di modo

che anche al riguardo il reclamo non può che essere dichiarato inammissibile.

7.

Sia come sia, in

aggiunta, nella fattispecie in esame giova rilevare anche quanto segue.

7.1

Risulta dagli atti che il

Pretore con ordinanza sulle prove del 5 febbraio 2020 ha, fra l’altro, fatto

ordine all’attore di produrre i documenti specificati dalla reclamante con

duplica 23 agosto 2019 (pag. 25 segg.), e disposto la perizia sul valore di abitazione

coniugale e posteggio (PPP n. __________ e 4/16 della n. __________, fondo base

n. __________ RFD di Lugano), quella sul valore di mobilio, arredamento,

oggetti in cassette di sicurezza, autovetture a ogni altro valore mobile e la

perizia contabile sulle società __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________

Spa, __________ SA e __________ SA (ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 5, 10,

11.

e 12; verbale 5 novembre 2019 pag. 1; scritto 7 febbraio 2020 avv. PA 1).

Per il resto il Pretore ha riservato esplicitamente una successiva decisione per

le ulteriori necessarie prove (ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 13). Ciò

detto, pacifiche le ripetute e numerose protrazioni di termini per la

produzione di suddetti documenti e i relativi annullamenti di termini per la

presentazione dei quesiti peritali, si è infine giunti all’ordinanza 5 maggio

2021.

con cui il Pretore ha ordinato all’attore di completare i documenti

richiestigli con l’avvertenza di cui all’art. 164 CPC. Sono quindi seguite

l’ordinanza 17 maggio 2021 di cui si è detto (sopra, consid. 3) e la successiva

ordinanza 20 maggio 2021 (sopra, consid. 5).

7.2

Ora, la pretesa impossibilità

a poter formulare i quesiti peritali nelle tre citate perizie che la reclamante

qualifica quale violazione del diritto di essere sentito sancito dall’art. 185

cpv. 2 CPC non pare invero imputabile all’agire del Pretore. Semmai si traduce in

una conseguenza della mancata collaborazione dell’attore e marito. Che poi la mancata

produzione da parte sua di documenti possa essere superata attraverso un di lui

interrogatorio/deposizione pare invero dubbio, ritenuto oltretutto che il Pretore

medesimo ha già ammesso tale mezzo di prova che ha tuttavia rinviato fintanto

che non fossero stati raccolti i documenti (ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2

n. 7).

7.3

Va inoltre rilevato che,

diversamente da quanto lascia intendere la reclamante, il Pretore si è limitato

a evidenziare che i documenti non prodotti non erano rilevanti con riferimento

alla formulazione dei quesiti peritali in sé e non certo rispetto all’esecuzione

della perizia e alle risposte che questa era tenuta a dare. Certo,

l’argomentazione può forse apparire discutibile, laddove proprio a motivo della

mancata produzione di questi stessi documenti ammessi in edizione dall’attore

il primo giudice ha giustificato i ripetuti annullamenti di termini per la loro

relativa formulazione. E, a ben vedere, egli avrebbe potuto perlomeno spiegare

un po' più compiutamente il perché di questa sua diversa scelta. Tuttavia a

differenza di quanto pretende la reclamante questa sua contraddizione non basta

ancora per affermare che il Pretore ha agito in modo arbitrario, ovvero è

incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o in un’errata

applicazione dell’art. 185 cpv. 2 CPC.

7.4

Peraltro - come ha ritenuto

il Pretore - a fronte di tre perizie giudiziarie mirate e finalizzate a precisi

scopi, la formulazione dei relativi quesiti peritali non sembra in effetti preclusa

per il solo fatto di non disporre (ancora) di determinati documenti. Né invero

la reclamante spiega il contrario, visto che si limita a parlare di evidenza e

di “quesiti presentati alla cieca”. Pacifico poi che il Pretore non ha ancora

statuito su tutte le prove, e fra queste le richieste della reclamante di

edizione dai terzi possessori di documenti richiesti in primis all’attore (sopra,

consid. 7.1; ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 13; duplica 23 agosto 2019,

pag. 25 segg.), edizioni che potrebbero legittimare mezzi coercitivi più

incisivi (art. 167 CPC). Invero, anche nell’ambito dell’incarico ricevuto il

perito giudiziario ha facoltà di rilevare eventuali elementi mancanti e, solo dopo

preventivo accordo del Pretore, di procedere agli accertamenti del caso qualora

si rivelassero necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli. Nell’uno come

nell’altro caso, resta salvaguardato il diritto della reclamante di prendere

visione dei documenti così recuperati, comunque e ancora in sede di

delucidazione e chiarimento del referto peritale presentato e in ogni caso prima

della decisione finale (sopra, consid. 2.3.1 e 2.3.2).

8.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

9.

Il reclamo, stante

il giudizio di inammissibilità e che non rileva di questioni di principio,

viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.

1.

lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 28 maggio 2021 di RE

1.

contro la disposizione ordinatoria processuale 17 maggio 2021 è

inammissibile.

2.

Il reclamo 28 maggio

2021.

di RE 1 contro la disposizione ordinatoria processuale 20 maggio 2021 è

inammissibile.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico di RE 1.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 28 maggio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).