13.2021.64
Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. Importo
7 dicembre 2021Italiano7 min
marzo 2018 RE 1, figlio del defunto __________, ha convenuto in giudizio CO 1, CO
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Incarto n.
13.2021.64
Lugano
7 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 29 marzo 2018 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata
dall’ PA 2
CO
2
patrocinata
dall’ PA 3
CO
3
CO
4
entrambi
patrocinati dall’ PA 4
e ora
sul reclamo 14 giugno 2021 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese
processuali;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 29
marzo 2018 RE 1, figlio del defunto __________, ha convenuto in giudizio CO 1, CO
2 ed CO 3 con un’azione di riduzione fondata sull’art. 527 CC. Indicato il
valore provvisorio della successione in fr. 4'720'000.-, egli lamenta una
lesione della sua porzione legittima per un ammontare di fr. 2'140'000.-.
Con ulteriore petizione 24
luglio 2018 RE 1, ha convenuto in giudizio CO 4 con un’azione di riduzione
fondata sull’art. 527 CC.
Con petizione 14 agosto
2018 CO 1 ha convenuto in causa RE 1, CO 2, CO 3 e CO 4 chiedendo in
particolare che sia accertato che essa è erede legittima di __________ e in
questa sua qualità le sia riconosciuta la porzione legittima pari a 3/8 della
massa successoria.
Con decisione 20 agosto
2018, constatato che le cause in oggetto si trovano in stadi differenti, il
Pretore ne ha ordinato la congiunzione a far tempo dal dibattimento.
Contestualmente
all’inoltro della causa, la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un
anticipo delle spese processuali di fr. 10'000.-, concedendogli il versamento
rateale dell’importo.
B. In data 2 giugno 2021
la Pretura ha inviato a RE 1 la richiesta di anticipo per la seconda rata delle
spese processuali di fr. 10'000.-. La sua richiesta di ridurre l’anticipo,
giudicato eccessivo, rispettivamente di porne la metà a carico di CO 1 è stata
respinta con decisione 10 giugno 2021.
C. Con reclamo 14 giugno
2021 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo che l’anticipo delle
spese sia ripartito in ragione di metà ciascuno tra lui e CO 1.
Il reclamo non è stato
notificato alle parti.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321
cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320
CPC).
Nel caso concreto la richiesta
d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 4 giugno 2021 sicché il reclamo,
rimesso alla posta il 14 giugno 2021, è tempestivo e quindi, da questo punto di
vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le
spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono
attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura
dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere
superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più
superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi
della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9
Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto
all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti
ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone
di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a
verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o
abuso.
3.
Il reclamante
contesta la decisione del Pretore che mette a suo carico l’anticipo di fr.
10'000.-, chiedendo che lo stesso sia ripartito in ragione di metà ciascuno tra
lui e CO 1. Sostiene che l’anticipo ha da essere imputato, oltre che alla vertenza
da lui promossa nei confronti di CO 1, CO 2 ed CO 3, anche su quella che ha
promosso separatamente nei confronti di CO 4 e, ancora, sulla causa promossa da
CO 1 nei confronti di RE 1, CO 2, CO 3 e CO 4. Rileva poi di non disporre di
sufficienti mezzi finanziari per versare l’anticipo in questione.
3.1
Va rilevato che il Pretore ha
richiesto a RE 1 un primo anticipo contestualmente all’introduzione della
causa. Altrettanto ha fatto con CO 1, alla quale pure ha chiesto un primo
anticipo di fr. 10'000.- in data 31 agosto 2018, vale a dire dopo che le
procedure erano state congiunte. Essa ne è poi stata esentata perché posta al
beneficio del gratuito patrocinio. La fatturazione avviene quindi separatamente
per le due procedure avviate dal reclamante, per le quali risulta che l’anticipo
valga per entrambe, e per quella promossa da CO 1. Che un secondo anticipo non
sia stato chiesto a quest’ultima segue la logica delle cose, essendone essa esonerata.
3.2
Resta quindi ora da esaminare
se l’importo posto a carico del reclamante sia da considerare eccessivo
considerato, oltre al valore di causa, in particolare che le procedure sono
state congiunte.
Nel Canton Ticino, le
spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti
in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa.
Il Pretore ha seguito le
indicazioni dell’attore, che indicava il valore della successione in fr. 4'720'000.-,
lamentando una lesione della sua porzione legittima per un ammontare di fr.
2'140'000.-. Per le cause trattate in procedura ordinaria, l’art. 7 cpv. 1 LTG
stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 35'000.– ad un
massimo di fr. 80'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 2 e 5 milioni
di franchi. Il Pretore è quindi rimasto abbondantemente sotto il minimo della
tariffa. Anche tenendo conto della congiunta causa promossa da CO 1, richiamato
l’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il Pretore, l’importo richiesto
a titolo di anticipo spese - tenuto conto non da ultimo del contenuto della vertenza
e delle posizioni diametralmente opposte di RE 1 e CO 1, il litigio non appare
né semplice né di breve durata, ciò che non esclude, a dipendenza
dell’andamento della causa e del comportamento processuale delle parti, la
richiesta di ulteriori anticipi - non può dirsi a priori eccessivo o abusivo,
sicché è da escludere tanto un accertamento manifestamente errato dei fatti
quanto un’errata applicazione del diritto, da cui la conseguente reiezione del
reclamo.
3.3
Per quanto concerne il problema
della scarsità dei mezzi a disposizione, il Pretore potrà tenerne conto
concedendo, se del caso il pagamento rateale, come peraltro già fatto con il
primo anticipo.
Il reclamo va quindi
respinto.
4.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 600.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),
seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle
controparti.
5.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 14 giugno 2021
di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 600.- sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 14 giugno 2021 alle controparti):
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.