13.2021.63
Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
6 dicembre 2021Italiano6 min
1. Il reclamo 10 giugno
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.63
Lugano
6 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 3 dicembre 2019 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 10 giugno 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 27 maggio
2021;
ritenuto
in fatto: che con petizione 3
dicembre 2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 a versargli le indennità
giornaliere di fr. 140.- previste dalla polizza n. __________ sino al 31
dicembre 2020;
che con
risposta
10 gennaio 2020 la convenuta si è opposta alla petizione;
che con i successivi
allegati le parti hanno confermato le rispettive domande;
che nell’ambito dell’istruttoria
il __________ ha allestita la perizia pluridisciplinare 30 marzo 2021;
che con istanza 7 maggio
2021 l’attore ha rilevato che la perizia non rispondeva al suo quesito n. 3
chiedendo di incaricare un altro perito per rispondevi, in subordine di
ordinare il completamento della perizia;
che con istanza 11 maggio
2021 la convenuta ha anch’essa chiesto la delucidazione della perizia;
che con ordinanza 27
maggio 2021 il Pretore ha statuito sulle istanze di delucidazione, ammettendo
quella di parte convenuta, e respingendo quella dell’attore;
che con reclamo 10 giugno
2021 l’attore chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
dell’incarto al Pretore affinché decida in merito alla sua richiesta di
allestimento di una nuova perizia, rispettivamente sulla domanda subordinata di
completamento della stessa;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che l’ordinanza 27 maggio
2021 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di nuova perizia,
rispettivamente di complemento/delucidazione della perizia è una decisione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione
dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto la
decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 31 maggio 2021, sicché
il gravame qui in esame, rimesso alla posta 10 giugno 2021, è tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile;
che il reclamo secondo l’art.
319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra
1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2);
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante
doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile;
che il reclamante non ha
reso verosimile l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;
che le
decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle
prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia, non
provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione
di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione
finale;
che, al di là delle
citazioni di dottrina e giurisprudenza, il reclamante si limita a sostenere che
la decisione impugnata viola norme procedurali sostanziali tanto da influire
sull’esito del processo e quindi genera un pregiudizio irreparabile;
che, come proposta, la
censura è insufficiente per rendere verosimile l’esistenza di un pregiudizio
difficilmente riparabile;
che, costatata la mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che, comunque sia, il
reclamo sarebbe comunque da respingere;
che il quesito posto al perito
era di determinare “… considerato il curriculum vitae del signor RE 1,
segnatamente la sua età e le sue condizioni mediche e psichiche, se egli è in
grado di svolgere un’attività - ragionevolmente esigibile - nell’ambito di una
professione o sfera di competenza diversa da quella abitualmente svolta a sapere
di gessatore”;
che, contrariamente a
quanto sostiene il reclamante, il perito ha risposto compiutamente al quesito
in questione (perizia 30 marzo 2021, pag. 74- 75);
che il perito ha spiegato dal
punto di vista reumatologico quali sono le capacità/possibilità di movimento di
RE 1, e da un punto di vista psichiatrico in che misura lo stesso è in grado di
svolgere attività confacenti al suo grado d’istruzione e formazione;
che, in merito ai fattori
non considerati dal perito, va rilevato che trattasi di elementi relativi alla
possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, questione che esula
chiaramente dal contesto della perizia medica di cui trattasi;
che a ben vedere questi fattori
neppure sono coperti dalla polizza assicurativa, considerato che la stessa
copre unicamente i danni alla salute fisica, mentale o psichica ma non i rischi
derivanti dalla situazione del mercato del lavoro;
che di conseguenza, il
rilievo del Pretore che i fattori non esaminati non sono coperti dalla polizza ed
esulano dalla specifica tematica peritale non rileva comunque da un
accertamento manifestamente errato dei fatti né da un’applicazione errata del
diritto, sicché anche nel merito il reclamo, manifestamente infondato, sarebbe
da respingere;
che le spese processuali
sono stabilite in fr. 600.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico del reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC); mentre, non avendo la controparte dovuto inoltrare
osservazioni, non si assegnano ripetibili;
che il gravame,
manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per
osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione
a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi,
pronuncia:
Fatti
1. Il reclamo 10 giugno
2021 è inammissibile.
2. Le spese processuali
di fr. 600.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 10 giugno 2021 alla controparte):
- ;
- .
Considerandi
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la
presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.