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Decisione

13.2021.64

Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. Importo

7 dicembre 2021Italiano7 min

marzo 2018 RE 1, figlio del defunto __________, ha convenuto in giudizio CO 1, CO

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.64

Lugano

7 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 29 marzo 2018 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata

dall’ PA 2

CO

2

patrocinata

dall’ PA 3

CO

3

CO

4

entrambi

patrocinati dall’ PA 4

e ora

sul reclamo 14 giugno 2021 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese

processuali;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 29

marzo 2018 RE 1, figlio del defunto __________, ha convenuto in giudizio CO 1, CO

2 ed CO 3 con un’azione di riduzione fondata sull’art. 527 CC. Indicato il

valore provvisorio della successione in fr. 4'720'000.-, egli lamenta una

lesione della sua porzione legittima per un ammontare di fr. 2'140'000.-.

Con ulteriore petizione 24

luglio 2018 RE 1, ha convenuto in giudizio CO 4 con un’azione di riduzione

fondata sull’art. 527 CC.

Con petizione 14 agosto

2018 CO 1 ha convenuto in causa RE 1, CO 2, CO 3 e CO 4 chiedendo in

particolare che sia accertato che essa è erede legittima di __________ e in

questa sua qualità le sia riconosciuta la porzione legittima pari a 3/8 della

massa successoria.

Con decisione 20 agosto

2018, constatato che le cause in oggetto si trovano in stadi differenti, il

Pretore ne ha ordinato la congiunzione a far tempo dal dibattimento.

Contestualmente

all’inoltro della causa, la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un

anticipo delle spese processuali di fr. 10'000.-, concedendogli il versamento

rateale dell’importo.

B. In data 2 giugno 2021

la Pretura ha inviato a RE 1 la richiesta di anticipo per la seconda rata delle

spese processuali di fr. 10'000.-. La sua richiesta di ridurre l’anticipo,

giudicato eccessivo, rispettivamente di porne la metà a carico di CO 1 è stata

respinta con decisione 10 giugno 2021.

C. Con reclamo 14 giugno

2021 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo che l’anticipo delle

spese sia ripartito in ragione di metà ciascuno tra lui e CO 1.

Il reclamo non è stato

notificato alle parti.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103.

CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124.

CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321

cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320

CPC).

Nel caso concreto la richiesta

d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 4 giugno 2021 sicché il reclamo,

rimesso alla posta il 14 giugno 2021, è tempestivo e quindi, da questo punto di

vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le

spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono

attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura

dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere

superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più

superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi

della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9

Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto

all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti

ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone

di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a

verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o

abuso.

3.

Il reclamante

contesta la decisione del Pretore che mette a suo carico l’anticipo di fr.

10'000.-, chiedendo che lo stesso sia ripartito in ragione di metà ciascuno tra

lui e CO 1. Sostiene che l’anticipo ha da essere imputato, oltre che alla vertenza

da lui promossa nei confronti di CO 1, CO 2 ed CO 3, anche su quella che ha

promosso separatamente nei confronti di CO 4 e, ancora, sulla causa promossa da

CO 1 nei confronti di RE 1, CO 2, CO 3 e CO 4. Rileva poi di non disporre di

sufficienti mezzi finanziari per versare l’anticipo in questione.

3.1

Va rilevato che il Pretore ha

richiesto a RE 1 un primo anticipo contestualmente all’introduzione della

causa. Altrettanto ha fatto con CO 1, alla quale pure ha chiesto un primo

anticipo di fr. 10'000.- in data 31 agosto 2018, vale a dire dopo che le

procedure erano state congiunte. Essa ne è poi stata esentata perché posta al

beneficio del gratuito patrocinio. La fatturazione avviene quindi separatamente

per le due procedure avviate dal reclamante, per le quali risulta che l’anticipo

valga per entrambe, e per quella promossa da CO 1. Che un secondo anticipo non

sia stato chiesto a quest’ultima segue la logica delle cose, essendone essa esonerata.

3.2

Resta quindi ora da esaminare

se l’importo posto a carico del reclamante sia da considerare eccessivo

considerato, oltre al valore di causa, in particolare che le procedure sono

state congiunte.

Nel Canton Ticino, le

spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti

in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa.

Il Pretore ha seguito le

indicazioni dell’attore, che indicava il valore della successione in fr. 4'720'000.-,

lamentando una lesione della sua porzione legittima per un ammontare di fr.

2'140'000.-. Per le cause trattate in procedura ordinaria, l’art. 7 cpv. 1 LTG

stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 35'000.– ad un

massimo di fr. 80'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 2 e 5 milioni

di franchi. Il Pretore è quindi rimasto abbondantemente sotto il minimo della

tariffa. Anche tenendo conto della congiunta causa promossa da CO 1, richiamato

l’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il Pretore, l’importo richiesto

a titolo di anticipo spese - tenuto conto non da ultimo del contenuto della vertenza

e delle posizioni diametralmente opposte di RE 1 e CO 1, il litigio non appare

né semplice né di breve durata, ciò che non esclude, a dipendenza

dell’andamento della causa e del comportamento processuale delle parti, la

richiesta di ulteriori anticipi - non può dirsi a priori eccessivo o abusivo,

sicché è da escludere tanto un accertamento manifestamente errato dei fatti

quanto un’errata applicazione del diritto, da cui la conseguente reiezione del

reclamo.

3.3

Per quanto concerne il problema

della scarsità dei mezzi a disposizione, il Pretore potrà tenerne conto

concedendo, se del caso il pagamento rateale, come peraltro già fatto con il

primo anticipo.

Il reclamo va quindi

respinto.

4.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 600.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),

seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle

controparti.

5.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 14 giugno 2021

di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 600.- sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 14 giugno 2021 alle controparti):

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.