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Decisione

13.2021.63

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

6 dicembre 2021Italiano6 min

1. Il reclamo 10 giugno

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.63

Lugano

6 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 3 dicembre 2019 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 10 giugno 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 27 maggio

2021;

ritenuto

in fatto: che con petizione 3

dicembre 2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 a versargli le indennità

giornaliere di fr. 140.- previste dalla polizza n. __________ sino al 31

dicembre 2020;

che con

risposta

10 gennaio 2020 la convenuta si è opposta alla petizione;

che con i successivi

allegati le parti hanno confermato le rispettive domande;

che nell’ambito dell’istruttoria

il __________ ha allestita la perizia pluridisciplinare 30 marzo 2021;

che con istanza 7 maggio

2021 l’attore ha rilevato che la perizia non rispondeva al suo quesito n. 3

chiedendo di incaricare un altro perito per rispondevi, in subordine di

ordinare il completamento della perizia;

che con istanza 11 maggio

2021 la convenuta ha anch’essa chiesto la delucidazione della perizia;

che con ordinanza 27

maggio 2021 il Pretore ha statuito sulle istanze di delucidazione, ammettendo

quella di parte convenuta, e respingendo quella dell’attore;

che con reclamo 10 giugno

2021 l’attore chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

dell’incarto al Pretore affinché decida in merito alla sua richiesta di

allestimento di una nuova perizia, rispettivamente sulla domanda subordinata di

completamento della stessa;

che il reclamo non è stato

notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che l’ordinanza 27 maggio

2021 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di nuova perizia,

rispettivamente di complemento/delucidazione della perizia è una decisione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione

dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello;

che nel caso concreto la

decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 31 maggio 2021, sicché

il gravame qui in esame, rimesso alla posta 10 giugno 2021, è tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile;

che il reclamo secondo l’art.

319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra

1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(cifra 2);

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante

doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile;

che il reclamante non ha

reso verosimile l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;

che le

decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle

prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia, non

provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione

di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione

finale;

che, al di là delle

citazioni di dottrina e giurisprudenza, il reclamante si limita a sostenere che

la decisione impugnata viola norme procedurali sostanziali tanto da influire

sull’esito del processo e quindi genera un pregiudizio irreparabile;

che, come proposta, la

censura è insufficiente per rendere verosimile l’esistenza di un pregiudizio

difficilmente riparabile;

che, costatata la mancanza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;

che, comunque sia, il

reclamo sarebbe comunque da respingere;

che il quesito posto al perito

era di determinare “… considerato il curriculum vitae del signor RE 1,

segnatamente la sua età e le sue condizioni mediche e psichiche, se egli è in

grado di svolgere un’attività - ragionevolmente esigibile - nell’ambito di una

professione o sfera di competenza diversa da quella abitualmente svolta a sapere

di gessatore”;

che, contrariamente a

quanto sostiene il reclamante, il perito ha risposto compiutamente al quesito

in questione (perizia 30 marzo 2021, pag. 74- 75);

che il perito ha spiegato dal

punto di vista reumatologico quali sono le capacità/possibilità di movimento di

RE 1, e da un punto di vista psichiatrico in che misura lo stesso è in grado di

svolgere attività confacenti al suo grado d’istruzione e formazione;

che, in merito ai fattori

non considerati dal perito, va rilevato che trattasi di elementi relativi alla

possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, questione che esula

chiaramente dal contesto della perizia medica di cui trattasi;

che a ben vedere questi fattori

neppure sono coperti dalla polizza assicurativa, considerato che la stessa

copre unicamente i danni alla salute fisica, mentale o psichica ma non i rischi

derivanti dalla situazione del mercato del lavoro;

che di conseguenza, il

rilievo del Pretore che i fattori non esaminati non sono coperti dalla polizza ed

esulano dalla specifica tematica peritale non rileva comunque da un

accertamento manifestamente errato dei fatti né da un’applicazione errata del

diritto, sicché anche nel merito il reclamo, manifestamente infondato, sarebbe

da respingere;

che le spese processuali

sono stabilite in fr. 600.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico del reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC); mentre, non avendo la controparte dovuto inoltrare

osservazioni, non si assegnano ripetibili;

che il gravame,

manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per

osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi,

pronuncia:

Fatti

1. Il reclamo 10 giugno

2021 è inammissibile.

2. Le spese processuali

di fr. 600.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 10 giugno 2021 alla controparte):

- ;

- .

Considerandi

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.