13.2021.62
Reclamo contro la fissazione del termine per presentare i quesiti peritali e diritto di essere sentito
6 dicembre 2021Italiano19 min
febbraio 2020 il Pretore ha deciso su parte delle prove e ha in particolare assegnato
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.62
Lugano
6 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2018.212 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio unilaterale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data 14 agosto 2018 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 28
maggio 2021 di RE 1 contro le decisioni con cui il Pretore le ha impartito, il
17 maggio 2021, il termine di 30 giorni per presentare i quesiti peritali e ha respinto,
il 20 maggio 2021, la sua istanza tendente a far annullare detto termine;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 23 novembre
2017, in esito ad una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, CO
1 e RE 1 sono stati autorizzati a vivere separati da ottobre 2015, quest’ultima
si è poi vista assegnare l’abitazione coniugale e riconoscere un contributo
alimentare di fr. 11'000.– ed è stata infine disposta la separazione fiscale dal
2016, mentre le spese processuali di fr. 5'000.– sono state poste a carico del
marito.
B. Con petizione 14
agosto/15 novembre 2018 introdotta alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, CO 1 ha chiesto di sciogliere per divorzio il matrimonio contratto il
25 giugno 2010 con RE 1, di liquidare il regime matrimoniale, di ripartire a
metà gli averi di previdenza professionale e di escludere contributi alimentari
fra coniugi.
RE 1 ha aderito al
divorzio con risposta 4 gennaio 2019 rivendicando la proprietà di determinati
beni, fr. 1'000'000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, un
contributo di fr. 11'000.– per 5 anni e la ripartizione a metà dell’avere
previdenziale.
Fatti
I rispettivi punti di
vista sono stati ribaditi dalle parti con replica 11 aprile 2019 e duplica 23
agosto 2019.
Al dibattimento del 5
novembre 2019 le parti hanno confermato le domande e notificato i mezzi di
prova richiesti.
C. Con ordinanza 5
febbraio 2020 il Pretore ha deciso su parte delle prove e ha in particolare assegnato
un termine all’attore per produrre tutti i documenti richiesti dalla convenuta e
disposto l’esecuzione delle perizie richieste dalle parti, tra cui quelle della
convenuta tese a stabilire il valore dell’immobile adibito ad abitazione
coniugale, il valore contabile di sei società riconducibili al marito oltre il
valore di mobilio, arredamento e beni mobili vari.
D. Con ordinanza 22
luglio 2020, dato atto dell’avvenuta ricezione dei documenti chiesti in
edizione dall’attore, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 30
giorni per formulare i quesiti riferiti alle perizie giudiziarie che aveva
ammesso. Questo termine è stato sospeso dal Pretore con ordinanze datate 17
agosto e 17 settembre 2020.
E. Con ordinanza 13
aprile 2021 il Pretore ha nuovamente impartito alle parti un termine di 30
giorni per formulare i quesiti nelle perizie da loro richieste e ammesse.
F. Con ordinanza 5
maggio 2021 il Pretore ha annullato il termine assegnato alla convenuta per
presentare i quesiti per la perizia contabile sulle sei società, per la perizia
sul valore dell’abitazione coniugale e per la perizia sul valore del mobilio,
arredamento e beni mobili vari, invitando l’attore a completare i documenti richiestigli
in edizione.
G. Con ordinanza 17
maggio 2021, il Pretore ha quindi riassegnato un termine di 30 giorni alla
convenuta affinché presentasse i quesiti per la perizia contabile sulle sei società
e per la perizia sul valore dell’abitazione coniugale e sul valore di mobilio,
arredamento e beni mobili vari.
H. Con istanza 18 maggio
2021 la convenuta ha chiesto al Pretore di annullare detto termine, di
ingiungere all’attore di produrre tutti i documenti mancanti e necessari ad
elaborare i quesiti peritali di cui alle menzionate perizie. In caso di
rinnovata omissione ha postulato l’interrogatorio/deposizione dell’attore per
raccogliere le informazioni necessarie a concretizzare l’edizione da terzi della
documentazione che ancora mancava.
Quest’ultima istanza è
stata respinta con disposizione ordinatoria datata 20 maggio 2021 del Pretore,
mantenendo il termine già fissato con precedente ordinanza 17 maggio 2021.
I. Con reclamo 28
maggio 2021, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di
annullare le ordinanze datate 17 e 20 maggio 2021 e che il relativo termine sia
assegnato una volta prodotti i documenti chiesti alla controparte entro 30
giorni, rispettivamente in caso di mancata produzione che sia dato seguito
all’edizione dai terzi dopo preventivo interrogatorio/deposizione della
controparte per raccogliere le necessarie informazioni.
Il 1° giugno 2021 il
presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L’ordinanza 17 maggio 2021 con
cui il Pretore ha assegnato alla reclamante il termine per formulare i quesiti
peritali e l’ordinanza 20 maggio 2021 con cui egli ha poi confermato detto
termine respingendo la relativa sua istanza di annullamento, sono entrambe delle
disposizioni ordinatorie processuali in materia di prove (art. 124 e 154 CPC).
In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c
cifra 1 LOG esse sono impugnabili con reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
1.1
La reclamante impugna con un
unico gravame entrambe le ordinanze, distinte fra di loro ma che vertono sostanzialmente
sullo stesso tema. Pertanto, si può prescindere dall’ordinare la disgiunzione
del reclamo che viene evaso con un’unica decisione, pur mantenendo dispositivi
separati e distinti.
1.2
La decisione 17 maggio 2021 è
pervenuta alla reclamante il giorno 18 maggio 2021, mentre la decisione 20
maggio 2021 le è stata notificata il 21 maggio 2021 (estratto tracciamento
degli invii). Rimesso alla posta il giorno 28 maggio 2021 il reclamo risulta in
entrambi i casi tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la
posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale
pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo
suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza
del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio
potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità
perseguito dal CPC.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
In assenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo
rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza
delle prove negate, rispettivamente non correttamente assunte. In quella sede
il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le
domande di causa e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha
ritenuto di assumere eventuali prove.
2.3
Questa Camera ha già avuto
modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente
alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione
appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato
che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di
essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente
dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD
II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
2.3.1
In effetti il diritto di
essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia
costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di
principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle
possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Rientra fra
questi il diritto delle parti di conoscere e di poter prendere posizione su
tutti gli atti processuali prima che il giudice emetta la sua decisione di
merito (art. 53 cpv. 1 CPC: DTF 142 III 48 consid. 4.1.1.). L’art. 185 cpv. 2
CPC conferisce al diritto di essere sentito anche una garanzia legale più
estesa rispetto all’art. 53 CPC nel senso che le parti possono esprimersi
proporre modifiche o aggiunte in punto ai quesiti peritali (Messaggio n. 06.062
del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6696 i.f.; Weibel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a
ed., 2016, n. 8 ad art. 185; Rüetschi, in:
Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 8 segg. ad art. 185), ma questo ancora non vuol
dire che una violazione del diritto di essere sentito garantito legalmente
comporta forzatamente una violazione della garanzia costituzionale di quel
medesimo diritto (Dolge, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 36 e 37 ad art. 185).
2.3.2
Il giudice dà al perito le
istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i
quesiti sottopostigli (art. 185 cpv. 1 CPC). Egli dà modo alle parti di
esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte
(art. 185 cpv. 2 CPC) e mette a disposizione del perito gli atti necessari e
gli assegna un termine per la presentazione della perizia (art. 185 cpv. 3 CPC).
Posto il coinvolgimento
obbligatorio delle parti, quale corollario del loro diritto di essere sentite, nella
formulazione dei quesiti peritali, il giudice può anche concedere in primo
luogo alle stesse la possibilità di proporre i quesiti peritali, riservata la
decisione del giudice che può ammetterli, respingerli, modificarli o
completarli (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 7 ad art. 185 [versione e-book
#8 1° febbraio 2020, n. 8 e 10 ad art. 185]. La responsabilità della
formulazione come tale dei quesiti peritali da sottoporre al perito resta ad
ogni modo soltanto del giudice (Vouilloz,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020,
n. 8 ad art. 185; Weibel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 8 ad art. 185). Il diritto di essere sentito rispetto al referto
peritale (art. 187 cpv. 4 CPC; Rüetschi, op.
cit., n. 9 ad art. 185) e a modifiche o aggiunte ai quesiti peritali proposte
dalle controparti ha inoltre luogo in sede di delucidazione o completamento
della perizia (Trezzini, op. cit.,
versione e-book #8 1° febbraio 2020, n. 9 ad art. 185; Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 185; Dolge, op. cit., n. 2 ad art. 185).
Reclamo contro
l’ordinanza 17 maggio 2021
3.
Con l’ordinanza 17
maggio 2021 il Pretore ha dato atto dello scritto 12 maggio 2021 con cui l’attore
affermava di avere già evaso le edizioni di documenti disposte a suo carico. Ha
quindi impartito alla reclamante un termine di 30 giorni per presentare i
quesiti per le tre perizie da lei richieste ovvero quella contabile sulle
società __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________ Spa, __________
SA e __________ SA, quella sul valore dell’abitazione coniugale e posteggio
(PPP n. __________ e 4/16 della n. __________, fondo base n. __________ RFD di __________)
e quella sul valore di mobilio, arredamento, oggetti in cassette di sicurezza,
autovetture a ogni altro valore mobile.
4.
Per la reclamante
questa ordinanza lede il suo diritto di essere sentita, sancito finanche dall’art.
185.
cpv. 2 CPC più garantista rispetto all’art. 29 Cost. In particolare tale
lesione è costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi
dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (reclamo, pag. 10 n. 18) poiché non era
possibile formulare dei quesiti peritali in relazione all’abitazione coniugale
e alla ristrutturazione della medesima, alle società riconducibili all’attore e
al mobilio e arredamento dell’abitazione coniugale, poiché l’attore non aveva ancora
prodotto tutti i documenti di cui gli era stata chiesta l’edizione.
Va nondimeno evidenziato
che, come visto (sopra, consid. 2.3), il presupposto di pregiudizio difficilmente
riparabile non si realizza per il solo fatto di censurare una violazione del
diritto quand’anche procedurale. Vero è che in concreto la reclamante invoca la
lesione del diritto di essere sentito. Ma la qui contestata ordinanza verte
sulla formulazione dei quesiti peritali e non sulla produzione di documenti in
capo all’attore. E nella misura in cui assegna un termine alla reclamante per
presentare dei quesiti peritali attinenti le perizie da lei richieste e ammesse
come prova, di fatto il Pretore esprime e concretizza proprio quel suo diritto
di essere sentito. Ciò esclude a priori l’ipotesi di un rischio di pregiudizio
difficilmente riparabile. Da cui l’inammissibilità del reclamo.
Reclamo contro
l’ordinanza 20 maggio 2021
5.
Con l’ordinanza 20
maggio 2021 il Pretore ha poi confermato il termine già fissato con la
precedente ordinanza del 17 maggio 2021. In tal senso egli ha respinto
l’istanza 18 maggio 2021 con cui la reclamante evidenziava la mancata
produzione da parte dell’attore di documenti attinenti l’abitazione coniugale,
le sei società a lui riconducibili e mobilio e arredamento dell’abitazione
coniugale. Per il Pretore già con ordinanza 5 maggio 2021 la controparte era
stata resa edotta sulle conseguenze sancite dall’art. 164 CPC, mentre i documenti
mancanti non risultavano rilevanti per la formulazione dei quesiti peritali
come tali.
6.
Anche al riguardo la
reclamante si reputa lesa nel suo diritto di essere sentita riconosciuto
dall’art. 185 cpv. 2 CPC, e quindi pregiudicata in modo difficilmente
riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (reclamo, pag. 10 n. 18),
poiché doveva procedere alla formulazione di quesiti peritali entro il termine confermato
dal Pretore nonostante mancassero ancora documenti inerenti l’abitazione
coniugale e la ristrutturazione della medesima, le società riconducibili all’attore
e il mobilio e l’arredamento dell’abitazione coniugale. Ma una volta di più l’argomento
è vano.
Già si è detto che un
pregiudizio difficilmente riparabile non è dato per il solo fatto che venga
censurata una violazione del diritto (sopra, consid. 2.3 e 4). E, confermando
il termine precedentemente assegnato per presentare i quesiti peritali, il
Pretore rinnova di fatto alla reclamante proprio la possibilità di esercitare
il suo diritto di essere sentita. Invero la reclamante intravede la violazione
irreparabile del suo diritto di essere sentita in quanto costretta a formulare
dei quesiti peritali alla “cieca”, ovvero pur essendo preclusa della
possibilità di vedersi garantito il più grande accesso a documenti di cui non
era da escludere a priori la pertinenza, e di proporre le sue domande in piena
conoscenza di causa. In tal senso però mal si vede come si possa rivendicare la
garanzia di un accesso a documenti che agli atti ancora non figurano. Di modo
che anche al riguardo il reclamo non può che essere dichiarato inammissibile.
7.
Sia come sia, in
aggiunta, nella fattispecie in esame giova rilevare anche quanto segue.
7.1
Risulta dagli atti che il
Pretore con ordinanza sulle prove del 5 febbraio 2020 ha, fra l’altro, fatto
ordine all’attore di produrre i documenti specificati dalla reclamante con
duplica 23 agosto 2019 (pag. 25 segg.), e disposto la perizia sul valore di abitazione
coniugale e posteggio (PPP n. __________ e 4/16 della n. __________, fondo base
n. __________ RFD di Lugano), quella sul valore di mobilio, arredamento,
oggetti in cassette di sicurezza, autovetture a ogni altro valore mobile e la
perizia contabile sulle società __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________
Spa, __________ SA e __________ SA (ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 5, 10,
11.
e 12; verbale 5 novembre 2019 pag. 1; scritto 7 febbraio 2020 avv. PA 1).
Per il resto il Pretore ha riservato esplicitamente una successiva decisione per
le ulteriori necessarie prove (ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 13). Ciò
detto, pacifiche le ripetute e numerose protrazioni di termini per la
produzione di suddetti documenti e i relativi annullamenti di termini per la
presentazione dei quesiti peritali, si è infine giunti all’ordinanza 5 maggio
2021.
con cui il Pretore ha ordinato all’attore di completare i documenti
richiestigli con l’avvertenza di cui all’art. 164 CPC. Sono quindi seguite
l’ordinanza 17 maggio 2021 di cui si è detto (sopra, consid. 3) e la successiva
ordinanza 20 maggio 2021 (sopra, consid. 5).
7.2
Ora, la pretesa impossibilità
a poter formulare i quesiti peritali nelle tre citate perizie che la reclamante
qualifica quale violazione del diritto di essere sentito sancito dall’art. 185
cpv. 2 CPC non pare invero imputabile all’agire del Pretore. Semmai si traduce in
una conseguenza della mancata collaborazione dell’attore e marito. Che poi la mancata
produzione da parte sua di documenti possa essere superata attraverso un di lui
interrogatorio/deposizione pare invero dubbio, ritenuto oltretutto che il Pretore
medesimo ha già ammesso tale mezzo di prova che ha tuttavia rinviato fintanto
che non fossero stati raccolti i documenti (ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2
n. 7).
7.3
Va inoltre rilevato che,
diversamente da quanto lascia intendere la reclamante, il Pretore si è limitato
a evidenziare che i documenti non prodotti non erano rilevanti con riferimento
alla formulazione dei quesiti peritali in sé e non certo rispetto all’esecuzione
della perizia e alle risposte che questa era tenuta a dare. Certo,
l’argomentazione può forse apparire discutibile, laddove proprio a motivo della
mancata produzione di questi stessi documenti ammessi in edizione dall’attore
il primo giudice ha giustificato i ripetuti annullamenti di termini per la loro
relativa formulazione. E, a ben vedere, egli avrebbe potuto perlomeno spiegare
un po' più compiutamente il perché di questa sua diversa scelta. Tuttavia a
differenza di quanto pretende la reclamante questa sua contraddizione non basta
ancora per affermare che il Pretore ha agito in modo arbitrario, ovvero è
incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o in un’errata
applicazione dell’art. 185 cpv. 2 CPC.
7.4
Peraltro - come ha ritenuto
il Pretore - a fronte di tre perizie giudiziarie mirate e finalizzate a precisi
scopi, la formulazione dei relativi quesiti peritali non sembra in effetti preclusa
per il solo fatto di non disporre (ancora) di determinati documenti. Né invero
la reclamante spiega il contrario, visto che si limita a parlare di evidenza e
di “quesiti presentati alla cieca”. Pacifico poi che il Pretore non ha ancora
statuito su tutte le prove, e fra queste le richieste della reclamante di
edizione dai terzi possessori di documenti richiesti in primis all’attore (sopra,
consid. 7.1; ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 13; duplica 23 agosto 2019,
pag. 25 segg.), edizioni che potrebbero legittimare mezzi coercitivi più
incisivi (art. 167 CPC). Invero, anche nell’ambito dell’incarico ricevuto il
perito giudiziario ha facoltà di rilevare eventuali elementi mancanti e, solo dopo
preventivo accordo del Pretore, di procedere agli accertamenti del caso qualora
si rivelassero necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli. Nell’uno come
nell’altro caso, resta salvaguardato il diritto della reclamante di prendere
visione dei documenti così recuperati, comunque e ancora in sede di
delucidazione e chiarimento del referto peritale presentato e in ogni caso prima
della decisione finale (sopra, consid. 2.3.1 e 2.3.2).
8.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
9.
Il reclamo, stante
il giudizio di inammissibilità e che non rileva di questioni di principio,
viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.
1.
lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 28 maggio 2021 di RE
1.
contro la disposizione ordinatoria processuale 17 maggio 2021 è
inammissibile.
2.
Il reclamo 28 maggio
2021.
di RE 1 contro la disposizione ordinatoria processuale 20 maggio 2021 è
inammissibile.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico di RE 1.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 28 maggio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).