13.2021.65
Reclamo contro tassazione nota professionale del patrocinatore in regime di gratuito patrocinio. Effetto retroattivo solo a titolo eccezionale
6 dicembre 2021Italiano11 min
giugno 2021 il Pretore aggiunto ha tassato la nota dell’avv. RE 1, riconoscendole
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.65
Lugano
6 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 14
giugno 2021 dell’
RE
1
contro
la decisione 7 giugno 2021 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano ha tassato la sua nota professionale 30 gennaio 2020 nell’ambito della
causa inc. n. DM.2019.283 promossa con istanza 8 ottobre 2019 da
PI
2
patrocinata
dall’ PA 1
e
PI
1
patrocinato
dall’ RE 1
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 8 ottobre 2019 PI
2 e PI 1 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e
l’omologazione parziale della convenzione sulle conseguenze accessorie,
demandando al Pretore la decisione in merito al contributo alimentare dovuto
dal padre per le figlie. Con istanza 7 gennaio 2020 PI 1 ha chiesto di essere
posto al beneficio del gratuito patrocinio. All’udienza del 17 gennaio 2020
anche PI 2 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Fatti
B. Con sentenza 20
gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio per divorzio e
omologato la convenzione, completata con l’accordo relativo alla suddivisione
della cassa pensione. Ha poi ammesso entrambe le parti al beneficio del
gratuito patrocinio.
C. Con scritto 30
gennaio 2020 l’avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore aggiunto la propria nota
professionale insieme al dettaglio delle sue prestazioni, esponendo un
dispendio di tempo complessivo di 37 ore e 34’, oltre a spese di fr. 704.-.
D. Con decisione 10
marzo 2020 il Pretore aggiunto ha fatto ordine alla cassa pensione di PI 1 di
trasferire l’importo di fr. 2'208.80 all’istituto previdenziale di PI 2.
E. Con decisione 7
giugno 2021 il Pretore aggiunto ha tassato la nota dell’avv. RE 1, riconoscendole
un’indennità complessiva di fr. 4'356.00, di cui: fr. 3'960.- di onorario e fr.
396.- di spese, oltre al 7.7 % di IVA.
F. Con reclamo 14 giugno
2021 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione chiedendo che la sua nota
professionale sia integralmente riconosciuta.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Huber,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:
Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al
CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del
TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile
la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad
art. 122]; Verda Chiocchetti, in:
Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al
CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1°
maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese,
diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, dello stesso
se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione
dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Per applicazione analogica
dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016
consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione
della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci
giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella
valida in regime di gratuito patrocinio. In concreto, la decisione è stata
notificata il 7 giugno 2021. Il reclamo 14 giugno 2021 risulta quindi
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle
cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1
L’art.
122.
CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle
prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la
tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). In Ticino, l’onorario dell’avvocato
che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del
Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar]). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice
(art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa
pubblica dello Stato (Bühler, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare
affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali.
3.2
Di principio il beneficio del
gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti
compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione
della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno
preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione
quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).
3.3
Si pone qui la questione
della remunerazione delle prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza
di gratuito patrocinio. Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con
effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I
203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n.
129.
ad art. 119; A. Staehelin/D.
Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65
ad §16; Tappy, in: Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la
richiesta di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce
delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre
2013, consid. 3d; IIa Camera
civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid.
2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione
retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato
sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo
scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19
ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio
deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta,
circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi
nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione
non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel
contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue
(sentenza III CCA del 16 settembre 2014, inc. 13.2014.47, consid. 8 e rif.)
4.
Il Pretore aggiunto,
a fronte dell’istanza di gratuito patrocinio del 7 gennaio 2020, ha ammesso le
prestazioni esposte dalla legale a far tempo dalla litispendenza, vale a dire
dall’8 ottobre 2019 (compreso il tempo necessario per la redazione dell’istanza
di divorzio) riconoscendo un dispendio di tempo di 10 ore. Ha poi ancora riconosciuto
12.
ore per le prestazioni svolte in precedenza per due motivi: ha anzitutto
rilevato che di principio l’istanza di gratuito patrocinio non ha effetto
retroattivo, ritenendo poi che la complessità della causa non giustificava il
dispendio di tempo esposto.
La reclamante rileva che
le parti hanno proceduto alla raccolta della documentazione necessaria per il
divorzio e discusso in merito alle conseguenze accessorie, ciò che ha poi
permesso di inoltrate un’istanza di divorzio con accordo parziale limitando il
contenzioso al contributo alimentare per i figli. La decisione del Pretore
aggiunto penalizza quindi il patrocinatore che si è adoperato per raggiungere
un accordo, sgravando così il tribunale. Ritiene poi che la riduzione operata
dal primo giudice sulle prestazioni ammesse da un profilo temporale non è
giustificata avendo egli omesso di considerare il tempo necessario per la
redazione dell’istanza di gratuito patrocinio e per tener informato il cliente
dell’andamento delle procedure. Neppure sarebbe poi stato tenuto conto del
tempo necessario per definire la problematica della cassa pensione.
4.1
A fronte di un’istanza di
gratuito patrocinio presentata il 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha ammesso
anche parte delle prestazioni precedenti, per un totale di 12 ore. Si può certo
convenire con la reclamante che la fase negoziale è servita per giungere ad un
accordo. Nondimeno, va rilevato che le trattative sono iniziate un anno prima
dell’inoltro dell’istanza di divorzio con la quale il beneficio del gratuito
patrocinio neppure era stato chiesto. Considerato che l’istanza volta all’ottenimento
del gratuito patrocinio del 7 gennaio 2020 non contiene alcuna richiesta di
retroattività, su questo punto la decisione impugnata, che ha comunque
riconosciuto parte delle prestazioni, non rileva quindi da un accertamento
manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si
deve ritenere che il Pretore aggiunto abbia in qualche modo ecceduto o abusato
del suo potere d’apprezzamento e discrezionale. Di conseguenza, sotto questo
profilo, non si ravvisano ragioni valide per scostarsi dal giudizio impugnato.
4.2
In merito alle prestazioni
successive all’inoltro della domanda di divorzio, la reclamante lamenta che la
decisione non tiene conto delle prestazioni necessarie per la redazione
dell’istanza di gratuito patrocinio, né di quelle relative alla cassa pensione.
Vero che il Pretore aggiunto non ha indicato tra gli atti giudiziari necessari
l’istanza di gratuito patrocinio (20 minuti). Se non che, nella nota d’onorario
la reclamante espone un totale di 9 ore 45’ di prestazioni dall’8 ottobre
(compreso). Ammettendo un dispendio di tempo di 10 ore, il primo giudice ha
quindi integralmente riconosciuto queste prestazioni, aggiungendovi 15’ per la
ricezione dell’ordine di trasferimento e la conseguente informazione del
cliente. Malgrado la diversa indicazione nella motivazione, non vi è quindi
stata riduzione alcuna.
5.
Per i motivi che
precedono il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr.
400.- (art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv.
1.
CPC).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 14 giugno 2021 dell’avv.
RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 400.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).