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Decisione

13.2021.65

Reclamo contro tassazione nota professionale del patrocinatore in regime di gratuito patrocinio. Effetto retroattivo solo a titolo eccezionale

6 dicembre 2021Italiano11 min

giugno 2021 il Pretore aggiunto ha tassato la nota dell’avv. RE 1, riconoscendole

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.65

Lugano

6 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 14

giugno 2021 dell’

RE

1

contro

la decisione 7 giugno 2021 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di

Lugano ha tassato la sua nota professionale 30 gennaio 2020 nell’ambito della

causa inc. n. DM.2019.283 promossa con istanza 8 ottobre 2019 da

PI

2

patrocinata

dall’ PA 1

e

PI

1

patrocinato

dall’ RE 1

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 8 ottobre 2019 PI

2 e PI 1 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e

l’omologazione parziale della convenzione sulle conseguenze accessorie,

demandando al Pretore la decisione in merito al contributo alimentare dovuto

dal padre per le figlie. Con istanza 7 gennaio 2020 PI 1 ha chiesto di essere

posto al beneficio del gratuito patrocinio. All’udienza del 17 gennaio 2020

anche PI 2 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

Fatti

B. Con sentenza 20

gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio per divorzio e

omologato la convenzione, completata con l’accordo relativo alla suddivisione

della cassa pensione. Ha poi ammesso entrambe le parti al beneficio del

gratuito patrocinio.

C. Con scritto 30

gennaio 2020 l’avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore aggiunto la propria nota

professionale insieme al dettaglio delle sue prestazioni, esponendo un

dispendio di tempo complessivo di 37 ore e 34’, oltre a spese di fr. 704.-.

D. Con decisione 10

marzo 2020 il Pretore aggiunto ha fatto ordine alla cassa pensione di PI 1 di

trasferire l’importo di fr. 2'208.80 all’istituto previdenziale di PI 2.

E. Con decisione 7

giugno 2021 il Pretore aggiunto ha tassato la nota dell’avv. RE 1, riconoscendole

un’indennità complessiva di fr. 4'356.00, di cui: fr. 3'960.- di onorario e fr.

396.- di spese, oltre al 7.7 % di IVA.

F. Con reclamo 14 giugno

2021 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione chiedendo che la sua nota

professionale sia integralmente riconosciuta.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Huber,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:

Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al

CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del

TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile

la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad

art. 122]; Verda Chiocchetti, in:

Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al

CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1°

maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese,

diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, dello stesso

se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione

dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Per applicazione analogica

dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016

consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione

della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci

giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella

valida in regime di gratuito patrocinio. In concreto, la decisione è stata

notificata il 7 giugno 2021. Il reclamo 14 giugno 2021 risulta quindi

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle

cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1

L’art.

122.

CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle

prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la

tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). In Ticino, l’onorario dell’avvocato

che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di

lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del

Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

[Rtar]). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice

(art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa

pubblica dello Stato (Bühler, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare

affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali.

3.2

Di principio il beneficio del

gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti

compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione

della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno

preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione

quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).

3.3

Si pone qui la questione

della remunerazione delle prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza

di gratuito patrocinio. Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con

effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I

203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n.

129.

ad art. 119; A. Staehelin/D.

Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65

ad §16; Tappy, in: Commentaire

Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la

richiesta di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce

delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre

2013, consid. 3d; IIa Camera

civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid.

2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione

retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato

sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo

scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19

ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio

deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta,

circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi

nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione

non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel

contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue

(sentenza III CCA del 16 settembre 2014, inc. 13.2014.47, consid. 8 e rif.)

4.

Il Pretore aggiunto,

a fronte dell’istanza di gratuito patrocinio del 7 gennaio 2020, ha ammesso le

prestazioni esposte dalla legale a far tempo dalla litispendenza, vale a dire

dall’8 ottobre 2019 (compreso il tempo necessario per la redazione dell’istanza

di divorzio) riconoscendo un dispendio di tempo di 10 ore. Ha poi ancora riconosciuto

12.

ore per le prestazioni svolte in precedenza per due motivi: ha anzitutto

rilevato che di principio l’istanza di gratuito patrocinio non ha effetto

retroattivo, ritenendo poi che la complessità della causa non giustificava il

dispendio di tempo esposto.

La reclamante rileva che

le parti hanno proceduto alla raccolta della documentazione necessaria per il

divorzio e discusso in merito alle conseguenze accessorie, ciò che ha poi

permesso di inoltrate un’istanza di divorzio con accordo parziale limitando il

contenzioso al contributo alimentare per i figli. La decisione del Pretore

aggiunto penalizza quindi il patrocinatore che si è adoperato per raggiungere

un accordo, sgravando così il tribunale. Ritiene poi che la riduzione operata

dal primo giudice sulle prestazioni ammesse da un profilo temporale non è

giustificata avendo egli omesso di considerare il tempo necessario per la

redazione dell’istanza di gratuito patrocinio e per tener informato il cliente

dell’andamento delle procedure. Neppure sarebbe poi stato tenuto conto del

tempo necessario per definire la problematica della cassa pensione.

4.1

A fronte di un’istanza di

gratuito patrocinio presentata il 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha ammesso

anche parte delle prestazioni precedenti, per un totale di 12 ore. Si può certo

convenire con la reclamante che la fase negoziale è servita per giungere ad un

accordo. Nondimeno, va rilevato che le trattative sono iniziate un anno prima

dell’inoltro dell’istanza di divorzio con la quale il beneficio del gratuito

patrocinio neppure era stato chiesto. Considerato che l’istanza volta all’ottenimento

del gratuito patrocinio del 7 gennaio 2020 non contiene alcuna richiesta di

retroattività, su questo punto la decisione impugnata, che ha comunque

riconosciuto parte delle prestazioni, non rileva quindi da un accertamento

manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si

deve ritenere che il Pretore aggiunto abbia in qualche modo ecceduto o abusato

del suo potere d’apprezzamento e discrezionale. Di conseguenza, sotto questo

profilo, non si ravvisano ragioni valide per scostarsi dal giudizio impugnato.

4.2

In merito alle prestazioni

successive all’inoltro della domanda di divorzio, la reclamante lamenta che la

decisione non tiene conto delle prestazioni necessarie per la redazione

dell’istanza di gratuito patrocinio, né di quelle relative alla cassa pensione.

Vero che il Pretore aggiunto non ha indicato tra gli atti giudiziari necessari

l’istanza di gratuito patrocinio (20 minuti). Se non che, nella nota d’onorario

la reclamante espone un totale di 9 ore 45’ di prestazioni dall’8 ottobre

(compreso). Ammettendo un dispendio di tempo di 10 ore, il primo giudice ha

quindi integralmente riconosciuto queste prestazioni, aggiungendovi 15’ per la

ricezione dell’ordine di trasferimento e la conseguente informazione del

cliente. Malgrado la diversa indicazione nella motivazione, non vi è quindi

stata riduzione alcuna.

5.

Per i motivi che

precedono il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr.

400.- (art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv.

1.

CPC).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 14 giugno 2021 dell’avv.

RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 400.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).